rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
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Garante Privacy: nelle selezioni di personale è illecito utilizzare test con domande su sfera personale dei candidati
Il Garante della Privacy, con Provvedimento del 21 luglio 2011, si è pronunciato in merito alla liceità delle operazioni effettuate nell'ambito di una procedura di selezione nella quale sarebbero stati utilizzati questionari di personalità contenenti domande su aspetti, anche intimi, della sfera personale dei candidati. Nello specifico l'Autorità, precisando che l'art. 8, l. n. 300/1970, fa "divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione [...] di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore" e che l'art. 10, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vieta tra l'altro di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo, sottolinea come l'intenzione del legislatore è quella di tutelare con particolare attenzione i candidati alla ricerca di un posto di lavoro, vietando espressamente - ed indipendentemente dal consenso dagli stessi eventualmente manifestato - in fase assuntiva, la raccolta di talune tipologie di informazioni chiaramente individuate al fine di proteggere, oltre al diritto alla tutela della vita privata, la dignità della persona. Nel caso di specie, il Garante ritiene che il trattamento relativo ai dati personali tratti dall'esecuzione del test, con riguardo sia alle risposte formulate dai candidati sia in relazione alla successiva valutazione che in base alle stesse è stata effettuata per essere successivamente utilizzate nell'ambito della procedura selettiva, sia stato effettuato in violazione del principio di liceità poichè in violazione del principio di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza. Infatti, si legge nel Provvedimento come siano del tutto irrilevanti, ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore, informazioni di natura personale relative alla vita intima, ad abitudini personali nonché alle preferenze sessuali, tendenti ad indagare aspetti della personalità e del carattere inconferenti e comunque non congruenti con la valutazione delle attitudini professionali del lavoratore.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10561.asp
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Infanzia: nasce la figura del garante
Entrerà in vigore il 3 agosto prossimo la legge n. 112 del 12 luglio 2011 (pubblicata in Gazzetta ufficiale 19 luglio 2011, n. 166) che istituisce l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Il disegno di legge era stato approvato dal Senato in via definitiva il 22 giugno 2011 mentre aveva ottenuto il via libera dalla Camera il 16 marzo 2011. Il testo era già stato presentato in Assemblea nel settembre del 2009 e poi rinviato alle commissioni Affari Costituzionali e Affari Sociali, che hanno concluso il loro lavoro il 9 marzo scorso.
La nascita della figura del garante dà attuazione all'articolo 31 della Costituzione ("La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo") oltre che a una serie di convenzioni e atti internazionali, fra i quali la quella sui diritti del fanciullo di New York, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quella europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.
Il Garante nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza
È un organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarcica. Il titolare è nominato d'intesa con i presidenti della Camera e del Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Dovrà presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.
L'Autorità garante promuove, inoltre, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114, ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
Il Garante esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori.
Le legge ha istituito, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=14988
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Garante della Privacy: rinnovate le autorizzazioni generali
Il Garante Privacy ha rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1° luglio 2011 sino al 31 dicembre 2012.
I sette provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative e del settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario.
Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune circoscritte integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati.
Il Garante ha rinnovato, inoltre, l'autorizzazione al trattamento dei dati genetici anch’essa efficace sino al 31 dicembre 2012. L’autorizzazione, già rivolta a medici, laboratori di genetica, organismi sanitari, istituti di ricerca, farmacisti, è stata estesa anche gli organismi di mediazione pubblici e privati, introdotti di recente.
Tali organismi in caso di trattamento di dati genetici (ad es. procedimenti inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica) dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Contestualmente, con un altro provvedimento, l’Autorità ha disposto nei loro confronti l’esonero della notificazione dei trattamenti di dati genetici effettuati nell’esercizio delle attività di mediazione.
Le nuove autorizzazioni sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=14870
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Privacy e offerte commerciali indesiderate: clienti più tutelati anche in caso di outsourcing
Il Garante privacy ha recentemente precisato che le società che si avvalgono di agenzie o altre imprese per la promozione o la commercializzazione della loro attività senza che queste operino come autonomi titolari rispondono sempre in prima persona dei trattamenti dei dati e degli eventuali illeciti compiuti.
Inoltre, in questi casi le società devono provvedere a nominare formalmente le agenzie o le imprese di cui si avvalgono in outsourcing quali responsabili dei trattamenti stessi.« E' quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio) adottato per assicurare ai cittadini maggiori tutele contro i contatti commerciali indesiderati (telefonate, fax, posta etc…), fenomeno che ha registrato un forte incremento anche a seguito della modifica delle norme che regolano il telemarketing.
Dalle verifiche compiute dall'Autorità è infatti emerso che molte aziende, anche di grandi dimensioni, si avvalgono di società in outsourcing per le attività promozionali, ma definiscono esse stesse gli obiettivi, le strategie commerciali, le istruzioni operative e la modulistica necessaria.Di conseguenza, in questi casi, i soggetti che operano in outsourcing non possono in alcun modo essere considerati autonomi titolari del trattamento, rimanendo tale titolarità in capo alle società committenti che rispondono di ogni illecito eventualmente commesso, nonché della mancata nomina quali responsabili delle aziende affidatarie dei servizi.Nel suo provvedimento, il Garante ha dunque prescritto alle società che commissionano all'esterno l'attività di promozione ma ne mantengono di fatto il controllo operativo e quindi si configurano come titolari, anche l'obbligo di designare formalmente responsabili del trattamento i promoter di cui si avvalgono.Le prescrizioni imposte dal Garante consentiranno di identificare con certezza gli autori di eventuali illeciti, garantendo maggiore tutela ai cittadini. Le società avranno 60 giorni di tempo per adempiere ».
http://iusreporter.blogspot.com/2011/07/privacy-e-offerte-commerciali.html
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Garante Privacy: stop a "fax selvaggio"
Un nuovo provvedimento del Garante si aggiunge a quelli emessi nel corso degli anni (tra i più recenti, il provvedimento del 3 febbraio 2011, i Docc. web nn. 1719901 e 1719891 del 26 marzo 2010 e il Doc. web n. 1729175 del 6 maggio 2010) in materia di pratiche spamming via fax per promuovere iniziative commerciali, ad ulteriore conferma del principio per il quale “a prescindere da dove vengano estratti i recapiti, chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms), è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato dei destinatari” (Newsletter del Garante n. 339 del 24 giugno 2010).
Con il citato provvedimento (del 7 aprile 2011) il Garante è intervenuto per dichiarare illecito e inibire il trattamento da parte di una società (titolare del trattamento) che inviava fax promozionali mediante modalità automatizzate a terzi, senza fornire un’idonea informativa (articolo 13 del Codice della Privacy), senza ottenere il relativo consenso (articolo 130, commi 1 e 2) e in assenza di un idoneo recapito presso il quale l’interessato potesse esercitare i diritti riconosciuti all’articolo 7 del Codice (articolo 130, comma 5), posto che anche per l’invio di messaggi promozionali mediante telefax occorre il consenso informato e specifico dell’interessato (a prescindere dalla natura, di persone fisiche o giuridiche, dei destinatari delle comunicazioni).
Nel caso di specie, il provvedimento è stato emesso “nei confronti di una società che, sebbene conservasse all’estero i dati personali e li gestisse in modalità remota, utilizzava in modo prevalente e per le funzioni più importanti un apparato di rete (fax gateway) collocato sul territorio italiano”. Per cui, l’azienda era tenuta al rispetto della normativa del Codice Privacy e quindi ad acquisire il preventivo consenso dei destinatari delle comunicazioni inviate via fax.
Quanto ad un lecito trattamento dei dati, il Garante ha prescritto le seguenti condizioni:
- predisposizione, per ogni messaggio in uscita, di un riquadro (template) nel quale riportare un’idonea informativa;
- verifica dell’esistenza di un consenso preventivo, specifico e informato dei destinatari delle comunicazioni promozionali;
- invio di un’adeguata documentazione al Garante entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio.
Inoltre, il Garante si è riservato di verificare, con autonomi procedimenti, (i) la liceità del trattamento operato dalle singole società committenti individuate nel corso dell’ispezione e dei successivi accertamenti, (ii) i presupposti per contestare le violazioni amministrative connesse al mancato rilascio dell’informativa, all’omessa acquisizione del consenso e all’omessa fornitura di un idoneo recapito presso il quale esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, non escludendo la trasmissione degli atti del procedimento all’Autorità giudiziaria.
Non da ultimo, il Garante ha segnalato che l’eventuale inosservanza del provvedimento di divieto è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000.
http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?garante-privacy-stop-fax-selvaggio-82aa70c54db1098ca767bc4f924edf6c
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Garante privacy: chi si avvale di agenti per le attività promozionali resta titolare del trattamento dati
Il garante per la privacy ha fornito indicazioni in relazione al trattamento dei dati personali di chi è destinatario di iniziative di carattere commerciale "attuate in favore di un soggetto da parte di un altro soggetto che agisce in nome o, comunque, per conto del primo in base a specifico mandato o accordo". Il provvedimento è stato reso a seguito di numerose segnalazioni reclami pervenuti in materia di trattamento dei dati personali. In sostanza molti abbonati ai servizi di telefonia avevano lamentato che nonostante la loro iscrizione nel registro pubblico deposizioni continuavano a ricevere contatti indesiderati per fini promozionali . Veniva dunque aperta attività istruttoria attraverso la quale l'autorità aveva rilevato che in molti casi le società che erogano servizi oggetto di campagne promozionali si avvalevano di soggetti terzi (outsourcer) a cui attraverso un contratto di agenzia (artt. 1742 ss. del codice civile) veniva dato l'incarico di svolgere attività di promozione commercializzazione di beni e servizi. Alcune società avevano nominato responsabili del trattamento le agenzie che si occupano per loro della promozione, altre, invece hanno sostenuto che gli agenti in questione sarebbero titolari autonomi del trattamento dei dati dei potenziali clienti sostenendo quindi di essere estranei ad eventuali illeciti. Sempre dall'istruttoria - si legge in un comunicato del garante - è emerso che gli outsourcer "agiscono in carenza degli imprescindibili presupposti perché possa essere loro riconosciuta autonoma titolarità nel trattamento di dati personali". Ciò risulta secondo il Garante da una serie di circostanze di fatto tra cui quella che i contatti a carattere promozionale sono effettuati in nome, per conto e nell'interesse della società preponente con l'effetto che negli interessati si ingenera un legittimo affidamento, dal momento che essi percepiscono di essere destinatari di iniziative pubblicitarie condotte direttamente dalla società per conto della quale viene formulata la proposta di vendita di prodotti o servizi. Peraltro sono i preponenti a fornire agli agenti dettagliate "istruzioni sulle finalità del trattamento, sui mezzi da impiegare per il conseguimento di tali finalità e sui compiti assegnati, che sono specificamente e rigorosamente definiti". Il Garante ricorda che gli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice definiscono, rispettivamente, il titolare come il soggetto "cui competono ... le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati" e che esercita "un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza". Per questo va ribadito che le agenzie in outsourcing non sono titolari autonomi dato che "all'asserita titolarità formale non corrispondono, anche in termini concreti, i poteri tassativamente previsti dal Codice per la configurazione e l'esercizio della titolarità, che sono e restano appannaggio esclusivo dei preponenti". Con il provvedimento il Garante ha disposto "che tutti i preponenti, che sono titolari del trattamento in quanto, ai sensi di cui in motivazione, svolgono le attività proprie di tale qualifica, procedano, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, a designare le società ovvero i soggetti terzi che agiscono in outsourcing, responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 1, lett. g) e 29, commi 4 e 5 del Codice".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10459.asp
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Catricalà: «Senza concorrenza a rischio la vitalità del sistema economico»
Le riforme sono bloccate e le liberalizzazioni sono «scivolate via dalle priorità dell'agenda politica». Suona l'allarme il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, che nella sua relazione annuale alla Camera torna ad avvertire il governo «a chiare lettere che senza concorrenza è a rischio la vitalità, già compromessa, del sistema economico».
PERICOLOSI TENTATIVI - L'Autorita, ha detto Catricalà, «ha dovuto denunciare pericolosi tentativi di chiusura dei mercati dettati dagli interessi particolari in settori come le farmacie, le assicurazioni, alcune professioni, i trasporti». Inoltre, «il primo disegno di legge sulla concorrenza non ha mai visto la luce». Questo ritardo, ha insistito il Garante, «è grave; rallenta il processo di ammodernamento del Paese; fa perdere fiducia agli imprenditori che vogliono sfidare i monopolisti e agli stessi controllori. Deve essere recuperato il tempo perduto». Ferrovie, gestioni autostradali e aeroportuali, governance bancaria e assicurativa «restano i settori sui quali è prioritario introdurre assetti di mercato realmente competitivi che possano agevolare la ripresa della crescita». Troppo spesso, è la requisitoria di Catricalà, «le nostre richieste di intervento legislativo vengono ignorate, come è accaduto in sei anni di applicazione della legge sul conflitto di interessi»
NEOSTATALISMO - «Abbiamo contrastato le lusinghe del neostatalismo rinvigorite in Europa dalle recenti crisi: non crediamo che si possa attribuire a una burocrazia illuminata il potere di guidare le sorti dell'economia». L' Autorità, ha detto Catricalà, ha svolto con rigore il ruolo di pungolo della politica affinchè i ritardi venissero recuperati e ha attivato tutte le leve a disposizione per favorire l'apertura dei singoli mercati; ha agito nella convinzione che la concorrenza non sia un lusso da concedersi solo durante i cicli economici espansivi ma diventi strumento indispensabile nei periodi difficili per sostenere la ripresa e difendere i consumatori».
http://www.corriere.it/economia/11_giugno_21/catricala-riforme-liberalizzazioni_6aa6b000-9be3-11e0-b47c-4c6664789138.shtml
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La PA su internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e dipendenti
On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure tecnologiche contro manipolazione e duplicazione massiva dei file. Cautele nel consentire la reperibilità dei dati attraverso motori di ricerca esterni ai siti. Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato le regole in base alle quali le pubbliche amministrazioni possono diffondere on line atti e documenti amministrativi contenenti dati personali senza ledere la riservatezza di cittadini e dipendenti e rispettare i principi stabiliti dalla normativa sulla privacy. Le “Linee guida” appena varate dall’Autorità definiscono infatti un primo quadro unitario di misure e accorgimenti che la P.a. deve adottare sia nel caso che la pubblicazione on line sia effettuata a fini di trasparenza dell’attività amministrativa, di pubblicità degli atti o di consultazione da parte di singoli soggetti.
Il provvedimento, frutto di un complesso lavoro istruttorio, tiene conto anche delle osservazioni pervenute da diverse amministrazioni pubbliche, enti locali e associazioni di consumatori nell’ambito della consultazione avviata nei mesi scorsi dal Garante. Queste in sintesi le principali indicazioni contenute nelle Linee guida. Le amministrazioni pubbliche possono mettere in rete atti o documenti contenenti dati personali solo sulla base di una norma di legge e di regolamento che lo preveda e devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza. Rimane fermo il generale divieto di diffondere dati sulla salute. Contro i rischi di cancellazioni, modifiche, estrapolazioni delle informazioni presenti on line devono essere adottate adeguate misure tecnologiche. La reperibilità dei documenti deve essere, se possibile, assicurata attraverso motori di ricerca interni al sito della singola amministrazione e limitando l’indicizzazione dei documenti da parte dei motori di ricerca esterni. L’uso di motori di ricerca interni consente infatti di garantire un accesso coerente con la finalità per la quale i dati sono stati resi pubblici ed evita il rischio di manipolazione e di “decontestualizzazione” dei dati, cioè la estrapolazione arbitraria che rende incontrollabile il loro uso. I dati devono comunque rimanere disponibili soltanto per il tempo previsto dalle norme di settore. In mancanza di queste, le pubbliche amministrazioni devono individuare congrui limiti temporali oltre i quali i documenti devono essere rimossi.
Infine, contro i rischi di riproduzione e riutilizzo dei file contenenti dati personali, devono essere installati software e sistemi di alert che consentono di riconoscere e segnalare accessi anomali al fine di mettere in atto adeguate contromisure.
Fonte: http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-pa-su-internet-le-regole-del-garante-per-rispettare-la-privacy-di-cittadini/5370
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Prenotazioni visite specialistiche e ritiro analisi? Direttamente in farmacia
Via libera del Garante privacy alla possibilita' per i cittadini di prenotare visite specialistiche, pagare il ticket e ritirare referti medici direttamente presso il proprio farmacista. Occorrono pero' rigorose misure a protezione dei dati personali. E' questo il contenuto del parere favorevole dell'Autorita' sullo schema di decreto del Ministero della salute relativo all'erogazione di nuovi servizi sanitari da parte delle farmacie.Senza doversi recare alla Asl o in ospedale si potra' utilizzare la postazione collegata al Cup presente nelle farmacie, anche in quelle rurali. Il parere dell'Autorita', reso su una versione di decreto che tiene conto di approfondimenti e indicazioni forniti dall'Ufficio del Garante, prevede ulteriori condizioni volte ad innalzare il livello di protezione dei dati. Oltre alle indicazioni gia' recepite nello schema di decreto dovranno essere quindi introdotti altri accorgimenti finalizzati a garantire l'accesso al referto da parte degli operatori solo per effettuare la consegna all'utente e ad impedire che vengano create banche dati di referti digitali presso le farmacie. Il Ministero, inoltre, dovra' individuare adeguati tempi di conservazione dei referti digitali. Particolare riservatezza sara' chiesta agli operatori della farmacia che dovranno essere sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale.Nello schema di decreto presentato al Garante erano comunque gia' presenti precise forme di tutela, in particolare, quella che prevede l'obbligo di informare chiaramente l'utente ed acquisirne il consenso al trattamento dei dati personali prima di erogare il servizio. In caso di invio di sms o email da parte del Cup, per ricordare, confermare o disdire la prenotazione, lo schema prevede che i messaggi non debbano contenere alcuna informazione sulla tipologia o l'esito della prestazione. Cosi' come non devono essere conservate copie dei documenti esibiti per il riconoscimento dai cittadini. La postazione collegata al Cup inoltre dovra' essere protetta da adeguate distanze di cortesia ed i referti consegnati in busta chiusa. Per assicurare che le misure di sicurezza rispettino un elevato standard e siano applicate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, il decreto del ministero prevede infine che esse siano definite in accordi regionali, correlati ad un accordo collettivo nazionale, per i quali e' previsto che venga acquisito il parere del Garante.
Fonte: Asca
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Garante della privacy denuncia Google: «È entrata nella posta dei cittadini»
Google finisce ancora una volta nel mirino sul fronte della privacy. La raccolta dei payload data, frammenti di comunicazioni elettroniche, avvenuta durante le missioni delle vetture impegnate a realizzare le cartine navigabili del servizio Street View, potrebbe aprire un nuovo fronte giudiziario in Italia.
Il Garante della Privacy ha chiuso l'istruttoria aperta nel maggio scorso e inviato i dati alla Procura, reputando che bigG possa aver compiuto «un grave illecito». I magistrati dovranno ora decidere se aprire un'inchiesta. I guai per il colosso di Mountain View erano iniziati la scorsa primavera con l'ammissione di aver raccolto «per errore» messaggi di posta elettronica, password e altre informazioni personali scambiate dagli internauti attraverso reti Wi-Fi aperte.
Il caso è scoppiato in Germania, dove la Procura di Amburgo ha aperto un'inchiesta, ma si è presto allargato a macchia d'olio raggiungendo anche l'Italia, con l'avvio dell'indagine da parte del Garante. Nel corso del procedimento - rende noto l'Autorità - «Google ha confermato la raccolta dei dati, specificando che le informazioni erano comunque talmente frammentate da non poter essere considerate personali e aggiungendo che i dati sono attualmente conservati su server negli Stati Uniti e non sono mai stati utilizzati, nè comunicati a terzi».
Secondo il Garante, invece, la raccolta di informazioni, «essendo stata effettuata in modo sistematico e per un considerevole periodo di tempo (da aprile 2008 a maggio 2010), comporta la concreta possibilità che alcune delle informazioni catturate abbiano natura di dati personali». «Google potrebbe aver compiuto un grave illecito, violando non solo il Codice privacy, ma anche alcune norme del codice penale», avverte il Garante, disponendo che i dati, potendo costituire elementi di prova, non siano cancellati e imponendo a Google di sospendere qualunque trattamento.
«Siamo molto dispiaciuti per l'errore - replica un portavoce di Google - Non appena ci siamo resi conto dell'accaduto abbiamo interrotto immediatamente la raccolta e informato le autorità competenti. Inoltre non abbiamo cancellato alcun dato raccolto per errore in Italia. Ribadiamo la nostra massima disponibilità». In Italia, Google finì già in tribunale per la pubblicazione del video di un ragazzo con la sindrome di down insultato e picchiato da quattro studenti di un istituto tecnico di Torino. Il 24 febbraio scorso tre dirigenti vennero condannati a sei mesi per violazione della privacy. Il 20 aprile, inoltre, una lettera dei garanti della privacy di 10 nazioni, Italia compresa, espresse «profonda preoccupazione» per Google Buzz, perché - a loro dire - rendeva di fatto pubbliche le relazioni degli utenti.
Ora gli occhi sono sugli aggiornamenti delle norme sulla privacy di Google, in vigore il prossimo 3 ottobre. L'azienda assicura che le regole saranno più trasparenti e comprensibili per gli utenti.
Fonte: http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=119757&sez=SCIENZA
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