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A Napoli postini fantasma, Pisani: "Pronti a chiedere risarcimento danni alle Poste"
“A Napoli scomparsi anche i postini, non solo nella zona in cui vivo ed al mio studio ma anche nella municipalità che amministro. A seguito di tantissime segnalazioni, sembra proprio che in città di postini non se ne vedano in giro ed il fatto più grave è che non arrivano le bollette dell’Enel, del telefono e di altre forniture con seri ed ingiusti rischi di distacco delle utenze e pagamenti di more. Tragica ed assurda situazione per gli utenti che rischiano di restare senza, luce, telefono e gas prima di partire per le vacanze”.E’ quanto ha denunciato l’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori e numero uno dell’Ottava Municipalità, che chiede l’intervento immediato del Ministro Passera “per far rispettare il servizio e quanto previsto dalle norme alle società postali. Inoltre – ha aggiunto Pisani - invito le multinazionali delle forniture a tener conto dei disagi e di tutti i danni provocati agli utenti che non hanno colpe ma sono vittime di disservizi inspiegabili e per questo non è giusto interrompere le forniture”.L’avvocato Pisani ha inoltre annunciato che: “Se tali disservizi continuano a perpetrasi in barba ai diritti dei cittadini, siamo pronti a preparare una diffida ed ad agire in difesa delle vittime presentando un conto salato alle Poste con le legittime migliaia di richieste di risarcimento danni”.
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Previsto risarcimento se si è vittime di scippo nel tragitto casa- lavoro
Già di per sé recarsi al lavoro tutte le mattine non è proprio idilliaco, se poi ci si mette anche l'intoppo sgradevole di uno scippo, ecco che la giornata sarà rovinata per sempre. E di peggio ci potrebbe essere solo un capo sadico, che ci faccia scontare pure la pena di un eventuale ritardo con compiti insulsi e ingrati.Per fortuna la Cassazione ha difeso una povera impiegata che aveva subito proprio uno scippo, riportando lesioni varie, e si era vista negare un qualsiasi tipo di indennizzo assicurativo; indennizzo che dovrebbe coprire appunto gli incidenti nel tragitto casa- lavoro, e viceversa.La lavoratrice di Perugia, Elsa B., sia in primo sia in secondo grado, si era vista negare un rimborso perché "il fatto doloso di un'altra persona aveva interrotto il nesso causale fra la ripetitivita' necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi connessi". Insomma colpa della lavoratrice l'aver spezzato la noiosa routine del tragitto, forse perché aveva azzardato il portare una borsa a tracolla e osare indossare dei tacchi, che le hanno fatto perdere l'equilibrio e riportare così abrasioni e, chissà, anche una fratturina. Eh, beh, cara sig.ra Elsa B. chi vuole bella apparire molto deve soffrire, lo dice un detto.Per fortuna la sezione Lavoro della Cassazione, sentenza 15545, ha finalmente accolto la tesi difensiva della lavoratrice. La Suprema Corte ha così sottolineato che "e' indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro e' protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo". Quindi nel recarsi al lavoro è ammesso che ci possano essere delle "distrazioni" non previste, e nemmeno troppo gradite, per cui sia prevista la copertura assicurativa. Ed evitato naturalmente qualsiasi forma di ripercussione lavorativa. Elsa B. attende intanto che la Corte d'appello di Ancona ne riesamini il caso.http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12191.asp
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Prolungamento forzato del viaggio di nozze? Va risarcito il danno da vacanza rovinata
Ancora una volta la Corte di Cassazione torna pronunciarsi in materia di danno da vacanza rovinata. Cosa curiosa è che questa volta vi è stato anche il problema del prolungamento forzato del viaggio di nozze dovuto al fatto che non era stata indicata con esattezza la data del rientro. La decisione è della terza sezione civile della Corte (Sentenza n. 7256/2012) che, pur avendo dichiarato inammissibili molti dei motivi di ricorso per "difetto di autosufficienza" non essendo stati riprodotti nel ricorso i contenuti documenti richiamati, si è soffermata ad affrontare le questioni relative al danno non patrimoniale. La questione centrale sottoposta all'attenzione della Corte è se, "nell'ipotesi di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto rientrante nella disciplina che regola, in adempimento della direttiva n. 90/314/CEE, i "pacchetti turistici" (contenuta nel d.lgs. n. 111 del 1995, rilevante ratione temporis, poi riprodotta, senza modificazioni, per la parte di interesse, nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, "Codice di consumo"), il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in senso stretto, quale pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, e quindi, quando non vengano in rilievo lesioni all'integrità psicofisica tutelate dall'art. 32 Cost., sia risarcibile, ex art. 2059 cod. civ., che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, stante il carattere tipico della tutela di interessi non connotati da rilevanza economica, necessita di una fonte normativa ordinaria espressa, o del fondamento costituzionale, in riferimento ai diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost., 4, 13, 29, 30), e al diritto alla salute (art. 32 Cost.), o di una fonte comunitaria, in ragione della prevalenza del diritto comunitario su quello interno (Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26972)". Una domanda cui la Corte dà una risposta positiva. La Corte ha ricordato alcune precedenti decisioni in cui aveva divenuto la legittimità di tale danno non patrimoniale. "Nel rigettare il ricorso avverso sentenza che l'aveva riconosciuto, ne ha individuato il fondamento, "non nella generale previsione dell'art. 2 Cost., ma proprio nella cosiddetta vacanza rovinata (come legislativamente disciplinata)" (Cass. 4 marzo 2010, n. 5189). Da ultimo (Cass. 20 marzo 2012, n. 4372) ha cassato una decisione che lo aveva negato, affermando che la risarcibilità di tale danno "è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea". In effetti, la legislazione di settore concernente i "pacchetti turistici", emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell'ambito dell'obiettivo dell'avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale. La Corte di Giustizia, già nel 2002 (sentenza 12 marzo 2002, n. 168), pronunciandosi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva n. 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo "deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso", mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso "danni diversi da quelli corporali", "al di là dell'indennizzo delle sofferenze fisiche" e che "tutti gli ordinamenti giuridici moderni [riconoscono]... un'importanza sempre maggiore alle vacanze".La Corte fa anche notare che qualora si discuta di danni non patrimoniali per disagi e fastidi minimi, spetta al giudice di merito individuare il superamento o meno di tale soglia minima dato che mancano delle delimitazioni normative. Una volta provato l'inadempimento del contratto relativo al pacchetto turistico e allegato di aver subito un danno non patrimoniale da vacanza rovinata non è necessario fornire prove ulteriori per ottenere il risarcimento giacché, spiega la Corte, una volta raggiunta la prova dell'inadempimento deve darsi per provato anche il verificarsi del danno anche perché gli stati psichici interiori della parte non possono essere oggetto di una prova diretta e vanno quindi desunti dalla mancata realizzazione della "finalità turistica".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12144.asp
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Dequalificazione del dipendente pubblico: sì al danno esistenziale
Si al risarcimento del danno esistenziale nel caso di dequalificazione del dipendente pubblico. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro del Tribunale di Brindisi, con la sentenza 10 febbraio 2012, n. 561.
Il caso vedeva una lavoratrice, dipendente pubblico, rientrare al lavoro dopo una lunga assenza giustificata da una malattia, ed essere destinataria di un demansionamento, con conseguente dequalificazione, che l'avevano portata ad un pensionamento anticipato con disturbo depressivo cronico e conseguenti sofferenze psichiche ed alterazioni delle proprie abitudini di vita.
La donna, che, dal momento del demansionamento, non era più riuscita a guidare l'automobile, a coltivare amicizie e ad evitare qualsiasi occasione di dialogo, agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto forma del danno esistenziale e del danno biologico.
I giudici brindisini premettono come, in fase di riorganizzazione generale di un servizio e di soppressione di precedenti uffici, l'impiegato non possa rivendicare un diritto soggettivo ad un incarico piuttosto che ad un altro, ma solo pretendere il rispetto della professionalità acquisita che, non avendo ancora preso funzioni in concreto, il giudice può valutare solo con riferimento al confronto dell'equivalenza delle mansioni descritte e della correttezza e lealtà delle relazioni lavorative in cui la trasformazione organizzativa è avvenuta.
Una volta provato il demansionamento, la dequalificazione professionale ben può comportare la lesione della dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo.
Già la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav., sent. n. 19785 del 17.09.2010), ebbe modo di statuire come, in tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
Infatti, "mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni".
In merito alla quantificazione di tale voce di danno, il tribunale giunge alla conclusione che "la situazione di mortificazione e frustrazione in termini di disagio oggettivo che consegue all'inadempimento datoriale ben può essere misurata attendibilmente facendo riferimento alla retribuzione, quest'ultima essendo indice anche dell'apprezzamento della professionalità, in senso lato, del lavoratore, e non solo del prezzo della prestazione resa".
In conclusione, i giudici ritengono che la ricorrente abbia diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdurante dequalificazione con particolare riferimento alle ripercussioni nella vita personale e relazionale.
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Decesso del pedone: Cassazione, a prossimi congiunti va riconosciuto anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro
In materia di risarcimento dei danni per la morte di un prossimo congiunto la Corte di Cassazione ha chiarito che ogni qualvolta si verifichi un decesso come conseguenza di un illecito addebitabile a un terzo, i congiunti hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali anche se il defunto ha intrapreso da poco la sua attività professionale. Secondo la Cassazione infatti ai prossimi congiunti va riconosciuto comunque il risarcimento del danno patrimoniale futuro. Tale rilasciamento viene riconosciuto sulla base di una valutazione equitativa che deve tenere conto dell'importanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito professionale. Nella stessa sentenza la Corte di Cassazione fa presente che è legittimo riconoscere anche un risarcimento di danni non patrimoniali "iure hereditatis" perché "in caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l'apprezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può conseguentemente essere fatto valere "iure hereditatis"". Il caso esaminato dai giudici della corte (terza sezione civile sentenza n. 3966/2012 riguarda il caso del decesso di un pedone che era stato investito mentre attraversava la strada. I prossimi congiunti avevano chiesto il risarcimento dei danni a norma dell'articolo 2043 Cc, includendo anche la richiesta del danno patrimoniale anche se il defunto aveva appena intrapreso la sua attività professionale remunerata.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11759.asp
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Errore giudiziario: quale danno risarcibile?
La corte di appello di Brescia aveva liquidato ad un cittadino detenuto ingiustamente, una somma per danno biologico, una somma per danno esistenziale (consistente nel deterioramento dei già difficili rapporti familiari, specie con la figlia) e una somma per danno morale. Il Ministero, tra i motivi di ricorso, ne espone uno proprio sulla presunta illegittimità della liquidazione del danno esistenziale “essendo lo stesso soltanto un ordinario danno non patrimoniale, chiamato con altro nome”.La Corte precisa al riguardo che non si ha alcuna duplicazione di liquidazione, ma una diversificazione delle voci costituenti un unico danno, che viene quindi liquidato con una somma costituita da due diverse e distinte operazioni di valutazione; in sostanza la somma complessiva, anche se non esplicitamente unificata deriva da due addendi, entrambi giustificati come denominazione e come liquidazione.Il Collegio sul punto ribadisce il principio (sentenza 18 marzo 2009, n. 22688) per cui, se è vero che le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 hanno statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento il danno definito ‘esistenziale’, e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato, non è men vero che non può non tenersi conto nella liquidazione del danno non patrimoniale, nella sua globalità, di tutte le peculiari sfaccettature di cui si compone nel caso concreto, quali: l’interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l’interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita.Questa decisione sottolinea l’importanza non tanto della denominazione della categoria di danno, che rimane unica (non patrimoniale) quanto della necessaria liquidazione di ogni pregiudizio subito e rientrante in quella categoria. Ad avviso dello scrivente, senza addentrarsi nella letteratura giuridica sulle tipologie di danni e se sia o non ammesso un terzo tipo di danno (esistenziale), risulta fondamentale, per l’avvocato, la completa allegazione di tutti i pregiudizi, la rappresentazione al giudice di ogni conseguenza subita e della relativa prova del danno non patrimoniale, senza preoccuparsi tanto di indicare le voci di danno, le categorie, i titoli (esistenziale o non). Meglio i contenuti senza titoli che non chiedere un danno esistenziale senza specificare il tipo di pregiudizio subìto. Sarà il giudice ad accertare se quei pregiudizi siano meritevoli di tutela e quindi risarcibili e con quale voce o classificazione. Nel caso di specie, il danno da interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali è stato dedotto e riconosciuto, e liquidato sotto il profilo del danno non patrimoniale come voce autonoma, ma in considerazione di una ritenuta sfaccettatura del danno non patrimoniale globalmente inteso.Sul danno conseguente alla detenzione.La Corte accoglie il primo motivo del ricorso del danneggiato, riconoscendo il risarcimento anche del danno conseguente alla detenzione, negato dalla corte di appello in base all’inammissibilità di doppia liquidazione, in base al criterio risarcitorio e a quello equitativo, avendo essa scelto quello risarcitorio.La Corte chiarisce che la riparazione per l’errore giudiziario, come quella per ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base ai principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. Anche se ora l’art.643 c.p.p. non contempla più l’aggettivo ‘equa’ (riparazione), non è inibito al giudice della riparazione fare riferimento anche a criteri di natura risarcitoria che possono validamente contribuire a restringere i margini di discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo, limitandolo alle voci non esattamente quantificabili.In pratica, secondo la Corte di Cassazione, nella riparazione per errore giudiziario, il giudice può utilizzare sia il criterio risarcitorio sia quello equitativo (come si trattasse di un tertium genus rispetto alle due forme di ristoro, come del resto più di un autore ha ravvisato).La proclamata incompatibilità dell’adozione del criterio risarcitorio e di quello equitativo, pena una inammissibile duplicazione di liquidazione, viene meno, ragionevolmente, in relazione a danni non quantificabili con esattezza, come per esempio quello arrecato dalla condanna ai rapporti tra padre e figlia, per il quale la liquidazione dovrà tener conto, con giudizio esclusivamente equitativo, del danno differenziale. In conclusione, il danno conseguente alla detenzione va liquidato autonomamente anche in ossequio alla dizione letterale dell’art. 643 c.p.p. e nella liquidazione andrà utilizzato un criterio equitativo senza i limiti stabiliti dall’art. 315 c.p.p., per la riparazione del danno da ingiusta detenzione.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=17695
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Le immersioni sono vietate? Turista ha diritto al risarcimento danni per vacanza rovinata
Le vacanze sono vacanze! E ognuno di noi ha diritto a soddisfare le proprie aspettative soprattutto quando sono state fatte richieste specifiche al tour operator. Ecco perché secondo la Corte di Cassazione anche il solo fatto di non aver potuto eseguire delle immersioni subacquee in vacanza può dare diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata. La vicenda esaminata dal palazzaccio riguarda un sub che aveva prenotato una settimana di viaggio a Creta dove era diretto per poter effettuare delle immersioni subacquee. Al momento della prenotazione aveva specificamente richiesto di poter effettuare delle immersioni che costituivano il motivo principale della vacanza. Sennonchè giunto in loco il sub constatava che in quel periodo le immersioni erano vietate. Inizialmente il giudice di pace aveva riconosciuto il risarcimento danni sulla base del fatto che il tour operator non aveva avvisato il cliente del vigente divieto di immersioni subaquee. Successivamente, in grado d'appello, il tribunale di Genova, riformando la sentenza del giudice di pace, negava il diritto risarcitorio e il caso finiva quindi in Cassazione. Nel ricorso alla suprema Corte il sub faceva notare che l'agenzia avrebbe dovuto avvisarlo dell'impossibilità di fare immersioni e che, non avendolo fatto, a lui sarebbe spettato il diritto al risarcimento da vacanza rovinata. Questa tesi ha fatto breccia nei giudici della terza sezione civile della Corte che con sentenza n.4372/2012 hanno accolto il ricorso e videnziando che l'omettere informazioni rilevanti (nella specie il divieto di effettuare immersioni) costituisce "violazione di natura contrattuale".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11685.asp
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Risarcimento del danno da illegittima interruzione di linea telefonica professionale
La sospensione del servizio in assenza di congruo preavviso è affetta da illiceità; pertanto, in ragione dell’uso professionale della linea telefonica deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della medesima sia idonea ad arrecare disagi e danni. È questo, in estrema sintesi, quanto affermato nella sentenza in commento.Il fattoUn ristoratore stipulava con una Compagnia telefonica un contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile attraverso sette utenze, da pagarsi mediante disposizione bancaria mensile (R.I.D.). A causa di un incolpevole disguido dell’utente, rimanevano insolute alcune mensilità: pertanto, la Compagnia telefonica, senza dare alcun preavviso, interrompeva il flusso delle chiamate in entrata ed uscita per sei delle sette linee telefoniche.Contattato il call center della Compagnia, il ristoratore apprendeva che solo dopo il pagamento delle somme insolute avrebbe conseguito il ripristino del servizio. Pur disponendo il relativo bonifico, tuttavia, la Compagnia non solo non riattivava il servizio ma, addirittura, addebitava all’utente anche un importo a titolo di penale per recesso anticipato.Le domande proposte in giudizioIl ristoratore, pertanto, in seguito al fallimento del tentativo di conciliazione, chiamava in giudizio la Compagnia telefonica domandando, oltre l’immediata riattivazione delle linee telefoniche, di:- accertare e dichiarare l’illegittimità della interruzione del servizio e del prelievo della somma comminata a titolo di penale per l’asserito recesso anticipato (con conseguente restituzione della somma addebitatagli);
- di condannare la Compagnia telefonica al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione del GiudiceIl Tribunale, accerta e dichiara l’illegittimità della interruzione del servizio e, conseguentemente, del prelievo della somma comminata a titolo di penale per l’asserito recesso anticipato, ha ordinato lo storno parziale dalla fattura in questione e la restituzione della relativa somma, condannando altresì la Compagnia telefonica convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali.Le argomentazioni della decisioneIl Giudice rileva innanzitutto che la copia del contratto fornita dalla Compagnia telefonica, da un lato, recava una sottoscrizione che l’attore sostiene essere apocrifa, e che il medesimo ha provveduto a disconoscere nei termini e nelle forme di rito così come il contenuto, dall’altro, risultava ictu oculi illeggibile in virtù della grandezza inadeguata dei caratteri utilizzati.Peraltro, poiché parte convenuta non formulava richiesta di verificazione, il contratto deve ritenersi privo di qualunque efficacia probatoria.- Sull’illegittimità dell’interruzione del servizio
Conseguentemente, il giudice rileva l’applicabilità della carta dei servizi pubblicata dal gestore in base alla quale il cliente sarebbe dovuto essere stato avvertito del suo stato di morosità in un momento antecedente alla sospensione del servizio. Cosa, invece non avvenuta.Pertanto, non risultando rispettate le condizioni della carta dei servizi, la condotta della Compagnia risulta illegittima.Tale illegittimità emerge anche alla luce della disciplina codicistica.Infatti, il rapporto intercorso tra le parti va ricondotto allo schema contrattuale del contratto di somministrazione, secondo cui il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza dare un congruo preavviso (art. 1565 c.c.); condizione, come detto, non rispettata.Conseguentemente, illustra il Giudice, “tanto la sospensione del servizio (in assenza di congruo preavviso), quanto la conseguente illegittima risoluzione del contratto e l’applicazione della penale, sono affetti da illiceità”: ciò, anche in applicazione del principio di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c.- Sul risarcimento del danno
In ragione dell’uso professionale e sistematico della linea il Giudice argomenta che “deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arrecare disagi e danni all’attore”. In particolare, nel caso in esame il Giudice identifica:- il danno emergente nelle spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico;
- il lucro cessante nella perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere le prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico.
Alla luce dell’impossibilità di quantificazione tale danno, il Giudice, a norma dell’art. 1226 c.c., provvede alla liquidazione del medesimo con valutazione equitativa.Quanto al profilo del danno non patrimoniale, invece, il Giudice ritiene non provato alcun pregiudizio esistenziale lesivo dell’art. 2 Cost.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=17263
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Italia perde a Strasburgo causa con 4 pensionati Banco di Napoli dovrà risarcire 70mila euro a testa
Due pensionati del Banco di Napoli e gli eredi di altri due hanno vinto la causa intentata a a Strasburgo contro lo Stato italiano che ora dovrà risarcirli di 70 mila euro La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sua sentenza emessa oggi, ha stabilito che le autorità italiane hanno violato il diritto ad un equo processo nei confronti di Bachisio Zizi, Alessandro Dessi, Antonio Arras e Celestina Dede (questi ultimi due nel frattempo deceduti), emanando delle leggi che sono andate ad agire retroattivamente sul calcolo della loro pensione mentre i quattro avevano un processo pendente sulla questione. La Corte ha sottolineato che uno Stato non può interferire attraverso l'emanazione di una legge che sfavorisce una delle parti in causa in un processo, anche quando non sia lo Stato stesso a essere coinvolto nel procedimento. Questo è tuttavia quanto è avvenuto con l'emanazione della legge 243/04 con cui si prevedeva che gli incrementi delle pensioni pagate ai dipendenti che avevano cessato di lavorare per il Banco di Napoli all'inizio degli anni '90 non fossero più calcolate con il metodo della perequazione aziendale ma secondo quella legale.
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Mancanza di adeguata informazione sanitaria: la madre deve essere risarcita
L'università è responsabile del danno arrecato ai genitori di un neonato portatore di handicap, se la madre non è stata adeguatamente informata sulla reale condizione del feto e non è stata messa in condizione di procedere con l'aborto terapeutico.E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 30 novembre 2011, n. 25559 in quanto trattasi di fatto dannoso lesivo di diritti inviolabili di autodeterminazione e di solidarietà familiare a protezione di minori portatori di handicap.Il caso vedeva un uomo ed una donna diventare inaspettatamente genitori di un bambino affetto da sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti presso la clinica universitaria non fosse emerso nessun elemento rilevatore di una simile condizione del feto. Secondo la coppia, l'Università non aveva adeguatamente informato la gestante della tendenziale inaffidabilità dell'esame al quale era stata sottoposta e della conseguente necessità di procedere ad un ulteriore accertamento, da eseguirsi entro la ventiquattresima settimana, in modo da permetterle di esercitare la libertà di scelta dell'aborto terapeutico.Secondo i giudici di legittimità è evidente la lesione del diritto della madre di poter decidere liberamente, anche attraverso una adeguata informazione sanitaria, la scelta dello aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico; scelta che, nella specie, le è stata preclusa dall'esito incerto dell'esame praticato, del quale non è stata data adeguata informazione.La responsabilità dell'Università è di natura contrattuale e per "contatto sociale". Nel contatto di protezione tra la donna e l'Università, che effettua le analisi per escludere il rischio genetico, gli interessi da tutelare attengono alla sfera della salute in senso ampio (art. 32, Cost.), con la conseguenza che l'inadempimento dell'Università debitrice della prestazione, è suscettibile di ledere i diritti inviolabili della persona e quindi della gestante, nel caso di nascita di persona handicappata, ma anche del padre, che pure è giuridicamente solidale al mantenimento, alla crescita ed alla protezione del nato non sano.In conclusione, deve essere accertata la responsabilità contrattuale dell'Università, inadempiente all'obbligo di protezione nel compiere l'ulteriore esame, e deve essere risarcito integralmente il danno non patrimoniale sofferto dai genitori della piccola handicappata, da parametrarsi alla gravità del sacrificio personale ed alla permanenza dell'assistenza di una persona che abbisogna di continue cure, sorveglianza ed affetto.
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Tragedia naufragio nave Costa Concordia, Noi Consumatori avvia class action e elenca consigli per tutela diritti passeggeri
Dopo la tragedia del naufragio della nave da crociera Costa Concordia nelle vicinanze dell’Isola del Giglio, l’associazione Noi Consumatori ha subito avviato la preparazione di una class action contro Costa Crociere per tutelare i passeggeri e far ottenere loro il risarcimento per danni fisici, psicologici, materiali (vacanza rovinata e beni personali smarriti o danneggiati).
“Preghiera e solidarietà per le vittime e i loro familiari – ha affermato l’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori -, ma severa condanna per le gravi responsabilità e gestione del sinistro. E’ inammissibile che nel 2012, con le tecnologie e le strumentazioni attuali, accadano ancora queste tragedie. I responsabili dovranno pagare e le vittime hanno il diritto di essere risarcite per tutti i danni subiti. Il turismo va tutelato ma le società di navigazione hanno il dovere di essere sempre efficienti e di garantire assistenza elevata e costante. Chiediamo inoltre più garanzie per la selezione del personale di bordo che deve essere pronto e specializzato ad affrontare qualsiasi evenienza”.
Il presidente Pisani ha poi chiarito e ricordato i diritti dei passeggeri per ottenere il giusto rimborso. "Secondo le norme del codice del consumo il turista ha 10 giorni di tempo per rivendicare il rimborso per i danni subiti. Nel caso specifico il passeggero ha diritto sia al rimborso dei danni subiti durante l’incidente, ovvero bagagli e documenti smarriti, stress psicologico, danni fisici, vacanza rovinata e sia al rimborso di quanto speso per l’intero viaggio che, non per volontà dell’utente, è stato annullato. E’ importante ricordare che il turista dovrà rivolgersi per la richiesta dei rimborsi al tour operator con cui ha organizzato il viaggio e non all’armatore”.
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Class action Noi Consumatori per risarcimento danni donne vittime protesi dannose
Dopo l’allarme scoppiato anche a Napoli sulla presunta natura cancerogena delle protesi mammarie realizzate con materiale fragile ed inadatto, prodotte dalla casa francese Poly Implant Prothese (Pip), l’associazione Noi Consumatori ha deciso di attivarsi per l’avviamento di una class action in difesa delle donne vittime del grave episodio e per ottenere il risarcimento dei danni fisici e psicologici dai responsabili e dallo Stato Italiano che non ha garantito alcuna forma di controllo in merito. L’associazione chiede inoltre più controlli da parte del Ministero della Salute. Ad essere spaventate sono in particolare tutte le donne che hanno subito interventi di mastoplastica dal 2001 al 2010.
“E' sempre fondamentale oltre che necessario – ha detto l’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori – accertarsi della tracciabilità e della natura del materiale utilizzato soprattutto se si tratta di dispositivi medici così come vuole la normativa. Il caso protesi Pip è la testimonianza di una negligenza medica inaccettabile ed imperdonabile che potrebbe creare gravi problemi di salute a numerose donne. Per questi motivi stiamo preparando una class action per la tutela dei diritti di tutte le donne vittime della malasanità che vanno risarcite dei danni fisici e psicologici subiti”.
“Inoltre chiediamo al Ministero della Salute - ha continuato Pisani – di provvedere a maggiori controlli e verifiche sempre più approfondite e costanti sulle donne a rischio. Ricordiamo che un’ordinanza del Ministero della Salute datata 31 dicembre 2011 ha stabilito che tutti gli ambulatori e gli ospedali delle città dovranno redigere un elenco nominativo di tutti i casi di protesi al seno. A Napoli è già ressa negli ambulatori come quello del Pellegrini o del Pascale dove si potranno effettuare controlli e verranno elaborati degli elenchi per segnalare i casi di protesi al seno in modo da avviare opportune verifiche e valutare l’effettivo rischio e lo stato delle pazienti. E’ necessario che tutte le strutture ospedaliere cittadine si rendano disponibili per tali verifiche. Inoltre Noi Consumatori sarà attenta a difendere ed a sostenere gli interessi di tutte quelle donne che avranno difficoltà o non riceveranno l' assistenza e i controlli dovuti”.
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Emergenza barelle al Cardarelli di Napoli: rischio infezioni per i pazienti. Noi Consumatori assisterà vittime per risarcimento danni
In merito all’emergenza barelle denunciata dal quotidiano Il Mattino ed al rischio infezioni dovuto all’inadeguatezza della pulizia delle lettighe che non vengono disinfettate ma solo pulite superficialmente con stracci bagnati, l’associazione Noi Consumatori ed il suo presidente, l’avvocato Angelo Pisani, annunciano che “tramite il nostro ‘Comitato per la difesa delle vittime delle barelle negli ospedali”, siamo pronti a difendere ed assistere legalmente, chiedendo il risarcimento, tutti quei pazienti che subiranno danni dall’assurda ed inammissibile situazione che si è venuta a creare al Cardarelli, il più grande nosocomio del Mezzogiorno”.“Ai cittadini bisogna assicurare il diritto alla salute ed alle cure – ha detto il presidente Pisani -. La vergogna delle degenze in barella, che in passato ha causato anche dei decessi, deve finire così come non è possibile mettere a rischio la salute dei pazienti a causa della cattiva pulizia. In questo modo si stanno violando i diritti primari dell’uomo e non è possibile che le istituzioni competenti restino ancora a guardare senza intervenire”.“Così come è accaduto per il caso rifiuti – ha spiegato Pisani - , la Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo dovrebbe intervenire per condannare le innumerevoli negligenze ed inadempienze che sono state perpetrate a danno della Sanità campana, un settore che ad oggi risulta fortemente danneggiato dalle carenze strutturali e dalla cattiva amministrazione. Noi Consumatori, tramite il nostro comitato, assisterà i tutti i pazienti, e i loro familiari, vittime della malasanità per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini che ad oggi vengono vergognosamente calpestati!”
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«Bocciato senza nessun motivo» Condannato ministero dell'istruzione
Bocciato all'esame di maturità nel 2004, aveva dovuto ripetere l'anno passando a una scuola privata. Il Tar, che in precedenza aveva riconosciuto l'illegittimità della bocciatura, ha condannato il ministero dell'istruzione al risarcimento dei danni subiti, quantificati in 5.000 euro. La vicenda, riportata dal quotidiano la Repubblica, riguarda uno studente del liceo artistico statale Leon Battista Alberti di Firenze. Secondo i suoi avvocati, si tratterebbe del primo caso di risarcimento per una bocciatura in Italia. Lo studente affrontò la maturità per la prima volta nel luglio del 2004, ma non riuscì a ottenere la sufficienza. Così, si iscrisse a una scuola privata e l'anno successivo fu promosso. In quei mesi però aveva presentato ricorso al Tar contro la decisione della commissione. La prima rivincita arrivò nel febbraio del 2006, quando il tribunale amministrativo annullò la bocciatura. Colpa della prova orale: il ragazzo, contrariamente a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 35 dell'8 aprile del 2003, non era stato interrogato in tutte le materie dell'ultimo anno.Secondo quanto accertato dai giudici, era stato interrogato solo in italiano, anatomia artistica e storia. I prof non gli avevano chiesto niente di tutte le altre materie, pregiudicando così le sue possibilità di essere promosso. Il ministero dell'istruzione non ha presentato appello, così la sentenza del 2006 è diventata definitiva. Lo studente però non si è accontentato: la bocciatura lo aveva costretto a ripetere l'anno e a spendere denaro per una scuola privata. Si è rivolto al Tar per chiedere i danni e il tribunale gli ha dato nuovamente ragione, condannando il ministero a risarcirlo di 5.000 euro, cifra pari al costo del corso di studi che ha dovuto ripetere, a cui vanno aggiunti gli interessi legali e le spese di giudizio.
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2012/10-gennaio-2012/bocciato-senza-nessun-motivo-condannato-ministero-istruzione-1902803533847.shtml
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Illegittima sospensione della patente? Risarcimento negato
Patente sospesa illegittimamente? Nessun risarcimento automatico all’automobilista.Nonostante la prova di una ingiusta sospensione della patente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 28 ottobre 2011, n. 22508 ha negato il risarcimento del danno ad un automobilista, ribadendo un rilevante principio concernente il danno subito dall’utente della strada al quale sia stata, ingiustamente, comminata la sanzione della sospensione della patente.Secondo i giudici di legittimità il danno non è automatico (non è in re ipsa) bensì deve essere provato in ogni sua parte.Nella fattispecie oggetto di controversia ad un automobilista era stata sospesa la patente di guida a causa di errore della pubblica amministrazione; da qui il ricorso innanzi al giudice, il quale aveva, in prima istanza, condannato il Ministero dell’Interno ad un risarcimento del danno “per il tempo trascorso senza poter guidare”.La Corte di Cassazione ha, però, cassato la sentenza impugnata ricordando precedente giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 500/1999, Cass. nn. 27498/2006, 17680/2006, 21850/2007) in tema di danni da lesioni di interessi legittimi.In pratica secondo quanto chiarito nella sentenza in oggetto la sospensione ingiusta della patente di guida non causa un danno in re ipsa, in quanto appare necessario che il danneggiato provi la ricorrenza di elementi senza cui non può esservi alcun risarcimento.Nello specifico il danneggiato dovrà fornire prova:
- di aver subito un concreto pregiudizio (in quanto non ha potuto utilizzare la patente, non essendo, però, sufficiente il “classico fastidio” della privazione immeritata);
- che tale danno è ingiusto, in quanto incide su un interesse rilevante dell’ordinamento;
- che la sospensione illegittima è direttamente dipesa da un errore della pubblica amministrazione;
- che l’amministrazione abbia agito con colpa o dolo (configurabile quando l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, a cui deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono i c.d. limiti esterni alla discrezionalità amministrativa).
http://www.altalex.com/index.php?idnot=54468
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Conduttore è legittimato ad agire contro il condominio per i danni subiti
Va riconosciuto in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata.
Questo quanto statuito dalla III sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe nella quale, riprendendo un orientamento già manifestatosi in una precedente decisione, si legge un espresso riconoscimento in capo al conduttore, in applicazione dell'art. 1585 II comma c.c., di un'autonoma legittimazione attiva ad esperire azione di responsabilità nei confronti di colui che si rendesse causa di rovina.
Era questo, invero, il motivo principale, dirimente ed assorbente gli altri quattro, posto a fondamento del ricorso in ultima istanza dal Condominio il quale, vedendosi condannare in grado d'appello alla rifusione in favore del conduttore appellante di tutti i danni subiti, ricorreva alla Corte Suprema adducendo che, essendo la domanda avanzata dal conduttore diretta al ottenere il risarcimento dei danni incorsi ad un elemento strutturale del locale condotto in locazione dallo stesso (infiltrazioni d'acqua nel pavimento e sui muri perimetrali dell'immobile), legittimato attivo era il proprietario-condomino in quanto unica persona realmente danneggiata e, come tale, titolare del diritto risarcitorio.
La censura è infondata. La Corte Suprema, infatti, ha precisato che “qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione, il conduttore, ex art. 1585 II com. c.c., gode di un'autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno”.
La responsabilità del Condominio, nel caso di specie, va ricondotta, secondo il Supremo Collegio, all'esistenza, al di sotto del locale condotto in locazione, di una superficie interrata, c.d. terrapieno, il quale, essendo sul suolo su cui sorge l'edificio, gode ex art. 1117 c.c. di una presunzione di comunione.
In quanto parte comune, il Condominio risponde del terrapieno, in qualità di custode dei muri e dei servizi comuni, ed è nei suoi confronti, seguendo il ragionamento della Corte, che il conduttore dell'immobile può agire, oltre che per il risarcimento del danno, anche affinchè il medesimo custode rimuova le relative cause, dato che “l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato né all'esistenza di un diritto tutelato erga omnes”.
Accertato di fatto che le infiltrazioni provenissero dal terrapieno, sulla base delle risultanza della CTU, ed accertata la corretta qualificazione del terrapieno come parte comune ad opera del giudice d'appello, nonché ritenuti infondati i quattro motivi subordinati al motivo principale, la Corte Suprema ha, dunque, rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata sul capo relativo alla legittimazione attiva del conduttore, e condannato il Condominio ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=53709
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Stop Circum e Cumana, l'avv. Angelo Pisani chiede risarcimento danni per gli utenti
“E’ una situazione disastrosa che come al solito danneggia in prima persona i cittadini napoletani. I disservizi della Circumvesuviana, della Cumana e della Circumflegrea stanno provocando gravi disagi a lavoratori e studenti pendolari impossibilitati a recarsi in ufficio e all’università trovando biglietterie chiuse e treni soppressi. Assurdo dover far scontare le problematiche delle aziende di trasporto direttamente ai cittadini molti dei quali hanno pagato anche l’abbonamento per un servizio, che già troppo spesso mette in difficoltà gli utenti per ritardi e soppressioni delle corse, e che oggi non è minimamente garantito”.
Ad affermarlo è l’avv. Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori, che in merito alla bufera dei disservizi e della sospensione dei treni chiede alle aziende Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea di provvedere al risarcimento, commisurato al danno ricevuto, per tutti quei cittadini che hanno perso una giornata lavorativa.
“I danni subiti dai viaggiatori che sono rimasti bloccati vanno risarciti – ha dichiarato Pisani -. Siamo pronti a difendere ed a chiedere il risarcimento per tutelare i diritti dei pendolari. Esprimiamo solidarietà ai dipendenti che si vedono negati gli stipendi ma chiediamo loro di garantire il servizio di trasporto perché è ingiusto ed illegittimo far scontare le conseguenze del grave problema lavorativo direttamente ai cittadini”.
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Le Poste Italiane devono risarcire il danno conseguente al mancato "recapito postale" di una "raccomandata legale"
Il gestore del servizio postale è pienamente responsabile per il mancato recapito di corrispondenza anche se ordinaria, non assicurata, o raccomandata, a meno che lo stesso non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno prevedibile derivato dal mancato recapito.
E' quanto ha affermato il Giudice di Pace di Foggia, "sentenziando", in una sua recentissima pronuncia, la responsabilità civile di Poste Italiane S.p.A. per il mancato recapito di una "raccomandata A/R legale" presso un indirizzo esistente e conosciuto.
La vicenda ha visto protagonista un giovane avvocato foggiano che, avvalendosi del servizio "Raccomandata A/R" di Poste Italiane S.p.A., aveva inviato ( su mandato dei propri clienti) una missiva legale, presso il noto domicilio di un "amministratore esterno" di condomini , al fine di "invitare" il medesimo alla convocazione di urgenza di un assemblea straordinaria di condominio, nella quale si sarebbe dovuto "discutere" , per l'appunto, della revoca o della eventuale riconferma dell'amministratore stesso nella sua "carica" di "gestore del condominio".
La suddetta raccomandata non era giunta mai a destinazione , in quanto l'operatore postale addetto l'aveva restituita al mittente apponendovi la dicitura "destinatario sconosciuto". Tale ricostruzione storica dei fatti, tuttavia, non poteva in alcun modo essere condivisa , poichè lo "studio di gestione amministrazione di condomini" del destinatario, oltre ad essere uno dei più noti di Foggia, è collocato in una zona residenziale facilmente rinvenibile .
La mancata consegna della raccomandata entro i termini "pattuiti" tra l'avvocato ed i propri clienti/condomini , aveva comportato pregiudizievoli conseguenze sia per il legale, investito del mandato, sia per gli stessi condomini ,dal medesimo rappresentati, i quali "miravano a sbarazzarsi" al più presto dell'amministratore condominiale , considerato incapace di "curare" con diligenza e solerzia gli interessi del condominio in questione.
Dopo un'approfondita istruttoria, il Giudice di Pace di Foggia ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno avanzata dal medesimo giovane legale foggiano , riconoscendo , in primis, la responsabilità del portalettere, dipendente di Poste Italiane S.p.A., per la mancata consegna della raccomandata A./R., ritenendo , pertanto, giusto condannare le Poste Italiane S.p.A., convenute in giudizio, al risarcimento " della somma pari al valore economico di cui avrebbero beneficiato i condomini qualora la raccomandata fosse stata regolarmente recapitata al destinatario e da essa fosse scaturita ( in seguito allo svolgimento dell'assemblea legalmente convocata) la revoca dell'amministratore pro tempore in carica , così come desiderato da pressocchè l'unanimità dei condomini".
Il Giudice dauno, alla stregua di oramai consolidata giurisprudenza nonché dell'ordinario rapporto contrattuale che si instaura tra cittadino e Poste Italiane S.p.A., ha quindi evidenziato in sentenza la responsabilità del vettore postale e impartito la conseguente condanna a risarcire il danno patito per la mancata consegna.
A sostegno ulteriore della propria tesi, il Giudice di Pace foggiano, implicitamente riconoscendo la piena legittimazione attiva di parte attrice e la competenza territoriale del "foro del consumatore", ha richiamato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione sull'argomento ( Cass. Civ. 15559/2004), ed escludendo la ricomprensione del mancato recapito ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a Poste Italiane s.p.A., ha definitivamente stabilito che " la raccomandata non stata recapitata solo per la negligenza e l'incuria del portalettere, per cui il mancato recapito della missiva legale stessa, può essere "inquadrata giuridicamente" nella disciplina normativa del codice civile in materia di "responsabilità contrattuale".
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2548
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Volo cancellato e risarcimento supplementare: i chiarimenti della GUCE
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 13 ottobre 2011 (procedimento C-83/10), stabilisce un importante principio in materia di risarcimento del danno nel caso di volo cancellato. Nel caso di specie sette passeggeri della Air France avevano richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa dei ritardi prolungati e dei disagi causati dai problemi tecnici emersi sul velivolo della citata compagnia aerea durante il volo che collegava Parigi a Vigo in Spagna. In particolare, alcuni minuti dopo il decollo dell’aereo all’ora prevista, il pilota aveva deciso di rientrare al punto di partenza a causa di un guasto tecnico. Ai passeggeri del volo in questione sono state proposte alternative di imbarco per l’indomani, senza che tuttavia l’Air France offrisse una sistemazione in albergo o qualsivoglia assistenza durante l’attesa del nuovo imbarco.
Pregiudizialmente si chiede l’interpretazione dell’articolo 2, lett. l) e 12 del Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato.
La valutazione dei giudici della Corte europea si focalizza in primo luogo sulla nozione di “cancellazione del volo” e se ad essa possa farsi rientrare il caso in questione. Dopo un articolato e complesso ragionamento, fondato sull’analisi della situazione individuale di ciascun passeggero, verificando se, per ognuno di essi la programmazione del volo sia stata abbandonata o meno, si legge nella sentenza che per volo si intende sostanzialmente un’operazione di trasporto aereo, costituendo in un certo modo un’ “unità” di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario. Quest’ultimo costituisce un elemento fondamentale del volo, in quanto effettuato in conformità ad un programma previamente stabilito dal vettore . Ne consegue che, affinché un volo possa essere considerato come effettuato, non sia sufficiente che l’aereo sia partito conformemente all’itinerario previsto, ma sia necessario anche che esso raggiunga la sua destinazione, come previsto dall’itinerario.
Pertanto, la nozione di «cancellazione del volo», come definita dall’art. 2, lett. l), del Regolamento n. 261/2004, in una situazione come quella in discussione nella causa, non si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.
Inoltre, i giudici della Corte precisano che la nozione di risarcimento supplementare consente al giudice nazionale di stabilire il risarcimento del danno morale causato dall`inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale.
Infatti, il risarcimento supplementare completa l'applicazione delle misure uniformi e immediate previste dal Regolamento CE 261/2004. In base alle norme dell’Unione, in caso di cancellazione del volo si ha diritto al rimborso del biglietto ai passeggeri oppure al loro imbarco su un volo alternativo.
Inoltre, durante l`attesa del successivo collegamento aereo, la compagnia deve offrire ai viaggiatori un`adeguata assistenza: sistemazione in albergo, possibilità di ottenere pasti e bevande e di effettuare chiamate telefoniche. In conclusione, nella ipotesi di cancellazione del volo il risarcimento supplementare consente ai passeggeri di ottenere un risarcimento del danno complessivo, sia morale che materiale, subito a causa dell’inadempimento dei vincoli contrattuali, configurandosi a carico del vettore una serie di obblighi di sostegno e di spesa. Nel caso in cui la compagnia aerea venga meno al suo dovere, i passeggeri danneggiati possono valere un diritto al risarcimento che non rientra in quello supplementare, ma che deriva dal regolamento.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=15799
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La buca è piena d'acqua e il cittadino cade: Comune responsabile
Il Comune è responsabile, per difetto di manutenzione, dei danni che può provocare ai cittadini una buca sul fondo stradale, e la circostanza che la buca sia ricoperta dall’acqua non interrompe il nesso tra evento e danno, ma anzi aggrava gli effetti del vizio di manutenzione. È quanto ha affermato la Cassazione nell’ordinanza 11430/11.
Il caso
Una cittadina impugna la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, confermando la precedente pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento, proposta contro il suo Comune di residenza per i danni subiti a seguito della caduta in una buca sul marciapiede, poco visibile perché piena di acqua piovana. I giudici di merito hanno riconosciuto che la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune, per difetto di manutenzione, ravvisando la sussistenza del nesso causale tra lo stato irregolare e sconnesso della strada e l’infortunio occorso alla signora.
Tuttavia, la ricorrente afferma che non si può definire come caso fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta d’acqua e, quindi, non visibile. La presenza dell’acqua avrebbe, secondo la sentenza impugnata, interrotto il nesso causale, negando la responsabilità del Comune.
La Cassazione ritiene, invece, che un simile assunto sia illogico, oltre che contrario ai principi di diritto in tema di responsabilità per cose in custodia: la presenza di acqua nella buca, lungi dall’essere una circostanza estemporanea sulla quale il Comune non ha possibilità di intervenire tempestivamente, ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione. La Corte di Appello ha erroneamente considerato come causa d’interruzione del nesso causale un evento normale e prevedibile, qual è la pioggia, che ha invece contribuito a causare il danno. Perciò, la Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo illogiche e contraddittorie le motivazioni della sentenza impugnata.
http://www.litis.it/2011/10/19/la-buca-e-piena-dacqua-e-il-cittadino-cade-comune-responsabile/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-buca-e-piena-dacqua-e-il-cittadino-cade-comune-responsabile
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