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Visualizzazione post con etichetta DIRITTO DI FAMIGLIA. Mostra tutti i post
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  • Niente affido condiviso a mamma e papà che non si parlano
    Niente affidamento condiviso ai genitori incapaci di dialogare. Se mamma e papà non riescono a parlare tra loro i figli rischiano di essere sottoposti a stress. È quanto afferma la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 5108 /2012) che ha respinto il ricorso di un padre separato che aveva chiesto di ripristinare l'affidamento condiviso. I giudici di piazza Cavour, ricostruendo la vicenda, hanno fatto notare come i due coniugi dopo la separazione avevano smesso di parlare tra loro e sottoposto la figlia a due turni a scuola, a due diverse attività sportive e persino a due diete alimentari diverse. Tutto questo aveva determinato nella figlia confusione e alterazione della sua condizione psicologica. Al momento della separazione il giudice aveva stabilito l'affidamento condiviso ma successivamente, data la situazione, l'affidamento condiviso era stato revocato ed era stato disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre cui veniva affidato anche l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale. Ricorrendo in Cassazione il padre separato ha tentato di dimostrare che l'affido esclusivo alla madre avrebbe dato vita ad atti di prevaricazione del genitore affidatario. La Suprema Corte ha respinto il ricorso ed ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca dell'affidamento ad entrambi i coniugi proprio perché era emerso che l'affido condiviso era risultato nocivo per la minore "e possibile fonte di future patologie per la stessa, in quanto generante ansia, confusione e tensione e dunque irreprensibilmente concluso per la sussistenza di condizioni pregiudizievoli al suo interesse". 



    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11714.asp


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  • Non commette reato la nonna che non restituisce la nipotina al genero 'difficile'
    Se i rapporti con il genero non funzionano la nonna può anche trattenere "temporaneamente" la nipotina senza per questo commettere alcun reato. Il chiarimento arriva dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 8076/2012) che ha così annullato una condanna per sottrazione di persona incapace, inflitta ad una 75enne che a causa dei rapporti difficili con il genero (abituato ad ingiuriarla e a minacciarla) aveva trattenuto con sé la nipote per due pomeriggi. Anche il Tribunale, in primo grado, aveva assolto la donna, ma la Corte d'appello aveva poi ritenuto che quel comportamento fosse possibile di condanna penale. Gli ermellini, annullando la sentenza, hanno considerato questa valutazione eccessivamente dura e, richiamando il contenuto dell'art. 574 c.p. hanno fatto notare che se da un lato è vero che la norma è violata "ogni volta che chiunque agisce contro la volonta' dell'avente diritto, operi una sottrazione o eserciti una ritenzione di quella persona", è anche vero che tale principio non può essere applicato automaticamente se ci sono "piu' soggetti titolari della podesta' dei genitori". Secondo la Cassazione deve quindi escludersi, in una situazione di questo tipo, che il rifiuto di riconsegnare la nipotina (con trattenimento per poche ore della piccola) possa avere "un rilievo tale da integrare il reato di sottrazione di persona incapace". Anche il Tribunale, del resto, aveva evidenziato il pericolo per la serenita' della minore di fronte all'eventualita' di spiacevoli scenate" del padre. 


    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11576.asp


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  • Sì all’affido condiviso anche se il genitore mostra scarso interresse per il figlio
    Con sentenza 1777/2012 la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo l'affidamento congiunto del minore anche se il padre mostra uno scarso interesse nei suoi riguardi e vi sono difficoltà di relazione tra i due coniugi. Gli ermellini ricordano che l'affidamento congiunto non è un mero affidamento a entrambi, essendo fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé. La vicenda processuale arrivata a Piazza Cavour è l'esito di un procedimento di separazione giudiziale. Dopo che il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, disponendo l'affidamento congiunto della figlia, con collocamento presso la madre, ponendo a carico del marito l'assegno mensile di 500, 00 euro per la figlia e 400,00 per la moglie, il marito proponeva appello: la Corte di Appello di Venezia, rigettando l'appello principale, affidava la minore in via esclusiva alla madre, riducendo il regime di visite paterno. La Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso del marito (che aveva sostenuto, tra gli altri motivi, la violazione dell'art. 155 c. c. e vizio di motivazione in punto di affidamento della figlia minore della parti, disposto dalla Corte di merito esclusivamente alla madre) e cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha richiamato la legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha introdotto la disciplina dell'affido condiviso. "Già la scelta del termine - spiega la Corte - è significativa, rispetto all'espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di "affido congiunto": non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Anche se il minore può essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé. È previsto l'affidamento monogenitoriale, che tuttavia costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso: non a caso l'art. 155 bis c.c. richiede, per l'affidamento ad uno solo dei genitori, nell'interesse dei figli minori, un provvedimento motivato, non richiesto invece per l'affidamento condiviso. Il giudice a quo giustifica l'esclusione dell'affidamento condiviso (disponendo affidamento della minore alla madre), in presenza di un conflitto insanabile tra i genitori, scarso interesse del padre per la minore, posizione di questa di rifiuto nei confronti del padre. Ciò in contrasto, almeno parzialmente con l'orientamento consolidato di questa Corte (per tute, Cass. n. 16593 del 2008), per cui il grave conflitto tra genitori, di per sé solo, non è tale da escludere l'affidamento condiviso, e a frote di una consulenza tecnica, svolta in primo grado, che, pur evidenziando difficoltà di relazione, conclude per l'affidamento ad entrambi i genitori".


    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11536.asp

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  • Il genitore che non riconosce i figli deve risarcire il danno causato
    Il Tribunale di Roma con la sentenza 14-27 ottobre 2011 ha esaminato il caso di due sorelle quarantenni che avevano vissuto con la sola madre perché il padre si era rifiutato di riconoscerle e, alla morte di questa, con la nonna.

    Le due donne non hanno avuto una vita facile: sono state tossicodipendenti, hanno scontato pene detentive e infine hanno iniziato un percorso di recupero presso una comunità.

    Le attrici hanno agito per fare dichiarare giudizialmente la paternità naturale e hanno chiesto di conseguenza:

    il rimborso delle somme dovute per il loro mantenimento fino alla domanda giudiziale;

    l’emissione di un assegno alimentare mensile stante lo stato di bisogno;

    il risarcimento del danno morale subito a causa della sofferenza derivante dalla privazione e dal sostegno della figura paterna.

    Riconosciuta la filiazione naturale a seguito delle prove effettuate, i Giudici hanno esaminato le richieste di ordine patrimoniale e non patrimoniale.

    Le prime due richieste non sono state accolte dal tribunale. Pur ribadendo il concetto che l’obbligazione di mantenimento retroagisce fino al giorno della nascita, una volta accertata la parentela naturale, le due figlie non erano legittimate a chiedere iure proprio il rimborso delle spese sostenute per il loro mantenimento. Gli unici soggetti legittimati, sarebbero stati la madre e la nonna le quali hanno provveduto anche per la parte del padre. Il Tribunale ha fatto proprio l’orientamento secondo cui i soggetti tenuti al mantenimento sono assimilabili ai condebitori solidali tra i quali è possibile il regresso.

    In tal senso si è ormai orientata la Cassazione (Cass. Civ., sentenza 4 novembre 2010, n. 22506, Cass. civ., sez. III, sentenza 18 aprile 2005, n. 8007 e Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 novembre 2000, n. 15063).

    Anche per gli alimenti, accertata la mancanza di uno stato di bisogno, dovuta all’esistenza della capacità lavorativa e di produzione di reddito seppur minima, la domanda è stata respinta.

    Importante, invece, la presa di posizione con riguardo al riconoscimento di un danno non patrimoniale qualificato come “danno morale”, causato dal comportamento dell’uomo che si è rifiutato di riconoscere le figlie e di provvedere a loro.

    Così facendo avrebbe leso i diritti costituzionalmente garantiti delle proprie figlie ad essere mantenute, educate ed istruite (art. 30, Cost.) e le avrebbe private di una figura di riferimento importante causando grosse ripercussioni sulla loro vita.

    Il Tribunale compie un espresso richiamo alla sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 della Cassazione, resa a sezioni unite, la quale ammette la risarcibilità di un “danno non patrimoniale” come conseguenza di una condotta - che può anche non costituire reato – che ha compromesso uno dei diritti della persona direttamente tutelati dalla Costituzione. Per la configurabilità del danno la Corte indica tre condizioni:

    che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;

    che la lesione dell’interesse sia grave e non minimamente tollerabile;

    che il danno non sia futile.

    Il Tribunale specifica che anche in presenza di una violazione di diritti di rango costituzionale, il danno deve comunque essere provato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., non potendo mai essere considerato in re ipsa, ma a tal fine è ammessa anche la prova per presunzioni. Il danneggiato avrà l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.

    Stanti le allegazioni in fatto, i Giudici romani hanno affermato che “secondo il comune sentire, l'assenza di un genitore nella vita del figlio genera indubbiamente molteplici ripercussioni ne­gative nella vita di quest'ultimo, tra cui scompensi affettivi e la privazione di sostegno psicologico e di guida, oltre ad inevitabili ricadute nella stessa della vita di relazione”.

    Certo, non tutti i figli che vivono senza la figura paterna pren­dono la strada della droga o del carcere, trattandosi di eventi, questi, che non rientrano tra quelli presumibili secondo l’id quod plerumque accidit.

    Il danno è stato liquidato in via equitativa nella somma di euro 30.000 per ogni figlia.

    La sentenza non costituisce una pronuncia isolata.

    Il Tribunale di Venezia, con la sentenza 30 giugno 2004, ha liquidato in favore di una ragazza che il padre si era rifiu­tato di riconoscere, sia il danno morale derivante dal reato di violazione degli obblighi familiari di cui all’art. 570 c.p., sia il danno esistenziale “scaturito dalla carenza, totale, ininterrotta e consolidata di qualsiasi rapporto affettivo”.

    Il Tribunale di Modena, con la sentenza 12 settembre 2006, ha riconosciuto l’esistenza di un danno esistenziale de­rivante dalle ripercussioni sulla personalità del figlio non rico­nosciuto, causate dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderato e trattato come figlio.

    Infine nel 2007 (sentenza del 27 settembre), il Tribunale di Trani, pur avendo rigettato la domanda di risarcimento per mancanza di prova, ha ammesso l’esistenza teorica di un danno che va a riflettersi nella sfera personale del soggetto leso.

    Il trend è chiaro, c’è un diritto costituzionalmente garantito da parte del figlio naturale il quale deve essere assistito dal punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista educativo e affettivo.

    Quanto poi al tipo di danno risarcibile, la sentenza sembra peccare di sistematicità.

    I giudici romani parlano di “danno morale”, forse fuorviati dalla prospettazione data dalle parti, ma indicano come con­seguenze dannose gli “scompensi affettivi, la privazione di guida e le ricadute sulla vita di relazione”, che sono pregiudizi attinenti alla sfera relazionale, quindi esistenziale.



     
    http://www.altalex.com/index.php?idnot=54548

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  • Prevale cognome materno se padre riconosce tardivamente figlio naturale
    La Corte Suprema ha nuovamente affrontato la questione della prevalenza del patronimico, retaggio dell’ormai superato modello di famiglia patriarcale. La legge (art. 262 c.c.) prevede che quando il riconoscimento è effettuato contemporaneamente dai genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre. Nel caso di riconoscimento tardivo del padre, se avviene a distanza di qualche anno rispetto a quello della madre, il figlio naturale prenderà il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello materno. Se il figlio naturale è minorenne sarà il Giudice a decidere nell’interesse del minore.
    E’ il caso che ha esaminato la Cassazione, poiché il padre, che aveva riconosciuto il figlio successivamente alla madre, ha chiesto che il proprio cognome fosse sostituito a quello della madre del minore.
    Da tempo la Corte sostiene che non ci sono automatismi nell’attribuzione del cognome paterno – escludendo la sussistenza di un privilegio - ma occorre sempre valutare l’interesse del minore a conservare il cognome originario avuto riguardo alla sua funzione garantire l’identità personale.
    Infatti il nome è uno degli elementi che caratterizzano l'identità della persona, oggetto di tutela costituzionale, oltre che ai sensi dell'art. 22 Cost., anche ai sensi dell'art. 2 Cost., in quanto segno distintivo ed identificativo di ogni individuo nella vita di relazione.
    Una volta radicatosi quale elemento identificativo della persona, il cognome deve essere tutelato da modificazioni che contrastano con il diritto inviolabile e fondamentale alla propria identità (Corte cost., sentenze n. 297 del 1996 e n. 120 del 2001). Questa è la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 262 c.c.
    Nel caso in questione, si trattava di un minore in tenera età e quindi, secondo il padre ricorrente, non si poteva affermare che il cognome materno fosse già diventato segno distintivo.
    Nella sentenza si afferma che anche il minore in tenera età ha diritto alla tutela della sua identità personale, che si esplica sia nella vita già trascorsa, sia nelle prospettive future.
    Il figlio, infatti, aveva vissuto fino a quel momento con la sola madre e non c’era nessuna eventualità di una futura convivenza dei genitori naturali. Anche se il minore conserverà i rapporti col padre, ipotizzando che egli vivrà prevalentemente con la madre e la famiglia di lei, è stato ritenuto nel suo interesse mantenere il cognome materno ed aggiungere semplicemente quello paterno.
    La questione dell’attribuzione automatica del cognome paterno, anche in merito alle disposizioni sulla filiazione legittima, è da alcuni anni al vaglio della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 61 del 2006, ha riconosciuto che l'attuale sistema di attribuzione del cognome «non è più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna».
    Anche sotto il profilo della compatibilità con normativa sovranazionale, si profila la violazione delle Convenzioni internazionali che impegnano lo Stato italiano ad abolire le discriminazioni fra marito e moglie in relazione alla scelta del cognome, ed in particolare dell'art. 16 della Convenzione di New York del 18 dicembre 1979, ratificata con legge n. 132 del 1985 e delle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, sull’eliminazione di ogni discriminazione fra uomo e donna nell’attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio o fuori di esso.


    http://www.altalex.com/index.php?idnot=55259

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  • Valida la rinuncia al contributo dell'altro coniuge per il mantenimento dei figli. Si tratta di un diritto disponibile
    In tema di accordi sul mantenimento dei figli, il coniuge che durante la separazione si accorda con l'ex nel senso di accollarsi tutte le spese relative ai figli non può poi chiederne la restituzione. Salva la revisione in sede di divorzio. È questo il contenuto della sentenza n. 27653/2011. In particolare, i giudici di legittimità hanno spiegato che "se la definizione delle condizioni patrimoniali della separazione non subisce adeguamenti sempre possibili nel giudizio di divorzio, ovvero in seguito non venga attivato da parte del coniuge interessato il procedimento di modifica di quelle condizioni, confermate in sede di divorzio, a mente del combinato disposto dagli artt. 9 l. n. 898/1970 e. 710 c.p.c., quell'assetto resta definitivamente consacrato in quei termini, dunque immutato sino a che non ne venga richiesta la revisione. Come si legge nella sentenza di legittimità, con sentenza la Corte d'appello, provvedendo sui gravami proposti avverso precedente decisione del Tribunale dei due coniugi, (in via principale dall'ex marito e in via incidentale dall'ex moglie), ha confermato il rigetto della domanda proposta dall'ex marito tesa ad ottenere la condanna del coniuge alla restituzione della somma per il mantenimento della figlia, affetta da disturbi psichici e poi interdetta, a lui affidata ed in subordine di quella di arricchimento senza causa e di utile gestione. Avverso questa decisione l'ex marito, proponeva ricorso per cassazione. Gli Ermellini, rigettando il ricorso hanno precisato che "(l'ex marito) aveva assunto a proprio carico esclusivo la figlia sia in sede di separazione personale dalla moglie che nel giudizio di divorzio, ove dichiarò di rinunciare ad esigere alcunchè dalla stessa e di non aver pretese a titolo di mantenimento della fanciulla, ancora all'epoca minorenne, che le relative statuizioni non avevano sancito alcun obbligo solutorio della madre in relazione; alle esigenze della figlia, nè di tale assetto (l'ex marito) aveva in seguito chiesto la modifica ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 e dell'art. 710 c.p.c.. Stante la sua rinuncia al contributo del coniuge, pienamente valida in quanto relativa ad un diritto disponibile, la sequenza di comportamenti del (l'ex marito) attraverso i quali egli ha provveduto, nel tempo e continuamente, ai bisogni della figlia, tuttora non autosufficiente, rappresentano atti di liberalità non ripetibili. La domanda principale merita dunque il rigetto per inesistenza di una determinazione giudiziale che consenta di quantificare l'obbligo della madre anche in relazione alle sue capacità economiche; quella di utile gestione è parimenti infondata poiché l'attore ha adempiuto ad obbligazione, per sua stessa libera determinazione propria e non della convenuta; quella sussidiaria d'arricchimento senza causa infine è inammissibile per difetto di tale requisito, potendo (l'ex marito) esperire azione d'accertamento che ripartisse tra lui e la (ex moglie) gli oneri relativi alla figlia" .



    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11352.asp

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  • Ripristinato il diritto all'indennità di famiglia
    La Commissione della gestione del Gran Consiglio ha raccolto le proteste dei dipendenti pubblici e del sindacato modificando il preventivo dello Stato per il 2012 e stralciando alcune misure di risparmio che il Governo aveva deciso unilateralmente di adottare dal 1° gennaio 2012.

    Tra queste, l’OCST aveva combattuto in particolare la soppressione dell’indennità per economia domestica in favore di dipendenti con figli fino a 12 anni di età. Il sindacato si è opposto a questa penalizzazione perché ancora una volta il Consiglio di Stato colpiva il reddito dei dipendenti e il salario dei soli dipendenti con figli.

    Anche il modo in cui il Governo ha preso questa decisione trova l’OCST molto insoddisfatto. Da anni chiediamo una trattativa globale sulla politica del personale e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici e dei docenti, che subiscono solo peggioramenti senza potere discutere misure di miglioramento del loro lavoro. Questo deve finire e la decisione del Gran Consiglio, pur pesando ulteriormente sulle finanze pubbliche non certo favorevoli, rafforza la richiesta sindacale di poter avviare un esame congiunto delle condizioni di lavoro dei dipendenti dello Stato dove provvedimenti di razionalizzazione possano essere compensati da miglioramenti da tempo rivendicati.

    Nei prossimi giorni verranno consegnate le firme delle migliaia di dipendenti pubblici ticinesi che si sono opposti alle misure di risparmio e che sostengono la richiesta sindacale di un dialogo sociale e di una trattativa aperta sulle richieste di miglioramento delle condizioni di lavoro.

    http://www.tio.ch/News/660029/Ripristinato-il-diritto-all-indennita-di-famiglia

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  • Sino alla indipendenza economica rimane l’assegno di mantenimento
    Corte di Cassazione Sez. Terza Civile, Sent. del 16.06.2011, n. 13184

    L'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, dopo il compimento dei 18 anni, resta «finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua». Così hanno stabilito gli Ermellini della Terza sezione civile con la sentenza n. 13184/2011. Il caso riguarda una coppia separata in conflitto sulla valenza giuridica all’erogazione degli alimenti per il figlio maggiorenne affidato alla madre sin dalla minore età. Dopo varie vicissitudini la problematica approda in Cassazione. Nel mese di luglio 2008 il Tribunale di Roma aveva ritenuto valide le richieste del marito dall’esimersi dal versamento dovuto (e preteso) dalla ex moglie per il mantenimento del figlio in quanto divenuto maggiorenne e, pertanto, si riteneva acquisito la legittimazione alla titolarietà di quanto “stabilito” per il suo mantenimento. La Cassazione, invece, ha ritenuto valide le motivazioni addotte dall'ex moglie perchè «la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento per il figlio in base alla sentenza di divorzio, dovendosi ribadire che il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio» e aggiunge che solo se il figlio "incolpevolmente non ha raggiunto l'indipendenza economica". L'obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, in particolare, trova già radici nell'ordinamento nazionale: l'art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce, infatti, che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. E' un obbligo che sorge direttamente ed in istantanea dal rapporto di filiazione e gravante non solo sui genitori nel caso di figli nati nell'ambito del matrimonio, ma, allo stesso modo, nel caso di riconoscimento del figlio naturale. La norma costituzionale in materia di mantenimento è ribadita dall'art. 147 del Codice Civile il quale esplicitamente prevede che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli", precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo. Questo l'obbligo di mantenimento della prole non ha un carattere prettamente patrimoniale, esso è scevro sia dalla sussistenza della potestà genitoriale, sia dalla convivenza dei genitori con i figli. Nell'ambito della fondamentale disciplina costituzionale e codicistica si è inserita la giurisprudenza della Corte di Cassazione tracciare empiricamente le linee guida da adottare caso per caso mirate alla tutela dei figli, aggiornando la normativa all'evoluzione dei tempi e dei contesti sociali. In primo luogo i Giudici hanno provveduto, mediante numerose pronunce, ad assimilare la posizione del figlio ormai maggiorenne, ma ancora, involontariamente, dipendente dai genitori, a quella del figlio minore. Nell'analogia si evince la necessità di assicurare il momento in cui ritenere cessato l'obbligo al mantenimento; lo scopo della legge è quello di consentire ai figli di iniziare in modo autonomo la propria vita svolgendo l'attività lavorativa più consona alle proprie possibilità e alla propria scelta (articolo 4 della Costituzione). La Suprema Corte ha appoggiato colui che, raggiunta la maggiore età e che in possesso di diploma di laurea, ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento finché non trovi un'occupazione adeguata alla sua condizione sociale, purché si attivi a reperirla e non vi sia una sua inoperosità. Di più: il figlio che rifiuti (e tale rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia) senza giustificato motivo un posto di lavoro fisso (consono ai propri desideri e risponda, qualitativamente, alle proprie inclinazioni naturali,) procuratogli dal genitore non può, poi, vantare il diritto al mantenimento. La precisione e chiarezza della Suprema Corte è stata ancora più incisiva: con la propria pronuncia n. 24018 del 24 settembre 2008 ha affermato che l'obbligo di mantenimento riprende vita nel caso in cui il giovane abbia deciso di lasciare il lavoro che lo aveva reso economicamente indipendente per riprendere gli studi, partecipare a corsi di formazione e seguire così le proprie inclinazioni ed aspirazioni. Nel contempo i Giudici della Corte hanno ribadito nella medesima pronuncia, che i figli non possono pretendere di essere mantenuti all'infinito valutando dei "limiti temporali in cui le aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia". Anche la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sancito che i figli, i quali lavorino ma guadagnino poco, possono continuare ad essere mantenuti dai genitori, ordinando il ripristino del mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non autosufficiente dal punto di vista economico pur avendo questi un contratto da apprendista presso un albergo e frequentando, intanto, un istituto alberghiero al fine di ottenere un altro diploma. Con ciò si afferma il principio per cui non è il mero godimento di un reddito per far venir meno i doveri dei genitori verso i figli, ma dare un giusto lasso temporale affinchè questi ultimi non siano economicamente indipendenti. Si può decisamente dedurre che l'obbligo di mantenimento non si estingue automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua a sussistere sino al momento in cui la prole non acquisisca l'indipendenza economica. Occorre precisare come la prova del fatto estintivo dell'obbligazione in parola, consistente nella dimostrazione pratica, non solo nel raggiungimento dell'indipendenza finanziaria, ma, anche nella circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni di divenire tale anche se quest'ultimo per cattiva volontà non ne abbia approfittato, grava sul genitore o sui genitori che intendano far valere la cessazione del diritto del mantenimento della prole. Nel caso in cui il figlio maggiorenne non abbia redditi propri, ma sia l'artefice di questa situazione e versi, pertanto, in stato di bisogno non risultando in grado di provvedere al proprio mantenimento lo stesso ha diritto agli alimenti. La legge n. 54/2006, introducendo l’art. 155 quinquies c.c., ha disposto specificamente la possibilità per il giudice, in sede di separazione o divorzio, di riconoscere ai figli maggiorenni “non indipendenti economicamente” un assegno di mantenimento periodico. Anteriormente la giurisprudenza costante riconosceva detto diritto sulla base del combinato disposto degli artt. 30 Cpst., 147 e 148 c.c., la legge n. 54/06, quindi, non ha modificato gli obblighi parentali di cui alle precedenti disposizioni. Sicché è tuttora un dovere del genitore contribuire al mantenimento dei figli anche oltre la maggiore età e finché questi non abbiano conseguito l’indipendenza economica.

    Testualmente la Cassazione civile , sez. I, 11 gennaio 2007 , n. 407, dando riscontro negativo ha così precisato:

    "…….che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell'art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa…" (Cass. 11 marzo 1998, n. 2670; Cass. 7 maggio 1998, n. 4616; Cass. 30 agosto 1999, n. 9109; Cass. 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221). Nella sentenza n. 13184/2011 i Supremi Giudici confermano che l’obbligo di versare il mantenimento dei figli maggiorenni vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica». Per far cessare l’assegno di mantenimento è necessario avanzare la richiesta di «modifica della sentenza di divorzio attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza stessa» .




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  • La misura dell'assegno divorzile viene influenzata dalla durata del matrimonio. L'unione breve incide sull'importo
    Cassazione civile sez. I, 13 maggio 2011 n. 10644

    Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della Legge Divorzio, art. 5, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10; con il secondo, omessa valutazione delle risultanze processuali, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Non si ravvisa violazione alcuna di legge. Il Giudice a quo fa corretta applicazione dei presupposti di legge relativi all'assegno di divorzio e richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui l'inadeguatezza dei mezzi va rapportata al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. E, a tal proposito, il Giudice, in mancanza di prova sul punto, da parte del richiedente, può fare riferimento, quale elemento presuntivo di valutazione del pregresso tenore di vita, alla situazione economica delle parti (al riguardo, tra le altre, Cass. 13169/04). Con motivazione congrua e non illogica, sulla base dell'istruttoria espletata, il giudice a quo ha esaminato in modo analitico e circostanziato le condizioni economiche delle parti, riferendosi in particolare alla C., non disoccupata, ma con un reddito da lavoro modesto (...).



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  • Il danno per la perdita del rapporto col genitore premorto alla nascita del figlio
    Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.05.2011 n° 9700

    La Suprema Corte ha ritenuto risarcibile ex art. 2043 c.c. il danno subito da una figlia per la perdita del rapporto parentale, cagionato da un terzo in un incidente stradale dove il padre naturale della ricorrente perse la vita. La Corte ha riconosciuto agli interessi lesi una tutela di rango costituzionale agli articoli 32, primo e secondo comma, rispettivamente diritto alla salute e all’autodeterminazione, 29 comma primo in tema di famiglia, 30 comma primo sul rapporto genitori e figli.

    Un uomo rimane vittima di un incidente stradale ed i giudici di merito riconoscono il diritto al risarcimento del danno in capo ai genitori, alla sorella e alla moglie, ma non in capo alla figlia, non ancora nata al momento della morte del padre. Sia in primo che in secondo grado i giudici di merito negano un autonomo diritto al risarcimento per la figlia. La madre, titolare della potestà, propone ricorso in cassazione chiedendo la riforma della sentenza d’appello.
    Il diritto di credito vantato dalla figlia si fonda sull’essere nata orfana e come tale destinata a vivere in assenza della figura genitoriale a causa del fatto illecito posto in essere da un terzo. La Suprema Corte, pur non mettendo in discussione la protezione offerta dall’ordinamento giuridico al concepito, ha subordinato la sussistenza del diritto di credito all’evento della nascita, unitamente al diritto leso consistente nel godimento del rapporto col genitore, argomentando che l’attualità del rapporto intersoggettivo tra padre e figlia, inteso come rapporto affettivo ed educativo, diviene concreto ed attuale soltanto con la nascita della figlia. Il fatto illecito del terzo ha prodotto effetti sul diritto della figlia al rapporto col proprio padre naturale soltanto a seguito della nascita e all’acquisto della capacità giuridica, e dove, contestualmente, è sorto il diritto di credito al risarcimento del patito danno ingiusto, e di conseguenza di tutti i pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale che ne siano derivati. In merito alle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento del danno, la Corte ha paragonato la presente fattispecie a quella relativa alla lesione cagionata colposamente al feto durante il parto che, precisa la Corte, resta comunque temporalmente anteriore alla nascita e soltanto da quest’ultima scaturisce, a seguito del venire al mondo, il diritto del soggetto nato ad essere risarcito per il danno subito alla propria salute. Infine, sempre per ancorare l’insorgenza del diritto di credito al momento dell’acquisto della capacità giuridica, la Corte argomenta sul diritto che l’ordinamento individua in capo al padre per violazione del diritto di autodeterminazione della madre, estendendolo anche al figlio nato con malformazioni congenite, attivabile soltanto a seguito della nascita, per il proprio stato di infermità che non ci sarebbe stato se egli non fosse nato. Pertanto, pur non confutando la tutela riconosciuta dall’ordinamento giuridico al feto e al concepito, la Corte di Cassazione evita di ancorare ogni soggettività giuridica al nascituro, che quindi si sposta e sorge al momento della nascita, anche per i fatti verificatisi durante il periodo gestazionale, senza interruzione del nesso di causalità.



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  • Anche famiglia di fatto va risarcita per la perdita del congiunto
    Con la sentenza n. 12278, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di risarcimento del danno per la perdita di un congiunto, la famiglia di fatto ha lo stesso diritto al risarcimento del danno della famiglia fondata sul matrimonio. Con tale decisione gli Ermellini hanno riconosciuto che, avendo l'uomo instaurato una famiglia di fatto con un'altra donna e la figlia della sua convivente, nonché sua figlia naturale, tale legame legittima il risarcimento del danno anche in favore della "seconda" famiglia. La sentenza, che ha fatto discutere per la portata storica e per la questione della rilevanza sociale della "famiglia di fatto" è stata emessa dalla terza sezione civile. Secondo la ricostruzione della vicenda, in seguito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla moglie e dalla figlia della vittima, venuta a mancare in seguito ad incidente stradale, intervenivano in giudizio anche la convivente e la figlia naturale della vittima, per richiedere al pari della moglie, lo stesso risarcimento del danno non patrimoniale. La Cassazione, confermando la decisione dei giudici territoriali, ha spiegato che giustamente "i giudici di appello hanno parificato, ai fini del risarcimento del danno morale, la famiglia legale e la famiglia di fatto, in quanto per quest'ultima è stata provata la stabilità e continuatività nel tempo del rapporto e delle relazioni affettive". "Dall'esame del compendio probatorio - si continua a leggere dalla parte motiva della sentenza - i giudici di merito hanno ritenuto provato che da molti anni (l'uomo) aveva stabilito la sede principale della sua attività lavorativa e li aveva costituito con (la convivente) un'unione stabile, caratterizzata non soltanto da un legame affettivo ma anche dalle gestione comune dei molteplici aspetti della vita quotidiana, con reciproco appoggio morale e materiale, nonché, successivamente, dalla condivisione dei compiti connessi alla nascita e alla crescita della figlia con la quale (l'uomo) intratteneva un rapporto sotto ogni profilo assimilabile a quello genitore figlio; che (l'uomo) aveva peraltro mantenuto legami stabili, anche affettivi, con i figli legittimità e con la moglie (...), con i quali trascorreva regolarmente le principali festività, provvedendo sotto il profilo economico alle esigenze anche questo nucleo famiglie". Infine, la Cassazione, in riferimento al lamentato automatismo nella disposizione del risarcimento del danno morale in favore degli aventi diritto, ha precisato che, nel disporre tale risarcimento, i giudici di merito hanno tenuto conto della "particolarissima situazione di un soggetto con due nuclei familiari legati a lui da un rapporto di protratta e contemporanea stabilità nel tempo" (...) e "della diversa intensità del vincolo familiare, moglie, convivente e figli, e della effettiva convivenza, liquidando alla figlia sposata un importo inferiore".



    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10343.asp

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  • Genitori litigiosi? I figli possono cacciarli dalla casa avuta in regalo
    I genitori sono troppo litigiosi? I figli hanno licenza di cacciarli dalla casa avuta da loro in regalo. La legittimazione arriva dalla Cassazione che ha respinto il ricorso di un papà di Sanremo che nel 1991 donò alla figlia il denaro occorrente per l'acquisto di una villa con terreno. Perfezionato l'acquisto, i genitori furono accolti dalla figlia nella casa destinata a dimora familiare. Se nonché, come ricostruisce la sentenza 7487 della seconda Sezione civile, la ragazza, stressata dai continui litigi di mamma e papà che stavano anche per separarsi, diffidò con una lettera i genitori chiedendo loro di traslocare in altro alloggio. Da qui la denuncia del padre che ha portato in Tribunale la figlia per "la grave ingiuria subita".
    Sia il Tribunale di Sanremo che la Corte d'appello di Genova a settembre del 2004, hanno dato ragione alla figlia ritenendo che "la sopraggunta intollerabilità della convivenza legittimasse la figlia a cacciare i genitori di casa. Inutile il ricorso del padre in Cassazione volto a dimostrare l'ingratitudine degli figlia nei suoi confronti e il "disvalore morale" legato all'insolito 'sfratto'. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso dell'uomo e ha evidenziato che la corte di merito "con logico e motivato apprezzamento di tutte le circostanze del caso, ha escluso che ricorrano gli estremi della ingratutidine nel comportamento della figlia donataria, la quale, di fronte alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza trai i suoi genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, inviti il padre, con lettera formale, a lasciare l'immobile di sua proprietà, acquistato con il denaro ricevuto dalla liberalità paterna e materna, destinato a casa familiare". Un comportamento di questo tipo, fa ancora presente la Cassazione, "è stato congruamente valutato dalla Corte d'Appello non come manifestazione di un atteggiamento di disistima delle qualità morali del padre donante o di mancanza di rispetto nei suoi confronti, né come affronto animoso contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà che, secondo la coscienza comune, deve improntare il comportamento della figlia donataria". Secondo la Cassazione, la cacciata di casa dei genitori non è altro che "la presa d'atto della frattura tra i suoi genitori dipendente dalla loro disaffezione e distacco spirituale e, quindi, del sopravvenire di una condizione tale da rendere incompatibile la prosecuzione della convivenza di entrambi i donanti nell'abitazione acquistata con il denaro ricevuto in liberalità". Per effetto della bocciatura del ricorso il padre dovrà sborsare alla figlia ulteriori 1.700 euro per le spese processuali che lei ha dovuto sostenere.




    Fonte: http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Cassazione-genitori-litigiosi-I-figli-possono-cacciarli-dalla-casa-avuta-in-regalo_311855764999.html

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  • Tra moglie e marito non mettere i suoceri
    Giudici della Prima sezione civile – sentenza 4540 – hanno accolto il ricorso di una moglie abruzzese che si era vista addebitare la colpa della separazione per avere abbandonato il tetto coniugale stanca dell’assillante presenza della suocera.
    La donna per ben 15 anni aveva accettato – suo malgrado - finché non si è addivenuti ad una «situazione di intollerabilità grave e irreversibile» che per gli Ermellini «assolve» dall'accusa di essere venuta meno agli oneri derivanti dal contratto coniugale. Inutili per i Giudici le richieste del marito, avanzate nei confronti della moglie, al fine di farla soprassedere dalla decisione di andare via di casa anche perché – a suo avviso - «ingiusta, illecita, insensata e foriera di conseguenze negative per la prole».
    Gli Ermellini, nell’accogliere la richiesta della signora, ampliano la gamma delle motivazioni per la richiesta di addebito: infatti non sono solo i maltrattamenti o l'adulterio ma basta “l’'intollerabilità della convivenza che cagiona in astratto tale violazione non necessariamente deve manifestarsi in atti di violenza, essendo sufficiente anche un contesto di vicendevole intolleranza.”
    Già due anni fa la Corte intervenne per la separazione tra i coniugi (sentenza n. 11922/2009) dovuta alle difficoltà create dai suoceri. La rottura di un vincolo matrimoniale per interferenze parentali e relativa pronuncia di addebito della separazione può non bastare la violazione dei doveri coniugali sancita dall’art. 143 del codice civile, ma è indispensabile comprendere l’effettivo nesso tra tale violazione e “l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza”.
    L’intervento dei suoceri, anche se in maniera spontanea ma ripetitiva, interferisce nelle scelte e nelle decisioni dei coniugi. Ciò avviene soprattutto in presenza di coppie più giovani, che, benché sposati, rimangono ancorati alla propria famiglia d’origine, sia affettivamente che economicamente.
    La mancanza di autonomia decisionale mina, con il tempo, l’armonia della coppia, soprattutto se questa ha dei figli.



    Fonte:http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative//5250

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  • Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro
    In data 7 marzo 2011 è stato siglato da Governo e parti sociali un avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro. In particolare le parti firmatarie hanno condiviso il valore di una flessibiltà family-friendly come elemento organizzativo positivo e l'importanza della modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro tanto nell'interesse dei lavoratori che dell'impresa. Nell'intesa si sottolinea la necessità di incentivare un maggiore e migliore utilizzo del telelavoro e delle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato e flessibile evidenziando che è anche attraverso la pratica della contrattazione di secondo livello che può essere assicurata nel modo migliore la distribuzione degli orari di lavoro nell'arco della settimana, del mese, dell'anno, in risposta alle esigenze dei mercati, adeguando - nel rispetto della normativa di legge - la durata media e massima degli orari alle esigenze produttive, conciliandole con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone. Le parti si impegnano inoltre a valorizzare, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e le dimensioni aziendali, le buone pratiche di flessibilità family-friendly e di conciliazione esistenti.




    Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9875.asp

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  • L'assegno di divorzio aumenta con il doppio lavoro
    L'assegno di divorzio può aumentare se l'ex coniuge svolge un doppio lavoro. Tuttavia, tale obbligo decorre dallo scioglimento del vincolo coniugale. Lo stabilisce con la sentenza 1613/11 la Cassazione, che ha confermato il "quantum" di un assegno divorzile a carico dell'ex marito.

    Il caso

    In seguito allo scioglimento del vincolo coniugale, il Tribunale di Roma ha fissato in favore dell'ex moglie casalinga un assegno mensile di 520 euro, in quanto l'uomo svolgeva un doppio lavoro. Contro tale decisione l'ex marito ha presentato ricorso in appello, ma senza successo; analoga sorte per il ricorso in Cassazione.
    Non vale la circostanza che l'ex moglie-casalinga godesse di un reddito aggiuntivo, tenuto nascosto. In particolare, l'uomo deduceva che all'epoca della separazione la moglie, dichiaratasi casalinga, in realtà svolgeva un'attività lavorativa, la cui sussistenza gli era stata taciuta, con la conseguenza che la separazione era fondata sul presupposto sbagliato che la moglie non godesse di alcun reddito.
    L'assegno divorzile non solo va parametrato al reddito dei coniugi ma decorre dallo scioglimento del vincolo. Le ragioni dell'ex marito, tuttavia, non vengono accolte dalla Suprema Corte, se non con riferimento ad un solo motivo, peraltro secondario. In particolare, il Collegio - dopo aver ribadito che l'assegno di mantenimento deve essere commisurato al reddito dei due coniugi - ha poi specificato che in assenza di elementi atti a giustificare una diversa decorrenza, tale assegno è dovuto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del vincolo coniugale, trovando questo principio la propria fonte nel nuovo status delle parti.

    Fonte:Lastampa.it

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  • Cassazione: va assolta la moglie che non ha adempiuto provvedimento su affido di cui era stata informata solo telefonicamente
    Sesta Sezione Penale sentenza n.6987/2011
    I provvedimenti sull'affido dei figli devono essere formalmente notificati alla parte interessata e non basta una semplice informativa telefonica. Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione che ha assolto una durante le feste di Natale. La Corte  fa rilevare che la donna era venuta a conoscenza del provvedimento solo a seguito di una telefonata dell'ex marito. Il provvedimento, però, le era stato notificato solo successivamente. La donna era stata già assolta dalla Corte d'Appello di Messina ma il marito si era rivolto alla suprema corte sostenendo che la donna aveva eluso il provvedimento del giudice dato che lui stesso aveva comunicato telefonicamente le modifiche sul diritto di visita del figlio. Come si legge in sentenza "L'assunto del ricorrente che avrebbe, tramite telefono, informalmente comunicato alla moglie separata la nuova regolamentazione stabilita dal giudice civile circa le modalita' di affidamento del figlio minore, non puo' integrare la legale e piena conoscenza delle statuizioni giudiziarie alla cui osservanza [...] era obbligata".


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  • Separazione dei genitori può sconvolgere il figlio ma non esclude la sua punibilità in caso di reati
    (Cass. 31753/2003 Rv. 226281 - Cass. 15084/2010 riv 247141 - Cass. 17661/2010 riv 247335).


    La circostanza della fine del matrimonio dei genitori non è sufficiente ad escludere la punibilità del minore di età che sfregia un'automobile minacciando il proprietario. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6970 depositata il 23 febbraio 2010. Gli Ermellini hanno stabilito che le facoltà cognitive del minore, per essere ritenuto incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, devono essere compromesse al tal punto da non permettergli di comprendere il disvalore del fatto da lui posto in essere. Nel caso di specie, la Cassazione, nel confermare la condanna ai danni del minore, ha spiegato che "perché un minore di età sia riconosciuto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 85, 88, 89 e 90 cod. pen. - incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, è necessario l'accertamento di una infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto o in parte i processi cognitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e autodeterminarsi autonomamente (...). Specifiche condizioni socio-ambientali e familiari - ha in particolare chiarito la Corte, annullamento la sentenza con rinvio per nuovo giudizio - nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto inficiando le potenzialità di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di "autolegittimazione" del crimine, non hanno, per ciò solo, compromesso la capacità del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità" .



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  • Separazione dei coniugi: l’assegno di mantenimento è deducibile fiscalmente?
    E’ bene innanzitutto tener presente che l’assegno di mantenimento versato in favore del coniuge riceve un trattamento fiscale differente dall’assegno di mantenimento che viene versato il favore del figlio.
    Infatti, l’assegno di mantenimento che un coniuge corrisponde all’altro coniuge a seguito di separazione o di divorzio è deducibile dal reddito imponibile del coniuge obbligato. Al tempo stesso tale assegno costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo percepisce. Occorre comunque precisare che affinché l’assegno di mantenimento possa essere dedotto dal reddito del coniuge obbligato è necessario che tale obbligo risulti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (ovvero da ordinanza o sentenza) che dovranno essere esibiti, a richiesta, agli uffici fiscali (art. 10, comma 1, lett. C.,del D.P.R. 22.12.1986, n.917).
    L’assegno di mantenimento che viene invece corrisposto in favore dei figli NON è deducibile dal reddito del coniuge obbligato al mantenimento. Parimenti, il coniuge al quale viene corrisposto il contributo al mantenimento per i figli, non dovrà indicarlo nella sua dichiarazione dei redditi (si veda, al riguardo, l’art. 3, comma 3, lett. B, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917).
    Ai fini fiscali (ma non solo) è pertanto opportuno che, in sede di separazione o di divorzio, venga SEMPRE specificato l’ammontare dell’assegno spettante al coniuge da quello spettante ai figli.

     
     
    Fonte: http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?separazione-dei-coniugi-assegno-di-mantenimento-deducibile-fiscalmente-00690a46952aaa4b652767d4b3400fe0

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  • «Sottrarre i figli all’ex è come maltrattarli. Questa non è più vera parità»
    Il patron di TuttoSposi Lino Ferrara con la Bernardini De Pace
    Con una lettera del giornalista Tiberio Timperi, inviata alla presidente dell’Ofi Martina Ferrara, si è aperto l’ultimo incontro dei Forum della Famiglia svoltisi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il conduttore del programma Mattina in Famiglia, in onda su Rai Uno, ha voluto rivolgere ai convenuti una domanda forte e provocatoria sui temi della genitorialità e i diritti dei genitori, tema conclusivo odierno: “Ma dove sono le pari opportunità in caso di separazione? La donna ha i figli, la casa e il mantenimento, l’uomo e il padre resta escluso”.

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  • La famiglia vista dal punto di vista giuridico si adegua ai mutamenti sociali.
    Il disegno di legge approvato lo scorso 29 ottobre dal Consiglio dei Ministri prevede una serie di importanti modifiche del diritto di famiglia, le quali andranno attuate, in massima parte, attraverso uno o più decreti legislativi. Lo spirito portante della riforma è quello di adeguare le varie disposizioni vigenti nel nostro sistema, con particolare riferimento al codice civile, a quei mutamenti radicali delle relazioni familiari intervenute negli ultimi decenni. Ciò è vero soprattutto per quanto concerne i rapporti di filiazione: il primo articolo del disegno di legge delega, infatti, il Governo a modificare il codice civilein modo da eliminare ogni distinzione tra i figli legittimi e quelli naturali, tanto che, anche dal punto di vista lessicale, le due categorie citate saranno chiamate, rispettivamente, “figli nati dentro il matrimonio” e “figli nati fuori del matrimonio”, secondo la terminologia già opportunamente utilizzata dalla Carta Costituzionale all’art. 30.

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