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Visualizzazione post con etichetta PRIVACY. Mostra tutti i post
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Scuola: Dal garante arrivano regole per la privacy
Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici, mentre sull'uso di cellulari e tablet in classe l'ultima parola spetta alle scuole. Mancano pochi giorni all'apertura e il Garante per la protezione dei dati personali, presieduto da Antonello Soro, fornisce a professori, genitori e studenti, sulla base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy. TEMI IN CLASSE - Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardati il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.CELLULARI E TABLET - L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.RECITE E GITE - Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.RETTA E MENSA - E' illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.TELECAMERE - Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.LAVORO - Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.QUESTIONARI - L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa. Iscrizione e registri on line, pagella elettronica In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati. Voti - I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente. Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/speciali/2012/09/05/Apripista-studenti-Bolzano-Salasso-mille-euro-le-famiglie_7426477.html
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Divieto di cookies senza autorizzazione: nessuno rispetta la nuova norma
Con le modifiche introdotte di recente al codice della privacy, l’archiviazione automatica di cookies nel computer dell’utente di Internet non può avvenire senza l’espressa autorizzazione di questi: tuttavia la nuova normativa viene ancora ignorata dalle aziende che offrono servizi online.
I cookies sono piccoli files di testo che si installano automaticamente dentro i computer durante la navigazione in rete e racchiudono le preferenze della navigazione stessa e i gusti del netizen. Tali dati, appetibilissimi per chi svolge vendite online, vengono poi sfruttati per vari scopi commerciali come l’invio di newsletter o la mostra di banner pubblicitari.
Già la Comunità Europa aveva introdotto l’obbligo della previa informativa e autorizzazione dell’utente al tracciamento dei propri spostamenti sul web a partire dallo scorso 25 maggio. Una rivoluzione copernicana della privacy su internet che, tuttavia, al momento, i gestori dei siti sembrano poco intenzionati a rispettare. Sebbene ai fini dell’espressione del consenso possano essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o dispositivi di facile e chiaro utilizzo, alcun avviso ancora compare nelle videate di chi si connette a qualsiasi url.
La ricorrente giustificazione – troppo spesso impiegata nella realtà materiale – di incapacità ad adeguare nel breve periodo l’enorme mole di siti web, aziende ed enti governativi ci sembra, in questo ambiente, di scarso appiglio, posta la facilità di programmazione e aggiornamento dei codici. Prova ne è il fatto che anche un adempimento semplice come quello dell’obbligatoria indicazione della partita IVA in homepage per tutti i siti che producono reddito di impresa non viene ancora rispettato da tutti. Il che la dice lunga sull’osservanza delle norme del diritto in Internet.
Non c’è in realtà alcuna volontà di agire in modo limpido e trasparente nei confronti degli utenti: un po’ forse perché l’incontrollata fobia del controllo generale, da parte di un Grande Fratello del marketing, si è diffusa anche tra i navigatori più sprovveduti e leggeri. Subordinare il tracciamento degli utenti al loro stesso consenso potrebbe voler dire la drastica riduzione dei dati personali da trattare e vendere per finalità pubblicitarie. Con buona pace del vero business che regge più della metà delle attività sul web.La pubblicità sarà anche l’anima del commercio, ma in Internet ne è anche il corpo!
Sarebbe dunque ora che l’Autorità Garante per la privacy si svegli e proceda ad effettuare i dovuti accertamenti per imprimere un nuovo corso alla trasparenza su Internet, in devozione dei suoi stessi utenti. Utenti che, oggi, vengono trattati massivamente, senza alcun rispetto della privacy.
http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?divieto-di-cookies-senza-autorizzazione-nessuno-rispetta-la-nuova-norma-7801f530c78e98754989f54cb158cdbf
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Riprende la casa del vicino: per la Cassazione non c'è violazione della privacy
Riprendere con la telecamera l'abitazione di un vicino non costituisce reato, non potendo invocare la privacy il condomino che non ha “protetto” la sua casa da occhi indiscreti. In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte a conclusione di un iter processuale avviato con una querela nei confronti di un vicino di casa per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.). L'improvvisato regista infatti era stato sorpreso sulla pubblica via a riprendere la casa del vicino, ed in sede di assemblea condominiale aveva ammesso di aver effettuato la registrazione per documentare un abuso edilizio commesso dalla parte offesa. In primo grado il Tribunale di Nola ritenendo sussistenti gli estremi dell'interferenza illecita condanna l'autore delle videoriprese, il quale tuttavia ottiene una riforma della sentenza di I grado da parte della Corte di Appello di Napoli. Secondo i Giudici napoletani infatti, non era stato provato che le riprese avessero interessato l'interno dell'abitazione della parte offesa e che comunque non era configurabile il reato di interferenze illecite nella vita privata i quanto i comportamenti ripresi «non erano sottratti alla normale osservazione dall’esterno». Avverso tale pronuncia, la parte offesa ricorre alla Cassazione insistendo nuovamente sulla sussistenza del reato di cui all'art. 615 bis c.p., e lamentando l'illogicità della motivazione della sentenza di II grado, con conseguente richiesta di annullamento.La Cassazione Penale, sez. V, con sentenza 11 maggio 2012, n. 18035 rigetta il ricorso ribadendo quanto riportato nella sentenza d'appello ed evidenziando il principio secondo cui, «la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei», conseguentemente secondo gli Ermellini il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della privacy, se le sue azioni pur svolgendosi in luoghi di privata dimora possono essere liberamente osservate “senza ricorrere a particolari accorgimenti”.In sostanza sembrerebbe che un paio di tende sarebbero state sufficienti a “schermare” l'abitazione da osservatori esterni, tuttavia nel caso specifico bisogna ricordare che non è stato provato che le riprese abbiano avuto ad oggetto l'interno della casa della parte offesa, cosa che avrebbe potuto incidere anche dal punto di vista delle modalità operative effettuate. In altre parole provando che le riprese avessero avuto ad oggetto l'interno dell'abitazione, si sarebbe potuto dedurre anche l'utilizzo di eventuali funzioni di zoom da parte del condomino, e di conseguenza il ricorso ai particolari accorgimenti tecnici cui si fa riferimento nella sentenza della Cassazione.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=18631
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Fisco troppo invasivo. Allarme privacy
Salvare, sì, l'Italia ma non a danno della riservatezza dei suoi cittadini.
A lanciare accuse contro le ultime manovre economiche messe in campo per combattere l'evasione fiscale è il Garante della privacy, Francesco Pizzetti, durante l'intervento, presso l'aula del Senato, in cui ha tracciato il bilancio dei suoi sette anni di attività. Il mandato del Garante scadrà il 13 aprile 2012.
Dure le parole di Pizzetti: “in uno Stato democratico, il cittadino ha il diritto di essere rispettato fino a che non violi le leggi, non di essere un sospettato a priori”, in quanto è da “sudditi essere considerati dei potenziali mariuoli”. Ha paventato anche “strappi forti allo Stato di diritto”.
Pizzetti ha, tuttavia, ribadito il suo totale consenso a varare norme per contrastare “la fuga” dei cittadini dall'obbligo di contribuire con la propria capacità economica al bilancio statale. Ma, dall'altra parte, non concorda con gli strumenti utilizzati: da ultimo, il D.L. n. 16/2012, dove si è previsto di compilare una lista di buoni e cattivi e rilasciare i bollini blu per i commercianti virtuosi.
Ancora, sotto accusa finiscono tutti le modalità con cui il Fisco intende ottenere informazioni che non riguardino la sfera economica del contribuente bensì la sua sfera privata (come il nuovo redditometro), nonché acquisire notizie dagli intermediari finanziari.
L'intervento del Garante ha affrontato anche il problema della enorme mole di dati personali che il sistema giudiziario utilizza e della loro sicurezza. Non ultimo, il nodo “intercettazioni”, per il quale ha chiesto una parola decisiva del Parlamento.
http://www.ateneoweb.com/aw/news/fisco-troppo-invasivo-allarme-privacy,21938-4-1.html
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Violazione privacy e danno all'immagine: da quando decorre la prescrizione?
Una persona chiese il risarcimento del danno all'immagine ai sensi degli artt. 2043 e 2050 cod. civ. e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), a un medico dopo aver appreso, a seguito della richiesta d'archiviazione di una querela, che quest'ultimo aveva trattato illegittimamente i suoi dati sensibili (ne aveva chiesto il T.S.O., con certificato medico inviato ai carabinieri, anziché direttamente al sindaco, contenente notizie attinenti alla salute psicofisica della persona).Il medico si difese eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento.La Suprema Corte ha stabilito, in conformità all'indirizzo interpretativo risalente alla decisione n. 576/2008 delle Sezioni Unite, che va superato il tenore letterale dell'art. 2947 cod. civ. (il dies a quo è quello in cui il fatto si è verificato), cosicché diventa rilevante il momento in cui si è verificata la manifestazione, cioè la conoscibilità del danno, anche in relazione alla rapportabilità causale del danno ai comportamento incolpevole posto in essere dal danneggiato, che va ancorato sia al parametro dell'ordinaria diligenza, sia a quello del livello di conoscenze scientifiche dell'epoca.Però la Cassazione, stavolta, è andata oltre.Ha statuito, infatti, che se la notizia della violazione del diritto soggiace a segreto, perché l'informazione é contenuta nel fascicolo del P.M. contenente atti di un'indagine penale, la prescrizione decorre dal giorno in cui il preteso danneggiato ha avuto legalmente la possibilità di attivarsi per conoscere quei documenti, avendo ricevuto l'avviso della richiesta di archiviazione, che segna la comunicazione della cessazione del regime di segreto: quindi, la conoscibilità soggettiva del danneggiato va ancorata a quel parametro obiettivo, non più alla mera esistenza empirica del fatto, assunto come causativo del danno (nella fattispecie, la più risalente trasmissione illegittima del certificato con i dati sensibili altrui).Pertanto, il dies a quo per la prescrizione civile del danno non si verifica - nell'ipotesi di fatti appresi mediante lettura di atti processuali penali - sintanto che le indagini preliminari non si siano chiuse ex art. 329 c.p.p. e, inoltre, potrà persino decorrere da momenti successivi (spettando al giudice di merito individuarli) per i casi in cui l'acquisizione avrebbe potuto diligentemente avere luogo da parte di soggetti terzi, a vario titolo coinvolti nel procedimento, i quali possono essere destinatari di specifiche comunicazioni o comunque possono richiedere, se diligenti, l'accesso agli atti.L'art. 329 c.p.p., insomma, rappresenta il confine ultimo dello spostamento del termine di decorrenza della prescrizione, dal giorno in cui il fatto si è verificato, ex art. 2947 cod. civ., al momento in cui i segreto degli atti di indagine cessa e gli atti sono conoscibili.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=16713
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I pubblicitari web col Garante "Norme Ue frenano il mercato"
Il garante per la Privacy Francesco Pizzetti critica il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati approvato la settimana scorsa, il cui recepimento è previsto in Italia per il 2014, e l'industria della pubblicità digitale e del commercio su internet si schiera al suo fianco. Assocomunicazione, Fcp (la federazione delle concessionarie pubblicitarie), Iab Italia (la sezione nazionale dell'Internet advertising bureau) con una nota plaudono all'intervento di Pizzetti. Al centro della discussione il regolamento europeo che propone una riforma globale della normativa Ue del 1995 in materia di protezione dei dati, nell'intento di rafforzare i diritti della privacy online e porre fine all'attuale frammentazione.
Le associazioni di categoria sono concordi con il Garante sull'eccessiva rigidità del testo approvato, seppur frutto di una maturata esperienza, perché vedono concreti rischi di rallentare lo sviluppo del mercato digitale europeo, settore che riveste oggi una grande rilevanza per la crescita economica e sociale a livello mondiale.
Il tema sensibile è la tutela della privacy degli utenti e le due possibili impostazioni, opt-in e opt-out. Nel primo caso, più restrittivo, a fini pubblicitari e di commercio elettronico sarebbero permessi solo gli utilizzi dei dati di navigazione che l'utente abbia approvato, nel secondo tutti quelli che non abbia escluso.
"Introdurre in Italia l'opt-in", affermano le associazioni di categoria, "porrebbe inevitabilmente il nostro Paese in una posizione di svantaggio rispetto ai molti Paesi europei che hanno scelto la strada dell'opt-out, lasciando agli utenti la piena libertà e consapevolezza della gestione della propria navigazione. Ci si troverebbe infatti di fronte ad un'Europa con uno sviluppo digitale a due velocità: da una parte l'Europa che investe nel digitale e nelle infrastrutture di banda larga, con delle regole per la gestione della Rete non rigide ma sicure e flessibili e dall'altra, un'Europa - quella di cui farebbe parte l'Italia - che di fatto rallenta la crescita del digitale come fattore abilitante per la ripresa economica. Una scelta di questo tipo rappresenterebbe un grosso freno per il nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti dei grandi player, che prediligerebbero indubbiamente Paesi con regimi meno duri".http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/01/30/news/iab-29014251/?ref=HREC2-29
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Nessuna violazione della privacy se i dati personali sono usati nel processo
Non costituisce violazione della privacy l’utilizzazione, nell’attività processuale, di documenti contenenti dati sensibili, qualora sia necessaria per esercitare il diritto di difesa, anche senza il consenso del titolare degli stessi.E’ quanto disposto dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza 20 aprile - 29 settembre 2011, n. 35296.Il caso riguardava una dottoressa che, per difendersi in un giudizio civile volto alla sua condanna al risarcimento dei danni in favore dell’odierna ricorrente, aveva proceduto al trattamento dei dati personali relativi allo stato di salute di quest’ultima, senza il consenso della stessa.In particolare, la ricorrente sosteneva che il bilanciamento tra il diritto alla tutela dei propri dati personali sensibili ed il diritto di difesa dell'imputata sarebbe stato effettuato in violazione del principio di concretezza della ponderazione dei valori e di prevalenza del bene della dignità personale rispetto al diritto di credito sottostante alla sua tutela giurisdizionale.A tal riguardo, la Suprema Corte, condividendo la pronuncia espressa recentemente dalle Sezioni Unite Civili in una controversia relativa al trattamento dei dati sensibili, ha richiamato il principio di diritto secondo cui: “in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacchè detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 2003, artt. 7, 24, 46 e 47 (c.d. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti,, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettiva mente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benchè anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy" (Sez. Unite, sentenza 8 febbraio 2011, n. 3034).La facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali deve essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), per cui la legittimità della produzione deve essere considerata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato sensibile utilizzato, ed il diritto di difesa.Nel caso de quo, la Cassazione ha rigettato il ricorso, in quanto il trattamento dei dati sensibili è stato fatto dall’imputata al fine di difendersi in giudizio, essendo il diritto di difesa prevalente rispetto alle esigenze di segretezza della ricorrente.
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Telemarketing: stop del Garante Privacy alle telefonate "mute"
Il Garante privacy è intervenuto sul fenomeno delle cosiddette telefonate "mute", quelle cioè nelle quali il destinatario, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messo in comunicazione con alcun interlocutore. Sempre piû numerosi sono gli abbonati che si rivolgono all'Autorità per segnalare la ricezione ripetuta e continua, a volte anche per 10-15 volte di seguito, di chiamate di questo tipo.
Il fenomeno nasce dall'uso da parte delle aziende di sistemi di instradamento automatico di telefonate allo scopo di porre in comunicazione gli utenti contattati con i call center addetti alla promozione di servizi e prodotti di quelle stesse aziende. Questi sistemi se impropriamente utilizzati possono provocare gravi disagi agli utenti.
E' quanto accaduto con una grande società energetica, la prima ad essere finita nel mirino del Garante. Il sistema utilizzato dalla società prevedeva infatti la possibilità dell'inoltro ai vari call center di un numero di telefonate anche molto superiore alla capacità ricettiva degli operatori. Questo al fine di evitare tempi morti o inattività. La conseguenza però era che non per tutte le chiamate c'era sempre un operatore disponibile. Chi rispondeva si trovava dunque di fronte ad una telefonata "muta" che, soprattutto se ripetuta, provocava negli utenti fastidi e anche allarme.
L'Autorità ha dunque prescritto una serie di misure per evitare di insidiare la tranquillità di utenti e consumatori. E' necessario infatti che chi si dota di sistemi di chiamata di questo tipo utilizzi accorgimenti che impediscano la reiterazione di una telefonata "muta" ed escludano la possibilità di chiamare quel numero per almeno trenta giorni.
In caso di mancato adempimento alle misure prescritte la società rischia una sanzione amministrativa che va da 30mila a 120mila euro.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=16532
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Stop al pettegolezzo sui flirt in ufficio, lede la privacy
Stop ai pettegolezzi in ufficio. A intimarlo è la Cassazione, precisando che le relazioni tra colleghi devono rimanere rigorosamente top secret e non possono essere oggetto di «pettegolezzo». Sul tema, riconosce la Suprema Corte, c'è parecchia «ipocrisia», ma il pettegolezzo sulle relazioni in ufficio viola la privacy di chi si trova al centro delle chiacchiere.
E così la Quinta sezione penale ha convalidato una condanna per violazione della privacy e per diffamazione nei confronti di C. R., un 62enne cliente di una filiale di una banca di Torino che, dopo aver ripetutamente corteggiato senza successo una dipendente dell'istituto di credito, D. R., aveva assoldato una 007 per spiare tutti i movimenti dell'amata.
La vicenda è finita in un'aula di giustizia
Dopo aver raccolto i dati, aveva cominciato a spargere la voce, con tanto di lettera al direttore della filiale, che la dipendente della banca avesse una relazione con un collega sposato. La voce era arrivata infine anche alla consorte di lui, che aveva minacciato azioni ritorsive. La vicenda è finita in un'aula di giustizia. Se la 007 è stata condannata ad un anno di reclusione (pena sospesa) per violazione della privacy «per avere trattato dati non pertinenti ed eccedenti le finalitá dell'incarico» (Corte appello di Torino, maggio 2010), il cliente della banca C. R. è stato condannato a un anno e 2 mesi anche per il reato di diffamazione (anche in questo caso è scattata la sospensione condizionale). Entrambi sono stati condannati a sborsare alla dipendente della banca una provvisionale di 10 mila euro per i danni arrecati. Inutile il ricorso in Cassazione volto a ridimensionare le rispettive responsabilitá.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-03/stop-pettegolezzo-flirt-ufficio-133654.shtml?uuid=AapTuwQE
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Telefonate promozionali a professionista iscritto ad albo: precisati i limiti
I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell'interessato o se presenta offerte strettamente attinenti l'attività svolta dal professionista contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società di utilizzare per scopi promozionali i dati personali di un avvocato che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all'utenza business.
Nella richiesta all'Autorità, il legale evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio recapito telefonico nell'albo degli avvocati, anche in versione on line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere telefonate promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l'utente si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La società si è difesa affermando che i servizi di telefonia business proposti riguardavano l'attività professionale dell'utente e che si trattava pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante è invece emerso che l'offerta commerciale era generica e non "direttamente funzionale" alla professione forense, non giustificando così l'eventuale esonero dall'acquisizione del consenso.
Nel dichiarare illecito il trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito che i dati personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque - non possono essere usati per finalità di telemarketing non strettamente attinenti l'attività lavorativa della persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso. L'Autorità ha inoltre ricordato che tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non abbiano quindi in tal modo espresso la propria contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=16284
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Facebook, intesa per la privacy sì alle indicazioni della Ftc
Svolta alle porte per la privacy su Facebook. Con maggiori garanzie per gli utenti. Il più grande social network del mondo sta finalizzando un accordo con la Federal Trade Commission (Ftc) per risolvere una disputa con la quale la commissione accusa il social network di "atteggiamento fuorviante" nel modificare le impostazioni sulla privacy. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo prevede che l'azienda fondata da Mark Zuckerberg ottenga "espressamente un consenso affermativo" se Facebook apporta "cambi materiali retroattivi".
L'intesa prevedrebbe inoltre che Facebook si sottoponga a controlli indipendenti sulla privacy per 20 anni. Google ha accettato controlli simili in marzo quando ha raggiunto un accordo con la Ftc, che lo accusava di rappresentare in modo non veritiero l'utilizzo delle informazioni personali.
http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/11/10/news/facebook_privacy-24818102/?ref=HREC2-5
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Il singolo condomino non può installare una telecamera per "riprendere" aree condominiali comuni, anche se motivato da "ragioni di sicurezza"
Solo il condominio ha la potestà normativa per installare telecamere di videosorveglianza, purchè una simile decisione venga "deliberata" all'unanimità da tutti i condomini, in quanto, in tal caso, "si perfeziona un consenso comune atto a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti".
Il singolo o anche più condomini non hanno, di contro, la possibilità di installare un impianto di videosorveglianza, che "riprenda" aree condominiali comuni , neppure nel caso in cui lo scopo di tale innovazione e realizzazione sia la propria sicurezza, messa in pericolo in seguito ad alcuni episodi di furti e di effrazioni.
In tal senso si è espresso il Giudice Monocratico Civile del Tribunale di Foggia il quale, con una recentissima decisione , ha affermato che, nel silenzio della legge sull'argomento, il condomino non ha nessun potere di installare (per sua esclusiva iniziativa e decisione) una o più telecamere in ambito condominiale, al fine di riprendere gli spazi comuni o, addirittura, spazi ed aree che siano di esclusiva proprietà di altri condomini.
Il magistrato civile dauno, chiamato a valutare la fondatezza di un ricorso d'urgenza, in via cautelare, proposto da alcuni condomini che "lamentavano" di essere stati "violati" nel proprio diritto alla privacy dall'avvenuta installazione , da parte di un loro vicino, di ben due telecamere "puntate" parzialmente anche verso le proprie rispettive proprietà, ha accolto la suddetta istanza ed ha ordinato la immediata rimozione delle telecamere installate in ambito condominiale nella palazzina.
Nel motivare la propria sentenza il Tribunale di Foggia ha evidenziato che "la rimozione dell'impianto di videosorveglianza è giustificata dal " periculum in mora" ( lesione del diritto consumatasi nel frattempo) che è in "re ipsa" ( insita nella stessa situazione di fatto realizzata dal condomino), in quanto si tratta di violazione di diritti fondamentali e della personalità, che ad ogni lesione si consumano senza possibilità di ripristino dello "status quo ante"(cioè della situazione di fatto e di diritto originaria)" .
Il Giudice foggiano ha , poi, precisato che i problemi che si possono rilevare in assenza di una specifica norma in tal senso (ossia le videoriprese in condominio) hanno portato il "Garante della privacy" a sollecitare l'intervento del legislatore al fine di risolvere alcune questioni come il fatto di quale possa essere l'utilizzo fatto dalle videoriprese acquisite dal singolo proprietario, o ancora che limiti possa incontrare la videoripresa rispetto a soggetti considerati deboli quali l'incapace o il minore.
La medesima questione è stata, altresì, affrontata e valutata anche in sede penale, ove è stata risolta in senso affermativo. La Suprema Corte di Cassazione, infatti (Cass. pen. Sez. V, sentenza 21 ottobre - 26 novembre 2008, n. 44156), ha affermato che ".non commette il reato di cui all'articolo 615 bis del codice penale ("interferenze illecite nella vita privata") il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree comuni dell'edificio (come un vialetto e l'ingresso comune dell'edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini", specie se i condomini stessi siano "a conoscenza dell'esistenza delle telecamere" e possano "visionarne in ogni momento le riprese".
Evidentemente, di diverso avviso, è stato il Tribunale di Foggia, sezione civile, che non ha potuto fare a meno di "ordinare in via cautelare e con urgenza" la rimozione dell'impianto di videosorveglianza, installato dal singolo condomino, su propria iniziativa, in quanto destinato a riprendere e prelevare immagini degli spazi comuni ed anche di "porzioni" di proprietà esclusive, andando così a ledere irrimediabilmente il "sacrosanto" ,e normativamente disciplinato, diritto alla privacy degli altri condomini!
http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?il-singolo-condomino-non-puo-installare-una-telecamera-per-riprendere-aree-condominiali-comuni-anche-se-motivato-da-ragioni-di-sicurezza-948e06138f6e5c2c2de81d9dea802853
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Prelievo fraudolento dal conto online: è responsabile la banca
Nella sentenza n. 2904/2011 il Tribunale di Palermo si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti di un istituto di credito da un cliente, il quale lamenta di essersi visto fraudolentemente sottrarre una somma di denaro dal proprio conto corrente con accesso online, attraverso una operazione di prelievo non autorizzata compiuta da terzi rimasti sconosciuti.
Il Giudice siciliano ha inquadrato la fattispecie nell’ambito della previsione dell’art. 15 del Codice Privacy (L. n. 196/2003), il quale stabilisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c., con riferimento all’art. 31 dettato in materia di misure di sicurezza, il quale prevede che: “I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”
L’istituto di credito, dunque, è responsabile dei danni in quanto, non avendo predisposto tutte le misure possibili, idonee a ridurre il rischio di accesso non autorizzato, ha causato il danno al cliente, titolare dei dati personali, con la conseguenza che è tenuto al risarcimento.
Tra le varie misure di sicurezza predisposte, che il giudice ha ritenuto inadeguate, rilevano l’identificativo del cliente, corrispondente all’indirizzo e-mail del correntista e, pertanto, facilmente ricavabile, nonché la tipologia del codice PIN, composto di sole 4 cifre.
Ad abundantiam, vengono individuate ulteriori profili di inadempimento contrattuali, ritenuti rilevanti ai fini dell’affermazione della responsabilità risarcitoria.
La soluzione della fattispecie proposta nella sentenza in commento lascia residuare un dubbio relativo al nesso di causalità, principalmente connesso alla possibilità che sia stato il correntista ad aver fornito a terzi i codici e le chiavi di accesso ai servizi dispositivi.
In una simile evenienza, infatti, l’insufficiente adozione di misure di sicurezza non assumerebbe alcun rilievo nella serie eziologica che ha condotto al prelievo delle somme di denaro, la cui causa sarebbe da ricercarsi in via esclusiva nella condotta stessa del cliente, con conseguente esclusione di ogni onere risarcitorio.
La questione, “labialmente” richiamata, non ha trovato in sentenza adeguato approfondimento, neppure sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 co. 1 c.c. e rimane, pertanto, aperta.
Il nodo problematico, in particolare, riguarda la distribuzione dell’onere della prova: l’accertamento dell’insufficiente adozione di misure di sicurezza da parte dell’istituto di credito e dell’avvenuto accesso al conto corrente da parte di terzi conduce automaticamente a ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità tra i due elementi, attraverso un ragionamento presuntivo?
In caso affermativo, competerà all’istituto di credito fornire la prova del fatto colposo del creditore ai fini dell’esclusione o della riduzione della responsabilità.
In caso contrario, dovrà pretendersi dal cliente un quid pluris sotto il profilo probatorio.
Si tratta di un interessante spunto di riflessione, dalla cui soluzione dipenderà la soluzione di casi analoghi a quello affrontato dal Tribunale di Palermo.
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Napoli, Tessera del Tifoso: il presidente Pisani avvia azioni risarcitorie per violazione della privacy a danno dei tifosi partenopei
“Tessera del tifoso a Napoli, l’ennesimo flop. Oltre al danno subito da centinaia di tifosi napoletani che quest’anno non sono riusciti a trovare la tessera presso gli uffici postali, sono già tantissimi i ricorsi fatti da centinaia di abbandonati e titolari della tessera contro le più famose società calcistiche per chiedere il risarcimento danni per il trattamento illecito dei loro dati personali. Gli illeciti sulla privacy sono stati perpetrati nonostante l’ultimo provvedimento del Garante della Privacy abbia prefissato specifiche garanzie per i tifosi mettendo in evidenza che le società calcistiche avevano il dovere di formulare precise informative in cui porre in evidenza i trattamenti sia dei dati sensibili che non richiedevano consenso, sia di quelli che invece erano di natura volontaria e richiedevano un consenso ad hoc. In particolare nel provvedimento è evidenziato che le società dovevano garantire ai tifosi la possibilità di poter rifiutare esplicitamente l’uso dei dati personali per marketing. In base a ciò le violazioni effettuate dalle società sportive a danno degli utenti napoletani sono clamorose”. Lo afferma l’avvocato Angelo Pisani, Presidente dell’associazione Noi Consumatori, che annuncia di assistere legalmente e di difendere tutti i tifosi partenopei vittime del trattamento poco trasparente dei loro dati personali in sede di richiesta di rilascio della tessere. “Ogni utente ha diritto ad un risarcimento danni per i disagi subiti a causa della deliberata violazione del principio di trasparenza sul trattamento di dati sensibili e personali ad opera di alcune società di calcio” - conclude Pisani.
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Garante Privacy: nelle selezioni di personale è illecito utilizzare test con domande su sfera personale dei candidati
Il Garante della Privacy, con Provvedimento del 21 luglio 2011, si è pronunciato in merito alla liceità delle operazioni effettuate nell'ambito di una procedura di selezione nella quale sarebbero stati utilizzati questionari di personalità contenenti domande su aspetti, anche intimi, della sfera personale dei candidati. Nello specifico l'Autorità, precisando che l'art. 8, l. n. 300/1970, fa "divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione [...] di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore" e che l'art. 10, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vieta tra l'altro di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo, sottolinea come l'intenzione del legislatore è quella di tutelare con particolare attenzione i candidati alla ricerca di un posto di lavoro, vietando espressamente - ed indipendentemente dal consenso dagli stessi eventualmente manifestato - in fase assuntiva, la raccolta di talune tipologie di informazioni chiaramente individuate al fine di proteggere, oltre al diritto alla tutela della vita privata, la dignità della persona. Nel caso di specie, il Garante ritiene che il trattamento relativo ai dati personali tratti dall'esecuzione del test, con riguardo sia alle risposte formulate dai candidati sia in relazione alla successiva valutazione che in base alle stesse è stata effettuata per essere successivamente utilizzate nell'ambito della procedura selettiva, sia stato effettuato in violazione del principio di liceità poichè in violazione del principio di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza. Infatti, si legge nel Provvedimento come siano del tutto irrilevanti, ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore, informazioni di natura personale relative alla vita intima, ad abitudini personali nonché alle preferenze sessuali, tendenti ad indagare aspetti della personalità e del carattere inconferenti e comunque non congruenti con la valutazione delle attitudini professionali del lavoratore.
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Garante della Privacy: rinnovate le autorizzazioni generali
Il Garante Privacy ha rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1° luglio 2011 sino al 31 dicembre 2012.
I sette provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative e del settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario.
Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune circoscritte integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati.
Il Garante ha rinnovato, inoltre, l'autorizzazione al trattamento dei dati genetici anch’essa efficace sino al 31 dicembre 2012. L’autorizzazione, già rivolta a medici, laboratori di genetica, organismi sanitari, istituti di ricerca, farmacisti, è stata estesa anche gli organismi di mediazione pubblici e privati, introdotti di recente.
Tali organismi in caso di trattamento di dati genetici (ad es. procedimenti inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica) dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Contestualmente, con un altro provvedimento, l’Autorità ha disposto nei loro confronti l’esonero della notificazione dei trattamenti di dati genetici effettuati nell’esercizio delle attività di mediazione.
Le nuove autorizzazioni sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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Privacy e offerte commerciali indesiderate: clienti più tutelati anche in caso di outsourcing
Il Garante privacy ha recentemente precisato che le società che si avvalgono di agenzie o altre imprese per la promozione o la commercializzazione della loro attività senza che queste operino come autonomi titolari rispondono sempre in prima persona dei trattamenti dei dati e degli eventuali illeciti compiuti.
Inoltre, in questi casi le società devono provvedere a nominare formalmente le agenzie o le imprese di cui si avvalgono in outsourcing quali responsabili dei trattamenti stessi.« E' quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio) adottato per assicurare ai cittadini maggiori tutele contro i contatti commerciali indesiderati (telefonate, fax, posta etc…), fenomeno che ha registrato un forte incremento anche a seguito della modifica delle norme che regolano il telemarketing.
Dalle verifiche compiute dall'Autorità è infatti emerso che molte aziende, anche di grandi dimensioni, si avvalgono di società in outsourcing per le attività promozionali, ma definiscono esse stesse gli obiettivi, le strategie commerciali, le istruzioni operative e la modulistica necessaria.Di conseguenza, in questi casi, i soggetti che operano in outsourcing non possono in alcun modo essere considerati autonomi titolari del trattamento, rimanendo tale titolarità in capo alle società committenti che rispondono di ogni illecito eventualmente commesso, nonché della mancata nomina quali responsabili delle aziende affidatarie dei servizi.Nel suo provvedimento, il Garante ha dunque prescritto alle società che commissionano all'esterno l'attività di promozione ma ne mantengono di fatto il controllo operativo e quindi si configurano come titolari, anche l'obbligo di designare formalmente responsabili del trattamento i promoter di cui si avvalgono.Le prescrizioni imposte dal Garante consentiranno di identificare con certezza gli autori di eventuali illeciti, garantendo maggiore tutela ai cittadini. Le società avranno 60 giorni di tempo per adempiere ».
http://iusreporter.blogspot.com/2011/07/privacy-e-offerte-commerciali.html
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Garante Privacy: stop a "fax selvaggio"
Un nuovo provvedimento del Garante si aggiunge a quelli emessi nel corso degli anni (tra i più recenti, il provvedimento del 3 febbraio 2011, i Docc. web nn. 1719901 e 1719891 del 26 marzo 2010 e il Doc. web n. 1729175 del 6 maggio 2010) in materia di pratiche spamming via fax per promuovere iniziative commerciali, ad ulteriore conferma del principio per il quale “a prescindere da dove vengano estratti i recapiti, chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms), è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato dei destinatari” (Newsletter del Garante n. 339 del 24 giugno 2010).
Con il citato provvedimento (del 7 aprile 2011) il Garante è intervenuto per dichiarare illecito e inibire il trattamento da parte di una società (titolare del trattamento) che inviava fax promozionali mediante modalità automatizzate a terzi, senza fornire un’idonea informativa (articolo 13 del Codice della Privacy), senza ottenere il relativo consenso (articolo 130, commi 1 e 2) e in assenza di un idoneo recapito presso il quale l’interessato potesse esercitare i diritti riconosciuti all’articolo 7 del Codice (articolo 130, comma 5), posto che anche per l’invio di messaggi promozionali mediante telefax occorre il consenso informato e specifico dell’interessato (a prescindere dalla natura, di persone fisiche o giuridiche, dei destinatari delle comunicazioni).
Nel caso di specie, il provvedimento è stato emesso “nei confronti di una società che, sebbene conservasse all’estero i dati personali e li gestisse in modalità remota, utilizzava in modo prevalente e per le funzioni più importanti un apparato di rete (fax gateway) collocato sul territorio italiano”. Per cui, l’azienda era tenuta al rispetto della normativa del Codice Privacy e quindi ad acquisire il preventivo consenso dei destinatari delle comunicazioni inviate via fax.
Quanto ad un lecito trattamento dei dati, il Garante ha prescritto le seguenti condizioni:
- predisposizione, per ogni messaggio in uscita, di un riquadro (template) nel quale riportare un’idonea informativa;
- verifica dell’esistenza di un consenso preventivo, specifico e informato dei destinatari delle comunicazioni promozionali;
- invio di un’adeguata documentazione al Garante entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio.
Inoltre, il Garante si è riservato di verificare, con autonomi procedimenti, (i) la liceità del trattamento operato dalle singole società committenti individuate nel corso dell’ispezione e dei successivi accertamenti, (ii) i presupposti per contestare le violazioni amministrative connesse al mancato rilascio dell’informativa, all’omessa acquisizione del consenso e all’omessa fornitura di un idoneo recapito presso il quale esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, non escludendo la trasmissione degli atti del procedimento all’Autorità giudiziaria.
Non da ultimo, il Garante ha segnalato che l’eventuale inosservanza del provvedimento di divieto è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000.
http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?garante-privacy-stop-fax-selvaggio-82aa70c54db1098ca767bc4f924edf6c
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Garante privacy: chi si avvale di agenti per le attività promozionali resta titolare del trattamento dati
Il garante per la privacy ha fornito indicazioni in relazione al trattamento dei dati personali di chi è destinatario di iniziative di carattere commerciale "attuate in favore di un soggetto da parte di un altro soggetto che agisce in nome o, comunque, per conto del primo in base a specifico mandato o accordo". Il provvedimento è stato reso a seguito di numerose segnalazioni reclami pervenuti in materia di trattamento dei dati personali. In sostanza molti abbonati ai servizi di telefonia avevano lamentato che nonostante la loro iscrizione nel registro pubblico deposizioni continuavano a ricevere contatti indesiderati per fini promozionali . Veniva dunque aperta attività istruttoria attraverso la quale l'autorità aveva rilevato che in molti casi le società che erogano servizi oggetto di campagne promozionali si avvalevano di soggetti terzi (outsourcer) a cui attraverso un contratto di agenzia (artt. 1742 ss. del codice civile) veniva dato l'incarico di svolgere attività di promozione commercializzazione di beni e servizi. Alcune società avevano nominato responsabili del trattamento le agenzie che si occupano per loro della promozione, altre, invece hanno sostenuto che gli agenti in questione sarebbero titolari autonomi del trattamento dei dati dei potenziali clienti sostenendo quindi di essere estranei ad eventuali illeciti. Sempre dall'istruttoria - si legge in un comunicato del garante - è emerso che gli outsourcer "agiscono in carenza degli imprescindibili presupposti perché possa essere loro riconosciuta autonoma titolarità nel trattamento di dati personali". Ciò risulta secondo il Garante da una serie di circostanze di fatto tra cui quella che i contatti a carattere promozionale sono effettuati in nome, per conto e nell'interesse della società preponente con l'effetto che negli interessati si ingenera un legittimo affidamento, dal momento che essi percepiscono di essere destinatari di iniziative pubblicitarie condotte direttamente dalla società per conto della quale viene formulata la proposta di vendita di prodotti o servizi. Peraltro sono i preponenti a fornire agli agenti dettagliate "istruzioni sulle finalità del trattamento, sui mezzi da impiegare per il conseguimento di tali finalità e sui compiti assegnati, che sono specificamente e rigorosamente definiti". Il Garante ricorda che gli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice definiscono, rispettivamente, il titolare come il soggetto "cui competono ... le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati" e che esercita "un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza". Per questo va ribadito che le agenzie in outsourcing non sono titolari autonomi dato che "all'asserita titolarità formale non corrispondono, anche in termini concreti, i poteri tassativamente previsti dal Codice per la configurazione e l'esercizio della titolarità, che sono e restano appannaggio esclusivo dei preponenti". Con il provvedimento il Garante ha disposto "che tutti i preponenti, che sono titolari del trattamento in quanto, ai sensi di cui in motivazione, svolgono le attività proprie di tale qualifica, procedano, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, a designare le società ovvero i soggetti terzi che agiscono in outsourcing, responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 1, lett. g) e 29, commi 4 e 5 del Codice".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10459.asp
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Lecite videoriprese dei vicini se sono troppo 'disinvolti' nel costruire
Se i vicini sono troppo intraprendenti nel costruire è lecito difendersi ed effettuare delle videoriprese. In tal caso infatti foto e videoriprese non ledono la privacy. Lo afferma la Corte di Cassazione spiegando che è ammesso ad esempio immortalare i confinanti che innalzano un muretto sul confine. In questi casi spiega la Corte le riprese non sono una interferenze illecita nella vita privata tanto meno se le immagini non riproducono interni e servono solo per denunciare un potenziale abuso da parte dei confinanti. Con questa motivazione la quinta sezione penale della Corte (sentenza n.25453/2011) ha annullato una doppia condanna per interferenze illecite nella vita privata e per molestie inflitta a due imputati (padre e figlia) che erano stati considerati colpevoli per aver firmato le attività di una famiglia confinante. Nel ricostruire il fatto la Corte spiega che oggetto delle riprese era la realizzazione di un muretto di confine. Il caso e' finito in Tribunale dove la famiglia oggetto delle riprese ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Sia in primo che in secondo grado veniva emesso un verdetto di condanna giacchè a parere dei giudici di merito riprese filmate rappresentavano "interferenze illecite nella vita privata".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10452.asp
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