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  • Senza certificato medico la testimonianza dei colleghi può provare il superamento del periodo di com

    È legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto. È legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, anche per assenze non certificate da un medico. In questo caso il giudice può dedurre, fra l'altro, la prova della malattia anche dalle testimonianze degli addetti all'amministrazione.

    Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16421 del 13 luglio 2010. Un dipendente di Banca, licenziato per superamento del periodo di comporto, aveva proposto ricorso alla Suprema corte contro la decisione del Tribunale di Roma che aveva confermato la legittimità del recesso dell'istituto di credito. Il lavoratore affermava che l'illegittimità del provvedimento derivava da un errore nel computo delle assenze. Poichè per la maggior parte dei giorni di malattia era stato presentato un certificato medico, e solo per alcuni giorni a cavallo tra i mesi di maggio e giugno del 1995, nei quali il tabulato automatico non riscontrava la presenza dell'uomo negli uffici, non era stata presentata alcuna documentazione, l'impiegato affermava la non adducibilità a prova di tali tabulati in quanto il personale poteva entrare e non timbrare l'apposito cartellino e dichiarava la presenza nell'ufficio.

    Contro tali affermazioni, l'impiegata amministrativa aveva testimoniato invece l'assenza dell'uomo dal posto di lavoro, e l'imputazione a malattia di tali giornate secondo le indicazioni del lavoratore. Inoltre il giudice aveva presupposto la veridicità delle dichiarazioni della donna anche dal fatto che vi erano certificati medici per periodi immediatamente precedenti e successivi a quello in questione. Cosí la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Roma applicando il principio di diritto per cui i vizi di motivazione del giudice "non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova".

     
     
    http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=senza-certificato-medico-la-testimonianza-dei-colleghi-puo-provare-il-superamento-del-periodo-di-com&rn=89cbe6057738b81ca5f99690015b2ef0

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