-
E FINALMENTE SI ACCORGONO QUELLO CHE DA OLTRE UN ANNO CON IL PROFESSOR MARFELLA DENUNCIAMO INASCOLTATI: L?INQUINAMENTO DELLE NAVI
NAPOLI - I dati del 2009 e di inizio 2010 registrano a Napoli livelli di inquinamento record. I superamenti dei limiti consentiti di Pm10 sono raddoppiati dal 2006 al 2009. Ma qualcuno si è chiesto quali sono le diverse fonti che producono smog e che attendibilità hanno le centraline di rilevamento? Le principali fonti inquinanti a Napoli sono le navi, con il 45,3% di emissioni di Pm10 sul totale, gli impianti di riscaldamento con il 18,8%, e poi i veicoli con il 17,7% (dati sul 2008 di Primate Denaum). Incrementi record che destano preoccupazione, ma cosa ne dice lArpac? Il direttore generale Gennaro Volpicelli, prova a spiegare il fenomeno che, con il passare del tempo, se non arginato, potrebbe creare seri problemi respiratori ai napoletani.
Ingegner Volpicelli, avete mai rilevato anomalie nel funzionamento degli apparecchi visto lincremento registrato dal 2006 al 2009?
«Anche gli addetti ai lavori hanno difficoltà a comprendere questo incremento. La ragione è che siamo ai limiti delle conoscenze necessarie per spiegare tutti questi fenomeni».
A dar retta ai dati sembra che a Napoli linquinamento atmosferico sia più che raddoppiato.
«Ci sono molte cause che potrebbero spiegare questo dato, magari anche molto banali. Non escluso anche il posizionamento delle centraline ed eventuali cantieri sorti nelle vicinanze. Noi abbiamo avviato unindagine interna con un campionamento delle centraline per verificare il loro funzionamento e stiamo preparando un dossier. Lultima cosa che si deve pensare è che lo strumento non funzioni, perché quello è verificabile. La frequenza delle tarature delle centraline viene eseguita in laboratorio ogni 3mesi, ma ogni giorno la centralina viene verificata per tutto ciò che riguarda il corretto funzionamento».
È possibile effettuare una tracciabilità delle polveri?
«La tracciabilità non è unoperazione che oggi si può fare con risultati che siano attendibili e affidabili. Si opera su microgrammi di elementi e molte sostanze diverse. Si deve, da una parte, determinare la speciazione, e dallaltra, capire i fenomeni che producono, o che si ipotizza producano, determinate polveri. La difficoltà nel determinare lorigine è un problema di mancanza di competenze a livello scientifico. Si tratta anche di capire se sono le condizioni antropiche che stanno peggiorando (auto, impianti riscaldamento), insieme alle condizioni climatiche».
A proposito della centralina posizionata allinterno dellOsservatorio Astronomico, unarea protetta: lì ci sono stati picchi elevati che destano qualche sospetto.
«Le persone che operano in quel settore e rilevano i dati mi hanno fatto il quadro ambientale della centralina: nellagosto 2009, quando è avvenuto il picco più elevato, lapparecchio era ricoperto dal fogliame che non ha permesso al deposito di polveri di rimuoversi. Purtroppo non abbiamo le prove, ma non appena limpianto è stato interrotto e ripulito, e gli alberi potati, i dati sono tornati a scendere rispetto ad altre centraline. La centralina del Vomero invece si trova in una Ztl, ma non lo è la perpendicolare, via Stanzione, dove cè un semaforo. I valori istantanei rilevati dalla centralina infatti salgono e scendono continuamente. La posizione della centralina è fondamentale. Il punto è che queste centraline danno risposte locali ma risentono di tutto ciò che sta intorno. E un discorso che va mediato tra le condizioni che si hanno. Io comunque do la mia disponibilità a venire a verificare di persona il funzionamento delle centraline
Fonte: napolipuntoacapo.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Multe, il condono congela le ganasce fiscali Stop al sequestro delle autovetture
NAPOLI (9 febbraio) - Stop al fermo amministrativo fino al varo del condono per le multe che oggi approda in aula. Di più: visto che fino a settembre non si saprà chi aderirà o meno alla sanatoria è più che probabile che il lo slittamento del fermo arrivi fino a quella data, cioè quasi in autunno.
Si tratta di un ulteriore incentivo a partecipare al condono che - giova ricordarlo - riguarda tutte le contravvenzioni al codice della strada elevate fino al 31 dicembre 2004. La novità è venuta fuori a poche ore dalla discussione dellassemblea cittadina, ed è emersa dalla riunione delle commissioni consiliari competenti - Legalità e trasparenza e Risorse strategiche - alla quale hanno partecipato gli assessori Luigi Scotti e Michele Saggese.
La proposta - accettata da commissioni e assessori - porta la firma del consigliere del Pdl Ciro Signoriello. Perché questa accelerazione alla vigilia dellapprovazione in aula? Il timore che manchi il numero legale è forte. Vale a dire che il Pdl - stando a quanto trapale dal quartier generale del Popolo delle libertà - non intenderbebe restare in aula allappello iniziale.
E il centrosinistra non è sicuro di avere questa mattina alle 11, i 31 consiglieri per dichiarare aperta la seduta. Dovesse andare in questo modo centrosinistra e centrodetsra dovranno spiegare a 300mila napoletani che invece di pagare più o meno 30 milioni di euro di contravvenzioni ne dovranno pagare 400 milioni, perché il condono rischierebbe di saltare. Una prospettiva che in piena campagna elettorale danneggerebbe entrambi gli schieramenti.
Il condono consiste nellammontare minimo della sanzione, senza spese legali ed interessi di mora, con laggiunta delle spese di notifica e del 4% a favore di Equitalia, lagente riscososre. Per le somme più consistenti si potrà pagare in due rate - 15 luglio e 30 settembre - in caso di fermo, questultimo viene revocato; mentre nel caso in cui si dovesse pagare solo la prima rata, il debito non sarà estinto ma verrà restituita la somma già pagata.
Torniamo ai conti: perché se la massa di denaro potenziale dei verbali è di 306 milioni il Comune conta di incassarne solo 27-30? Da 306 si scende a 110 perché dal complesso dei crediti bisogna togliere 83 milioni già cancellati nellultimo bilancio di assestamento e si arriva a circa 230 milioni. Poi bisogna togliere gli interessi che non si pagheranno perché cè appunto il condono, tutti coloro che non pagheranno mai, i titolari di multe che sono morti o che hanno dichiarato fallimento. Ecco che si arriva appunto a 110 milioni.
La stima del Comune di incassare almeno 27-30 milioni è fatta al ribasso ipotizzando che un terzo degli automobilisti aderirà al condono anche se studi effettuati dimostrano che si può arrivare a doppiare la cifra appostata in bilancio per il preventivo del 2011. Non solo condono oggi in aula, allordine del giorno anche una vera e propria ondata di nomine di competenza del Consiglio comunale: ovvero revisori dei conti, commissione edilizia e difensore civico vale a dire 13 poltrone.
Per i Revisori già girano una serie di nomi. Per il centrosinistra ci sono le candidature di Salvatore Palma e Augusto Gomez, questultimo potrebbe essere il successore di Michele Saggese alla presidenza del Collegio. Saggese è lattuale assessore al Bilancio. Quella dei Revisori è una partita che prevede nomination pure dal centrodestra. Uno dei tre membri è sempre in quota alle opposizioni.
Non è da escludere al riguardo la riconferma di Gabriela Napoli. In pole position ci sono anche Gianluca Battaglia e Simone Scotto di Carlo. Pe ril difensore civico ci potrebbe essere il ritorno di Giuseppe Pedersoli.
Fonte: il mattino
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Decreto urgente del Governo per scongiurare il rischio delle scarcerazioni di massa
La sentenza della Cassazione n. 4964 che sposta la competenza dal tribunale alla corte d'assise per i reati di mafia con pene superiori ai 24 anni potrebbe, in assenza di un prvvedimento urgente del Governo, aprire la strada alle scarcerazioni di massa di boss.
Un rischio di cui sono consapevoli gli stessi giudici della suprema corte che hanno salutato con favore l'annuncio del guardasigilli Angelino Alfano di varare un provvedimento, entro mercoledì prossimo, che confermi la competenza del Tribunale. Il Supremo collegio avrebbe operato, infatti, una scelta obbligata basandosi sugli effetti della ex Cirielli (legge 251 del 2005) che ha disegnato le aggravanti dell'associazione armata e del reimpiego di profitti derivanti da illeciti con un conseguente inasprimento delle pene oltre il limite dei 24 anni fissato per la competenza del Tribunale. Secondo i giudici della Cassazione il legislatore non avrebbe considerato l'effetto che le nuove previsoni avrebbe avuto sulle competenze delle due giurisdizioni. Un effetto che rischia in assenza di un rimedio efficace e tempestivo di essere dirompente: tutti i reati successivi all'8 dicembre 2005(data di entrata in vigore della ex Cirielli) ingolferebbero la Corte d'Assise, con un'inevitabile dilatazione dei tempi di decisione che porterebbe in molti casi alla scadenza dei termini di carcerazione preventiva.
Gli ermellini erano stati investiti della questione dal tribunale di Catania che, nell'ambito del processo Amante, si era dichiarato incompetente a decidere sulle sorti di nove imputati coinvolti per reati di mafia a cui erano state conteste le aggravanti dell'associazione armata (articolo 416-bis) e del reimpiego di profitti derivanti da illeciti.
Condotte che farebbero scattare, in base agli inasprimenti previsti dalla ex Cirielli, condanne superiori ai 24 anni, limite oltre il quale l'articolo 5 del Codice di procedura penale stabilisce la competenza della Corte d'Assise. Ed è stata proprio la Corte d'Assise a sollevare, sempre presso il collegio di piazza Cavuor, il conflitto di competenza, cercando di fare passare la tesi per cui con la ex Cirielli (legge 251/2005), il legislatore, nell'elevare le pene in presenza delle aggravanti, non aveva avvertito l'esigenza di produrre una clausola di salvaguardia della competenza della Corte d'Assise, ragion per cui la "giurisdizione" restava al tribunale ordinario.
Una lettura che non ha convinto la Suprema corte che ha scelto la via imposta dalla legge processuale. La soluzione potrebbe essere contenuta nelle previsioni dell'articolo 5 del decreto legge 29\1999 sulla competenza della Corte d'Assise, una norma che è stata già utile in passato per risolvere un problema analogo e che l'Esecutivo potrebbe decidere di "copiare".
Fonte: ilsole24ore.com
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Anche gli esperti in gestione aziendale nell'Albo degli amministratori giudiziari
Anche gli esperti in gestione aziendale nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari: è quanto prevede il decreto legislativo istitutivo dell'Albo, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 febbraio scorso.
Il provvedimento, sul quale le Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole, infatti, prevede che l'Albo sia articolato in due sezioni: una ordinaria e una di esperti in gestione aziendale unici referenti nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende. OIn ogni caso gli esperti in gestione aziendale potranno essere iscritti, su richiesta, in entrambe le sezioni.
Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, il requisito dello svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali. Inoltre se gli aspiranti all'iscrizione all'Albo attestano la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale da almeno tre anni. Le modalità di certificazione dell'effettivo svolgimento delle attività professionali, le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari verranno, comunque, specificate con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Per la tenuta dell'Albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno. L'ammontare del contributo, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni.
Fonte: ilsole24ore.com
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Scommesse online: libertà comunitarie ed esigenze nazionali di ordine pubblico Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 08.09.2009 n° C-42/07
Il tema della compatibilità della normativa italiana, in tema di gioco e scommesse, con i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi è recentemente tornato alla ribalta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell8 settembre 2009, in causa C-42/07. Con la citata sentenza i giudici comunitari, nel ribadire alcuni dei principi già espressi nel corso della lunga elaborazione giurisprudenziale in materia di limitazioni alle attività di gioco e scommesse, hanno ritenuto "che la restrizione oggetto della causa principale [possa] essere considerata, tenuto conto delle particolarità connesse allofferta di giochi dazzardo su Internet, giustificata dallobiettivo di lotta contro la frode e la criminalità" (par. 72 della sentenza).
La fattispecie rilevante
La fattispecie che ha trovato (e trova) sovente ingresso dinanzi ai tribunali penali italiani può essere sintetizzata come segue.
Limputato gestisce unattività di raccolta di scommesse on line, in ambito nazionale ed internazionale, così strutturata: il giocatore indica alloperatore la scommessa cui intende partecipare e gli consegna il denaro necessario; loperatore provvede ad inviare, per via telematica, lordine ricevuto ai bookmakers stranieri, per i quali svolge la funzione di intermediario nella raccolta delle predette scommesse.[1]
Nel corso di attività di controllo, agenti di Polizia Giudiziaria accertano, a seguito di perquisizione dellesercizio commerciale, che limputato dispone (al massimo) della sola autorizzazione del Ministero per le Comunicazioni, e non anche della concessione amministrativa e della licenza di polizia. Segue dunque il sequestro, fra laltro, di computers, ricevute di scommesse, corrispondenza tra limputato ed i bookmakers inglesi, nonché di denaro contante.
Avverso il provvedimento di sequestro, limputato ricorre al Tribunale per il Riesame competente, il quale, ove ritenga di accogliere il proposto gravame, dispone il dissequestro di quanto interessato dalla precedente misura cautelare.
Il contenuto delle principali decisioni di merito in materia
Nel ripercorrere il cammino della giurisprudenza, italiana e comunitaria, nella tematica oggetto del presente commento, non può non farsi riferimento, in primo luogo, alle numerose sentenze di merito intervenute in subiecta materia.
Le fattispecie di raccolta abusiva delle scommesse (anche di quelle via Internet) sono previste dallart. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (di seguito, semplicemente, L. 401/89).
Tale disposizione, cui sono stati aggiunti, con la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 4 bis e 4 ter (appositamente introdotti al fine di contrastare lattività di raccolta delle scommesse on line), sanziona, rispettivamente, chiunque eserciti abusivamente lorganizzazione di lotterie o di scommesse riservate allo Stato o ad altro ente concessionario e chiunque lo faccia relativamente ad attività sportive gestite dal CONI o dallUNIRE (comma 1), nonché chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dellart. 88 TULPS, accetti o raccolga scommesse di qualsiasi tipo, formalizzate in Italia o allestero, per via telefonica o telematica, così come chiunque faciliti tali atti (comma 4 bis) e chiunque accetti biglietti di lotteria o di altre scommesse attraverso gli stessi strumenti ove sprovvisto di autorizzazione alluso di tali mezzi per detti fini (comma 4 ter).
Inizialmente, le decisioni di condanna, da parte dei giudici di prime cure, hanno rispecchiato il dictum della nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Pen., S.U., sentenza 26 aprile 2004, n. 23271), con la quale la Suprema Corte ha stabilito il principio per cui, a fronte della finalità di tutela dellordine pubblico, ed in particolare della necessità di contrastare linfiltrazione criminale nel settore dei giochi e delle scommesse, il regime sanzionatorio previsto dal citato art. 4, L. 401/89 non è antitetico rispetto alle libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, previste rispettivamente dagli artt. 43 e 49 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea (di seguito: Trattato CE).
Nei casi di condanna, dunque, i giudici di merito hanno concluso nel senso che il (presunto) contrasto tra la normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, da un lato, e la normativa italiana in materia di gioco e scommesse, dallaltro, non integri una questione che possa riverberarsi a favore di colui che è imputato delle violazioni di cui allart. 4, L. 401/89.
Sullopposto versante, è andato tuttavia affermandosi un diverso, e sempre più consolidato orientamento, sia nella giurisprudenza de libertate che in quella di merito,[2] volto alla disapplicazione (rectius: alla non applicazione) della normativa italiana in materia di gioco e di scommesse, in quanto contrastante con i principi europei della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Limposizione, da parte dellordinamento italiano, di una licenza di polizia vincolata al previo ottenimento di una concessione amministrativa, configurerebbe secondo la suddetta corrente giurisprudenziale un chiaro ostacolo ai due citati principi cardine del Trattato CE.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee antecedente la sentenza Placanica
Lorientamento disapplicativo della giurisprudenza de libertate e di merito ha trovato il proprio fondamento, oltre che negli artt. 43 e 49 del Trattato CE, nella nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 6 novembre 2003, in causa C-243/01, Gambelli.[3]
In essa la Corte ha infatti chiarito che una normativa nazionale, contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. ( ) Spetta tuttavia al giudice [nazionale] del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto ai principi comunitari (punto 76 della sentenza).
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, le restrizioni ai richiamati principi sono configurabili solo se vengono rispettati determinati criteri, quali la presenza di motivi imperativi di interesse generale, lidoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e, in terzo luogo, la proporzionalità delle misure adottate per il raggiungimento di questo, dovendo in tal caso peraltro essere applicate in modo non discriminatorio.
La Corte ha precisato che è in ogni caso da escludere che considerazioni di ordine fiscale, esplicitamente presenti in molti interventi legislativi e regolamentari dello Stato italiano, possano giustificare le restrizioni alla normativa comunitaria, legittimabili, per contro, in base ad esigenze di carattere sociale o di contrasto del crimine, quali la tutela del consumatore, la prevenzione alla frode, il contenimento dei fenomeni di ludopatia.
Per converso, sempre secondo la Corte lussemburghese, lidoneità delle restrizioni, nonché la coerenza e la sistematicità delle stesse rispetto allindirizzo politico-normativo espresso dallo Stato italiano devono tuttavia escludersi, ove si tenga conto della politica di espansione del gioco, perseguita nei tempi più recenti da alcuni legislatori nazionali, proprio per fini fiscali.
La risposta delle Sezioni Unite della Cassazione alla sentenza Gambelli
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha tentato di comporre il contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria, dimostrando tuttavia a parere di chi scrive di avere mal interpretato i criteri che la Corte di Giustizia aveva posto a fondamento della pronuncia del giudice del rinvio.
A tal proposito, la discrasia più evidente sembrerebbe sorgere dal fatto che, contraddittoriamente, il giudice di legittimità, pur ammettendo che il legislatore italiano da vari anni persegue una politica di espansione del settore dei giochi e delle scommesse (essenzialmente per incrementare il gettito fiscale), arriva ugualmente a ritenere compatibile la normativa nazionale, in quanto la stessa si proporrebbe non già di contenere la domanda e lofferta del gioco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale(punto 12.2.3. della sentenza).[4]
Tuttavia, se da un lato il subordinare lesercizio dellattività di scommesse al preventivo rilascio della licenza di polizia potrebbe apparire giustificabile per finalità di tutela dellordine pubblico, daltro lato, il condizionare il rilascio della licenza al preventivo ottenimento della concessione o autorizzazione statale è circostanza difficilmente giustificabile sotto il profilo dellordine sociale, ed anzi evidentemente rappresentativa di un intento monopolistico.[5]
Le precedenti valutazioni, naturalmente, potrebbero valere anche con riferimento alla valutazione della congruità della sanzione penale prevista dal nostro ordinamento. Sul punto, la Cassazione ha riservato al legislatore ogni valutazione al riguardo. Ma è evidente che, in siffatta maniera, ha finito per disattendere la precisa indicazione della Corte di Giustizia, che espressamente imponeva al giudice nazionale di esaminare se la sanzione penale irrogata non sia sproporzionata, soprattutto dal momento che la partecipazione alle scommesse viene incoraggiata allorché si svolge nel contesto di giuochi organizzati da enti nazionali autorizzati.
La motivazione fornita dalla Cassazione era (ed è) pertanto da ritenersi inidonea a superare del tutto il rilievo di incompatibilità della normativa nazionale. Nel senso della disapplicazione dellart. 4, comma 4 bis, L. 401/89, si sono pronunciati molti giudici di merito, anche successivamente alla citata sentenza delle Sezioni Unite.
La giurisprudenza italiana successiva a Cass. pen., S.U., 26 aprile 2004, n. 23271
I tribunali di merito hanno continuato per lo più a disattendere lorientamento della Suprema Corte, risolvendo in modo contrastante con questultima il conflitto insorto tra la fattispecie penale di cui allarticolo 4, Legge 401/89 incriminante la raccolta abusiva di scommesse ed i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
In primo luogo, i giudici di prime cure hanno rilevato una sostanziale assenza di finalità di ordine pubblico nella disciplina vigente.
A tal proposito, tra le altre, si segnala la pronuncia con la quale il Tribunale della libertà di Catania, con ordinanza depositata il 7 luglio 2004, ha disapplicato la fattispecie contravvenzionale di cui allarticolo 4, comma 4 bis, Legge 401/89, in quanto ritenuta non finalizzata a soddisfare esigenze di tutela della pubblica sicurezza, atteso che lattuale disciplina non prevede particolari controlli e limitazioni volti ad impedire infiltrazioni criminali tra concessionari.[6]
Altre pronunce hanno invece posto laccento sulla discriminazione che la normativa italiana in materia di gioco e scommesse opera nei confronti degli operatori esteri di scommesse on line. Da un lato, infatti, si è sottolineata la contrarietà del regime di concessione ai principi comunitari, nella parte in cui esso riserva lattività di gioco e scommesse ai soli concessionari italiani di pubblico servizio, e non anche agli intermediari di bookmakers stranieri. In questo modo, si crea infatti una situazione di monopolio che contrasta, oltre che con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, anche con gli artt. 31 e 86 Trattato CE, i quali vietano qualsiasi discriminazione fra cittadini degli Stati membri, prescrivendo altresì la sottoposizione delle imprese monopoliste alle regole della concorrenza, in modo che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in modo contrario agli interessi della Comunità.
La predetta discriminazione ha dato adito anche a questioni di legittimità costituzionale, con particolare riferimento al requisito della licenza di polizia, obbligatoriamente prevista dallart. 88 TULPS per lesercizio dellattività di raccolta di scommesse on line.
Da un lato, infatti, potrebbe astrattamente configurarsi un contrasto con il principio di uguaglianza sancito dallart. 3 Cost., in ragione di uningiustificata discriminazione, a danno di titolari di concessioni rilasciate in altro Stato dellUnione Europea, impedendo loro, pur in possesso degli altri requisiti, di conseguire la predetta licenza.
Dallaltro, il contrasto potrebbe sorgere in riferimento allart. 41 Cost., laddove lart. 88 TULPS ostacola la libertà di iniziativa economica, non consentendo al titolare di altro Stato membro di svolgere lattività di raccolta delle scommesse.[7]
Ulteriori questioni sono sorte poi con riferimento ai requisiti e alle modalità di partecipazione al bando che lAAMS periodicamente indice per laffidamento in concessione dellattività di gioco e di scommessa.
Sul punto si è pronunciato il G.u.p. del Tribunale di Mantova, con sentenza del 25 novembre 2004, n. 332, il quale ha assolto un imputato dal reato di cui allarticolo 4, comma 4 bis, Legge 401/89, perché il fatto non costituisce reato.
Con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. finanziaria) era stato infatti stabilito che alle procedure concorrenziali potessero partecipare, a differenza di quanto previsto in passato, anche le società di capitali. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2004, la riforma del diritto societario italiano aveva perfezionato la parificazione giuridica del regime delle società italiane a quello delle altre società europee aperte (cioè con azioni anonime) e, dunque, in nessun caso avrebbe potuto in astratto dirsi che queste ultime fossero svantaggiate rispetto alle prime nel concorso per le concessioni.
In realtà, lItalia si è poi adeguata soltanto apparentemente a tali principi, perché lostacolo che aveva precluso, anche a società estere, laccesso al mercato italiano delle scommesse, in condizioni paritetiche con gli altri aspiranti, avrebbe potuto essere definitivamente rimosso solo nel 2012, data in cui sarebbero scadute le precedenti concessioni del 1999, ed i provvedimenti di rinnovo automatico (le concessioni sono andate a regime tra il 2000 e il 2001). In questo modo, secondo il G.u.p. mantovano, lItalia ha perpetuato un regime protezionistico illegittimo, perché incidente sui diritti di stabilimento e di libera prestazione di servizi, senza disporre la correzione in autotutela dei provvedimenti emessi illegittimamente (...).
Non solo. Continua infatti il giudice virgiliano: perseguendo coloro che operano in collegamento con quei soggetti, abilitati a tale attività nello Stato membro di origine, esclusi dalla precedente gara in base ad una preclusione poi rimossa, e non procedendo alla revoca delle concessioni rilasciate sulla base di un precedente regime normativo dichiarato illegittimo in sede comunitaria (ma anche solo basterebbe escludere lautomatico rinnovo alla prima scadenza sessennale), lo Stato italiano si pone chiaramente in contrasto con il diritto comunitario vigente, assicurando di fatto lultrattività di un regime protezionistico riconosciuto dallo stesso Stato illegittimo perché contrario alle libertà fondamentali fissate in sede comunitaria.
In altre parole, secondo il G.u.p. del Tribunale di Mantova, la discriminazione, rimossa in forma solo apparente, resiste tuttora, operando in danno delle società estere in forma indiretta e dissimulata, a fronte viceversa di unapplicazione immediata di norme comunitarie del più elevato livello (Trattato) che, fissando libertà fondamentali, non possono in nessun caso essere derogate dal singolo Stato membro con disposizioni di fatto preclusive.[8]
Ma il vero punto di rottura tra la normativa italiana ed i principi comunitari così come precisati nella sentenza Gambelli è costituito dalle già ricordate finalità di natura fiscale, sottese alla disciplina nazionale. A tal proposito va segnalata unaltra assoluzione nel merito, questa volta con formula piena (cioè per insussistenza del fatto di reato), pronunciata dal Tribunale di Ragusa con sentenza n. 46 del 25 gennaio 2006. In essa, il giudice ha rimarcato che se una politica di espansione delle scommesse e dei giochi pronostici basta alla Corte lussemburghese per giudicare contraddetto dal diritto positivo lasserito scopo sociale di limitare la propensione al gioco, ciò deve indurre a ritenere lincompatibilità con lordinamento comunitario delle norme penali nazionali che regolano la materia, e pertanto ad escluderne [mediante listituto della disapplicazione] lapplicabilità al caso concreto.
Tuttavia, sembrerebbe non potersi affermare che lo Stato italiano abbia successivamente manifestato lintenzione di adeguarsi, con appropriate modifiche legislative, alle ragioni contenute nelle considerazioni che precedono.
Infatti, con la L. 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. legge finanziaria 2006), ha previsto espressamente, allart. 1, commi 535-536, fermi i poteri dellautorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, un inedito potere dellAAMS di imporre ai gestori della rete Internet loscuramento dei siti che offrono la possibilità di effettuare scommesse on line con operatori esteri.
Lintento monopolistico su cui sono fondate tali disposizioni emerge ancor più chiaramente leggendo il decreto del 7 febbraio 2006, n. 4249, con il quale la stessa AAMS, in attuazione delle norme contenute nella Finanziaria 2006, ha disciplinato le modalità della rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro. Lultimo ritenuto del suddetto decreto fa infatti riferimento, in modo inequivocabile, alla finalità di salvaguardare le entrate erariali dello Stato, come se un siffatto obiettivo non fosse stato già riconosciuto dal giudice comunitario in palese contrasto con gli scopi del Trattato CE, ed in particolare con le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi che, di quel Trattato, rappresentano il fulcro indiscusso.[9]
La giurisprudenza amministrativa italiana antecedente la sentenza Placanica
Sul versante della giurisprudenza amministrativa in materia, è appena il caso di ricordare che, nella maggior parte dei casi, i TAR aditi hanno per lo più deciso in favore degli imputati dei reati previsti e puniti dallart. 4, commi 1, 4 bis e 4 ter, L. 401/89. Ad esempio, è stato ritenuto che gli art. 88, TULPS e art. 4, L. 401/89 contrastano con le libertà comunitarie di stabilimento e di prestazione di servizi, in quanto, generando una disparità di trattamento, impediscono a coloro che svolgono lattività di gestione delle scommesse sulla base di una concessione rilasciata da uno Stato dellUnione europea di gestire scommesse in Italia, perché non muniti del titolo rilasciato dallo Stato italiano, il che preclude di richiedere e ottenere la conseguente licenza di polizia anche ove sussista il possesso di tutti i requisiti prescritti per conseguire detta autorizzazione, sia da parte della Società di altro paese, sia da parte di soggetti intermediari.[10]
Diversamente si è pronunciato il Consiglio di Stato, il quale ha preferito trincerarsi dietro posizioni assolutamente antitetiche rispetto a quelle assunte dai giudici amministrativi di primo grado, adducendo per lo più, nelle motivazioni, le stesse considerazioni a suo tempo effettuate dalla Cassazione a Sezioni Unite con la già ricordata sentenza del 2004.[11]
La sentenza Placanica della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Fra le ultime rilevanti pronunce nazionali in materia di scommesse on line, precedenti la sentenza Placanica, vi è stata quella della Corte Costituzionale la quale, con ordinanza n. 454 depositata il 28 dicembre 2006, ha deciso per la manifesta inammissibilità della questione posta alla sua attenzione,[12] in ragione del fatto che i giudici a quibus non avrebbero sufficientemente motivato circa lapplicabilità in concreto delle disposizioni di diritto interno. Da un lato, qualcuno ha voluto scorgere, nella citata decisione, la volontà della Corte Costituzionale di ritenere preminente la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, rispetto alla disamina dei profili di contrarietà con i principi fondamentali dellordinamento costituzionale. Dallaltro, tuttavia, sembra più ragionevole pensare che la Consulta abbia semplicemente inteso prendere tempo, in attesa della decisione della Corte lussemburghese sul caso Placanica, la quale nelle aspettative degli operatori di scommesse su Internet avrebbe avuto finalmente il compito di sancire lincompatibilità del regime sanzionatorio previsto dalla normativa italiana in materia di gioco e scommesse con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.
Orbene, il perdurante contrasto tra normativa italiana e comunitaria in materia di gioco dazzardo è stato dunque oggetto della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Placanica, emessa il 6 marzo 2007, relativa ai procedimenti riuniti C-338/04, C-359/04 e C-360/04. La Corte infatti attenendosi per lo più alle conclusioni rese dallavvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer nelludienza del 16 maggio 2006 [13] ha giudicato incompatibili con il diritto comunitario le sanzioni penali italiane, applicate alla raccolta di scommesse da parte di intermediari che operano per conto di società straniere, atteso che uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa, allorché ladempimento di tale formalità viene rifiutato o è reso impossibile dallo Stato membro interessato in violazione del diritto comunitario (punto n. 69 della sentenza).
Prima di giungere alla suddetta conclusione, la Corte ha innanzitutto proceduto alla verifica della sussistenza delle condizioni di proporzionalità delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi stabilite dalla normativa italiana. Conducendo una siffatta analisi, essa ha ammesso che il sistema italiano di concessioni amministrative può costituire un meccanismo efficace, che consente di controllare coloro che operano nel settore del gioco e delle scommesse; daltro canto, ha tuttavia rimandato ai giudici nazionali il compito di accertare, nel caso concreto, se la normativa nazionale, in quanto limitativa del numero di soggetti che operano nel settore dei giochi dazzardo, miri realmente a prevenire lesercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti, o se essa abbia unicamente lo scopo di garantire cospicue entrate erariali allo Stato italiano.
Per quanto concerne il problema della ritenuta discriminazione degli operatori esteri di scommesse nel mercato italiano, la Corte ha affermato con chiarezza che lesclusione totale delle società di capitali dalle gare per lattribuzione delle concessioni è sproporzionata rispetto allobiettivo di evitare che soggetti, che operano nel settore dei giochi dazzardo, siano implicati in attività criminali o fraudolente. I giudici comunitari hanno pertanto chiamato lo Stato italiano a stabilire modalità procedurali tali da garantire la tutela dei diritti che spettano a tali operatori in virtù degli artt. 43 e 49 del Trattato CE (prevedendo, ad esempio, la revoca e la redistribuzione delle precedenti concessioni).
Lillegittimità del regime di distribuzione delle concessioni amministrative per lattività di gioco e scommessa ha inficiato automaticamente, secondo la Corte, anche il sistema di rilascio delle licenze di polizia ex art. 88, TULPS, dato che la mancanza di autorizzazione non può certo essere addebitata a soggetti che non hanno potuto ottenere tali licenze, in quanto esclusi dallattribuzione di una concessione, in violazione del diritto comunitario.
La sentenza Placanica ha indubbiamente avuto il pregio di mettere in luce, una volta per tutte, la sproporzione sussistente nel nostro ordinamento tra il mancato rispetto delle norme a tutela del corretto svolgimento dellattività di gioco e scommessa e la previsione di sanzioni penali, comportanti una pena detentiva fino a tre anni. E anche vero, tuttavia, che la stessa sentenza è intervenuta in un contesto normativo sostanzialmente mutato rispetto a quello in cui furono sollevate le relative questioni di pregiudizialità comunitaria: da allora infatti lo Stato italiano ha attuato una progressiva apertura del sistema delle concessioni amministrative anche in favore di società di capitali quotate in mercati regolamentati che, prima del 2004, venivano tassativamente escluse dalla possibilità di operare legittimamente in Italia nel settore del gioco e delle scommesse.
Si pensi in particolare alle misure adottate nel c.d. decreto Bersani, in merito al bando indetto dallAAMS relativo allapertura ed alla conduzione di circa 16000 nuovi punti per laccettazione di scommesse (articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248).
Nella predetta sentenza, la Corte di Lussemburgo non ha invece completamente risolto una delle questioni che più interessavano gli operatori esteri (soprattutto inglesi) di scommesse on line alla vigilia della pronuncia: può un bookmaker di un altro Stato membro, qualora soddisfi i requisiti previsti dalla sua normativa, legittimamente esercitare la medesima attività in un altro Stato in forza della sola licenza ottenuta nel Paese dorigine? Volendo, in generale, rispondere positivamente a tale affermazione, le autorità dello Stato nel quale viene prestato il servizio dovrebbero prendere atto della presenza, a monte, della garanzia di rettitudine delloperatore straniero, evitando così su questi un inutile e discriminante meccanismo di doppio controllo (in applicazione del principio di derivazione comunitaria del home country control).
Gli sviluppi giurisprudenziali in Italia successivi alla sentenza Placanica
In recepimento dei contenuti della sentenza Placanica, la Suprema Corte di Cassazione ha sostanzialmente mutato il proprio orientamento in materia di reati relativi a gioco e scommesse (quanto meno con riferimento a quella parte della decisione comunitaria, in cui i giudici affermavano la sostanziale incongruità dellattuale sistema sanzionatorio).
Ed infatti il giudice italiano di legittimità, in una fondamentale pronuncia di poco successiva alla sentenza Placanica,[14] ha riconosciuto la rilevanza e la forza cogente dellinterpretazione pregiudiziale, dettata dalla Corte di Giustizia ai sensi dellart. 234 del Trattato CE.
Per citare le parole della Cassazione, è fuori dubbio che limiti ingiustificati sono esistenti nei confronti delle società quotate che hanno sede nei Paesi membri e che non hanno potuto partecipare alle gare per l'attribuzione delle licenze sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione che il Paese ove sono stabilite richiede per la gestione organizzata di scommesse in ambito nazionale e europeo. Parimenti, limiti ingiustificati sono esistenti nei confronti delle persone operanti in Italia che sono escluse dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 per il solo fatto di che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all'attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione, menzionate al punto che precede.
Ne consegue che, secondo i giudici di Piazza Cavour, è da ritenersi non (più) sussistente il reato di cui allart. 4, commi 1 e 4 bis, L. 401/89 e, in ossequio al principio di legalità di cui allart. 25 Cost., deve pertanto disporsi lassoluzione con formula piena, nei confronti di quei soggetti che operano, nel nostro Paese, per conto di società quotate, aventi sede legale in Stati membri dellUnione Europea, ove tali società siano state escluse dalla partecipazione alla gara per laggiudicazione delle concessioni, in Italia, per la raccolta di scommesse, ed ove per converso esse siano autorizzate, per lesercizio della medesima attività, nel rispettivo Paese di provenienza.
Allo stesso modo, deve escludersi la responsabilità penale in capo al soggetto che si limiti, tramite postazione internet, a fornire il supporto tecnico per linoltro dei dati, dallo scommettitore al concessionario, in tal modo rimanendo estraneo al rapporto di scommessa (nel caso di specie, limputato aveva soltanto trasferito materialmente sul terminale quanto il giocatore gli dettava, senza interferire nelle scelte di gioco di questultimo).[15]
Quanto sopra detto non toglie, peraltro, che la condotta di raccolta di scommesse su competizioni sportive, in assenza di autorizzazione di pubblica sicurezza, continui a costituire fatto illecito, allorchè lautorizzazione non sia stata richiesta con riferimento ad altre e diverse forme di raccolta che vengono effettuate. In altri termini, la condotta di raccolta di scommesse conserva la propria illiceità, ove lautorizzazione ex art. 88 TULPS sia stata negata per ragioni diverse dalla assenza di valida concessione, legata esclusivamente alla posizione della società di bookmaker di diritto estero.[16]
E appena il caso di rilevare che il revirement della Cassazione ha costituito un vero e proprio passaggio obbligato. Ed infatti, come di recente affermato dalla stessa Corte di Giustizia,[17] ove i giudici di legittimità non si fossero conformati allinterpretazione pregiudiziale della sentenza Placanica, lo Stato italiano avrebbe potuto essere ritenuto, in ipotesi, responsabile dei danni cagionati ad un singolo, per violazione manifesta del diritto comunitario. La suddetta responsabilità come affermato dalla Corte di Lussemburgo non avrebbe potuto neppure essere limitata ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice. Ed anzi, essa avrebbe potuto ravvisarsi anche laddove la violazione manifesta del diritto comunitario fosse risultata da uninterpretazione delle norme di diritto, o da una valutazione dei fatti e delle prove, oggetto del giudizio in corso in uno Stato membro.
In sostanziale controtendenza, rispetto alle posizioni della Cassazione, si è invece espresso il Consiglio di Stato, in relazione alla liceità o meno del regime autorizzatorio previsto in Italia dallart. 88 TULPS.[18]
Il Supremo consesso di giustizia amministrativa, infatti, anche successivamente alla sentenza Placanica, è rimasto orientato in favore di una posizione restrittiva circa la possibilità, per gli allibratori esteri di scommesse, di poter esercitare in Italia la propria attività, ove tale esercizio avvenga in assenza della necessaria licenza di polizia.
Tale autorizzazione, infatti, anche alla luce del dictum della Corte di Giustizia, avrebbe mantenuto un ruolo di centrale importanza rispetto allesigenza, prevista dagli artt. 46 e 55 del Trattato CE, di garantire che, nel territorio degli Stati membri, lesercizio dellattività di raccolta delle scommesse avvenga con modalità tali da consentire di canalizzare la domanda degli scommettitori in circuiti controllabili, e conseguentemente di evitare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, nazionale ed internazionale.
La licenza ex art. 88 TULPS, infatti, risponde alla finalità di verificare la sussistenza, in capo agli operatori di scommesse, dei requisiti di moralità ed affidabilità, anche nel caso in cui questi agiscano per conto di società che godono di idonea autorizzazione, nellambito degli Stati membri ove hanno sede legale.
Lesigenza di tutela dellordine pubblico, sottesa alle motivazioni delle pronunce del Consiglio di Stato sopra richiamate, trova perfetta corrispondenza secondo i giudici di Palazzo Spada nella Costituzione della Repubblica italiana, e più precisamente nellart. 41, comma secondo, nella parte in cui esso in tanto prevede ed acconsente alla libera iniziativa economica privata, in quanto questa non sia esercitata in contrasto con lutilità sociale. Appare evidente che, nel caso in esame, tale utilità consiste nella necessità di combattere le possibili operazioni di riciclaggio di denaro sporco, attuate da parte delle principali organizzazioni criminali del nostro Paese, allinterno del circuito delle scommesse, e segnatamente di quelle on line.
Per contro, è lo stesso Consiglio di Stato ad ammettere che, nel settore delle scommesse, in tanto lesigenza di lotta alla criminalità organizzata può ritenersi compatibile con le libertà comunitarie di stabilimento e di libera prestazione di servizi, in quanto le restrizioni poste allesercizio dellattività di allibratore siano rispondenti ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzione.
Ne consegue che la licenza di polizia provoca, in ogni caso, unillegittima restrizione delle libertà comunitarie, ove subordini il rilascio della autorizzazione o licenza al previo ottenimento della concessione, [portando] ad ulteriori conseguenze le ingiustificate limitazioni derivanti dal regime concessorio, ed in particolare [precludendo] alle società quotate di porre rimedio alla esclusione dal mercato italiano attraverso l'apertura di punti di raccolta dati gestiti da persone domiciliate in Italia (Cons. Stato, sez. VI, n. 2827 cit.).
In linea generale, non vi è, dunque, portata discriminatoria in una restrizione quale quella prevista dallart. 88 TULPS che risulta essere indistintamente applicabile a tutti gli operatori di scommesse che agiscono sul territorio italiano, a prescindere dalla loro origine e nazionalità.
La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell8 settembre 2009: un netto revirement?
E veniamo dunque alla recentissima pronuncia del settembre 2009, con la quale i giudici della Corte di Lussemburgo sembrerebbero aver ulteriormente confermato il limite dellordine pubblico, nellesercizio dellattività di raccolta delle scommesse tramite Internet, nel territorio degli Stati membri dellUnione.
Nella fattispecie, la Corte è stata chiamata ad intervenire a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale penale di prima istanza di Porto (Portogallo).
Nel merito, la vicenda traeva origine da ammende, inflitte dalla direzione della Santa Casa (istituzione statale portoghese che gestisce, in via esclusiva, le scommesse ed i giochi dazzardo) alla Liga (Lega Calcio Professionisti portoghese) e alla Bwin (operatore estero di scommesse) per il fatto di aver violato la normativa nazionale che disciplina lofferta di taluni giochi dazzardo su Internet.
Con essa, il giudice portoghese ha dunque chiesto alla Corte di Giustizia se il regime di esclusività concesso alla Santa Casa e opposto alla [Bwin], ( ) stabilito in un altro Stato membro in cui effettua legalmente servizi analoghi, senza essere fisicamente stabilito in Portogallo, costituisca un ostacolo alla libera prestazione di servizi, in violazione dei principi della libertà di prestazione di servizi, della libertà di stabilimento e della libertà di pagamento, sanciti rispettivamente dagli artt. 49, 43 e 56 Trattato CE (punto 28 della sentenza).
Preliminarmente, la Corte ha correttamente ritenuto di dover limitare il campo della propria pronuncia al solo art. 49 Trattato CE, in considerazione del fatto che, nel caso devoluto alla sua attenzione, non rilevavano profili di incompatibilità della normativa portoghese con la libertà di stabilimento e con la libertà di movimento dei capitali nellambito dellUnione Europea.
Ed infatti, la Bwin, nel proporre giochi dazzardo organizzati esclusivamente via internet, operava in Portogallo senza aver ivi previamente costituito una sede, principale o secondaria. In secondo luogo, la Corte non ha ritenuto rilevante, ai fini della richiesta pronuncia pregiudiziale, la valutazione della possibile restrizione alla libera circolazione di capitali, atteso che questultima si poneva comunque in posizione secondaria rispetto alla (ritenuta) violazione della libertà di stabilimento.
Orbene, dopo aver constatato che la disciplina portoghese configura effettivamente una restrizione alla libera circolazione dei servizi nellUnione Europea, i giudici comunitari hanno tuttavia rinvenuto la giustificazione a tale restrizione nellesigenza, per il governo nazionale portoghese, di preservare lordine pubblico e di combattere la criminalità.
In particolare, per la Corte di Lussemburgo (come già affermato nelle citate sentenze Schindler, Laara, Zenatti e Gambelli), unautorizzazione limitata dei giochi in un ambito esclusivo presenta il vantaggio di incanalare la gestione dei giochi medesimi in un circuito controllato, e di prevenire il rischio che tale gestione sia diretta a scopi fraudolenti e criminosi (punto 64 della sentenza).
Ciò in quanto, non esistendo una uniforme disciplina comunitaria nel settore dei giochi dazzardo, ogni Stato membro deve ad oggi ritenersi libero di fissare, alla luce della propria scala di valori, regole poste a tutela dei consumatori, contro i rischi di frode e di criminalità, con lunico limite della proporzionalità di tali regole rispetto agli obiettivi stabiliti.
A nostro parere, la sentenza in commento potrebbe essere inquadrata secondo due distinte chiavi di lettura.
Da un lato, infatti, essa potrebbe apparire, al primo impatto, quale mero intervento confermatorio, da parte della Corte di Lussemburgo, rispetto ai fondamentali principi già enunciati nella storica sentenza Placanica. Ed in effetti, i giudici comunitari hanno di certo contribuito a chiarire cosa debba intendersi, in concreto, per esigenza di ordine pubblico, nel quadro dellattività di raccolta delle scommesse via Internet. Del resto, non si può che convenire con la Corte, nella parte in cui afferma che i giochi dazzardo accessibili via internet implicano rischi di natura differente e di maggiore importanza, rispetto ai mercati tradizionali dei giochi medesimi, per quanto attiene ad eventuali frodi commesse dagli operatori nei confronti dei consumatori.
Ed infatti, a differenza della maggior parte dei giochi organizzati a livello nazionale, nei giochi on line lo scommettitore non ha modo di venire fisicamente a conoscenza delle caratteristiche complessive dellallibratore.
A ben vedere, tuttavia, la pronuncia de qua potrebbe leggersi e sembra questa linterpretazione preferibile nel senso che, ad oggi, i governi nazionali potrebbero, in generale, mantenere un vero e proprio monopolio statale anche per i giochi on line, o per quelli offerti con altri mezzi di comunicazione.
Si tratterebbe, insomma, di un chiaro revirement rispetto a quanto previsto dalla sentenza Placanica, ove invece, in sostanza, veniva privilegiata una visione liberalizzata del settore dei giochi e delle scommesse.
A tal proposito, è infatti sufficiente ricordare che, al punto 72 della sentenza Placanica, la Corte esplicitamente rimetteva ai giudici nazionali il compito di verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi dazzardo, risponda realmente allobiettivo mirante a prevenire lesercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti.
Con la pronuncia in commento, invece, è lo stesso giudice comunitario ad aver, in un certo senso, autorizzato ex ante qualsiasi restrizione alla libera circolazione dei servizi offerti dagli operatori di scommesse on line, purchè non apertamente discriminatoria. Affinché, dunque, la limitazione prevista dalla normativa nazionale possa ritenersi compatibile con linterpretazione pregiudiziale della Corte, occorre che essa colpisca, indistintamente, tutti gli operatori del settore interessato, a prescindere dal loro Paese di provenienza e/o nazionalità.
La decisività del carattere non discriminatorio delle restrizioni nazionali, in materia di gioco e scommesse, viene ancor più chiaramente alla luce dellanalisi di unaltra recente sentenza della Corte lussemburghese, in parte legata alla tematica di cui al presente commento.[19]
Nella suddetta sentenza, la Corte di Giustizia ha infatti sottolineato che gli obiettivi di tutela dei consumatori, sottesi alle limitazioni relative allattività di raccolta delle scommesse via Internet, non possono essere invocati da uno Stato membro, ove tali limitazioni abbiano natura palesemente discriminatoria, e finalizzata unicamente ad aumentare il gettito fiscale nazionale (punto 36 della sentenza).
Pertanto conclude la Corte deve ritenersi in contrasto con il principio di libera circolazione dei servizi una normativa tributaria nazionale (quale quella, nel caso di specie, del Regno di Spagna), volta ad accordare lesenzione fiscale unicamente ad attività connesse allorganizzazione di giochi e scommesse, gestiti da organismi con sede nello Stato impositore, e non anche a società stabilite in altri Stati dellUnione Europea.
Resta da vedere, a questo punto, come i tribunali penali italiani, sia quelli de libertate che quelli di merito, da sempre orientati per la maggior parte nel senso della non punibilità dei soggetti dediti al libero esercizio dellattività di raccolta delle scommesse on line, recepiranno, nei prossimi mesi, il brusco arresto giurisprudenziale registrato con la sentenza in epigrafe.
(Altalex, 21 gennaio 2010. Nota di Davide Galasso)
____________
[1] A tal proposito, ed in estrema sintesi, occorre precisare che, in base alla vigente normativa italiana, lattività di raccolta delle scommesse può essere legittimamente esercitata solo quando il soggetto interessato abbia previamente ottenuto: A) il rilascio della concessione per lesercizio dellattività di gioco e di scommessa, da parte del CONI o dellUNIRE. Tali soggetti sono a loro volta autorizzati dal Ministero dellEconomia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ad organizzare le scommesse e ad affidare la loro gestione a terzi, in eventi posti sotto il loro controllo; B) il rilascio dellautorizzazione alla trasmissione di dati per via telematica da parte del Ministero per le Comunicazioni; C) il rilascio della licenza di polizia ex art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, o Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza (in prosieguo: TULPS), la quale, da un lato, presuppone il previo ottenimento della concessione amministrativa; dallaltro, viene negata a chi ha subito una condanna a determinate pene o per particolari delitti, ad esempio, per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o per violazione della normativa relativa ai giochi dazzardo.
[2] Tale orientamento si è sviluppato già prima della citata sentenza delle Sezioni Unite. Si vedano, in particolare, tra le tante: Tribunale del Riesame di Napoli, 26 aprile 2004; Riesame di Santa Maria Capua Vetere, 24 febbraio 2004; Riesame di Pistoia, 19 febbraio 2004; Riesame di Campobasso, 12 febbraio 2004; Riesame di Pisa, 29 dicembre 2003; Gip del Tribunale di Nicosia, 18 febbraio 2004; Gip Pisa, 12 febbraio 2004; Gip Catania, 9 febbraio 2004; Gip Pescara, 4 febbraio 2004; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, 17 febbraio 2004; Procura Lamezia Terme, 12 febbraio 2004; Procura Reggio Calabria, 2 febbraio 2004; Procura Avellino, 23 gennaio 2004; C. App. Milano, 27 novembre 2003, n. 5203; Trib. Teramo, 14 novembre 2003, inedite a quanto consta, nonché Trib. Viterbo 5 giugno 2003, in Diritto&Giustizia, 2003, 36, 77.
[3] In realtà, già a partire dalla sentenza Schindler (24 marzo 1994, in causa C-275/92), dalla sentenza Laara (21 settembre 1999, in causa C-124/97) e dalla sentenza Zenatti (21 ottobre 1999, in causa C-67/98), la Corte aveva riconosciuto lesigenza di tutelare il pubblico, rispetto alle possibili infiltrazioni criminali nel gioco dazzardo on line. In dottrina, circa lesigenza di una legge organica che, oltre alle sanzioni penali, preveda concreti rimedi di natura amministrativa, che inibiscano in via immediata lesercizio di attività svolte da soggetti privi delle necessarie autorizzazioni, si veda Migliorelli, Brevi note in tema di compatibilità con le norme comunitarie delle disposizioni nazionali restrittive in materia di giochi e scommesse, su http://ssai.interno.it.
[4] In senso conforme si pongono diverse altre pronunce di legittimità successive. Ex multis si segnala Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2004, n. 36038, secondo cui ( ) la giurisprudenza della Corte di Giustizia dellUnione Europea ha ammesso la legittimità del regime concessorio degli Stati membri, purchè giustificato da motivi imperativi di interesse generale (tra i quali rientra appunto la tutela dellordine pubblico).
[5] In questo senso anche Guastella, Gioco e scommesse on line: la normativa italiana contrasta con i principi europei ma non troppo!, p. 3, su www.diritto.it.
[6] Nello stesso senso si è successivamente espresso il Tribunale di Viterbo, nellordinanza del 2 novembre 2004 25 ottobre 2005, denotando come laffidamento in concessione da parte del Coni non prevede verifiche, indagini o accertamenti di qualsivoglia natura in ordine alla personalità del soggetto istante, non rilevano gli eventuali precedenti penali, non vengono richieste certificazioni antimafia né attestazioni di altra natura, sicché in definitiva difetta nel sistema normativo qualsivoglia verifica posta a garanzia dellordine pubblico sotto il profilo della sicurezza pubblica, della prevenzione dei reati o dellimpedimento di infiltrazione della criminalità organizzata nellesercizio delle scommesse, richiedendosi agli aspiranti concessionari esclusivamente adeguate garanzie sotto il profilo economico.
[7] Su tali basi, il Tribunale di Sassari, con ordinanza depositata il 19 novembre 2004, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dellart. 88 TULPS nella parte in cui chiede, quale condizione indispensabile per il rilascio della licenza di polizia, il previo conseguimento della concessione.
[8] Si veda Monti, Perri, La concessione di giochi dazzardo e del gioco lecito on line, p. 18, da Ciberspazio e diritto, vol. 6, n. 4, dicembre 2005. In seguito, sul problema della discriminazione degli operatori esteri, si è pronunciato il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 20 marzo 2006, sollevando questione di illegittimità costituzionale dellart. 4 l. 401/89, per violazione degli artt. 3, 10, 11 e 41 Cost., in relazione allart. 88 TULPS, nella parte in cui tale normativa, ponendo limitazioni alla libertà dimpresa, di stabilimento e di libera prestazione di servizi, opera una disparità di trattamento nei confronti delloperatore economico che esercita, per conto di un bookmaker inglese, lattività di ricevitoria di scommesse, in difetto di concessione o autorizzazione.
[9] Si veda Pascerini, Giochi e scommesse on line: la finanziaria contro la UE?, su www.interlex.it.
[10] Così si è espresso, fra gli altri, il TAR Abruzzo, 26 luglio 2005, n. 661.
[11] Ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2005, n. 5203; sez. VI, 24 ottobre 2005, n. 5898; sez. VI, 14 luglio 2006, n. 5644; sez. VI, udienza del 13 febbraio 2007.
[12] Il Tribunale del riesame di Teramo, con ordinanza pronunciata il 25 ottobre 2004, aveva infatti trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale affinché valutasse la legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 41 Cost., dellarticolo 88 TULPS, nella parte in cui tale norma limita il rilascio della licenza di polizia, necessaria per lapertura di una sala-scommesse, unicamente a coloro che siano in possesso di concessione dello Stato italiano. Già in passato la Consulta era stata investita di unanaloga questione, sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno. Con ordinanza n. 85 del 2002, la Corte rilevava tuttavia la manifesta contraddittorietà dellordinanza di rimessione, avendo il giudice a quo sollevato contestualmente questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia (al fine di accertare la compatibilità della normativa de qua con lordinamento comunitario e dunque la sua applicabilità in quello italiano) e questione di legittimità costituzionale, presupponendo necessariamente la sua applicabilità. Pertanto, i giudici della Consulta dichiaravano la manifesta inammissibilità della questione, con ciò lasciando alla Corte di giustizia la decisione in merito (poi avutasi con la citata sentenza Gambelli).
[13] Nel corso di tale udienza, lavvocato generale Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer aveva infatti proposto alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Teramo con ordinanza del 23 luglio 2004 e dal Tribunale di Larino con analoga ordinanza depositata l8 luglio 2004 dichiarando che «Gli articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che si oppongono ad una normativa nazionale che vieta, sanzionando con pene detentive fino a tre anni, di raccogliere, accettare, registrare o trasmettere scommesse, senza concessione né autorizzazione dello Stato membro di cui trattasi, per conto di unimpresa, alla quale non viene consentito di ottenere tale concessione o autorizzazione nel detto Stato, ma che possiede una licenza per fornirli, rilasciata da un altro Stato membro, nel quale è stabilita».
[14] Cass. pen., sez. III, 28 marzo 2007, n. 16928; in senso conforme, Cass. pen., sez. III, 27 aprile 2007, n. 25170.
[15] Trattasi della soluzione adottata da Cass. pen., sez. III, sentenza 5 maggio 2009, n. 26912.
[16] Così Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 2008, n. 2417: come si vedrà appresso, tale posizione avvicina la giurisprudenza della Cassazione a vedute analoghe a quelle del Consiglio di Stato e (alla luce della sentenza in commento) della stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee, circa la centrale valenza da attribuire alla licenza di polizia di cui allart. 88, TULPS.
[17] Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 13 giugno 2006, nella causa C-173/03 Traghetti del Mediterraneo Spa/Repubblica italiana.
[18] Vedi, fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2008, n. 1108; sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 208; sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2827.
[19] Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 6 ottobre 2009, in causa C-157/08.
Fonte: altalex
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Sospetto di reato? Illegittima la perquisizione domiciliare Cassazione penale , sez. VI, sentenza 18.12.2009 n° 48552
Il domicilio è inviolabile: la perquisizione deve essere supportata da elementi indiziari circa la sussistenza di un illecito.
E quanto hanno precisato di recente i giudici della Suprema Corte con la sentenza 48552/2009, precisando, altresì, che la perquisizione eseguita al di fuori dei sopra menzionati presupposti non solo è illegittima, ma obiettivamente arbitraria, sconfinando, perciò, nella indebita incisione della libertà domiciliare tutelata dalla nostra Carta Costituzionale.
La polizia giudiziaria non può procedere diniziativa alla perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni (ex art. 41 r.d. 773/1931), sulla base di un semplice sospetto, ma esclusivamente in presenza di un dato oggettivo certo.
La resistenza del cittadino alla perquisizione non può pertanto definirsi resistenza a pubblico ufficiale: il suo comportamento non è, quindi, perseguibile dalla legge.
Nella sentenza si legge testualmente che l´evocazione dell´articolo 41, T.U.L.P.S. si appalesa, all´evidenza, come un mero pretesto, utilizzato dal maresciallo per sfondare la porta senza che esistessero i presupposti di legalità per esercitare, per di più con modalità violente, il potere di perquisizione".
Di fatto, il comportamento del Carabiniere non era giustificato in quanto, mancava qualsiasi sospetto o oggettivo indizio di notizia che nella casa dell'imputato esistessero abusivamente armi.
Il sopra citato art. 41 t.u.l.p.s., consente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni, anche per indizio, e lascia alla libera iniziativa, e alla valutazione discrezionale, degli organi di polizia il potere che la Costituzione, allart. 13 comma 3°, riserva invece a questi organi solo in via eccezionale, in casi di necessità e di urgenza tassativamente indicati dalla legge.
I giudici hanno, inoltre, spiegato che va evidenziato che la previsione costituzionale, nellintrodurre la riserva di legge per derogare alla regola inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà personale, impone all'interprete un'interpretazione rigorosa dell'art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca "notizia, anche per indizio", il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro.
Fonte: altalex
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Spese d?assistenza infortunistica stradale riconosciute come danno emergente Cassazione civile , sez. III, sentenza 21.01.2010 n° 997
In caso di sinistro stradale, le spese sostenute dal danneggiato, che chieda assistenza stragiudiziale ad uno studio dinfortunistica stradale, possono essere conteggiate nella successiva richiesta giudiziale di risarcimento danni sotto il profilo del danno emergente.
Lo ha stabilito la sentenza di Cassazione 21 gennaio 2010, n. 997 che ha riconosciuto, al danneggiato da un incidente automobilistico, anche il diritto al rimborso delle spese dell'assistenza stragiudiziale.
La configurabilità di detta spesa come danno emergente, secondo quanto deciso, neppure può essere esclusa per il fatto che lintervento dello studio dassistenza infortunistica non abbia poi portato alla definizione della controversia facendo recedere lassicuratore dalla posizione assunta.
Considerato laspetto della vicenda oggetto dassistenza in sede stragiudiziale, ciò che ha rilevanza è considerarese la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dellattività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
Nel caso di specie il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'appello proposto avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Mestre aveva, nel liquidare il danno, negato la spettanza del rimborso della spesa sostenuta per la prestazione ante causam da parte di uno studio dinfortunistica stradale.
Il Tribunale ha rigettato lappello sulla premessa che le spese sostenute per l'attività stragiudiziale sono risarcite solo se l'assistenza sia stata in concreto resa necessaria o utile dalla contestazione ad opera della controparte del diritto al risarcimento, ai fini del consentire al danneggiato di quantificare correttamente le proprie pretese, anche ai fini conciliativi in presenza di contestazioni o difformi valutazioni della Compagnia di Assicurazioni.
I giudici di legittimità si soffermano preliminarmente sulla decisione della Corte di Cassazione secondo cui, in tema dassicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione.
Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali.
Quando la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. n. 2775 del 2006).
Citate anche altre decisioni concernenti lipotesi in cui la spesa stragiudiziale è stata sostenuta per essere stato incaricato un avvocato che poi abbia agito giudizialmente, sulla cui legittimità non può esserci dubbio, perchè la prestazione dassistenza legale stragiudiziale trova nell'ordinamento riconoscimento nella stessa tariffa professionale forense, i giudici della suprema Corte si domandano se un analogo principio possa trovare applicazione allorquando, come nella specie, l'assistenza stragiudiziale sia prestata da un soggetto che non rivesta la qualità di professionista legale iscritto all'apposito albo.
In particolare si chiedono se in tal caso sia d'ostacolo l'essere stata la prestazione svolta da un soggetto non avente quella qualità.
La risposta è che non può esserci nessun ostacolo al rimborso della spesa che abbia preceduto il giudizio anche quando la prestazione non sia stata svolta da un avvocato, in base al consolidato principio secondo cui La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c., e da diritto a compenso a favore di colui che la esercita (Cass. n. 12840 del 2006; nello steso senso Cass. n. 7539 del 1997. Si veda pure Cass. n. 5906 del 1987).
Per questo, del tutto irrilevante è stato ritenuto il fatto, che l'attività dassistenza legale sia stata prestata nella specie da un soggetto che non rivestiva la qualità di professionista legale.
Per completezza si può aggiungere che, in merito allattività legale da considerare riservata, a parte le sentenze citate, si sono pronunciate anche le SS.UU.: hanno confermato che la prestazione d'opera intellettuale nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, e, comunque, in diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo, onde, al di fuori di tali limiti, l'attività d'assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali (Cass. civ. Sez. Unite, 3 dicembre 2008, n. 28658).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 21 gennaio 2010, n. 997
Svolgimento del processo
p.1. Il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto da D.V.L. avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Mestre, nel provvedere sulla domanda dalla medesima proposta contro G. P. e la sua assicuratrice per la r.c.a. Winterthur Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di un sinistro stradale occorso il ****, aveva, pur riconoscendo la responsabilità della causazione del sinistro da parte del P., negato, nel liquidare il danno, la spettanza del rimborso della spesa sostenuta da essa ricorrente per la prestazione ante causam di un'assistenza infortunistica da parte di uno studio di infortunistica stradale.
L'appello, svoltosi nel contraddittorio effettivo della società assicuratrice e nella contumacia del P., è stata rigettato dal Tribunale sulla premessa che le spese sostenute per l'attività stragiudiziale sono risarcite solo se l'assistenza sia stata in concreto resa necessaria o utile dalla contestazione ad opera della controparte del diritto al risarcimento, ai fini del consentire al danneggiato di quantificare correttamente le proprie pretese, anche ai fini conciliativi in presenza di contestazioni o difformi valutazioni della Compagnia di Assicurazioni. Nella specie non risultava che l'assicurazione avesse contestato la responsabilità del suo assistito e nemmeno l'entità delle lesioni sofferte dalla danneggiata (che erano state determinate dalla società assicuratrice in modo conforme alla perizia stragiudiziale fatta eseguire dalla danneggiata) o le altre voci di danno, essendosi, invece, il contrasto incentrato solo sull'applicabilità o meno delle tabelle introdotte dalla L. n. 57 dei 2001. L'intervento dell'agenzia infortunistica non si era, però - ad avviso del Tribunale - connotato come necessario o utile, tanto più che la posizione assunta dalla società assicuratrice in senso positivo sulla questione dell'applicazione delle dette tabelle non si era modificata a seguito della corrispondenza con l'agenzia stessa, mentre non risultavano provate altre attività. p.2. Contro la sentenza la D.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro il P. e l'Aurora Assicurazioni s.p.a., qualificandola come "già Winterthur Ass.ni S.p.A.", senza, peraltro nulla spiegare al riguardo.
Ha resistito con controricorso l'Aurora Assicurazioni s.p.a., mentre non ha svolto attività difensiva il P..
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
p.1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di rito (nel senso dell'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso) formulata dall'Aurora Assicurazioni s.p.a. sotto il profilo che il ricorso le sarebbe stato notificato non presso la sua sede legale, bensì presso il difensore costituito per la Winterthur, il quale non aveva ricevuto mandato da essa resistente.
L'Aurora Assicurazioni è stata chiamata nel presente giudizio di legittimità come società che già si denominava o si identificava con la Winterthur e, pertanto, l'indicazione della sua legittimazione non è stata fatta da parte della ricorrente come quella di un soggetto che sia "altro" rispetto a quello originario, cioè alla Winterthur, bensì come quella di un soggetto che è il medesimo con una diversa denominazione. Tale allegazione, se l'intimata nella detta qualità non si fosse costituita, avrebbe onerato la ricorrente di dimostrarla (nel rispetto dell'art. 372 c.p.c.). Viceversa, una volta che l'intimato ha ritenuto di costituirsi, era suo onere prendere posizione sulla detta allegazione, contestandola, se del caso, per genericità, oppure specificando i termini della sua relazione con la Winterthur. La resistente, invece, non ha tenuto nè l'uno nè l'altro atteggiamento, ma si è limitata alla mera allegazione che il ricorso era stato notificato presso un difensore che non aveva la sua rappresentanza in giudizio, "in quanto la stessa cioè essa Aurora non era parte di quel procedimento giudiziario". Di tale allegazione - cioè del suo non essere parte nel giudizio di merito - non ha dato, però, alcuna spiegazione e, pertanto, l'ambiguità della sua prospettazione si risolve in un dato sufficiente a giustificare la veridicità dell'allegazione di parte ricorrente.
E ciò senza che occorra scrutinare la questione della riferibilità del mandato professionale del difensore della Winterthur all'Aurora, eventualmente al lume dell'art. 2540 bis c.c..
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata. p.2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione o falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., e/o art. 1227 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3)".
Il motivo, dopo una introduzione in cui vengono richiamate decisioni di questa Corte (Cass. n. 13801 del 2004 e n. 1191 del 2003) favorevoli al riconoscimento come danno risarcibile delle spese per l'assistenza stragiudiziale ove resa necessaria o utile per la contestazione della controparte e dopo avere sostenuto che ciò non sarebbe stato posto in dubbio dal Tribunale, ipotizza che non sarebbe ben chiaro se con la sua motivazione lo stesso Tribunale abbia inteso o meno richiamare la norma dell'art. 1227 c.c., comma 2, a fondamento della soluzione prescelta e, per il caso positivo, sostiene che per fare corretta applicazione del principio espresso da quella norma il Tribunale si sarebbe dovuto chiedere se essa danneggiata era stata in grado, prima di rivolgersi allo studio di consulenza infortunistica, di tutelare adeguatamente le proprie ragioni da solo. Soltanto nell'ipotesi di una risposta affermativa il rimborso della relativa spesa avrebbe dovuto negarsi, quale danno che essa ricorrente avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
Al riguardo, si asserisce che siffatta risposta affermativa avrebbe richiesto l'esame del caso concreto, "dovendosi esaminare le tematiche coinvolte nel caso stesso, l'accessibilità ai relativi concetti da parte di un quivis de populo quale è il danneggiato ed infine la capacità di pretendere da parte di quest'ultimo, in contraddittorio con l'assicuratore per rea del responsabile, l'integrale risarcimento dei danni subiti". Si invoca, poi, Cass. n. 3565 del 1996, che avrebbe rigettato un motivo di ricorso con cui si censurava per violazione dell'art. 1227 c.c., comma 2, il riconosciuto risarcimento delle spese legali ante causarti al danneggiato in un sinistro stradale, e affermato che non può, infatti, addebitarsi alla parte - la quale, pur senza esservi tenuta, si rivolga, nondimeno, ad un avvocato per lo svolgimento di attività di rilevanza giuridica - difetto di diligenza, così come richiede la norma, tanto più che la stessa tariffa forense disciplina anche la materia stragiudiziale, talchè è rimesso alla parte avvalersi o meno di assistenza legale: con la conseguenza che, nel primo caso, a ragione la stessa può chiedere, nel giudizio di risarcimento del danno, in vista del quale tale assistenza sia stata richiesta e prestata, il rimborso della somma, a tal fine erogata.
p.2.1. Con il secondo motivo si denuncia "insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 59".
Erroneamente il Tribunale, pur avendo assunto sotto il profilo giuridico un principio corretto (quello per cui tra i danni risarcibili vanno ricompresse le spese sostenute per assistenza stragiudiziale, solo se l'assistenza sia stata in concreto resa necessaria o utile dalla contestazione ad opera della controparte del diritto al risarcimento, ai fini del consentire al danneggiato di quantificare correttamente le proprie pretese, anche ai fini conciliativi in presenza di contestazioni o difformi valutazioni della Compagnia di Assicurazioni), lo avrebbe male applicato, là dove - pur avendo dato atto dell'esistenza fra le parti di un contrasto in ordine alla questione dell'applicabilità per la liquidazione del danno delle tabelle di cui alla L. n. 57 del 2001, ancorchè il sinistro si fosse verificato anteriormente alla loro entrata in vigore e della gestione del medesimo da parte dell'agenzia infortunistica - ha escluso la responsabilità per detta spesa non già per la sua evitabilità da parte della ricorrente, bensì per la circostanza che comunque l'intervento dello studio professionale non aveva determinato una modificazione dell'atteggiamento dell'assicuratore sulla questione delle tabelle. Il Tribunale, viceversa, non avrebbe dovuto dare rilievo all'efficacia causale sull'atteggiamento della società assicuratrice dell'intervento de quo, ma avrebbe dovuto interrogarsi sulla possibilità che la D.V. potesse affrontare la problematica da sola e considerare che l'intransigenza della stessa società era stata superata solo dalla sentenza di primo grado, che aveva accertato l'inapplicabilità delle tabelle di cui alla citata legge, il che rivelava che la discussione stragiudiziale sulla relativa questione non avrebbe potuto ricadere nell'ambito dell'art. 1227 c.c., comma 2, tanto più che l'assicurazione aveva riconosciuto l'attività ed utilità dell'intervento dello studio professionale in un'offerta transattiva di cui alla lettera del 2 luglio 2001 e s'era accollata la relativa spesa e ciò anche nel caso in cui la ricorrente avesse accettato il risarcimento secondo le tabelle. p.3. L'esame dei due motivi può procedere congiuntamente, atteso che anche il secondo, al di là della sua formale proposizione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, involge una quaestio iuris, inerente l'errore del Tribunale nel rifiutarsi di sussumere la spesa sostenuta per l'intervento dell'agenzia infortunistica sotto la nozione giuridica de danno risarcibile a cagione della inidoneità dello stesso a determinare la modificazione dell'atteggiamento della società assicuratrice sull'applicabilità delle tabelle.
Si tratta, dunque, di una censura in iure e non in fatto, atteso che non si assume che vi sia stata un'erronea ricostruzione del fatto, ma si contesta la valutazione dello stesso, per come pacificamente ricostruito, ad integrare il presupposto per considerare giuridicamente risarcibile la spesa stragiudiziale.
E' proprio questa censura che è prioritaria e comunque appare pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale, come del resto riconosce la stessa ricorrente, assume corrette premesse in punto di risarcibilità come danno delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte poi risultata in tutto od in parte vittoriosa.
Ciò chiarito, si osserva che questa Corte ha innanzitutto da tempo affermato che In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente de danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2775 del 2006).
Si è, altresì, specificato che Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione. (Cass. n. 14594 del 2005).
Il concetto di necessità e giustificatezza è evocato anche da altra decisione: si veda. Cass. n. 9400 del 1999. p.3.1. Ora, queste decisioni sono relative all'ipotesi in cui la spesa stragiudiziale sia stata sostenuta per avere la parte, che poi abbia agito giudizialmente investito della vicenda un avvocato. La legittimità di un simile incarico è indiscutibile perchè la prestazione di assistenza legale stragiudiziale trova nell'ordinamento riconoscimento nella stessa tariffa professionale forense.
Se ci si domanda se un analogo principio possa trovare applicazione allorquando, come nella specie, l'assistenza stragiudiziale sia prestata da un soggetto che non rivesta la qualità di professionista legale iscritto all'apposito albo ed in particolare se ci si chiede se in tal caso sia d'ostacolo l'essere stata la prestazione svolta da un soggetto non avente quella qualità, la risposta a quest'ultimo interrogativo dev'essere negativa e, quindi, ne segue la risposta positiva al primo interrogativo.
E' stato, infatti, affermato che La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c., e da diritto a compenso a favore di colui che la esercita. (Cass. n. 12840 del 2006; nello steso senso Cass. n. 7539 del 1997. Si veda pure Cass. n. 5906 del 1987).
Dunque, del tutto irrilevante è che l'attività di assistenza legale sia stata prestata nella specie da un soggetto che non rivestiva la qualità di professionista legale. p.3.2. Raggiunta questa conclusione appare palese che il Tribunale ha fatto erronea applicazione del principio della ripetibilità come voce di danno emergente della spesa di assistenza stragiudiziale secondo il criterio della necessità e giustificatezza, là dove ha fatto dipendere la ripetibilità dalla verificazione del risultato positivo dell'attività espletata sull'atteggiamento della controparte. In tal modo il Tribunale ha applicato un criterio che è in manifesta contraddizione con la premessa giuridica che giustifica la considerazione della spesa stragiudiziale sopportata dal danneggiato come danno emergente, riconoscibile in sede giudiziale. Tale considerazione, infatti, suppone che il diritto al risarcimento del danno sia riconosciuto in sede giudiziale e, quindi, per definizione che non lo sia stato in sede stragiudiziale. Ciò, implica necessariamente che l'attività di assistenza stragiudiziale non sia stata idonea a realizzare il suo scopo, quello della consecuzione del risarcimento nei modi e nei termini esplicitati da essa, prima del giudizio.
Non si comprende, dunque, come l'esclusione della sussistenza del danno per le spese sopportate si sia potuta far dipendere, da parte del Tribunale, dal fatto che la società assicuratrice era rimasta ferma sulle sue posizioni nonostante l'attività dello studio di consulenza infortunistica.
Va semmai rilevato che, se pure stragiudizialmente, dopo l'intervento del detto studio la società assicuratrice avesse riconosciuto fondata la prospettazione sulla inapplicabilità delle tabelle di cui alla citata legge assunta dallo studio che aveva prestato l'attività di assistenza (e, quindi, in definitiva, dalla stessa ricorrente, di cui lo studio era mandataria), l'eventuale riconoscimento stragiudiziale totale o parziale della pretesa risarcitoria nei termini prospettati dalla ricorrente ed in particolare della sua prospettazione sulle tabelle, avrebbe comportato comunque la astratta configurabilità come danno conseguenza ai sensi dell'art. 1223 c.c., della perdita costituita dall'esborso sopportato per l'intervento dello studio di consulenza, salva naturalmente la valutazione sul quantum. E sarebbe stata salva, nel caso di soddisfacimento stragiudiziale del diritto risarcitorio senza riconoscimento di alcunchè sotto tale profilo da parte della società assicuratrice, la stessa possibilità della ricorrente di agire per conseguirla, salva la valutazione sull'an e sul quantum. p.3.3. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Venezia, che deciderà - anche sulle spese del giudizio di cassazione - in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio ed applicherà il seguente principio di diritto: in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
Il giudice di rinvio si conformerà a tale principio, tenendo conto delle motivazioni innanzi svolte quanto alla contestazione in ordine all'applicabilità delle tabelle.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia, che deciderà, anche sulle spese del giudizio di cassazione, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010.
Fonte: altalex
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Diniego di abbattimento di un albero: obbligo di motivazione TAR Toscana-Firenze, sez. III, sentenza 04.12.2009 n° 2970
A fronte di una richiesta di autorizzazione ad abbattere un leccio, sito vicino ad un immobile, al fine di poter effettuare lavori di manutenzione su questultimo e di mettere in sicurezza sia limmobile che la strada che vi passa affianco, è illegittimo (in quanto viziato da difetto di istruttoria e da carenza di motivazione) il diniego dellamministrazione che ha tenuto conto del solo profilo "ambientale", che deriverebbe dal taglio dellalbero (senza peraltro valutare il contesto boschivo nel quale si inserisce) e non ha invece valutato gli altri profili addotti dal ricorrente.
Con questa motivazione, il Giudice amministrativo toscano ha accolto il ricorso presentato da un cittadino avverso un diniego opposto dallamministrazione a fronte della domanda di taglio di un albero motivata, da un lato, dalla necessità di eseguire manutenzione su di un fabbricato vicino allalbero in questione e della relativa strada e, daltro lato, la messa in sicurezza degli stessi , valutando esclusivamente il pregiudizio allaspetto ambientale e non anche i profili motivazionali addotti dal ricorrente, con grave vulnus in ordine allobbligo di motivazione che incombeva.
T.A.R.
Toscana - Firenze
Sezione III
Sentenza 4 dicembre 2009, n. 2970
(Pres. Radesi, Est. Liberati)
N. 02970/2009 REG.SEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3459 del 1995, proposto da:
M. F. e L., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio G. Ciacci, Simone Nocentini, con domicilio eletto presso Simone Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
Comune di Siena, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Borsi, con domicilio eletto presso Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri N. 19;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso il 3-5-95, notificato il 10-7-95, con cui il Sindaco del Comune di Siena respingeva la domanda avanzata dai sigg.ri M. per l'abbattimento di un leccio in Strada degli Agostoli n. 14, e di ogni altro atto ad esso presupposto collegato e conseguente, ivi compreso il parere della Commissione Edilizia, di ignota motivazione, 14-4-95, richiamato nell'indicato provvedimento..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori E' presente l'avvocato V. Chierroni delegato da A.G. Ciacci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le parti ricorrenti (in qualità di proprietari) hanno impugnato il provvedimento con il quale si nega lautorizzazione ad abbattere un leccio, al fine di porre in essere attività manutentive dellabitazione e della strada.
In particolare hanno lamentato la violazione di legge sotto molteplici aspetti, leccesso di potere, il difetto dei presupposti, linsufficienza dellistruttoria, il difetto di motivazione.
Si è costituita lamministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.
Sono state prodotte memorie e documenti.
Nel corso delludienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato.
Invero le parti ricorrenti hanno chiesto autorizzazione ad abbattere un leccio, sito vicino al proprio immobile, al fine di poter effettuare lavori di manutenzione, e di mettere in sicurezza sia limmobile che la strada che vi passa affianco.
Lamministrazione, nel denegare lautorizzazione, ha tenuto conto del solo profilo "ambientale", che deriverebbe dal taglio dellalbero, senza peraltro valutare il contesto boschivo nel quale si inserisce, e non ha invece valutato gli altri profili addotti dal ricorrente.
Il provvedimento è dunque viziato da difetto di istruttoria e da carenza di motivazione.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, ed il provvedimento impugnato va annullato, ferme ed impegiudicate le ulteriori valutazioni dellamministrazione.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza, ed è liquidata nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione, e per leffetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
Condanna lamministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA, spese e CPA
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/12/2009.
Fonte: altalex
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Ancora sul riparto di giurisdizione nei procedimenti di esproprio Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 13.01.2010 n° 92
I giudici di Palazzo Spada si trovano, iterum, ad affrontare la tematica concernente il riparto di giurisdizione in materia espropriativa.
Le questioni di giurisdizione avente ad oggetto la tematica de qua, come ricordato dalla sez. IV, possono considerarsi definitivamente risolte a seguito delle decisioni n. 9 e n. 12 del 2007 dell'Adunanza Plenaria, le quali attraggono nella giurisdizione esclusiva del G.A. tutti i casi in cui la condotta occupativa sia connessa con lesplicazione del potere pubblico concepito in senso ampio.
Sinteticamente è possibile, pertanto, affermare che:
· nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi. Sul punto, oltre le citate pronunce dellAdunanza Plenaria, si richiamano di questa stessa sezione con sentenza 30 ottobre 2009, n. 6705; sentenza 8 giugno 2009, n. 3509; sentenza 3 settembre 2008, n. 4112; sentenza 30 novembre 2007, n. 6124;
· ben distinto invece - e dunque non equiparabile ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 e delle corrispondenti norme processuali contenute nell'art. 53 del T.U. n. 327/2001 come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006 - è il caso in cui la dichiarazione di p. u. ovvero altri provvedimenti a contenuto e finalità appropriative della proprietà privata manchino del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto o, se si vuole, un intollerabile atto darroganza, una vera usurpazione del diritto soggettivo di proprietà, in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato e rapportato all'esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo.
La Sezione, nelle motivazioni della sentenza in rassegna, ricorda, peraltro, che anche la Corte di Cassazione distingue il risarcimento del danno per occupazione espropriativa dal risarcimento del danno da occupazione radicalmente illegittima ab origine, a causa della mancanza di dichiarazione di pubblica utilità (Cass. Civ., sez. I, 6 novembre 2008, n. 26615; 8 ottobre 2008, n. 24786).
Infine, in conformità al principio della domanda, il CdS ritiene che, nellipotesi in cui i proprietari di terreni occupati in via durgenza dalla P.A. a seguito dello scadere dellefficacia del decreto di occupazione durgenza agiscano in giudizio chiedendo solo il risarcimento dei danni rinunciando alla restituzione dei terreni, il G.A. possa solo condannare lamministrazione al risarcimento; mentre non può ordinare alla P.A. di addivenire ad un accordo, in base al quale le aree sono restituite prevedendo che, ove l accordo stesso non sia raggiunto entro il termine alluopo fissato, la P.A. dovrà emettere un formale e motivato provvedimento con cui disporrà o la restituzione delle aree a suo tempo occupate o lacquisizione dellarea al suo patrimonio indisponibile, ai sensi e per gli effetti dellart. 43 del d.P.R. 327/01.
I giudici di Palazzo Spada si trovano, iterum, ad affrontare la tematica concernente il riparto di giurisdizione in materia espropriativa.
Le questioni di giurisdizione avente ad oggetto la tematica de qua, come ricordato dalla sez. IV, possono considerarsi definitivamente risolte a seguito delle decisioni n. 9 e n. 12 del 2007 dell'Adunanza Plenaria, le quali attraggono nella giurisdizione esclusiva del G.A. tutti i casi in cui la condotta occupativa sia connessa con lesplicazione del potere pubblico concepito in senso ampio.
Sinteticamente è possibile, pertanto, affermare che:
· nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi. Sul punto, oltre le citate pronunce dellAdunanza Plenaria, si richiamano di questa stessa sezione con sentenza 30 ottobre 2009, n. 6705; sentenza 8 giugno 2009, n. 3509; sentenza 3 settembre 2008, n. 4112; sentenza 30 novembre 2007, n. 6124;
· ben distinto invece - e dunque non equiparabile ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 e delle corrispondenti norme processuali contenute nell'art. 53 del T.U. n. 327/2001 come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006 - è il caso in cui la dichiarazione di p. u. ovvero altri provvedimenti a contenuto e finalità appropriative della proprietà privata manchino del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto o, se si vuole, un intollerabile atto darroganza, una vera usurpazione del diritto soggettivo di proprietà, in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato e rapportato all'esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo.
La Sezione, nelle motivazioni della sentenza in rassegna, ricorda, peraltro, che anche la Corte di Cassazione distingue il risarcimento del danno per occupazione espropriativa dal risarcimento del danno da occupazione radicalmente illegittima ab origine, a causa della mancanza di dichiarazione di pubblica utilità (Cass. Civ., sez. I, 6 novembre 2008, n. 26615; 8 ottobre 2008, n. 24786).
Infine, in conformità al principio della domanda, il CdS ritiene che, nellipotesi in cui i proprietari di terreni occupati in via durgenza dalla P.A. a seguito dello scadere dellefficacia del decreto di occupazione durgenza agiscano in giudizio chiedendo solo il risarcimento dei danni rinunciando alla restituzione dei terreni, il G.A. possa solo condannare lamministrazione al risarcimento; mentre non può ordinare alla P.A. di addivenire ad un accordo, in base al quale le aree sono restituite prevedendo che, ove l accordo stesso non sia raggiunto entro il termine alluopo fissato, la P.A. dovrà emettere un formale e motivato provvedimento con cui disporrà o la restituzione delle aree a suo tempo occupate o lacquisizione dellarea al suo patrimonio indisponibile, ai sensi e per gli effetti dellart. 43 del d.P.R. 327/01.
Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 27 ottobre - 13 gennaio 2010, n. 92
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2560 del 2009, proposto da:
Enel Distribuzione Spa in P. e Q.Le Procuratore di Enel Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Mole', Vincenzo Petrizzi, Massimo Proto, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via della Farnesina n.272/274;
contro
Azienda Agricola X., di L. D. V. & Css, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Silvestri, Alfonso Vasile, con domicilio eletto presso Simona Salazar in Roma, piazza Oreste Tommasini, 20;
nei confronti di
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del TAR ABRUZZO - PESCARA n. 00948/2008, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per occupazione temporanea d'urgenza di terreni per costruzione elettrodotto.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Armando Pozzi e uditi per le parti gli avvocati Molè e Vasile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
* La Azienda Agricola X., proprietaria di alcuni terreni a destinazione agricola e artigianale (catasto del Comune di Montesilvano fg. 19 part. 13, 92, 96 e 201; catasto del Comune di Cappelle sul Tavo fg. 1 part. 29, 30, 31, 32, 61, 70, 111, 121 e 137), chiese il risarcimento del danno, lindennità di occupazione e la declaratoria della cessazione della sua proprietà e dellacquisizione da parte dellEnel e della Regione di detta proprietà a seguito di procedura per occupazione di detti terreni per la realizzazione di due linee elettriche, aeree e interrate.
Alloccupazione, infatti, prevista per la durata tre anni, non fecero seguito i decreti di costituzione di servitù di elettrodotto per i terreni interessati dalle linee aeree e di espropriazione per le aree interessate dalle linee sotterranee e dai basamenti dei piloni.
* Con lo stesso ricorso lAzienda ha chiesto, il pagamento in solido, da parte della Regione e dellEnel spa, dellindennità di occupazione temporanea durgenza relativa al periodo dal 26 - 27 giugno 1996 al 26 - 27 giugno 1999, data di scadenza delloccupazione legittimamente dispost.
Il TAR, con la sentenza n. 948/2008 ha:
- dichiarato in via preliminare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in ordine alla domanda per ottenere lindennità di occupazione durgenza per il periodo di occupazione dal 26 27 giugno 1996 al 26 27 giugno 1999.
- accolto il ricorso come da motivazione, e, per leffetto, ha condannato lEnel spa al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, ai sensi dellart. 35, comma 2, del D. Lgs. n.80/98, con i criteri e le modalità stabilite nella stessa motivazione.
* In estrema sintesi, il Tribunale, dopo unaccurata ricostruzione delle vicende giurisprudenziali relative allistituto dellaccessione invertita ed al suo declino per effetto degli interventi della CEDU, ha statuito che: a) - lart. 43 del nuovo T. U. n. 327/2001 si riferisce anche alle occupazioni sine titulo già sussistenti alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico ( richiamandosi al riguardo: Cons. St., Ad. Pl. n. 2 del 2005; Cons. St., Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5830; idem, 27 giugno 2007, n. 3752; idem, 21 maggio 2007, n. 2582; TAR Sardegna, 31 gennaio 2008 n. 83); b) - corollario del sistema delineato dallart. 43 é il principio per cui il trasferimento della proprietà del bene non può connettersi come pretendeva lazienda ricorrente - alla unilaterale volontà del privato di abdicare al proprio diritto, riservando infatti larticolo 43 alla valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione la decisione di emettere il decreto di acquisizione sanante, potere discrezionale che verrebbe inevitabilmente vanificato ove si ammettesse una scelta unilaterale del privato; c) - il quantum del risarcimento fosse determinato dallEnel ai sensi dellart. 35, comma 2, del D. Lgs. 80/98 alla luce dei seguenti criteri generali: c.1 ) entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della sentenza lamministrazione e la ricorrente avrebbero potuto addivenire ad un accordo per la restituzione delle aree , concordando le modalità di restituzione, oppure ad un accordo in base al quale la proprietà delle aree si trasferiva dalla ricorrente allEnel con corresponsione della somma specificamente individuata nellaccordo stesso per il trasferimento di proprietà, prendendo a riferimento il valore venale del bene; c.2 ) negli stessi termini si doveva provvedere a quantificare il corrispettivo per la servitù di elettrodotto da costituirsi formalmente sui terreni interessati, tenendo conto di quanto stabilito dallarticolo 16 della l. r. n. 83 del 1988, ma unicamente come valore base, con conseguente risarcimento di ogni danno ulteriore, previa congrua motivazione; c.3 ) in caso di mancato accordo lEnel entro i successivi sessanta giorni avrebbe dovuto emettere un formale e motivato provvedimento con cui disporre o la restituzione delle aree a suo tempo occupate, o lacquisizione dellarea al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dellart. 43 del Testo Unico, oltre che costituire la servitù di elettrodotto; c.4 ) nel caso di acquisizione ex art. 43, lEnel avrebbe dovuto risarcire il danno corrispondendo il valore venale dellimmobile spettante in base alle disposizioni del citato testo unico (valore venale, rivalutazione e interessi moratori), tenendo conto dei criteri previsti dallart. 43, comma 6, del Testo unico e facendo riferimento alla data dalla quale è configurabile linizio dellillecito; c.5 decorsi inutilmente tutti i termini stabiliti dal TAR lazienda ricorrente avrebbe potuto chiedere al TAR lesecuzione della sua decisione.
* Avverso tale sentenza ha proposti appello lENEL s.p.a., deducendo:
- il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo non solo per la liquidazione della indennità di occupazione legittima, ma anche per il risarcimento del danno da occupazione illegittima;
- linapplicabilità dellart.43 del T. U. sulle espropriazioni alle ipotesi in cui la occupazione del fondo e la irreversibile trasformazione dello stesso siano avvenuti anteriormente allentrata in vigore di detta disposizione;
- limpossibilità da parte dellEnel Spa di emettere latto di acquisizione delle aree;
- lerrore in giudicando per violazione del divieto di extrapetizione e di ultrapetizione per essersi accolta una domanda in realtà non proposta in primo grado, dove il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente ad avvenuta perdita di proprietà di parte dei terreni per accessione invertita; la sentenzaq, al contrario, ha disposto il risarcimento del danno nonostante la declaratoria della permanenza del diritto di proprietà in capo al privato, ai sensi dellart. 43 T. U. Espropriazione. .
* L Azienda Agricola X. si è costituita proponendo a sua volta appello incidentale condizionato, per il risarcimento dei danni da perdita di terreno ( basamenti per tralicci ) e perdita di valore dei fondi per presenza di elettrodotto.
* LEnel ha illustrato i motivi dappello con memoria del 15 ottobre 2009.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - Il primo motivo dappello, concernente difetto di giurisdizione sollevato dallEnel con riguardo alla domanda non solo indennitaria per il periodo di occupazione legittima ma anche risarcitoria per il periodo successivo alla sua scadenza è infondato.
Come anche di recente osservato da questa Sezione la questione della giurisdizione per le controversie come quella in esame, infatti, può ormai considerarsi definitivamente risolta a favore del G.A., a seguito della decisione 30 luglio 2007, n. 9 dell'Adunanza Plenaria e dalla successiva sentenza n. 12/2007 della stessa Adunanza di questo Consiglio.
Ha osservato al riguardo l'Adunanza Plenaria che nei procedimenti - come quello in controversia - non governati, ratione temporis, dalle norme sostanziali del T.U. n. 327 del 2001 , la dichiarazione di pubblica utilità è l'atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività, sia essa giuridica che materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati.
In questo quadro, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla predetta dichiarazione ( ovvero, la protrazione delloccupazione oltre il termine biennale di efficacia previsto dallart. 73 della legge n. 2359 del 1865 ) non sembra poter dequalificare la valenza giuridica di un'attività appunto espletata nel corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità.
2 - Rispetto ai casi di illegittimità sopravvenuta del procedimento la stessa Adunanza ha ravvisato evidenti punti di contatto con quelle che si determinano a seguito dell'annullamento in s.g. della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto in entrambi i casi gli effetti retroattivi naturalmente conseguenti alla pronuncia demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del procedimento non sembrano poter travolgere a posteriori il nesso funzionale che ha comunque legato l'attività dell'Amministrazione alla realizzazione del fine di interesse collettivo individuato all'origine.
Ben distinto invece - e dunque non equiparabile ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell'art. 34 del D. L.vo n. 80 del 1998 e delle corrispondenti norme processuali contenute nell'art. 53 del T.U. n. 327 del 2001 come incisi dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006 - è il caso in cui la dichiarazione di p. u. ovvero altri provvedimenti a contenuto e finalità appropriative della proprietà privata manchino del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto o, se si vuole, un intollerabile atto darroganza, una vera usurpazione del diritto soggettivo di proprietà, in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato e rapportato all'esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo.
3 - È stato pertanto ritenuto che nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi. Sul punto, oltre le citate pronunce dellAdunanza plenaria, si richiamano di questa stessa sezione le sentenze 30 ottobre 2009, n. 6705; 8 giugno 2009, n. 3509; 3 settembre 2008, n. 4112; 30 novembre 2007, n. 6124 ).
4 - Daltra parte, anche la Corte di Cassazione distingue fra risarcimento del danno per occupazione espropriativa, dal risarcimento del danno da occupazione radicalmente illegittima "ab origine" a causa della mancanza di dichiarazione di pubblica utilità ( Cass. Civ., sez. I, 6 novembre 2008 , n. 26615 ed ivi ulteriori citazioni; 8 ottobre 2008, n. 24786 ).
Appare utile richiamare, al riguardo, la puntuale ricostruzione operata dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008, n. 16093 del 2009, n. 21470 del 2009, tutte rese a S.U. - là dove viene delineato, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un esauriente quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di giurisdizione correlate a ormai note vicende normative e giurisprudenziali.
Il predetto quadro è stato così delineato:
a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi;
b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n, 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;
c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla citata legge n. 205 del 2000, art. 7;
d) la stessa giurisdizione, infine, sara' giustificata dal D.P.R. N. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilita' sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.
5 - In sostanza, solo il ristoro discendente da mere condotte illecite ex art. 2043 c.c. come è il caso, ad esempio, dell' occupazione di aree non comprese nell'originario progetto dell'opera pubblica - e non anche dall'adozione di atti illegittimi costituisce unipotesi di risarcimento da comportamento materiale ingiusto, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario (Cons. stato, sez. IV, 20 luglio 2009 , n. 4571 il quale richiama anche anche: Cass. civ., sez. un., 20 marzo 2008, nr. 7442; id., 19 aprile 2007, nr. 9323; id. 15 giugno 2006, nr. 13911).
6 - Quanto agli altri motivi dappello, è da rilevare come il TAR, dopo unaccurata ricostruzione relativa allistituto ormai abbandonato dellaccessione invertita, superato dalle pronunce della CEDU, dalla normativa comunitaria e da quella interna introdotta con larticolo 43 del TU n. 327/2001, 13, ha rilevato come nel caso di specie, parte ricorrente ha dato per scontato lavvenuto trasferimento della proprietà, chiedendone in via giudiziaria laccertamento e il conseguente risarcimento per equivalente, pari al valore venale dellarea, in tal modo manifestando, peraltro, la volontà di rinunciare alla proprietà o, comunque, un intento contrario a quella di ottenere la restituzione del fondo medesimo. Contestualmente, il TAR ha rilevato che la stessa parte ha chiesto laccertamento, da un lato, della perdita della proprietà rispetto ai beni inutilizzabili in quanto edificati dallEnel spa ( piattaforme per tralicci, cabine elettriche, ecc. ) e daltro lato la costituzione di servitù per le parti dei terreni comunque parzialmente utilizzabili.
7 - Con riferimento alle predette domande il Giudice di primo grado ha osservato, correttamente, come tale manifestazione implicita di rinuncia alla proprietà del fondo non fosse idonea di per sé ad operare il trasferimento del fondo stesso alla luce della nuova normativa sulle espropriazioni di cui allarticolo 43 del T. U. n. 327/2001.
Si tratta di statuizione del tutto corretta alla luce dellinsegnamento di questa Sezione.
L'art. 43 - come già evidenziato nella decisione dell'Adunanza Plenaria n. 2 del 2005 e ribadito da una serie di pronunce di questa Sezione nn. 3725 e 2582 del 2007, n. 5830 del 2007, n. 5856 del 2008 ( sub p. 10 della motivazione ) - si riferisce anche alle occupazioni sine titulo già sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico.
Allapplicazione dell'articolo 43 citato, introdotto nel sistema anche al precipuo scopo di dare alle Amministrazioni una "legale via d'uscita" prima non riconosciuta dalla giurisprudenza anche per le situazioni non definite in via amministrativa o giurisdizionale, non è di ostacolo l'art. 57 del medesimo testo unico, il quale è riferito ai «procedimenti in corso» ed ha previsto norme transitorie unicamente per individuare l'ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi 'fisiologiche' del procedimento.
Il medesimo art. 57, invece, non ha limitato neanche per implicito l'ambito di applicazione dell'art. 43, che è del tutto incompatibile e di contenuto opposto a quello delle norme che riguardano i «procedimenti in corso», perché riguarda fattispecie in cui risulta scaduto il termine entro il quale poteva essere emesso il decreto di esproprio, ovvero è stato annullato un atto del procedimento ablatorio, e non può esservi la dichiarazione di pubblica utilità de futuro di un'opera già realizzata.
8 - Sulla base di tali corrette premesse alla luce delle quali è infondato il secondo motivo dappello relativa alla inapplicabilità al caso di specie del citato art. 43 del T. U. - il Tribunale Amministrativo ha stabilito che, avendo la parte ricorrente implicitamente rinunciato alla restituzione del bene, chiedendo esclusivamente il risarcimento del danno per equivalente, in ogni caso però tale rinuncia implicita, come non è idonea a trasferire la proprietà in capo allamministrazione, non può privare questultima della facoltà di far cessare la situazione di illecita occupazione restituendo larea nelle condizioni precedenti allintervento ; con la conseguenza che Nel caso in cui lamministrazione decidesse di restituire le aree (sgombere dalle opere) non farebbe altro che far cessare la situazione illecita causativa del danno e sarebbe comunque tenuta al risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo sino al momento della restituzione del bene . Ciò anche alla luce del fatto che le risultanze del giudizio non hanno ben specificato se e su quali particelle della ricorrente la realizzazione dei lavori ha comportato una effettiva irreversibile trasformazione e se alcuni appezzamenti possano essere restituiti al proprietario senza compromettere lesistenza e la funzionalità dellopera pubblica ivi realizzata, ovvero se su alcuni terreni sia sufficiente la costituzione di una servitù .
9 - Dopo avere ulteriormente precisato che parte ricorrente ha richiesto il risarcimento per la perdita definitiva del bene pari al valore venale dellimmobile, e altresì il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo dello stesso il TAR ha cos^ statuito: entro il termine di 60 giorni . lamministrazione e la ricorrente potranno addivenire ad un accordo, in base al quale le aree sono restituite, concordando le modalità di restituzione, oppure potranno addivenire ad un accordo in base al quale la proprietà delle aree viene trasferita dalla ricorrente allEnel ed alla ricorrente medesima è corrisposta la somma specificamente individuata nellaccordo stesso per quanto riguarda il trasferimento di proprietà, prendendo come riferimento il valore venale del bene .b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, lEnel entro i successivi sessanta giorni dovrà emettere un formale e motivato provvedimento con cui disporrà o la restituzione delle aree a suo tempo occupate, o lacquisizione dellarea al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dellart. 43 del Testo Unico, oltre che costituire la servitù di elettrodotto .
10 - Si tratta di conclusioni che urtano contro quanto chiesto e prospettato dal ricorrente in primo grado, il quale aveva espressamente rinunciato alla restituzione dei terreni, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno. In altri termini, rispetto all'alternativa offerta dall'art. 35, del d.lgs n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, tra reintegrazione in forma specifica e risarcimento per equivalente, gli interessati avrebbero esercitato una opzione a favore della seconda, precludendosi così la via alla domanda al risarcimento in forma ripristinatoria ( Cons, St., sez. V, 3 maggio 2005 , n. 2095; sez. IV, 27 marzo 2009 , n. 1858 ).
Ha pertanto ragione, per questa parte della sentenza, lENEL nel lamentare che essa non avrebbe potuto né dovuto disporre su eventuali atti di acquisizione sanante, per i quali, oltre a non essere competente la società stessa, non sussisteva alcuna domanda in tal senso nel ricorso di primo grado.
In questi limitati ambiti lappello merita accoglimento e per leffetto vanno annullate le parti della sentenza di primo grado in cui impongono allENEL di emanare un atto formale volto allacquisizione dellarea in questione, ovvero a provvedere alla restituzione delle aree medesime, ferme restando le altre statuizioni del TAR.
Laccoglimento solo parziale dellappello comporta linammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla parte appellata e la compensazione delle spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Costantino Salvatore, Presidente
Luigi Maruotti, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore
Anna Leoni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/01/2010.
Fonte: altalex
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Responsabilità del notaio per il delitto di peculato Cassazione penale , sez. V, sentenza 11.12.2009 n° 47178
Il quesito:
* Al notaio spetta la qualifica di pubblico ufficiale?
Il caso
Tizio, notaio, ometteva il versamento di somme, affidategli da clienti, destinate al pagamento dellimposta di registro in relazione ad atti rogati.
Nonostante che il Gip del Tribunale di Orvieto avesse dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dellimputato, perché il fatto non sussisteva, il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale ricorre per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, in particolare, nella condotta di Tizio sono individuabili tutti gli elementi del delitto di peculato, fra i quali, il danno per la Pubblica Amministrazione ed il vantaggio per il notaio inadempiente, a fronte dei versamenti omessi.
La normativa
Codice penale
Art. 314 (Peculato)
Il pubblico ufficiale o lincaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di unaltra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo luso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Art. 357 (Nozione di pubblico ufficiale)
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Inquadramento della problematica
La nozione di pubblico ufficiale è da sempre stata oggetto di controversia sia in dottrina che in giurisprudenza, stante la vaghezza delle definizioni legislative contenute allinterno degli artt. 357 e 358 c.p..
Mentre, per quanto attiene alla funzione legislativa e a quella giudiziaria lambito risulta essere di facile caratterizzazione, maggiori problematiche ha dato la funzione amministrativa, in quanto non inquadrabile in uno schema tipico.
Lintervento normativo, avvenuto con la L. 86/1990, modificata dalla L. 181/1992, ha contribuito a risolvere molti problemi interpretativi che loriginaria formulazione degli articoli sopra richiamati aveva suscitato. Lattuale formulazione dellart. 357 c.p., infatti, si preoccupa di definire la funzione amministrativa come quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (elementi di riconoscimento esterno), e caratterizzata dalla formulazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, nonché dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (elementi di riconoscimento interno) ([i]).
Dalla definizione legislativa emerge come lelemento che contraddistingue il pubblico ufficiale sia lesercizio di una funzione pubblica; posto, però, che anche in merito al concetto di funzione pubblica non vi è una definizione univoca, le incertezze sembrano permanere allinterno della manualistica e delle corti.
Ciò brevemente precisato, ci dobbiamo domandare se lattività svolta dal notaio possa essere qualificata pubblica funzione, tale da attribuire al soggetto la qualifica di pubblico ufficiale e se, in caso di risposta positiva, Tizio possa essere ritenuto responsabile del delitto di peculato, previa verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte
- Secondo un primo orientamento, per pubblica funzione si intende qualsiasi attività che sia capace di realizzare i fini propri dello Stato, anche se esercitata da soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Di conseguenza, secondo tale impostazione, è pubblico ufficiale la persona chiamata a volere ed agire nellinteresse dello Stato o di una pubblica amministrazione ([ii]).
- Secondo una diversa teoria, per pubblico ufficiale si deve intendere il soggetto che: a) concorre a formare o forma la volontà dellente pubblico, ovvero che lo rappresentano allesterno; b) è munito di poteri autoritativi; c) è munito di poteri certificativi ([iii]).
- In linea di prima approssimazione possiamo definire i poteri autoritativi come tutti quei poteri, non solo coercitivi, che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che non si trova su un piano paritetico rispetto alla pubblica amministrazione.
- Nel novero dei poteri certificativi rientrano quelle attività di documentazione cui lordinamento riconosce efficacia probatoria quindi, come tale, anche lattività posta in essere dal notaio, dagli agenti di cambio, dai mediatori autorizzati, ecc. Come affermato anche dal giudice nomofilattico lelemento caratterizzante della qualità di pubblico ufficiale è quello dell'esistenza del potere pubblico autoritativo in senso lato, del quale, in sostanza, fa parte anche il potere certificativo. L'esistenza di quest'ultimo non necessariamente deve essere prevista in maniera esplicita, ben potendo risultare dalla natura dell'atto posto in essere, in relazione ai fini dello stesso ([iv]).
- Secondo lopinione dei giudici Non vè dubbio che la condotta appropriativa del notaio vada qualificata come peculato. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nellesercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili) ([v]).
- Orientamento che trova conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale commette il reato di peculato il notaio che, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall'incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale. Il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dall'art. 9, comma 4, L. 12 giugno 1973, n. 349, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l'obbligo di versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento ([vi]).
- Tornando al caso di specie, non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale lattività del notaio, nelladempimento dellobbligazione tributaria vada qualificata come estranea alla funzione pubblica svolta per la stipula degli atti.
- Il fatto che il notaio sia responsabile dimposta ed assuma come tale la veste di coobbligato solidale, che la legge affianca al soggetto passivo dimposta, al fine di agevolare la riscossione dei tributi, non vale certo ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete.
- Per tali motivi, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata.
______________
[i] La L. 26 aprile 1990, n. 86 non ha ristretto il concetto di pubblico ufficiale, ma lo ha ampliato correlandolo all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dallo stato giuridico, onde la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; al di là dell'espressione letterale, l'art. 17 della citata legge va interpretato nel senso che si ha svolgimento della funzione pubblica anche solo mediante il potere autoritativo oppure quello certificativo Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 1992, Martinelli, in Giust. pen., 1993, II, 49.
[ii] In tema di nozione di pubblico ufficiale, secondo il disposto dell'art. 357 c.p. come sostituito dall'art. 17 della legge n. 86 del 1990, i requisiti necessari perché una determinata funzione possa essere considerata "pubblica" ai fini del diritto penale vanno desunti dal complesso delle attribuzioni, conferite dalla legge a colui che la eserciti, e non già da ciascuna di esse. Di conseguenza, la condizione di pubblico ufficiale non viene meno allorché una singola attività, da lui posta in essere, non presenti tutti quei requisiti Cass., Pen. Sez. VI, 13 giugno 1991, Dilavanzo, in Giust. pen., 1991, II, 741.
[iii] F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, II, Milano, 2002, 291.
[iv] Cass. pen., Sez. V, 17 giugno 1992, Moretti, in Cass. pen., 1993, 561.
[v] Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 1994, Siciliani, in Ced Cassazione, rv. 1991782.
[vi] Cass. pen., Sez. VI, 7 ottobre 1999, n. 3106, Di Sabato, in Cass. pen., 2001, 3425.
Fonte: altalex
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Niente affido condiviso se il padre omette il contributo mensile di mantenimento Cassazione civile , sez. I, sentenza 17.12.2009 n° 26587
Il quesito:
* Se il padre omette di versare sistematicamente il contributo mensile, può essere revocato il provvedimento che dispone laffido condiviso?
Il caso
Tizio e Caia, sposati da anni e genitori dei piccoli Meviettie e Caietto, decidono di separarsi e quindi di divorziare.
Il tribunale che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dispone laffidamento della prole ad entrambi i genitori con lesercizio congiunto della potestà genitoriale, ponendo a carico di Tizio lobbligo di corrispondere allex moglie la somma di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
Il giudice di appello, su gravame di Caia, riforma la sentenza di primo grado e dispone laffidamento dei minori esclusivamente alla madre, dettando al contempo le modalità per lesercizio del diritto di visita del padre, al quale impone lobbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli per esigenze scolastiche, extrascolastiche e mediche in aggiunta ai 600,00 mensili di cui alla sentenza impugnata.
A fondamento della sua decisione, il giudice di appello pone la rilevata contrarietà dellaffido condiviso allinteresse del minore, sulla base dellinidoneità del padre ad occuparsi dei minori, dimostrata dal ripetuto omesso versamento del contributo mensile di mantenimento e dal mancato esercizio del diritto di visita.
Avverso tale decisione Tizio ricorre per cassazione, dolendosi dellaffido esclusivo dei bambini alla ex moglie.
La problematica
La sentenza in esame si occupa delle problematiche relative allaffido dei figli minori in caso di divorzio o separazione. La Legge 54/2006 ha stravolto il sistema precedente prevedendo come regola generale laffido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
Si tratta di risolvere la seguente questione:
*
In caso di divorzio o separazione, è legittimo laffido esclusivo della prole ad uno solo dei genitori?
La normativa
Codice civile
Art. 155. Provvedimenti riguardo ai figli.
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente
omissis
Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
La sentenza
Ecco in sinesi la soluzione offerta dai giudici di legittimità
*
Lart. 155 del codice civile, come novellato dalla Legge 54/2006 prevede come regola generale che in caso di divorzio i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori che ne eserciteranno congiuntamente la potestà. Tale disciplina è dettata in omaggio al principio della bigenitorialità per cui il figlio ha diritto a mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori anche dopo la separazione ed è risultata fortemente innovativa rispetto al passato, quando i figli venivano comunemente affidati soltanto alla madre che ne aveva lesercizio esclusivo della potestà.
*
Lart. 155 bis c.c. ammette uneccezione alla regola generale, prevedendo la possibilità che il giudice disponga laffidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, avuto riguardo allinteresse dei minori. Non avendo la norma tipizzato le ipotesi ostative allaffido condiviso, la loro individuazione in concreto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che ne dovrà dare conto nella motivazione del provvedimento.
*
Dalla decisione del giudice dovranno risultare la ragioni impeditive dellapplicazione del modello legale generale con particolare riferimento non solo allidoneità educativa del genitore al quale i figli vengono affidati ma anche e soprattutto linidoneità educativa dellaltro che eventualmente di ritiene di dovere escludere allesercizio della potestà.
*
Nel caso di specie, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, la corte di appello ha ritenuto più opportuno, nellinteresse dei minori, laffido esclusivo alla madre, sulla base della rilevata inidoneità del padre ad occuparsi della prole, desunta per lo più dal disinteresse dimostrato nei confronti dei bambini.
*
Per questi motivi, la sentenza impugnata non merita censura e il ricorso viene respinto.
Fonte: altalex
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
L'Antitrust: intervenire su poste autostrade, ferrovie e aeroporti
«Occorre rivedere in via prioritaria le norme che proteggono dalla concorrenza i servizi postali, ferroviari, autostradali e aeroportuali». Lo chiede lAntitrust nella segnalazione inviata a Governo e Parlamento in vista della prima legge annuale sulla concorrenza. Per lAutorità «la legge annuale rappresenta uno strumento normativo di particolare efficacia per completare il processo di modernizzazione concorrenziale delleconomia nazionale. Le riforme, che dovranno essere continue nel tempo e progressive - evidenzia in una nota lorganismo indipendente - dovranno partire dai settori più critici e svilupparsi verso quelli meno protetti in un disegno complessivo e graduale».
Poste, Ferrovie, Autostrade e Aeroporti rappresentano, secondo lAntitrust, «i settori sui quali intervenire in via prioritaria per definire un assetto realmente competitivo della realtà economica del Paese. Sono comparti che vanno accompagnati dalla creazione di regolatori autorevoli e indipendenti, evitando però di istituire nuove Autorità».
Per le banche e le assicurazioni lAutorità ribadisce «lesigenza di una legge di principi che riformi la governance. Essenziali le riforme anche nel settore dellenergia, a partire da un nuovo assetto della rete dei carburanti che va resa più efficiente e da una modifica delle modalità di accesso al mercato dello stoccaggio». Nella segnalazione a Governo e Parlamento lAutorità chiede «maggiori poteri per poter tutelare meglio la concorrenza e i consumatori».
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Crisi economica e versamenti sporadici non impediscono la condanna del piccolo imprenditore che non "copre" l'assegno di mantenimento
In base ad un'interpretazione rigida dellarticolo 570 del Codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), c'è chi rischia una condanna penale per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge separato. E' accaduto ad un piccolo imprenditore che ha effettuato dei versamenti sporadici per via della crisi che ha coinvolto la sua attività. Anche se ci sono delle difficoltà economiche scatta comunque, la violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver omesso di versare allex moglie il contributo minimo di mantenimento previsto in sede di separazione, a meno che lobbligato non dimostri il suo stato di vera e propria indigenza. È quanto emerge dalla sentenza 47018/09 con cui la Cassazione ha respinto il ricorso di un falegname, condannato dal giudice della separazione a mantenere la moglie, che chiedeva di essere assolto dal reato ex articolo 570 Cp perché la sua impresa artigiana già in costanza di matrimonio procedeva in maniera rovinosa come dimostrato dagli accertamenti fiscali negativi e dalla sua ammissione al gratuito patrocinio. Nel confermare la condanna a tre mesi di reclusione nei confronti del ricorrente, infatti, la Suprema corte ha sottolineato che solo quando si prova che le difficoltà economiche si sono tradotte in uno stato di vera e propria indigenza si genera «una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze degli aventi diritto» che libera lobbligato dalla responsabilità penale.
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Condominio, la paziente cade mentre va dal medico: bisogna valutare se c'è concorso di colpa
Pavimento sconnesso e scarsa illuminazione: la paziente cade mentre percorre il vialetto condominiale che la conduce allo studio medico. E vuole essere risarcita dal condominio in quanto responsabile delle cose in custodia secondo l'articolo 2051 del Codice civile. Sbaglia il giudice del merito quando non si allinea al principio costantemente affermato dalla Suprema la Corte: la valutazione sulla pericolosità della cosa inerte deve riferirsi alla realtà circostante. È quanto emerge dalla sentenza 25772/09 della Cassazione.
Il caso
La sentenza di merito è stata cancellata con rinvio. Perché il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante. Mentre la Corte dappello si è limitata solo a rilevare la presenza di sconnessioni nella pavimentazione del vialetto scarsamente illuminato. Ma non ha in alcun modo esaminato se tale situazione di oggettivo pericolo costituisse uninsidia non superabile con lordinaria diligenza e prudenza, oppure fosse suscettibile di essere prevista con ladozione delle normali cautele da parte del danneggiato. In questa ipotesi la donna avrebbe quanto meno concorso (articolo 1227 Codice civile) alla produzione dellevento a titolo di colpa.
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Ricevere pubblicità non desiderata può provocare un danno morale
Come ha deciso il Tribunale di Bari (sentenza 3480/09), la conservazione non autorizzata da parte di un operatore commerciale dei dati personali relativi ad un altro operatore che in precedenza, ne aveva chiesto espressamente la cancellazione e/o distruzione, riscontrata da questultimo in occasione di un successivo invio di materiale promozionale e pubblicitario a mezzo e-mail, integra un fatto illecito commesso in violazione degli articoli 2, 11 e 13 del D. Lgs. 196 del 2003, laddove linoltro del medesimo materiale pubblicitario da parte di un soggetto ad un altro, sia avvenuto conservando a tale scopo i dati del destinatario (indirizzo, nome, fax, mail) precedentemente acquisiti da parte di altro soggetto per altri scopi. In tale ipotesi, può quindi essere ritenuta la sussistenza del danno morale secondfo l'articolo 2059 del codice civile, consistente nel fastidio e turbamento dovuti alla plurima ricezione di materiale pubblicitario e promozionale non desiderato, ed alla necessità di riservare attenzione alle necessarie risposte e diffide legali.
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
paranormal Activity, il film che sta creando attacchi di panico negli utenti. Pisani "Che ne venga viatata la visione ai minorenni"
Attacchi di panico, tremori, vomito, stato di choc. Sono questi e tanti altri gli effetti che ha provocato il film "Paranormal Activity" nei soggetti che hanno visto il film al cinema. Il film non è vietato ai minori di 18 anni, ma noi pensiamo che debba essere istituita una nuova norma, per cui ai soggetti sotto i 18 anni debba esserne vietata la partecipazione allo spettacolo.
«Ci troviamo dinanzi a fatti sconcertanti, spaventosi e a rischio della salute di quanti amano il cinema - dichiara lavvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dellassociazione Noi Consumatori.it - . Sono state registrate numerose chiamate al 118 per attacchi di panico durati più di mezz'ora e questo è il bilancio di soli 3 giorni dall'uscita del film nel nostro Paese. La nostra associazione Noiconsumatori.it, per questo motivo, sta studiando un'azione legale a tutela degli spettatori minorenni del film Paranormal Activity, così come, sempre attraverso un 'azione legale, fu disposto dal Tar del Lazio che il film di Mel Gibson "Apocalypto' fosse immediatamente vietato ai minori di anni 14, poiché avrebbe potuto creare stati d'ansia nei soggetti più giovani che avessero visto il film. Insomma, vogliamo a tutti i costi salvaguardare la salute dei consumatori e lo faremo anche con l'ausilio di dure battaglie legali» ha concluso Pisani.
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Cane azzanna una ragazza, verbale di 50 euro al proprietario
È stato un fine settimana difficile per gli agenti della unità operativa Avvocata impegnati nei controlli sulla movida. Tanti gli interventi per gli uomini e le donne al comando del tenente Franco Bruner, compresa una multa al padrone di un cane che andava in giro senza museruola. Lepisodio si è verificato sabato in piazza del Gesù, intorno alle 22,30. Lintervento degli agenti della municipale è scattato quando al centro della piazza si è creato un capannello di persone che urlavano e si agitavano. Gli agenti hanno così scoperto che un cane aveva azzannato una ragazza a una gamba provocandole tanta paura e una ferita. Sul posto sono giunti anche agenti della polizia ed è stata immediatamente chiamato il 118 per prestare soccorso alla giovane donna. Gli uomini della polizia municipale, dopo aver verificato che la macchina dei soccorsi alla ragazza ferita fosse partita, hanno generalizzato il proprietario del bastardino. Alluomo che teneva al guinzaglio il cane protagonista dellevento, hanno consegnato una multa da cinquanta euro per non aver messo la museruola allanimale. La ragazza ferita è stata trasportata in ospedale dove è stata medicata per le ferite. Non è stato necessario ricoverarla né sottoporla ad esami specifici. I controlli sugli animali domestici vengono effettuati saltuariamente dalla polizia municipale, impegnata con i troppi problemi della città, soprattutto quelli di traffico e di abusivismo edilizio. In tempi recenti sono state frequenti le multe comminate ai padroni dei cani che andavano in giro senza portare la paletta per raccogliere gli escrementi. In particolare la sesta unità operativa, quella che si occupa della zona di Chiaia, ha effettuato frequenti controlli per multare i proprietari dei cani. A Napoli ha lasciato il segno un vigile urbano che, fino al 2003, ha lavorato tra Vomero e Arenella compiendo veri e propri blitz, con appostamenti, per multare i cittadini che consentivano ai loro cani di imbrattare le strade, senza provvedere alla pulizia. Si chiama Gennaro Gargiulo ed è stato il terrore dei proprietari dei cani fino al 2003. Quando i cittadini notarono che quel vigile non era più in strada, ci fu una sollevazione: Gargiulo era stato trasferito al servizio automontato e non avrebbe più compiuto i consueti blitz. A Napoli, nel 2002, fu anche varata una singolare ordinanza che imponeva ai proprietari dei cani, oltre a guinzaglio museruola e paletta, anche lobbligo di portare uno scopettino per rimuovere le eventuali tracce non portare via dagli abituali strumenti in dotazione.
Fonte: il mattino
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Carcere a chi provoca valanghe e maxi multe per il fuori pista
Il carcere per chi, provocando una valanga, si rende responsabile della morte di altre persone e cinquemila euro di ammenda per chi scia fuori pista o compie escursioni in montagna quando c'è una situazione di pericolo concreto indicata nei bollettini nivo-meteorologici.
Il provvedimento è contenuto in un emendamento del governo - su proposta del Dipartimento della Protezione Civile - al decreto legge emergenze in discussione al Senato. L'emendamento è stato presentato in commissione Ambiente dal relatore, il presidente Antonino D'Ali, e ha ricevuto il via libera: sarà ora l'Aula del Senato a decidere se approvarlo o meno.
Nel testo si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di 5mila euro per chi non ottempera alle disposizioni indicate nei bollettini meteo. Sanzione che scatterà sia per chi scia fuori pista sia per chi va a fare un'escursione in montagna. Nel caso in cui il comportamento di sciatori ed escursionisti provochi un disastro con morti e feriti, scatta l'ipotesi di reato e il carcere.
Fonte: ilsole24ore.com
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Le insidie della Rc auto
Quando si parla di macchine, conviene essere prudenti già molto prima di mettersi al volante. Anche la ricerca forsennata del risparmio al momento della stipulazione della polizza assicurativa, infatti, può risolversi in spiacevolissime sorprese, come suggerisce l'Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) con la periodica segnalazione di "Assicurazioni fantasma".
Segnalazioni frequenti
Dovrebbe stupire, ma in Italia, Paese dove patrimoni sommersi ed evasione non fanno poi troppa notizia, operano anche delle assicurazioni che non hanno mai ricevuto alcuna autorizzazione per farlo. Nei soli ultimi dieci giorni di gennaio, l'Isvap ha segnalato quattro compagnie sprovviste dei requisiti necessari per svolgere attività assicurativa in territorio italiano. Il 29 gennaio, per esempio, è toccato Arisa Assurances S.A. e HDI Direkt Versicherung AG, intermediate dalla Fin Planet s.p.a., che si qualifica come broker assicurativo, e prive dei permessi per l'Rc auto.
I pericoli dell'assicurazione non valida
È spesso vero che stipulare un'assicurazione presso una compagnia cui manca l'autorizzazione garantisce un notevole risparmio, ma è altrettanto esatto affermare che il risparmio al momento della firma può trasformarsi in una severissima punizione in caso di controlli, nonché rivelarsi un ulteriore beffa nella sfortunata eventualità di incorrere in incidenti. Chi stipula una polizza Rc auto con queste compagnie non assolve l'obbligo assicurativo previsto: quindi, non solo è scoperto in caso di incidente, ma rischia pure il sequestro del veicolo e una sanzione fino a 3119 euro. Per essere sicuri che la proposta Rc auto estremamente vantaggiosa che si riceve non nasconda qualcosa di illegale, l'Isvap consiglia di consultare l'elenco delle imprese assicurative autorizzate sul suolo italiano sul proprio sito (www.isvap.it) oppure di telefonare allo 06.42.13.31.
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Per l’anno 2008 la Tarsu dovuta in misura non superiore al 40%, illegittimi aumenti beffa !
L’Avv. Angelo Pisani esprime soddisfazione per la vittoria della logica e della giustizia sulla “malapolitica”, oltre che di un contribuente contro l’amministrazione comunale di Napoli che esige le tasse, applica aumenti ma non garantisce i servizi, rendendo nota la PRIMA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI NAPOLI, la n.700/09 della 14 sez., sulla annosa e controversia querelle tra cittadini ed amministrazione comunale in merito alla pretesa di pagamento ed al primo aumento (30%) della Tarsu (poi oggi aumentata ancora del 60%) nel periodo di emergenza rifiuti.
Con la sentenza depositata il 22 dicembre 2009 il Collegio dei GIUDICI TRIBUTARI PARTENOPEI (Presidente Elefante, giudice relatore FRUNZI e giudice Lupo), a seguito della discussione della causa e del rigetto delle pretestuose quanto infondate difese dell’amministrazione comunale partenopea, come previsto dalla normativa vigente in materia, ha ACCOLTO il primo RICORSO di natura tributaria presentato dall’Avv. Angelo Pisani di Noi Consumatori.it avverso una CARTELLA ESATTORIALE PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PRETESA DAL COMUNE DI NAPOLI A CARICO DI UN CONTRIBUENTE nonostante la mancata erogazione del servizio ED HA DETERMINATO “PER l’ANNO 2008 LA TARSU DOVUTA NELLA MISURA NON SUPERIORE AL 40%, costituendo fatto notorio l’insufficienza ovvero l’omesso servizio di raccolta dei rifiuti urbani nell’anno 2008” . Ebbene, nel ricorso contro il pagamento della Tarsu nel 2008, e cioè all’apice dell’emergenza rifiuti – spiega l’Avv. Pisani – acclusi agli atti dei giudici tributari quella che ritenevo essere la prova logica dell’assurdità della pretesa della Tarsu che il comune di Napoli pretendeva aumentare fino al 60 per cento: il libro “Monnezzopoli” del giornalista napoletano di Sky tg 24 Paolo Chiariello. Ebbene quel libro, tanto pubblicizzato anche da tutti i media, documentava analiticamente non solo le truffe e le malversazioni che avevano alimentato l’emergenza rifiuti ma il fatto che la Campania da almeno 15 anni non aveva un ciclo dei rifiuti e ai cittadini napoletani non veniva offerto un servizio per il quale era lecito pagare la tassa. Dunque – spiega Pisani - finalmente dei giudici hanno stabilito che in Italia è ancora vigente un principio semplice semplice: le tasse si pagano per ottenere in cambio un servizio, una prestazione.
L’AVV. ANGELO PISANI PROMETTE ANCORA BATTAGLIA IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI CONTRO EQUITALIA E COMUNI CHE PER TASSE ED AUMENTI NON DOVUTI HANNO IPOTECATO CASE ED ATTIVATO PROCEDURE ESECUTIVE, EVIDENZIANDO, inoltre CHE SULLA QUESTIONE E’ ATTESO A GIORNI IL PROVVEDIMENTO DELLA CORTE EUROPEA DI CONDANNA DELLO STATO ITALIANO PER LO SCANDALO RIFIUTI, CHE POTRBBE APRIRE LE PORTE A GIUSTI RISARCIMENTI IN FAVORE DI MILIONI DI VITTIME, E NEL RISPETTO DEI FONDAMENTALI PRINCIPI DI DIRITTO AUGURA ANCHE L’ACCOGLIMENTO DEI SUCCESSIVI RICORSI PRESENTATI AVVERSO L’ULTIMA BEFFA E INGIUSTIFICATO AUMENTO DI OLTRE IL 60% PRETESO DAL COMUNE DI NAPOLI PER LA TARSU
GIA’ nel mese di settembre INSIEME AL SI DELLA CORTE EUROPEA SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI PERSONALI ED ESISTENZIALI PER I CITTADINI VESSATI, DALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI ERA ARRIVATA LA SETTIMA SENTENZA DI CONDANNA DEL COMUNE DI NAPOLI, a pagare 1000 euro a titolo di risarcimento danni in favore di due cittadini partenopei difesi dall’Avv. Angelo Pisani presidente di Noiconsumatori.it che avevano chiesto un indennizzo pari a quanto inutilmente versato per il pagamento della tarsu, addirittura aumentatagli del 18% nonostante il bluff della differenziata e la mancata raccolta rifiuti .
LA PUBBLICAZIONE DEI RICORSI E DELLE SENTENZE ED IL FORUM-BLOG SULLO SCANDALO RIFIUTI HANNO FATTO REGISTRARE OLTRE 50 mila contatti mandando in TILT IL SITO WWW.NOICONSUMATORI.IT . Nel periodo più caldo dell’emergenza rifiuti, dichiara l’Avv. Angelo Pisani che per ben sette volte ha già fatto condannare dai giudici ordinari i responsabili dello scandalo emergenza rifiuti e fatto risarcire economicamente i cittadini, ottenendo ora anche la prima sentenza favoraviole della Commissione Tributaria sul reale importo dovuto per la tarsu pari solo al 40% in caso di insufficiente servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, abbiamo lanciato un appello alla cittadinanza a non bruciare rifiuti ed a non compiere atti illeciti riponendo fiducia nella giustizia e tutelando ognuno i propri diritti nelle sedi competenti che sono il giudice ordinario per il risarcimento danni e la commissione tributaria per il rimborso e/o riduzione tassa rifiuti in casi di emergenza perenne come quella campana, ora finalmente anche la Corte Europa dichiara legittime le nostre difese e lo Stato in uno ai Comuni responsabili farà bene a trovare una soluzione stragiudiziale e di soddisfazione per i cittadini se non vuole vedersi notificare milioni di richieste risarcitorie.
more
-
Fisco tenuto a risarcire contribuente per mancato annullamento in via di autotutela dell’accertamento illegittimo
Importante vittoria dei contribuenti sui tributi non dovuti al fisco. L’amministrazione deve risarcire il cittadino dei danni subiti per il mancato o ritardato annullamento in autotutela dell’atto impositivo illegittimo. Danno che consiste nel fatto che il contribuente deve a questo punto fare causa all’ufficio delle entrate e sopportare, fra l’altro, le spese legali.
A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con una sentenza di ieri (si veda link in fondo) ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ma non basta. Nelle motivazioni i giudici spiegano inoltre che il contribuente può fare causa, per ottenere il risarcimento del danno, direttamente all’ufficio periferico delle imposte che ha ignorato la sua richiesta di annullamento dell’atto impositivo in via di autotutela.
“Ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato – scrivono i giudici di Piazza Cavour – al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d’altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l’annullamento dell’atto, la responsabilità della pubblica amministrazione permane ed è innegabile”.
fonte cassazione.net
more
-
Illegittimo pagamento TARSU 2006-2008 - Sentenza della Commissione Tributaria di Napoli
Con dispositivo depositato in segreteria il 25 Gennaio 2010 è stato accolto il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sez. 14 dallo Studio legale Pisani e determinato il pagamento per l'anno 2006 - 2008 della TARSU in misura non superiore al 40% della tariffa comprese le spese. (Dispositivo il allegato)
more
-
ALLEANZA DI POPOLO-NOICONSUMATORI.IT
In un’affollatissima sala dell’Hotel Oriente, l’Avv. Angelo Pisani, presidente di Noiconsumatori.it, alla presenza tra gli altri del coordinatore del popolo delle liberta On. Nicola Cosentino, del presidente della provincia di Napoli On. Luigi Cesaro e del presidente del partito pensionati On. Fattuzzo, ha presentato il nuovo e per ora unico reale progetto politico per il cambiamento della Campania: Alleanza di Popolo-Noiconsumatori.it. Da stamane è ufficialmente aperta la campagna elettorale per le elezioni regionali della Campania contro il malgoverno del centro sinistra e le emergenze- fallimenti prodotti, dichiara Pisani, che presenta il simbolo del movimento e annuncia lo slogan : “fai la tua parte”, dalla REGIONE CAMPANIA VIA BASSOLINO E COMPAGNI, unica salvezza della regione un esito diverso delle elezioni con la candidatura di esponenti della società civile al governo del territorio. Da domani i primi manifesti elettorali.
Controtendenza rispetto alle pratiche dei partiti da parte dei movimenti ed associazioni del popolo dei consumatori e della società civile che hanno fatto un passo avanti: è stato formalmente e provocatoriamente deciso di iniziare subito la campagna elettorale per la regione campania, istituzione che era dovere del Presidente della Repubblica sciogliere già prima come per legge, soprattutto per segnare indelebilmente la delegittimazione politica di Bassolino e compagni e iniziare a formare il programma politico per la svolta in regione.
Già nove le candidate donne aderenti e 16 i candidati uomini , tra cui l’Avv. Angelo Pisani, rappresentanti di quella società civile da tutti evocata, ma poi usata come specchietto per le allodole per celare, invece, come si evince dalle liste dei partiti tradizionali, le solite facce che da più di vent’ anni sono sempre lì, componenti di una casta -ceto politico ben distante dal cittadino comune.
Angelo Pisani è, soprattutto, il presidente di Noiconsumatori.it, l’associazione che da sempre si batte per i diritti del cittadino consumatore, conducendo costanti battaglie tra cui quella contro il sistema di riscossione tasse- metodi equitalia-gestline, la malasanità e lo scandalo rifiuti, che a termine della riunione ha dichiarato “saremo presenti alle elezioni regionali con una nostra lista di rappresentanti di tutte le categorie della società civile che lavora e studia, in rappresentanza dei bisogni e necessità dei cittadini .
Nelle nostre liste non ci saranno politici responsabili del disastro attuale . Abbiamo preso sul serio gli appelli dei cittadini e delle famiglie, a fare pulizia non solo dei rifiuti ma soprattutto della casta che ha speculato sulla salute e sviluppo del territorio, In un mondo politico che non cambia, che non si ricambia, abbiamo deciso di mettere in pratica il “fuori tutti”, altrimenti, con le elezioni “taroccate” e le liste bloccate dai partiti , la campania, come l’Italia non selezionerà e non creerà mai una vera e propria classe dirigente e continuerà questo grottesco siparietto di una partitocrazia sempre distante dai problemi dei cittadini reali.
Faremo le liste in un modo totalmente nuovo: il protagonista diviene il cittadina donna e/o cittadino uomo ! Queste alcune condizioni: rispettare i valori cristiani, non essere mai stato eletto al parlamento regionale, non avere responsabilità con i drammi del territorio e non avere nessuna condanna penale passata in giudicato .
more
-
Danno erariale da "monnezza": condannati gli amministratori locali
Corte dei conti, sez. giur. regione Campania, sentenza n. 1492 del 12 novembre 2009
Le massime
Rifiuti - Raccolta differenziata - Mancata o insufficiente - Responsabilità per danno erariale - Del sindaco e di tre dipendenti del comune - Nei confronti del comune e dell'erario - Sussiste
Per quel che concerne la fattispecie all'esame del Collegio deve senz'altro concludersi positivamente in punto di valutazione della sussistenza del danno pubblico patrimoniale materiale determinato dalla mancata o insufficiente realizzazione della raccolta differenziata, con i requisiti della certezza, della concretezza e dell'attualità. Il nocumento alle finanze del comune di M. e dell'erario si evidenzia quale risultato del comportamento violativo dei propri obblighi di servizio posto in essere, seppur con diverso rilievo, dal sindaco del comune di M., dal dirigente del settore urbanistica, ambiente, ecologia e tutela del territorio, dal capo servizio ambiente, ecologia e tutela del territorio e dal responsabile dell'ufficio gestione rifiuti. I convenuti, ognuno con riferimento alla parte di propria competenza, hanno agito, infatti, in difformità da norme di legge e di corretto svolgimento dell'azione amministrativa, non operando per la prescritta attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti, a dispetto dell'insieme delle disposizioni contenute in tal senso in norme di legge, in ordinanze pcm e commissariali, nonché nel regolamento comunale del 1997.
Rifiuti - Raccolta differenziata - Mancata o insufficiente - Danno erariale - Nei confronti del comune e dell'erario - Quantificazione - In via equitativa - Ammissibilità
Il danno pubblico patrimoniale, determinato dalla mancata o insufficiente realizzazione della raccolta differenziata, si è manifestato sotto vari profili, che vede quali soggetti danneggiati ora il comune, ora l'erario. In particolare, un primo profilo di danno, che vede quale ente che lo ha subito il comune, è rappresentato dall'ingiustificato costo sostenuto a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento del "tal quale" (rifiuto indifferenziato) presso gli impianti di produzione di Cdr. Ancora il comune è il soggetto interessato dal secondo profilo di danno, costituito dal mancato introito derivante dalla cessione del materiale recuperato. Infine, sia il comune e sia l'erario sono stati interessati dal terzo profilo di nocumento, derivante dal collasso del piano integrato dei rifiuti e dei costi emergenziali. Con riferimento alla quantificazione del danno pubblico, la domanda attrice, in cui il requirente ha individuato le tre voci di nocumento patrimoniale il cui importo è stato determinato sulla base di una inevitabile valutazione di tipo equitativo ex art. 1226 c.c., distinta per soggetti danneggiati e cioè il comune e l'arario, risulta fondata.
Il commento
La sentenza in commento rappresenta una seconda tappa giurisdizionale dell'intervento che la Corte dei conti in riferimento alle gravi responsabilità delle amministrazioni territoriali nella genesi e nella gestione dell'emergenza permanente nel settore dello smaltimento dei rifiuti determinatasi in Campania nell'ultimo quindicennio. La presente pronuncia della sezione giurisdizionale per la Campania, concernente il servizio di gestione dei rifiuti nel comune di M. (n. 1492/2009), segue infatti di pochi mesi un'altra sentenza relativa al comune capoluogo C. (n. 386/2009).
Gli elementi di principale differenziazione tra la sentenza n. 386 e la sentenza n. 1492 sono rinvenibili, in particolare, nella specificità del fondamento oggettivo della richiesta di risarcimento del danno erariale nella sentenza qui commentata. Nel primo caso (sentenza n. 386/2009), infatti, la responsabilità amministrativa dei convenuti risultava riconducibile con immediatezza al consolidato genus della "trascuratezza degli obblighi istituzionali" (prioritariamente imposti dalla Costituzione,agli artt. 54 e 97,con efficaci richiami a "disciplina e onore nell'esercizio di funzioni pubbliche" nonché a "buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa"), in quanto gli amministratori locali del comune di Caserta non solo non avevano tempestivamente ed adeguatamente contestato e fatto valere reiterati inadempimenti del soggetto gestore del servizio di igiene urbana, ma avevano altresì aderito a richieste di adeguamento dei corrispettivi e a proposte di transazione migliorativa pervenute dal medesimo gestore.
Nella fattispecie esaminata dalla Corte nella pronuncia n. 1492/2009, per altro verso, il danno pubblico sarebbe derivato, secondo la Procura, dal mancato rispetto degli obblighi inerenti il raggiungimento da parte del comune di M. delle percentuali minime di raccolta differenziata, con riferimento agli anni 2003, 2004 e 2005. I convenuti sono stati condannati complessivamente al pagamento della somma complessiva di circa 450.000, di cui 405.000 in favore del comune di M. ed 45.000 in favore dell'erario.
Le accusa della procura
Al fine di descrivere l'essenzialità della raccolta differenziata - definita come "raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee" (art. 6 Dlgs n. 22/1997) - nella gestione del ciclo dei rifiuti, la Procura aveva ricordato, in primo luogo, il Dlgs n. 22/1997 (c.d. decreto "Ronchi"), oltre alle ordinanze del ministero dell'Interno riguardanti l'emergenza rifiuti nella regione Campania (nn. 2948/1999, 3100/2000 e 3479/2005), con le quali era stato stabilito che, nel periodo in considerazione, i comuni della regione Campania avrebbero dovuto attuare una percentuale minima di raccolta differenziata (rispetto al totale ammontare della quantità di rifiuti prodotta) pari al 30% per il 2003-2004 ed al 35% per il 2005. La tariffa a carico dei comuni per gli oneri gestionali della raccolta dei rifiuti avrebbe subito progressive maggiorazioni in misura direttamente proporzionale all'entità della violazione delle disposizioni riguardanti la percentuale minima di raccolta differenziata da realizzare entro le varie scadenze prestabilite.
La Procura ha posto in rilievo come l'inadempimento delle disposizioni dettate nella materia di che trattasi abbia contribuito in maniera determinante alla crisi del ciclo dei rifiuti, richiamando, in proposito, la "Relazione territoriale sulla Campania" della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti trasmessa alle Camere il 1° febbraio 2006. Ai maggiori costi complessivamente sostenuti per la mancata differenziazione dei rifiuti devono poi essere aggiunte le considerevoli spese (quali quelle relative al trasporto fuori regione o all'estero dei rifiuti, con quote di materiali da separare) derivanti dalle ripetute situazioni di acute crisi del settore (rifiuti non raccolti nelle strade), largamente incise dalla scarsa percentuale di raccolta differenziata.
Sul punto, la Procura aveva riportato i risultati dell'analisi della spesa per interventi effettuati in materia di emergenza rifiuti contenuti nella relazione della sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti riguardante "La gestione dell'emergenza rifiuti effettuata dai Commissari del Governo" approvata con deliberazione n. 6/2007/G, secondo cui ammonterebbero ad oltre 550 milioni di euro le risorse spese dal Commissariato rifiuti campano per l'emergenza fino all'anno 2005.
In base ai dati rappresentati nell'adeguamento del piano regionale dei rifiuti approvato dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con l'ordinanza n. 77/2006, nell'anno 2004 il comune di M. risultava aver raggiunto la percentuale di raccolta differenziata del solo 6,17.
In particolare, l'Ufficio requirente aveva individuato, con riferimento alla specifica fattispecie oggetto del giudizio, quattro distinte voci di danno:
1) l'ingiustificato costo sostenuto dal comune di M. a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento presso gli impianti di produzione di C.D.R. del "tal quale" (rifiuto indifferenziato, una parte del quale avrebbe dovuto essere debitamente separato in sede di effettuazione della raccolta);
2) il costo sostenuto per le situazioni emergenziali dal comune di M. nel 2004 e nel 2005, il cui 10% avrebbe dovuto ad avviso della Procura essere addebitato alle responsabilità connesse con la molto ridotta raccolta differenziata;
3) il nocumento derivante dal collasso del piano integrato dei rifiuti e dei costi emergenziali, significativamente inciso dalla raccolta differenziata e da ritenere gravante - visto il pluriennale intervento governativo mediante gli organi straordinari ed i finanziamenti erogati dal bilancio statale - sull'erario, da calcolare in via equitativa in base alla somma fra le spese sostenute negli anni 2004 e 2005 per il trasporto fuori regione dei rifiuti solidi urbani, calcolate in percentuale uguale a quella corrispondente al totale degli r.s.u. prodotti dal comune di M. rispetto a quelli dell'intera regione;
4) il danno per la gravissima lesione dell'immagine dell'intera regione Campania dato dall'enorme risonanza nella pubblica opinione dell'emergenza rifiuti, da considerarsi inciso - sempre mediante l'utilizzo di criteri equitativi - almeno per un quinto dalla difettosa raccolta differenziata, e da calcolare, per il comune di M. - seguendo il medesimo criterio proporzionale del rapporto tra i rifiuti prodotti in Campania e quelli del comune in precedenza utilizzato sub 3).
Per quanto concerne l'individuazione delle responsabilità individuali produttive del danno pubblico la Procura attrice, premesso che "la violazione delle prescrizioni normative è da addebitare ai soggetti cui ne competeva l'attuazione, e che, con un comportamento doloso o gravemente colposo, non hanno curato l'attività necessaria per garantirne il rispetto", ha posto in rilievo che nel comune di M. sono rimaste inattuate le previsioni regolamentari comunali e contrattuali del capitolato speciale d'appalto regolanti il rapporto con la ditta affidataria della gestione integrata dei rifiuti urbani e dell'igiene urbana, perché le ordinanze sindacali adottate non hanno previsto alcunché in punto di istituzione e di avvio della raccolta differenziata dei rifiuti; il che ha impedito il sorgere dell'obbligo per i cittadini di procedere al conferimento separato delle varie frazioni, con conseguente impossibilità da parte degli agenti municipali di poter contestare le eventuali infrazioni e, nel contempo, inipotizzabilità di inadempimenti contrattuali da parte della società affidataria del servizio. La responsabilità per tale negligenza è stata dalla Procura in primo luogo addebitata al sindaco, ed inoltre al dirigente comunale del settore urbanistica, ambiente, ecologia e tutela del territorio, al capo servizio ambiente, ecologia e tutela del territorio ed al responsabile dell'ufficio gestione rifiuti.
I punti chiave della sentenza: il danno pubblico
Ampia e approfondita risulta l'argomentazione della Corte in riferimento alla valutazione della sussistenza dell'elemento oggettivo del danno pubblico, che ricostruisce le disposizioni normative che impongono, come noto, alle amministrazioni locali di ridurre la quantità di rifiuti mediante il reimpiego e il riciclaggio e garantiscono incentivi alle aziende che utilizzano prodotti realizzati con materiale riciclato.
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi) ha costituito la normativa quadro sulla gestione dei rifiuti fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di attuazione della delega contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale. Per quanto concerne la raccolta differenziata, il Dlgs n. 22/1997 prevede che i comuni stabiliscano "le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi" (art. 21, comma 1°, lettera c). All'art. 24 sono previste le percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani rispetto al totale dei rifiuti prodotti, da realizzare entro determinate scadenze. A tali previsioni hanno fatto seguito le citate ordinanze commissariali del 1999, del 2000 e del 2005.
La Corte ha peraltro rilevato che la relazione del 2006 della Commissione parlamentare d'inchiesta della XIV Legislatura aveva segnalato come le percentuali di raccolta differenziata realizzate in talune zone della regione Campania siano estremamente elevate, registrando la presenza di comuni particolarmente virtuosi, con la conseguenza che non può "invocarsi a comoda, quanto superficiale, giustificazione una sorta di invincibile ritardo culturale che segna le comunità campane; se è vero, come è vero, che vi sono molteplici comuni in cui le percentuali di raccolta differenziata viaggiano stabilmente al di sopra dei parametri indicati dal decreto Ronchi" (si vedano inoltre i dati riportati dalla predetta relazione del 2007 della sezione centrale contabile di controllo).
Con specifico riferimento al comune di M., la Corte ha segnalato che nulla era stato previsto, mediante l'adozione delle necessarie ordinanze sindacali, per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. In assenza di tali disposizioni - la sezione ha osservato - da un lato, non è sorto l'obbligo per i cittadini di procedere al conferimento separato delle varie tipologie di rifiuti, con conseguente impossibilità da parte degli agenti municipali di poter contestare le eventuali infrazioni in proposito; dall'altro lato, sono rimaste inattuate le clausole del contratto d'appalto stipulato con la società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti, concernenti la raccolta differenziata, nonostante che il corrispettivo contrattuale fosse stato determinato in funzione di un servizio strutturato soprattutto sull'espletamento di tale tipologia di raccolta.
La quantificazione del danno, il nesso causale e la colpa
La corte ha così concluso positivamente in punto di valutazione della sussistenza del danno pubblico patrimoniale materiale determinato dalla mancata o insufficiente realizzazione della raccolta differenziata con i requisiti della certezza, della concretezza e dell'attualità: tale nocumento patrimoniale in parola si è manifestato sotto vari profili, che vede quali soggetti danneggiati il comune e l'erario.
Sotto il profilo della quantificazione del danno, per quanto concerne la prima voce (ingiustificato costo sostenuto a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di produzione di Cdr), essa è stata concretamente quantificata dalla Corte moltiplicando la differenza tra la percentuale concretamente raggiunta e quella che doveva essere realizzata per rispettare il limite normativo della raccolta differenziata in ciascuno degli anni del triennio in considerazione, per la tariffa per impianti di Cdr.
In riferimento alla seconda voce di danno (esborso per le situazioni emergenziali), è stato addebitato ai convenuti il 10% delle spese effettuate per la realizzazione e gestione di siti provvisori, per smaltimento percolato, per rimozione dei rifiuti dal sito provvisorio. Anche con riguardo alla terza voce di danno, arrecato la Corte ha avvalorato i criteri proposti dalla Procura, "proporzionali applicati alle sole spese erogate per il trasporto fuori regione, direttamente influenzati dall'insufficiente differenziazione, e riposanti sul rapporto tra i rifiuti prodotti in Campania e quelli del comune in esame".
Per quanto attiene al quarto profilo di danno prospettato, il danno all'immagine dell'amministrazione, la Corte ha sospeso la decisione nel merito del giudizio sollevando con separata ordinanza la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 30ter, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. lodo Bernardo), come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, periodi secondo e terzo e quarto, in quanto ritenuta rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 113 e 103 della Costituzione.
Quanto alla sussistenza del nesso di causalità, ad avviso del Collegio, la mancata adozione dell'ordinanza sindacale ha costituito la "causa prioritaria della sostanziale insussistenza della raccolta differenziata" dei rifiuti presso il comune di M., registrandosi, a fronte delle basse percentuali di raccolta differenziata effettuata nel triennio 2003-2005, una persistente inerzia dell'ente nell'assunzione delle iniziative necessarie per l'esame e la risoluzione delle eventuali problematiche, contrattuali e non, che conducevano al manifesto inadempimento degli obblighi di legge ivi compresa l'omessa rimodulazione della relativa tassa o tariffa, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa contestata, il Collegio ha ritenuto ascrivibile la medesima responsabilità a titolo di colpa grave nei confronti di tutti in convenuti evidenziando, in particolare, che nel caso di specie era rimasto macroscopicamente violato l'art. 50 del Dlgs 267/2000, il quale, intitolato "Competenze del sindaco e del presidente della provincia", prevede che il sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione del comune (comma 1°), esercita le funzioni attribuitegli "dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti" (comma 3°), poiché il sindaco aveva omesso, sia di assumere iniziative finalizzate all'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti nonostante l'urgenza dell'attivazione da parte delle amministrazioni anche locali per la diffusione e l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, fosse già ben nota. Le ulteriori posizioni di responsabilità, di grado minore rispetto a quella del sindaco, sono state ascritte a carico dei dirigenti e funzionari, responsabili amministrativi della vigilanza e del controllo dei servizi gestiti dalla ditta appaltatrice.
Conclusioni
Nel caso esaminato, alla rigorosa ricostruzione dei vari profili di danno pubblico "da monnezza" connesso alla mancata realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla legge in materia di raccolta differenziata, fa da contraltare l'integrale ascrizione a carico di quattro soli soggetti di tale danno "ambientale" per intero, e per un ammontare (oltre 450mila euro!) non distante dal totale delle retribuzioni presumibilmente percepite dai medesimi soggetti negli anni di riferimento (si noti, peraltro, che il parametro retributivo non è stato minimamente preso in considerazione né dalla Procura né dal Collegio).
Si tratta peraltro di un percorso argomentativo che, partendo da solide argomentazioni (la mancata raccolta differenziata produce danni "ambientali" e finanziari rilevanti; i convenuti non hanno adottato le iniziative doverose per garantirne l'avvio e il perseguimento; non è tollerabile la diffusa situazione di "impunità" per comportamento omissivi di pubblici amministratori che mettono a repentaglio le finanze, l'ambiente e la salute pubblica della propria cittadinanza) giunge a conseguenze molto rilevanti e innovative (la condanna dei convenuti al risarcimento dell'intero "danno ambientale" per il comune di Marcianise e della relativa quota per l'erario) omettendo passaggi motivazionali, in specie sotto il profilo del nesso causale, che sarebbero stati importanti ai fini della completa giustificazione della condanna nel suo quantum.
La responsabilità politica degli amministratori (e dei loro principali collaboratori dipendenti del comune) - unitamente all'ombra di collusioni con i soggetti gestori del servizio di igiene ambientale, principali beneficiari dell'immobilismo comunale, e con esponenti della criminalità organizzata - appaiono in qualche modo saldarsi impropriamente, nella sentenza in commento, alla responsabilità erariale a loro carico sollevata.
Sembra, infatti, provare troppo l'argomento, in qualche misura implicitamente avvalorato dalla Corte, secondo il quale la discrepanza tra le percentuali di raccolta differenziata del comune di M. e le percentuali dei comuni "virtuosi" sarebbe di fatto (e nelle sue intere conseguenze finanziarie) ascrivibile unicamente alle omissioni e negligenze degli amministratori.
Ed infatti, una questione è verificare l'omissione delle iniziative (in primis, le ordinanze sindacali) che avrebbero permesso di attivare una diffusa consapevolezza della cittadinanza verso la raccolta differenziata preparando d'altra parte le strutture amministrative alla gestione della situazione dei rifiuti: tali omissioni ben possono rientrare nel predetto genus della "trascuratezza degli obblighi istituzionali" come evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 386/2009.
Appare meno convincente affermare la riconducibilità diretta ed integrale del danno "ambientale" da "monnezza", come calcolato dalla Corte, alle omissioni dei convenuti. Si sarebbe infatti dovuto dimostrare, a tale scopo, che l'adozione delle misure idonee da parte del comune avrebbe indefettibilmente, o molto probabilmente, consentito di raggiungere nel 2003, 2004 e 2005 la percentuale di raccolta differenziata prescritta dalla legge, ed inoltre che la mancata realizzazione di tali performance sia idonea, per sé sola, ceteris paribus, a determinare le conseguenze dannose esaminate.
In tal senso, opportuna sarebbe stata un'analisi più approfondita, che avesse tenuto in considerazione i risultati differenziali della raccolta differenziata negli anni precedenti al 2003 e successivi al 2005, nonché le performance di comuni con simili situazioni iniziali, in modo tale da dar conto di un effettivo, ove esistente, "contributo negativo" apportato dall'amministrazione convenuta.
Si tratta di aspetti che potranno essere esaminati dalla Corte più approfonditamente nel successivo grado di giudizio, anche onde fugare possibili impressioni di una condanna "esemplare" ma non del tutto meditata. E tuttavia, sono profili, in fondo, secondari della sentenza, rispetto ai principi di responsabilità in essa affermati e se confrontati col rigore dei riferimenti per il calcolo dell'ammontare delle varie poste di danno e per la parametrazione della liquidazione equitativa ove necessaria. Altre "puntate" della vicenda delle responsabilità amministrative per l'emergenza rifiuti si annunciano, così, a breve, e non solo in Campania.
La decisione in sintesi
Il fatto
Con atto di citazione la Procura regionale ha evocato in giudizio il sindaco del comune di M., il dirigente del settore urbanistica, ambiente, ecologia e tutela del territorio, il capo servizio ambiente, ecologia e tutela del territorio e il responsabile dell'ufficio gestione rifiuti per sentirli condannare al pagamento, pro quota, di 405.322,25 in favore del comune di M., di 45.077,23 in favore dello Stato e di 43.038,00 in favore della regione Campania - o alle diverse somme determinate dal collegio giudicante - oltre rivalutazione monetaria e spese di giustizia. Il danno pubblico suindicato sarebbe derivato, secondo parte attrice, dal mancato rispetto degli obblighi inerenti il raggiungimento da parte del comune di M. delle percentuali minime di raccolta differenziata, con riferimento agli anni 2003, 2004 e 2005.
La decisione
La Corte dei conti campana, con la sentenza in commento, ha condannato il sindaco di M. e i tre dipendenti del comune al risarcimento del danno pubblico per un ammontare complessivo di oltre 450mila euro.
Secondo il collegio, infatti, Il comune non aveva previsto, mediante l'adozione delle necessarie ordinanze sindacali, un regime adeguato di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. In assenza di tali disposizioni da un lato, non è sorto l'obbligo per i cittadini di procedere al conferimento separato delle varie tipologie di rifiuti, con conseguente impossibilità da parte degli agenti municipali di poter contestare le eventuali infrazioni in proposito; dall'altro lato, sono rimaste inattuate le clausole del contratto d'appalto stipulato con la società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti, concernenti la raccolta differenziata, nonostante che il corrispettivo contrattuale fosse stato determinato in funzione di un servizio strutturato soprattutto sull'espletamento di tale tipologia di raccolta. Ne sono scaturiti danni pubblici sotto tre profili distinti, tutti accertati dalla Corte (ingiustificato costo sostenuto a titolo di tariffa smaltimento rifiuti; esborso per le situazioni emergenziali; nocumento derivante dal collasso del piano integrato dei rifiuti e dei costi emergenziali).
I precedenti
Con la sentenza n. 386/2009 dell'aprile scorso, la sezione aveva già condannato alcuni amministratori del comune di C. al risarcimento del danno derivante dal mancato funzionamento del servizio di igiene ambientale, per "trascuratezza degli obblighi istituzionali", in quanto gli stessi non avevano tempestivamente ed adeguatamente contestato e fatto valere reiterati inadempimenti del soggetto gestore del servizio di igiene urbana, aderendo a richieste di adeguamento dei corrispettivi e a proposte di transazione.
Fonte: ilsole24ore.com
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Arrivano gli importi massimi 2010 per gli interventi di sostegno al reddito
Nuovi importi massimi per i trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazioni. I valori, in vigore dal 1° gennaio 2010, vengono resi noti dall'Inps nella circolare 18/10. La rivalutazione annuale, in linea con la variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, interessa gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, oltre all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola e l'assegno per attività socialmente utili.
Fonte: ilsole24ore.com
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Tv a pagamento - condanna all'esatto ed integrale adempimento del gestore - 30.06.2006
Giudice di pace di Imperia con Sentenza n. 398 del 30 giugno 2006 ha condannato Sky Italia S.r.l. allesatto e integrale adempimento al contratto di abbonamento, al rimborso delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento dei danni subiti dallattore. SENT. N. 398/06
RG. N. 780/C/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI IMPERIA
Nella persona del Dott. Giulio Quaglia ha pronunciato la seguente:SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 780/C/05 avente ad oggetto:
Risarcimento danni
promossa da
xxxxxx, nato a xxxxxx, residente in Imperia, xxxxxx, elettivamente domiciliato in Imperia, Via Belgrano n. 15, presso e nello studio dellAvvocato Marina Vassallo, dal quale è rappresentato e difeso giusta delega resa a margine dellatto di citazione
ATTORE
CONTRO
SKY ITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Salaria 1021.CONVENUTA CONTUMACECONCLUSIONI NELLINTERESSE DELLATTORE: Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto avente ad oggetto abbonamento residenziale satellitare Solo Smart Card, meglio specificato nelle premesse dellatto di citazione, concluso tra la società Sky Italia s.r.l. ed il Sig. xxxxxx (con eccezione della clausola vessatoria di cui allart. 6 che dovrà essere dichiarata inefficace);
condannare la società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a dare esatto ed integrale adempimento al contratto di abbonamento residenziale satellitare Solo Smart Card meglio specificato nelle premesse dellatto di citazione;
accertato e dichiarato che la società Sky Italia s.r.l. ha indebitamente prelevato al Sig. xxxxxx la complessiva somma di euro 86,00 (euro ottantasei/00);
accertato e dichiarato che la società Sky Italia s.r.l. in corso di causa ha restituito al Sig. xxxxxx la somma di euro 62,00 (euro sessantadue/00);
condannare la società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire al Sig.xxxxxx, la complessiva somma di euro 24,00 (euro ventiquattro/00), oltre interessi legali su detta somma a far data dallultimo prelievo (24/6/05) fino al saldo, oltre euro 0,97 a titolo di interessi già maturati a dar data dai singoli prelievi sino al 12/01/2006 (data di emissione dellassegno di euro 62,00 doc. 21);
condannare la società Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi (tra cui danno esistenziale e danno morale) del Sig. xxxxxx a causa dellinadempimento contrattuale posto in essere da detta società, di cui alle premesse dellatto di citazione, danni da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore ad euro 4,00 al giorno e ciò dalla data di sospensione del servizio (3/01/2005) alla data delleffettivo adempimento, o comunque nella misura meglio vista, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
vinte spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 luglio 2005, xxxxxx, premesso che in data 28/7/03 sottoscriveva richiesta di abbonamento con la società Sky Italia s.r.l. per la fruizione di un abbonamento residenziale satellitare; che detto abbonamento era del tipo SOLO SMART CARD e comprendeva i servizi relativi ai pacchetti PRIMO SKY + CINEMA SKY + SPORT SKY, che lesponente richiedeva di regolare i pagamenti tramite carta di credito; che, allart. 1 delle condizioni generali di abbonamento, era specificato che per la richiesta di abbonamento doveva intendersi la proposta, sottoscritta dallabbonato, con cui egli richiede: lerogazione del Servizio e (se richiesto) il noleggio del Ricevitore; che lesponente richiedeva un abbonamento di tipo SOLO SMART CARD, e, quindi, senza noleggio del ricevitore, in quanto già proprietario di un ricevitore satellitare del tipo Interfaccia Comune (CI: common interface); che detto ricevitore satellitare, con apposito modulo di accesso condizionato (CAM: conditioned access module), consentiva laccesso al servizio reso (prima da TELE+ e in seguito alla successione nella posizione contrattuale di erogatore del servizio) da SKY; che a partire dal mese di Settembre 2004 e sino a Gennaio 2005, lesponente riceveva da SKY un depliant prestampato e numerose telefonate con le quali gli veniva comunicato che, a seguito della programmata utilizzazione da parte di SKY di una sola delle tecnologie di codifica fino a quel momento utilizzate (NDS-Videoguard), e del conseguente abbandono dellaltra tecnologia di codifica (SECA-Mediaguard) e del c.d. simulcrypt, sarebbe stato necessario per lutente, al fine di continuare ad usufruire dei servizi di cui al sottoscritto abbonamento, accettare in comodato gratuito un ricevitore fornito dalla stessa SKY; che SKY comunicava altresì che sarebbe stata conseguentemente sostituita allutente anche la smart card (fino a quel momento fornita con tecnologia SECA-Mediaguard) con altra smart card con tecnologia CDS-Videoguard; che detta smart card con tecnologia NDS-Videoguard non era però in alcun modo compatibile con il ricevitore di proprietà dellesponente, ma esclusivamente con quello fornito dalla società; che lesponente lamentava la grave violazione delle pattuizioni contrattuali e della normativa nazionale e comunitaria e rifiutava di sottostare alle imposizioni della società fornitrice del servizio; che a seguito della mancata accettazione da parte dellesponente del ricevitore imposto da SKY, questultima non forniva al Sig. xxxxxx neppure la smart card NDS-Videoguard; che in data 3/01/2005 SKY, unilateralmente e del tutto illecitamente, interrompeva la trasmissione dei canali del pacchetto SPORT SKY (sky sport 1,2,3, Diretta Gol per quanto riguarda la visione della Champions League, Eurosport) con il sistema simulcrypt, codificando i canali solo in tecnologia NDS-Videoguard e rendendo così impossibile per labbonato la visione degli stessi; che, nonostante linterruzione del servizio, SKY emetteva, nei confronti dellesponente, fattura n. 356299839 del 31/12/2004 relativa al periodo 01/01/05 - 31/01/05 e fattura n. 300089412 del 31/01/05 relativa al periodo 01/02/05 28/02/05, ciascuna per la somma di euro 38,00, corrispondente al canone di abbonamento integrale, comprensivo pertanto anche dei canali del pacchetto SPORT SKY, non più disponibili per il cliente; che le somme di cui alle predette fatture venivano effettivamente addebitate sul conto corrente in capo allesponente; che questultimo, tramite, il proprio legale diffidava SKY dal proseguire tale condotta illegittima, invitando detta società a restituire le somme indebitamente prelevate e a rispettare gli impegni contrattuali assunti; che a seguito di detta diffida, SKY contattava telefonicamente lesponente proponendo allo stesso la restituzione delle somme indebitamente prelevate per i mesi di Gennaio e Febbraio, e la risoluzione anticipata e consensuale del contratto; che in detta occasione veniva anche comunicato allesponente che nel breve periodo sarebbero stati trasmessi solo con tecnologia di codifica NDS_Videoguard anche i canali relativi ai pacchetti CINEMA SKY e MONDO SKY (ex PRIMO SKY), con conseguente impossibilità da parte dellesponente di usufruire dei relativi servizi, non essendo allo stato disponibile una CAM in grado di leggere le smart card NDS-Videoguard; che lesponente ritenendo suo pieno diritto pretendere il rispetto delle pattuizioni contrattuali, non acconsentiva a risolvere anticipatamente il contratto ed esigeva la restituzione immediata delle somme indebitamente prelevate; che in data 28/02/2005 SKY emetteva nota di credito n. 300760507 con la quale si riconosceva allesponente un credito di euro 16,00, pari allimporto di due mensilità del pacchetto SPORT SKY; che contestualmente SKY emetteva fattura n. 300760663 relativa al periodo 01/03/05 - 31/03/05 per limporto di euro 38,00 (somma corrispondente allimporto integrale mensile dellabbonamento, comprensivo quindi anche del pacchetto SPORT SKY illecitamente disattivato); anche detta somma veniva effettivamente prelevata dal conto corrente in capo allesponente; che in data 06/04/2005 SKY interrompeva anche la trasmissione dei canali del pacchetto CINEMA SKY con il sistema simulcrypt, codificando tali canali solo in tecnologia NDS_Videoguard, rendendone così impossibile per lesponente la visione; che, nonostante la palese e continua violazione degli impegni contrattuali, SKY emetteva fattura n. 301445122 in data 01/03/2005 per il periodo 01/04/05 - 30/04/05 ancora per lintera somma di euro 38,00 mensili; conseguentemente la società effettuava ulteriore prelievo non autorizzato di detta somma; che la situazione si ripeteva con modalità del tutto identiche, sia quanto a fatturazione che quanto a indebito prelievo, anche per il mese di maggio; che lesponente, tramite il proprio legale, diffidava nuovamente SKY dal proseguire tale condotta illecita, come da racc. A/R ricevuta dalla società il 18/95/2005; che in tale missiva veniva altresì segnalata la recente presenza sul mercato di moduli di accesso condizionato (CAM) tali da consentire laccesso al servizio fornito da SKY anche con Ricevitori Common Interface (ovviamente inserendo nella CAM la smart card fornita da SKY con il sistema NDS-Videoguard); si invitava quindi SKY a fornire detta smart card; che SKY non solo ometteva di fornire alcun tipo di riscontro a detta missiva, ma, in data 27/07/2005, azzerava completamente i diritti della smart card già posseduta dallesponente e rendeva così impossibile la fruizione di ogni tipo di servizi e la visione di ogni tipo di canale, sia quelli codificati solo in NDS che quelli codificati anche in SECA-Mediaguard (sistema che peraltro SKY risulterebbe avere definitivamente abbandonato intorno alla data del 10/06/2005); che, a seguito di contatti telefonici gli operatori SKY dapprima rassicuravano lesponente sullinvio della smart card NDS e successivamente, a seguito di richiesta di spiegazioni sul mancato invio di detta card, omettevano di fornire qualsiasi tipo di informazione (in occasione dellultima chiamata, lesponente veniva lasciato in vana attesa di parlare con laddetto alla specifica pratica per circa 11 minuti); che in data 31/05/2005 SKY emetteva nuova fattura n. 302827696 per il periodo 01/06/05 - 30/06/05, sempre per lintero importo di euro 38,00 , utilizzando illecitamente per lennesima volta la carta di credito dellesponente e prelevando, conseguentemente, nel mese di giugno 2005, la somma di euro 38,00 (mese in cui SKY non forniva alcun tipo di servizio); che SKY non ha mai inviato allesponente alcuna smart card NDS, né in alcun modo garantisce allo stesso la possibilità di usufruire dei servizi di cui allabbonamento, a tuttoggi valido ed efficace, sottoscritto dallesponente in data 28/07/2003; che tutto quanto sopra esposto è stato, ed è tuttora, fonte di notevoli danni e disagi per lesponente, il quale, del tutto illegittimamente, si è visto privare della possibilità di seguire gli avvenimenti sportivi e gli eventi cinematografici, per la cui fruizione si era deciso a sottoscrivere labbonamento de quo; che, a fronte della totale interruzione dei servizi SKY continua ad effettuare indebiti prelievi della carta di credito dellesponente e ad incassare in questo modo lintero corrispettivo mensile pattuito, e ciò del tutto illecitamente, anche sotto il profilo penale; che nessuna comunicazione di disdetta del contratto è intervenuta né ad opera di SKY né ad opera dellesponente e che pertanto detto contratto deve ritenersi tuttora vigente; tutto ciò premesso, conveniva in giudizio SKY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir condannare quesultima allesatto ed integrale adempimento al contratto di abbonamento residenziale satellitare SOLO SMART CARD sottoscritto in data 28/7/2003 ed al risarcimento dei danni patiti.
Alludienza di scadenza del 24/10/2005 parte attrice insisteva come in atto di citazione,
Per la Sky Italia s.r.l. nessuno compariva e si costituiva, nonostante la regolarità della notifica dellatto introduttivo del giudizio.
Il Giudice dichiarava la contumacia della predetta convenuta e autorizzava parte attrice allintegrazione delle istanze istruttorie con termine fino alludienza del 18/01/2006, cui il procedimento veniva rinviato.
In tale occasione parte attrice produceva ulteriori documenti e chiedeva volersi fissare udienza di precisazione delle conclusioni.
Il procedimento veniva, quindi, rinviato alludienza del 23/03/2006, in occasione della quale il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, tratteneva la stessa a sentenza sulle conclusioni formulate da parte attrice, con contestuale concessione a questultima di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale ed ulteriore termine di giorni venti per il deposito di memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente procedimento parte attrice formula domanda per lesatto ed integrale adempimento del contratto di abbonamento residenziale satellitare SOLO SMART CARD sottoscritto con Sky Italia s.r.l. in data 28/07/2003.
Sostiene lattore di aver in tale data stipulato tale abbonamento senza noleggio del ricevitore, in quanto già proprietario di un ricevitore satellitare del tipo Interfaccia Comune, che con apposito modulo di accesso condizionato consente laccesso al servizio reso da Sky.
Precisa come a partire dal mese di Settembre 2004, lo stesso abbia ricevuto da Sky un depliant prestampato e numerose comunicazioni per le vie brevi con le quali veniva comunicato come, a seguito della programmata utilizzazione da parte di Sky di una sola delle tecnologie di codifica fino a quel momento utilizzata (NDS-Videogurad) e del conseguente abbandono dellaltra tecnologia di codifica (SECA-Mediaguard) e del c.d. simulcrypt, sarebbe stato necessario per lutente, al fine di continuare ad usufruire dei servizi di cui al sottoscritto abbonamento, accettare in comodato gratuito un ricevitore fornito dalla stessa Sky. Questultima ha, inoltre, comunicato che sarebbe stata conseguentemente sostituita allutente anche la smart card con altra dotata di tecnologia NDS-Videoguard.
Nellevidenziare come lo stesso attore, lamentando la grave violazione delle pattuizioni contrattuali e della normativa nazionale e comunitaria e sottolineando a controparte come il decoder di Sky avrebbe comportato limpossibilità di ricevere i canali non trasmessi da Sky, abbia rifiutato di sottostare alle imposizioni della società fornitrice del servizio, sottolinea come a seguito della mancata accettazione da parte dellesponente del ricevitore imposto da Sky, questultima non abbia più fornito allo stesso neppure la smart card NDS-Videoguard.
Nel dichiarare come in data 3/01/2005, Sky, unilateralmente e del tutto illecitamente, abbia interrotto la trasmissione di alcuni canali del pacchetto SPORT SKY con il sistema simulcrypt, codificando i canali solo in tecnologia NDS-Videogurad e rendendo così impossibile per labbonato la visione degli stessi, precisa come in data 6/04/2005 Sky abbia interrotto anche la trasmissione dei canali del pacchetto CINEMA SKY e come in data 27/05/2005 Sky abbia completamente azzerato idiritti della smart card già posseduta dallattore, rendendo così impossibile a questultimo la fruizione di ogni tipo di servizio e la visione di ogni canale.
Evidenzia, infine, come nonostante loscuramento di tutti i programmi televisivi relativi allabbonamento dellattore, Sky Italia abbia continuato ad emettere fatture portanti lintero canone di abbonamento, addebitando le relative somme sul conto corrente dellattore.
Occorre preliminarmente rilevare come il contratto di abbonamento sottoscritto dallodierno attore non preveda in alcun punto lobbligo per il cliente di accettare in comodato e/o noleggio e/o in proprietà il ricevitore fornito da Sky Italia. Al contrario è previsto, in modo esplicito, che il servizio sia fornito in modo del tutto indipendente dalla fornitura del ricevitore, essendo quest'ultima una mera formalità rimessa alla discrezionalità del cliente.
Nellart. 1 del contratto sottoscritto, si definisce ricevitore lapparecchio di proprietà dellabbonato o noleggiato da Sky; nello stesso articolo nella sezione Richiesta di abbonamento il noleggio del ricevitore è previsto come del tutto opzionale; nellart. 11/1, ultimo cpv è previsto come la disdetta possa avere ad oggetto anche il solo noleggio del ricevitore.
Nel caso di specie Sky, contravvenendo alle pattuizioni contrattuali, ha unilateralmente interrotto il servizio in ragione del rifiuto del cliente di utilizzare il ricevitore fornito dalla società.
La violazione della disciplina contrattuale risulta ancor più grave se si considera di aver Sky interrotto unilateralmente la trasmissione dei canali relativi al pacchetto Sport Sky dal mese di Gennaio 2005, continuando, nonostante ciò, a prelevare lintero canone di abbonamento; di aver la stessa interrotto la trasmissione dei canali relativi al pacchetto Cinema Sky nel mese di Aprile 2005, continuando, anche in questo caso, a prelevare lintero canone di abbonamento; di aver la predetta società interrotto ogni servizio nel mese di Maggio 2005, continuando a prelevare lintero canone di abbonamento dal conto corrente dellodierno attore; di non aver mai inviato a questultimo, nonostante gli inviti inoltrati dallo stesso, la smart card NDS esplicitamente richiesta; di non aver mai fornito alcuna spiegazione sui motivi dellinterruzione unilaterale del servizio, non avendo mai dato riscontro alle missive inoltrate dal difensore dellattore.
Occorre sottolineare come relativamente alle interruzioni del servizio Sport Sky e Cinema Sky a nulla rilevi lart. 6 delle condizioni generali del contratto, trattandosi di clausola vessatoria ai sensi dellart. 1469 bis cod. civ.
Tale norma stabilisce come si presumano vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di consentire al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Ai sensi dellart. 1469 quinquies le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469 bis e ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. Linefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata dufficio dal giudice.
Occorre inoltre rilevare come il ricevitore che Sky impone ai propri clienti sia un ricevitore che consente la ricezione e la visione solo ed esclusivamente dei canali a pagamento trasmessi dalla stessa Sky. Lo stesso incorpora il solo sistema di codifica NDS-Videoguard e non è dotato di interfacce comuni in grado di ospitare CAM e pertanto non risulta essere compatibile con servizi a pagamento forniti da altri operatori.
Trattasi di ricevitore che essendo imposto alla clientela e non liberamente scelto da questultima, risulta in palese contrasto con la normativa di cui al D.Lgs. n. 259/2003 il quale allart. 43 prevede come allaccesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applichino, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui allallegato n. 2 parte 1° che prevede, alla lettera b), come tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali debbano proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza; alla lettera c) come la concessione delle licenze non possa essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino linclusione nel medesimo prodotto di uninterfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi.
La violazione della condizione imposta dalla lett. c) è rilevante nel caso di specie.
Risulta come Sky abbia concesso ad alcuni fabbricanti di apparecchi di consumo le licenze relative alla produzione di apparecchi con tecnologia di codifica integrata NDS-Videoguard alla condizione che gli apparecchi prodotti non includessero una o più interfacce comuni né altri sistemi di accesso diversi da quello di proprietà News Corp-Sky, con la conseguenza che i ricevitori di Sky risultano essere inutilizzabili con qualsiasi altro sistema di accesso condizionato.
Devesi rilevare come la legge n. 78/99, richiamata dalla decisione della Commissione Europea n. 2876 del2/4/2003, allart. 2 preveda come i decodificatori debbano consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante lutilizzo di un unico apparato e come la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche siano vietate. Tale disposizione viene ribadita nellart. 3 della delibera dellAutorità per le garanzie nelle Telecomunicazioni n. 216/2000/Cons del 07/04/2000 il quale stabilisce come gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, siano tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro e come a tale scopo essi utilizzino il sistema simulcrypt secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt secondo le norme definite dal DVB.
Sky non fornisce più il servizio con il sistema simulcrypt né fornisce ricevitori con sistema multicrypt, dotati di interfacce comuni.
Il ricevitore fornito da Sky consente la fruibilità dei soli programmi digitali con accesso condizionato forniti dalla stessa Sky, con la conseguenza che con detto ricevitore non si può usufruire dei programmi offerti dagli altri operatori a pagamento.
La disposizione di cui allart. 6 comma 2 della Delibera n. 216/2000/CONS del 7/04/2000 prevede come i decodificatori e le apparecchiature di cui al comma 1, debbano consentire allutente la possibilità del completo riordino dei canali in maniera semplice, secondo un sistema di numerazione personalizzato. Il ricevitore fornito da Sky Italia s.r.l. non consente alcun riodino dei canali, né di quelli compresi nellofferta a pagamento , né di quelli in chiaro.
Da evidenziare, inoltre, come, relativamente alla concessione di licenze per la fabbricazione di apparecchiature che utilizzino il sistema di accesso condizionato di proprietà (NDS-Videoguard) Sky abbia concesso le licenze solo ad alcune società produttrici, negando il rilascio delle licenze ad altri operatori che hanno richiesto lautorizzazione a fabbricare moduli di accesso condizionato (CAM) con sistema NDS-Videoguard.
La mancata concessione di licenza ad operatori terzi per la produzione di moduli di accesso condizionato (CAM) e non di ricevitori con tecnologia di accesso condizionato NDS-Videoguard parte integrante e fissa del ricevitore stesso ha impedito allodierno attore, così come a tutti i proprietari di ricevitori con interfacce comuni di usufruire dei servizi offerti da Sky se non accettando i ricevitori imposti dallo stesso fornitore del servizio.
Occorre rilevare come lodierna convenuta, abbia progressivamente interrotto la trasmissione dei programmi relativi allabbonamento dellattore.
In data 30/01/2005 Sky ha, infatti, interrotto la trasmissione dei canali SPORT SKY; in data 6/04/2005 ha interrotto anche la trasmissione dei canali del pacchetto CINEMA SKY; in data 27/05/2005 ha, invece, azzerato completamente I diritti della smart card in possesso dellattore.
A fronte delle predetto interruzioni Sky Italia ha continuato a fatturare nei confronti dellattore stesso ed a prelevare dal conto corrente di questultimo lintero canone mensile di abbonamento.
Devesi, però, evidenziare come a fronte delle maggiori somme prelevate, Sky abbia provveduto a rimborsarne una parte.
In particolare, con riferimento al mese di Gennaio 2005 Sky ha emesso fattura n. 356299939 portante la somma di euro 38,00, addebitando detta somma sul conto corrente dellattore, I lqiuale avrebe dovuto pagare euro 30,00, essendo stato sospeso il canale SPORT; la maggior somma di euro 8,00 è stata rimborsata con nota di credito 300760507; con riferimento al mese di Marzo 2005 Sky ha emesso fattura n. 3001445122 portante la somma di euro 38, 00, addebitando tale importo sul conto corrente del xxxxxx, il quale avrebbe dovuto pagare euro 18,00, essendo stati sospesi I canali SPORT e CINEMA; lattore è, pertanto, rimasto creditore per la somma di euro 20,00; con riferimento al mese di Maggio 2005 Sky ha emesso fattura n. 302134325 portante la somma di euro 38,00, addebitando tale importo sul conto corrente dellattore, il quale avrebbe dovuto pagare euro 18,00, essendo stati sospesi i canali SPORT e CINEMA; lattore è rimasto, pertanto, creditore per la somma di euro 20,00; con riferimento al mese di Giugno 2005 Sky ha emesso fattura n. 30287696 portante la somma di euro 38,00, addebitando tale importo sul conto corrente dellattore, il quale non avrebbe dovuto pagare alcunché, essendo stata interrotta la trasmissione di tutti i canali; il xxxxxx è rimasto, quindi, creditore per limporto di euro 38,00.
Lodierno attore, al momento dellinstaurazione del presente giudizio è risultato creditore nei confronti dellodierna convenuta di euro 86,00.
In corso di causa il xxxxxx ha ricevuta da Sky assegno n. 101016065-07 allo stesso intestato, tratto su Banca Popolare di Milano e portante la somma di euro 61,00 con la motivazione rimborso abbonamento Sky Italia.
Imputando tale pagamento ai debiti scaduti, lodierno attore risulta essere ancora creditore nei confronti della sociatà convenuta dellimporto residuo di euro 23,99, che deve essere allo stesso corrisposta, unitamente agli interessi legali.
Occorre rilevare come Sky Italia imponga ai propri clienti un ricevitore che consente la ricezione e visione solo ed esclusivamente dei canali a pagamento trasmessi dalla stessa Sky. Tale ricevitore incorpora solo il sistema di codifica NDS-Videoguard e non è dotato di interfacce comuni in grado di ospitare CAM e quindi non compatibile con i servizi a pagamento forniti da altri operatori.
Quanto sopra ha indotto lodierno attore a non accettare il decoder prodotto dalla società convenuta, con conseguente forzata rinuncia alla visione dei programmi televisivi offerti da Sky, scelti e selezionati dallattore stesso in base ai propri interessi ed attitudini.
Il xxxxxx è stato infatti indotto a sottoscrivere il contratto di abbonamento residenziale satellitare Sky in virtù di particolari interessi sportivi e culturali che non ha potuto soddisfare, in seguito allavvenuta interruzione di tali trasmissioni.
Linterruzione di tali trasmissioni ha determinato in capo allattore un danno che si inquadra nel genere del danno esistenziale, consistente non solo nellimpossibilità di disporre del servizio, ma altresì nella situazione di disagio che lutente deve affrontare per provvedere diversamente e per sollecitare la società ad adempiere.
Quanto sopra esposto evidenzia come fondata risulti essere lattorea domanda che deve conseguentemente essere accolta.
Il danno va liquidato in via equitativa, come da costante orientamento giurisprudenziale, nella misura di euro 500,00.
Consegue alla soccombenza di parte convenuta la condanna della stessa alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo in favore della parte attrice.
P.Q.M.
- dichiara la validità ed efficacia del contratto avente ad oggetto abbonamento residenziale satellitare SOLO SMART CARD concluso tra la convenuta Sky Italia s.r.l. e lattore xxxxxx;
per leffetto condanna SkY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, allesatto e integrale adempimento al contratto di abbonamento SOLO SMART CARD.
- dichiara che SKy Italia s.r.l. ha indebitamente prelevato allattore, xxxxxx, la somma di euro 86,00 e restituita, in corso di causa, allattore, xxxxxx, la somma di euro 62,00;
per leffetto, condanna la convenuta, Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire allattore, xxxxxx, la complessiva somma di uro 24,00, oltre interessi legali dalla data del 24/06/2005 al saldo, oltre euro 0,97 a titolo di interessi già maturati a far data dai singoli prelievi sino al 12/01/2006, data di emissione dellassegno di euro 62,00;
condanna la Sky Italia s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno patito dallattore, xxxxxx, a causa dellinadempimento contrattuale che liquida, in via equitativa, in euro 550,00;
condanna la convenuta Sky Italia s.r.l. alla rifusione, in favore dellattore, xxxxxx, delle spese di causa, che liquida per euro 87,43 per esborsi, euro 768,50 per diritti, euro 920,00 per onorari, euro 311,62 per spese generali, oltre I.V.A., C.P.A. ed accessori di legge se dovuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
Imperia, 30/06/2006
IL GIUDICE DI PACE
(Dr. G. Quaglia)
Fonte: giudicedipace.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Trasporto marittimo di persone ? soppressione corsa ? obbligo del vettore alla cd. riprotezione totale ? Risarcimento danni
Nel contratto di trasporto marittimo di persone, ove il vettore sopprima la corsa per un fatto a lui imputabile è obbligato ad assicurare che il viaggio venga effettuato con unimbarcazione della stessa compagnia, con partenza immediatamente successiva, altrimenti il contratto è da intendersi risolto con rimborso del prezzo. Infatti, nellipotesi in cui vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore il passeggero può scegliere se imbarcarsi o risolvere il contratto, in entrambi questultimo ha diritto al risarcimento del danno, che non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio, se la soppressione avviene per giustificato motivo. Di notevole importanza per gli utenti del servizio di trasporto marittimo a pagamento è la decisione del Giudice di Pace di Napoli sez. II^, il quale con sentenza, depositata in cancelleria nel febbraio 2006, ha statuito che in caso di soppressione di una corsa, il vettore è obbligato alla cd. RIPROTEZIONE, in favore del viaggiatore, ovvero è tenuto ad assicurare al cliente, il trasporto al luogo di destinazione, nonché è altresì obbligato al risarcimento danni.La fattispecie concreta sottoposta allattenzione dellOn.le Giudicante, ad opera di due legali dellA.I.D.A.CON., Avv. C. C. e Avv. A. C., aveva ad oggetto la vicenda del Sig. Del Prete Fabio, acquirente di regolare titolo di viaggio, valido per limbarco di due passeggeri adulti con sistemazione in poltrona, nonchè un autoveicolo al seguito, a bordo di motonave della S.N.A.V. S.p.A., sul tratto Napoli-Golfo Aranci A/R. Levento dannoso si verificava in occasione del viaggio di ritorno, quando dopo unestenuante attesa al porto sardo sotto il solleone, veniva negato limbarco al passeggero, a causa della soppressione della corsa verso Napoli. Tuttavia, il personale della compagnia S.N.A.V. S.p.A., proponeva lalternativa di attendere il giorno seguente per la prossima corsa, oppure cambiare il titolo di viaggio, al fine di ottenere limbarco con motonave della TIRRENIA S.p.A., la quale però avrebbe attraccato al porto di Fiumicino e non a quello di Napoli. Orbene, tenuto conto che i viaggiatori abbandonati a sé stessi nel porto, non avevano trovato alcuna struttura disponibile a riceverli per la notte, visto il pieno periodo ferragostano (14-15 agosto) in cui si verificava levento, erano costretti al cambio biglietto per accedere alla motonave TIRRENIA, con partenza il 15 agosto alle ore 01,30. Pertanto, il Del Prete attese in precarie condizioni per circa dodici ore prima di partire per Fiumicino, da cui doveva necessariamente rimettersi in viaggio con lauto, per raggiungere il luogo di residenza, sobbarcandosi di spese tanto impreviste quanto necessarie, come: carburante, pedaggio autostradale, bibite e cibo.Tanto premesso, richiedeva allorgano giudicante laccertamento del grave inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della convenuta società, e conseguente diritto dellistante al rimborso delle spese ulteriori sostenute, come documentate, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni personali, morali e patrimoniali, diretti ed indiretti, patiti a causa dei notevoli disagi e disservizi in occasione dellevento descritto, per esclusiva responsabilità della convenuta società.Il Giudice di Pace adito, dichiarata preliminarmente la legittimazione delle parti in causa, ritenuta la domanda fondata alla luce delle risultanze istruttorie, ha ritenuto di risolvere la controversia facendo ricorso allapplicazione, sia delle norme generali sul trasporto previste negli artt. 1218 e 1681 C.C., sia quelle speciali di cui agli artt. 403 e 409 Codice della Navigazione. Infatti, per il combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c., il vettore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, consistente nel trasportare la persona da un posto allaltro, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che linadempimento o il ritardo non è dovuto a causa a lui no imputabile. Allesito dellistruttoria il Giudice ha ritenuto che la parte convenuta, benché avesse invocato lesimente delle cattive condizioni del tempo, non abbia dato prova a sostegno della sussistenza della invocata esimente, quindi non ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità a carico del vettore. Inoltre, la disciplina prevista nel Codice della Navigazione avvalora tali assunti. In primo luogo lart. 403 stabilisce espressamente che in caso di soppressione di corsa per fatto imputabile al vettore, quando il viaggio non possa essere effettuato con altra imbarcazione del medesimo, il contratto è da intendersi risolto, in ogni caso spetta il risarcimento del danno nei limiti del doppio del prezzo netto di passaggio, se la soppressione è dettato da un giustificato motivo. Ma occorre rilevare che nel caso in esame il Del Prete accettava la sostituzione del viaggio con motonave di diversa compagnia, quindi avvalendosi del sistema di riprotezione, implicitamente manifestava la sua volontà a dar corso allesecuzione del contratto. Tuttavia la riprotezione deve essere totale e lobbligazione a carico del vettore è da considerarsi assolta ove il passeggero giunga a destinazione. Ecco perché la convenuta veniva condannata al rimborso delle spese vive in conseguenza sia degli esborsi sostenuti per lacquisto di generi alimentari e di conforto per la permanenza forzosa nel porto di Golfo Aranci, in attesa di partire, sia per affrontare la successiva fase del viaggio di ritorno in auto. Avv. Annalisa Castiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli II sez. Civile dott. De Rosa Maria ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 20599/2005 del Ruolo Generale con oggetto : risarcimento danni
TRA
Del PRETE Fabio elettivamente domiciliato in .al Viale . n. ..presso lo studio degli avv.ti C. C. e A. C. che la rappresentano e difendono giusta mandato e margine allatto di citazione
E
S.N.A.V. Società Navigazione Alta Velocità S.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. ele.te dom.to in Napoli alla Via Depretis n. 114 presso lo studio degli avv. che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla copia notificata dellatto di citazione CONVENUTA
CONCLUSIONI Come da verbali ed atti in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Del Prete Fabio conveniva innanzi al Giudice di Pace di Napoli la S.N.A.V. Società Navigazione Alta Velocità S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., e sulla premessa che : -in data 27.7.2004, per limporto di 518,00, acquistava in Napoli, alla Stazione Marittima, presso il punto vendita S.n.a.v, titolo di viaggio valevole per limbarco di due passeggeri adulti , con veicolo a seguito per la tratta Napoli Golfo Aranci (SS) con partenza il 5.8.2004 ore 15,30; alla data prevista per il viaggio di ritorno, nonostante fosse giunto tempestivamente al porto , dopo unattesa durata alcune ore, gli veniva negato limbarco, in quanto, da informazioni rilasciate al personale della società convenuta, la corsa della motonave S.n.a.v. era stata soppressa; la sola imbarcazione in partenza, nella medesima data, dal porto sardo e disponibile per leventuale cambio del titolo di viaggio, era una motonave della Tirrenia S.p.a. che percorreva la tratta Golfo Aranci Fiumicino, mentre, la prima imbarcazione S.n.a.v. sarebbe partita solo il giorno seguente; alcuna assistenza veniva fornita dalla compagnia di navigazione ai viaggiatori che, intendendo ripartire il giorno seguente con la motonave della convenuta, per la peculiarità del periodo ferragosto, non trovarono alcuna sistemazione alberghiera disponibile per la notte; per le difficoltà di trovare alloggio, era costretto ad effettuare il cambio del titolo di viaggio per ottenere limbarco su una nave Tirrenia S.p.a. in partenza dal porto di Golfo Aranci il 15.08.2004 alle ore 1,30 con destinazione Fiumicino (Roma), anziché, Napoli come previsto dal titolo di viaggio acquistato; nellattesa per limbarco, durata circa dodici ore ed effettuata in precarie condizioni, era necessario acquistare generi alimentari ad ulteriori spese risultavano indispensabili, una volta giunti a Fiumicino, per raggiungere il luogo di residenza in provincia di Napoli, spese documentate in 75,00; il cambiamento di programma e larrivo in città con circa quattordici ore di ritardo avevano impedito di trascorrere la giornata di ferragosto, così come previsto con amici e parenti;- chiedeva, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c. e delle norme di cui allart. 2043 c.c., riconosciuto il grave inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, accertare e dichiarare il diritto dellistante al rimborso di 75,00, oltre interessi, per le ulteriori spese sostenute, nonché, il diritto al risarcimento danni personali, morali e patrimoniali subiti da valutarsi equitativamente , e con vittoria di spese del giudizio in attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.La convenuta S.n.a.v. S.p.A., ritualmente citata, si costituiva eccependo, in via preliminare la carenza di legittimazione attiva allattore nonché linfondatezza della domanda, in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con la condanna dellistante al pagamento delle spese di causa.Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta e prodotta ogni documentazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva riservata in decisione alludienza del 21.10.2005.
MOTIVI DELLA DECIONE
La legittimazione delle parti è provata per tabulas, per presunzioni e dalle dichiarazioni testimoniali.Agli atti di causa listante ha depositato in atti il titolo di viaggio in sostituzione emesso dalla compagnia Tirrena S.p.a., nonché, copia dellestratto della carta di credito dalla quale risultava il pagamento di 518,00 effettuato dallattore a favore della Snav Napoli il 27.7.2004 e lacquisto del biglietto risulta confermato dalle dichiarazioni testimoniali.Del Prete Fabio, inoltre, con fax del 16.8.2004 chiedeva alla convenuta il rimborso delle spese sostenute. Nel merito, la domanda è fondata e provata solo in parte e va accolta per quanto ragione.Dalle dichiarazioni rese dai teste di parte attrice, dalla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, risultate sostanzialmente complementari e concordanti tra loro, è emerso che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte dallatto di citazione, lattore, dopo aver acquistato un biglietto emesso dalla convenuta compagnia, comprensivo dellimbarco per due adulti, con veicolo a seguito, per dalla convenuta compagnia, comprensivo dellimbarco per due adulti, con veivolo a seguito, per limporto indicato in citazione, comprensivo della tratta Golfo Aranci (SS)- Napoli per il giorno 14.8.2004 alle ore 15.30 , vista la soppressione della motonave S.n.a.v. che doveva effettuare tale percorso, per poter ritornare alla sua residenza, era costretto ad imbarcarsi su nave della Tirrena S.p.A. in partenza dallo stesso porto alle ore 1,30 del 15.08.2004 e diretta a Fiumicino.La teste M.M, dopo aver precisato di non aver intentato alcuna azione di risarcimento danni nei confronti della convenuta compagnia in, quanto, tutte le spese di viaggio erano state sostenute dallistante, riferiva che , alla data prevista per il ritorno, arrivati al porto dimbarco in netto anticipo, venivano informati della mancata partenza solo alcune ore dopo.Asseriva che gli addetti alla biglietteria della convenuta riferivano ai viaggiatori che, per effettuare il viaggio di ritorno a casa, potevano scegliere se trascorrere la notte in Sardegna , imbarcandosi sulla nave della S.n.a.v. in partenza il giorno dopo, o partire con unimbarcazione della Tirrena S.p.a. in partenza dallo stesso porto alle ore 1,30, ma con destinazione Fiumicino (Roma), anziché Napoli.Affermava che durante le ore di permanenza nel porto Golfo Aranci alcuna assistenza veniva loro prestata dagli addetti della compagnia di navigazione convenuta.Ricordava che, arrivati a Fiumicino, per raggiungere la propria abitazione, listante doveva sobbarcarsi delle necessarie spese autostradali, di carburante e generi di conforto , esborsi che, nonostante le rassicurazioni in tal senso ricevute dal personale S.n.a.v., non venivano restituiti, neanche dietro espressa richiesta inoltrata a mezzo fax.Affermava che il ritardo nel ritornare a casa aveva impedito la partecipazione ai festeggiamenti di ferragosto da familiari ed amici.Il teste E. G., sostanzialmente, confermava la dichiarazione resa dal primo teste precisando che, ad espressa richiesta, il personale della Snav del porto Golfo Aranci dichiarava che, ove si fosse scelto di passare la notte sul posto, in attesa di poter ripartire con una nave del medesimo vettore il giorno seguente, ai viaggiatori non sarebbe stato fornito alcun alloggio per la notte.La S.n.a.v. S.p.a., daltro canto, sostiene che la soppressione della partenza era dipesa da causa non imputabile al vettore.Il teste indotto dalla convenuta, dichiarava di trovarsi, quale ufficiale di coperta, a bordo della motonave Sardinia Jet partito da Napoli e diretto a Golfo Aranci in data 14.8.2004 e di aver dovuto interrompere la navigazione per il peggiorare delle condizioni metereologiche, ma non precisava se limbarcazione in questione fosse proprio quella attesa dallistante e dagli altri viaggiatori, né indicava lora esatta dalla partenza dal porto di Napoli.Quanto asserito dal dipendente S.n.a.v., inoltre, non risulta avvalorato da alcuna documentazione attestante il peggiorare delle condizioni del tempo così come riferite.La convenuta, nella comparsa conclusionale, fa ampio riferimento ad un articolo apparso sul quotidiani Il mattino di Napoli concernente le cattive condizioni del mare che, alla data dei fatti in causa, avrebbero costretto, navi e traghetti partiti dal Golfo di Napoli a rientrare in porto, ma il menzionato articolo non risulta prodotto in atti e sottoposto alla valutazione del giudicante.Orbene, si ritiene che la controversia in esame vada risolta facendo ricorso allapplicazione sia delle norme generali di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c., sia di quelle speciali di cui agli artt. 403 e 409 del Codice della Navigazione.Per il combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1681 c.c., il vettore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, consistente nel trasportare la persona da un posto ad un altro, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che linadempimento o il ritardo non è dovuto a causa a lui imputabile.Allesito dellistruttoria svolta, questo giudice, viste le lacunose dichiarazioni rese dal teste indotto da parte convenuta, nonché, la mancata produzione agli atti di causa di qualsiasi documentazione a sostegno della sussistenza dellinvocata esimente, considera che la Snav S.p.a. non abbia superato la presunzione di responsabilità posta a suo carico, poiché, non risulta sufficientemente provato che linadempimento del vettore sia stato provocato da causa a lui non imputabile. Le norme richiamate trovano ulteriore specificazione nella disciplina dellart. 403 Codice della Navigazione che prevede che, allorquando il vettore sopprime la partenza della nave per fatto a lui non imputabile e il viaggio non può essere effettuato con unimbarcazione dello stesso vettore, che parte successivamente, il contratto deve considerarsi risolto.Nellipotesi in cui vi siano partenze successive di alter navi dello stesso vettore il passeggero può scegliere se effettuare il viaggio su una di questi navi o di risolvere il contratto ed, in entrambi i casi, ha diritto al risarcimento del danno, che può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio, se la soppressione avviene per giustificato motivo. Lart. 409 dello stesso codice, poi, precisa che la prova liberatoria della non imputabilità per il mancato adempimento è a carico del vettore Occorre rilevare che nel caso in esame, invece che a bordo di unimbarcazione dello stesso vettore, il viaggio, sia pure parzialmente, è stato effettuato con una nave di altro vettore.Tale sostituzione è stata accertata dallistante che avvalendosi del cosiddetto sistema di riprotezione, per percorrere la tratta Golfo Aranci Fiumicino, assieme allaltro passeggero per cui aveva provveduto a comprare il biglietto e con il veicolo a seguito, non ha dovuto acquistare un ulteriore tagliando di viaggio, il cui costo, è pacifico tra le parti, è stato sostenuto per intero dalla convenuta.Lattore quindi, acconsentendo di ritornare con una nave con partenza successiva, sia pure di altro vettore, ha scelto di dare corso allesecuzione del contratto di trasporto, per cui lazione proposta con il presente giudizio deve considerarsi diretta ad ottenere il risarcimento danni.Questo giudicante ritiene di dover accogliere la domanda proposta dal Del Prete Fabio esclusivamente per i danni derivanti dalla necessità di effettuare a proprie spese il tratto di percorrenza Fiumicino - Napoli, non coperto dal sistema di c.d. riprotezione, nonché, per quelli conseguenza degli esborsi sostenuti per lacquisto di generi di conforto per lulteriore permanenza al porto di Golfo Aranci, in attesa di potersi imbarcare, e per affrontare lulteriore fase di viaggio di ritorno.La domanda di risarcimento dei danni personali e morali richiesta dallattore, invece, va rigettata in quanto infondata e non provata.Occorre precisare che il cosiddetto danno biologico e/o esistenziale, a cui si ritiene faccia riferimento lattore, nel caso in esame, non può essere considerato in re ipsa negli eventi descritti, poiché, occorreva che egli provasse di aver definitivamente subito il danno lamentato.Listante non ha esibito alcuna documentazione medica e dallistruttoria svolta, oltre ad una situazione di disagio per linconveniente verificatosi,non emerge alcuna patologia idonea a provare che lattore abbia subito, a seguito ed in conseguenza dei fatti in causa un danno esistenziale e/o biologico che possa essere oggetto di risarcimento.Le circostante dedotte, ivi compresa quella di non aver potuto partecipare ad una festa con familiari ed amici, non possono essere considerati potenzialmente idonei ad arrecare allistante un pregiudizio esistenziale che si configura esclusivamente dallo stress emotivo e dallalterazione delle abitudini di vita.Per quel che concerne il quantum debeatur, allattore vanno riconosciuto 71,80, che , come da documentazione in atti, corrispondono al costo del carburante ed al pagamento del pedaggio autostradale per il tratto Fiumicino Napoli, non coperto dalla motonave della Tirrena Spa, nonché 50,00 equivalente allimporto, valutato equitativamente, necessario allacquisto di generi alimentari e di conforto.In definitiva, in accoglimento parziale della domanda proposta da Del Prete Fabio, deve essere dichiarata la responsabilità della convenuta S.n.a.v. Spa Società di Navigazione Alta Velocità che, di conseguenza, va condannata al risarcimento dei danni a favore dellistante, equitativamente e complessivamente quantificati in 121,80, oltre interessi dal fatto.Tenuto conto dellesito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare al 50% le spese di causa liquidate come in dispositivo con attribuzione delle restante metà al procuratore costituito per dichiarazione di averne fatto anticipo.La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli , II Sezione dott. Maria De Rosa, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciatosi in ordine alla domanda proposta, così provvede:1) accoglie parzialmente la domanda proposta da Del Prete Fabio per i motivi di cui in narrativa e, per leffetto, condanna la Snav Società Navigazione Alta velocità, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dellIstante, a titolo di risarcimento del danno, della somma di 121,80, oltre gli interessi legati al fatto.2) competenza per il 50% le spese di giudizio e condanna la convenuta S.n.a.v. Società di Navigazione Alta velocità al pagamento della restante 50% che liquida in 280,00 dei quali 30,00 per spese, 170,00 per diritti ed 80,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge e con attribuzione al difensore anticipatario.3) rigetta ogni altra richiesta e domanda formulata dalle parti;4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Napoli oggi 30.1.2006 IL GIUDICE DI PACE
DOTT.SSA MARIA DE ROSA
Fonte: giudicedipace.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Trasporto aereo - smarrimento bagagli - responsabilità compagnia aerea - risarcimento danni - 11.04.07
Il Giudice di Pace di Caserta accoglie la domanda degli attori e condanna la compagnia aerea al risarcimento dei danni subiti dai passeggeri, a causa dello smarrimento dei bagagli. Il giudicante ha precisato: Nel merito, dunque, è incontestato che gli attori, per tutto il tempo della loro permanenza in Russia non hanno potuto disporre dei propri bagagli perché smarriti ed è parimenti indubbio che gli stessi siano stati costretti allacquisto di abbigliamento, biancheria intima e quantaltro, certamente necessari ed indispensabili, appunto, per la loro permanenza in terra straniera. nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP, mentre nel caso di specie, dove i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, andranno valutate le conseguenze patrimoniali subite dai due passeggeri in tali limiti .
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA
1a SEZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguenteS E N T E N Z A.
..nella causa iscritta al n. 77/07 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell'udienza del 3.4.2007, vertente:
T R A
TIZIO e MEVIA , entrambi elettivamente domiciliati in .. (CE) alla via , presso lo studio dellAvv. che li rappresenta e difende per mandato a margine dellatto di citazione; - attori-E ..
Linee Aeree S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dallAvv. del Foro di Roma, per procura in calce alla comparsa di costituzione e con essa elettivamente domiciliata in Santa Maria a Vico (CE) alla via , presso lo studio dellAvv. ; -convenuta-***Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio e Mevia , rappresentati e difesi come in epigrafe, conveniva la .. S.p.A., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir dichiarare che: lo smarrimento dei bagagli e la loro ritardata consegna sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno si è verificato per colpa e responsabilità dell .. e, per leffetto, condannarla, anche in via equitativa, al risarcimento dei danni patiti dagli attori, considerando che lincresciosa perdita e assenza dei bagagli si è protratta per lintero soggiorno in terra straniera e ripetuta anche al rientro in Italia, con condanna della medesima compagnia alle spese sostenute per le esigenze primarie durante la settimana di soggiorno in Russia. Il tutto da quantificarsi nei limiti di 2.564,00. Vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione.
A fondamento della domanda, gli istanti esponevano: 1) il 24.5.2006, prenotavano presso lAgenzia Sempronia Travel di Caserta, un pacchetto turistico per un viaggio di una settimana da trascorrere in Russa, a S. Pietroburgo e Mosca, nel periodo dal 13.8.2006 al 20.8.2006. Nel pacchetto, acquistato al prezzo di 3.180,00; erano compresi due voli (Napoli-Milano e Milano-S.Pietroburgo) del 13.8.06, pernottamenti nelle città da visitare e due voli di ritorno (Mosca-Milano e Milano-Napoli) del 20.8.06; 2) giunti allaeroporto di S. Pietroburgo, i coniugi Tizio scoprivano che i loro bagagli erano stati smarriti e, quindi, si recavano presso lufficio Lost and Found dove denunciavano lo smarrimento, vedendosi costretti ad acquistare alcuni oggetti necessari per la prima notte di soggiorno in Russia; 3) i bagagli smarriti venivano rinvenuti il 20.8.06, giorno previsto per il rientro in Italia, per cui i coniugi Tizio, per trascorrere la settimana di ferie avevano acquistato capi di abbigliamento e quantaltro sostenendo un spesa complessiva di 1.772,52 (pari a rubli 61.152,02); 4) al loro rientro in Italia, gli istanti constatarono che i loro bagagli erano stati nuovamente smarriti e così denunciarono nuovamente lo smarrimento allaeroporto di Capodichino (NA). Tali bagagli furono rinvenuti il 22.8.2006 e consegnati agli esponenti presso laeroporto di Napoli. 5) nel caso di specie non vè dubbio che agli attori sono derivati notevoli danni e disagi da quantificare secondo equità del giudice adito.
Si costituiva in giudizio . Linee Aeree S.p.A. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all e, per leffetto, dichiararne lestromissione dal giudizio; 2) in subordine, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto; 3) in via ancor più gradata, circoscrivere il danno alla metà delle spese sostenute. Vinte le spese e competenze di giudizio.
A sostegno della propria tesi, la comparente . S.p.A. deduceva, tra laltro: 1) trattandosi di pacchetto turistico acquistato presso lAgenzia Sempronia Travel , sussiste la carenza di legittimazione passiva di ., al sensi del D.L. 17.3.1995 n. 111, dove è previsto che qualsivoglia reclamo deve essere indirizzato allorganizzatore del viaggio o al tour operator; 2) la convenzione di Montreal stabilisce che nel trasporto aereo di bagagli, sia registrati che a mano, la responsabilità del vettore in caso di deterioramento, distruzione o perdita e limitata a 1.000,00 DSP per passeggero e, dunque, la domanda degli attori è esorbitante; 3) il danno risarcibile deve essere commisurato alleffettivo nocumento che il viaggiatore ha subito ed è tenuto a provare e, comunque, pur sempre nei limiti del valore massimo prescritto; 4) in vettore non è responsabile per danni indiretti non patrimoniali.
Nessun mezzo istruttorio veniva richiesto o espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.Preliminarmente, deve ricordarsi che le clausole contenute nelle condizioni generali di un contratto di trasporto aereo prevedono, tra laltro: a) si attribuisce al vettore la facoltà di rifiutare il trasporto di qualsiasi oggetto a causa del suo volume, peso, forma o natura, senza prevedere una decurtazione del prezzo del viaggio; b) si prevede che il bagaglio registrato, quando il vettore ritenga impossibile trasportarlo sullo stesso aeromobile del passeggero, venga imbarcato su un volo successivo, purché vi sia disponibilità di carico; c) si ammette il trasporto del bagaglio in franchigia nei limiti ed alle condizioni stabiliti nei regolamenti del vettore; d) si prevede che l'accettazione del bagaglio da parte del possessore del biglietto, senza alcuna riserva scritta al momento della riconsegna, costituisca presunzione che il bagaglio sia stato riconsegnato in buone condizioni ed in conformità del contratto di trasporto; e) si presume che, in tutti i casi di danno al bagaglio registrato, se la persona avente diritto alla riconsegna non contesti l'irregolarità al vettore, il bagaglio sia stato riconsegnato e che la riconsegna sia avvenuta in buone condizioni ed in conformità del contratto di trasporto; a tal fine, la contestazione deve farsi per iscritto ed immediatamente all'atto della riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva avvenire; f) si prevede che qualsiasi diritto al risarcimento dei danni alla persona e/o al bagaglio non registrato, si prescriva nel termine di sei mesi dall'arrivo a destinazione o dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.Per altro verso, deve osservarsi che il richiamo di parte convenuta al D.Lgs. 17.3.1995 n. 111, sulla base del quale sussisterebbe la carenza di legittimazione passiva di essa .. S.p.A. e, dunque, andrebbe dichiarata lestromissione dal giudizio della stessa, è palesemente inconsistente e pretestuoso.Invero, la disciplina di cui al citato D.Lgs 111/95 concerne la specificazione dei termini e le condizioni da seguire nella vendita di pacchetti turistici ed attiene esclusivamente al rapporto tra il consumatore (turista) e lorganizzazione (tour operator) e venditore (Agenzia di Viaggi), senza alcun minimo riferimento al vettore che, in tutti i casi assume, nei confronti del viaggiatore, gli obblighi tipici del modo e del mezzo di trasporto previsto ed utilizzato.A titolo esemplificativo, è appena il caso di ricordare che lart. 7 del medesimo D.Lgs, statuisce che: 1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 21; g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto; m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 12.
Come si può agevolmente rilevare, nulla è detto a proposito del ruolo del vettore il quale, sul piano sostanziale, pur essendo legato da un negozio interno, tra esso ed il tour operator, deve comunque rispondere nei confronti del turista in tutti i casi nei quali a questi derivino complicanze ascrivibili esclusivamente a responsabilità diretta del medesimo vettore.Sicché, leccezione sulla carenza di legittimazione passiva di essa S.p.A. va rigettata perché infondata e pretestuosa.
Nel merito, dunque, è incontestato che gli attori, per tutto il tempo della loro permanenza in Russia non hanno potuto disporre dei propri bagagli perché smarriti ed è parimenti indubbio che gli stessi siano stati costretti allacquisto di abbigliamento, biancheria intima e quantaltro, certamente necessari ed indispensabili, appunto, per la loro permanenza in terra straniera.
Atteso, quindi, che nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, a ciascun passeggero spetta un indennizzo massimo di 1.000 DSP, mentre nel caso di specie, dove i bagagli sono stati rinvenuti solo dopo il rientro dalla vacanza, andranno valutate le conseguenze patrimoniali subite dai due passeggeri/istanti in tali limiti.
Va anche detto che il DSP (diritto speciale di prelievo) è una unità convenzionale il cui valore, legato alla quotazione dell'oro e indipendente dalle fluttuazioni valutarie ed è rilevabile ogni giorno sul Sole 24 Ore. Il suo valore corrisponde approssimativamente al seguente rapporto: un Euro è uguale a 0,85 DSP.
Pertanto, tenuto conto che le somme sborsate dagli istanti, per gli acquisti in parola, ammontano a complessivi 1.772,52, deve dedursi che tale somma corrisponde a DSP 2.085,32.Da ciò, tenuto conto della somma massima di indennizzo, di 1.000 DSP per passeggero, applicabile nei soli casi perdita totale; considerato che i bagagli degli attori sono stati comunque, seppur con notevole ritardo, rinvenuti e ad essi consegnati, il decidente ritiene equa la quantificazione del danno di che trattasi, ex art. 1226 c.c., in complessivi DSP 1.000,00, pari ad Euro 850,00.Consegue che la Linee Aeree , in persona del l.r.p.t., va condannata al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di Euro 850,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio e Mevia , contro la . Linee Aeree S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per leffetto, condanna la . Linee Aeree S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Tizio e Mevia , in solido tra loro, della somma di 850,00, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della domanda alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio che liquida in complessivi 560,00, di cui 200,00 per diritti, 220,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al procuratore per essi costituito;
Si esegua nonostante gravame.Caserta, 11 Aprile 2007
Il Giudice coordinatore
Avv. Generoso
Bello
Fonte: giudicedipace.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Telefonia - inadempimento contrattuale da parte del gestore telefonico - risarcimento danni - 27.03.07
Il Giudice di Pace di Pomigliano DArco ha condannato il gestore telefonico alladempimento del contratto, nonché al risarcimento dei danni subiti dallattore. In particolare ha precisato: il gestore ha, tra laltro, violato la L. 30 luglio 1998, n. 281 che disciplina la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. L art. 2 della citata legge qualifica consumatori le persone fisiche che acquistino o utilizzano beni o servizi per scopi non riferibili all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche soggettive garantite dal comma 2 dell art. 1, tutelabili giudizialmente anche con azioni individuali (art. 3, ult. comma). La norma in commento, in particolare riconosce e garantisce ai consumatori la correttezza, la trasparenza e l equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. La posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nellesecuzione del contratto. Pertanto, essa va condannata ex art.1453 a dare corretto adempimento al contratto stipulato. Inoltre, il gestore viene condannato al risarcimento dei danni.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POMIGLIANO DARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Orazio Rizzo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 623/06 del Ruolo Generale avente ad oggetto: inadempimento contrattualeTRAD. R. , rapp.to e difeso dallAvv. .., presso cui elett.te domicilia in Pomigliano Darco alla Via -----Attore
E
Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall Avv. , presso cui elett.te domicilia in Ottaviano alla via Palazzo del Principe 3 nello studio dellAvv. .convenuta
Conclusioni dellattore:
Accertare e dichiarare lillegittimo comportamento consistente nelle ingiustificate modifiche in peius alle condizioni contrattuali del servizio telefonico Noi due Wind posto in essere uniteralmente dalla soc. Wind;
condannare la Wind a dare esatta esecuzione al contratto stipulato inter partes garantendo ad esso Sig. D. R. lapplicazione dellorinaria tariffa che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate al costo mensile di 2,00 verso il numero telefonico Wind ----; condannare la Wind al risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali quantificati nella misura di 1.000,00 con pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Conclusioni della convenuta: In via preliminare dichiararsi improcedibile atteso che i gestori di telefonia non possono personalizzare un contratto di utenza ; nel merito rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l attore premesso: daver in data 29/02/04 aderito alla proposta contrattuale inerente alla tariffazione Noi due Wind attivando tale tariffa verso il numero di telefonino Wind ----, che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo mensile di 2,00 ; che la Wind illegittimamente dopo 9 mesi dallattivazione di tale tariffa unilateralmente aveva ridotto dall 1// a 400 minuti al mese al costo di 2,00 e dall 1/8/05 aveva aumentato ad 3,00 mensili il costo di quattrocento telefonate gratuite tanto premesso chiedeva oltre all adempimento del contratto il pagamento della somma di 1.000,00, a titolo di danni patrimoniali morali ed esistenziali sofferti a seguito dell inadempimento contrattuale di essa convenuta.Si costituiva la convenuta che eccepiva, preliminarmente, l improponibilità nella domanda per non essere quello invocato un contratto personalizzato; nel merito deduceva l infondatezza della stessa e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Prodotta documentazione utile, ammesso linterrogatorio formale del legale rapp.te della Wind Telecomunicazioni e da questi non reso, ammessa ed espletata la prova, precisate le conclusioni la causa, all udienza del 14/03/07 veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda per avere l attore espletato,- così come da documentazione in atti-preventivamente, il tentativo obbligatorio di riconciliazione previsto dall art. 3 e 4 della delibera n.182/02/cons del 19/06/02 dell Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni, a norma dell art. 1 comma 11 della L. 31/7/97 n. 249 .
Nel merito, questo Giudicante rileva che i fatti e le circostanze poste a base della domanda sono supportati dai documenti prodotti in atti, nonché dalla prova testimoniale da cui si evince il grave e colpevole inadempimento della convenuta.Infatti non solo la Wind Telecomunicazioni S.p.a. nel costituirsi in giudizio ha ammesso e riconosciuto che lattore ha aderito alla proposta wind ut ante, ma il legale rapp.te, della Wind non ha reso linterrogatorio formale che gli è stato deferito dall attore.
E risaputo infatti che ai sensi dell art. 232 c.p.c. in materia di interrogatorio formale se la parte cui è stato deferito detto interrogatorio non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nellinterrogatorio.
Nel caso di specie l attore ha articolato interrogatorio formale del legale rapp.te della Wind Telecomunicazioni S.p.a. al fine di ottenere la confessione in ordine ai seguenti fatti: 1) Vero che lattore in data 29/2/04 ha aderito alla proposta contrattuale inerente alla tariffazione Noi due Wind che prevedeva cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo di 2,00, verso un numero Wind prescelto; 2) Vero che la soc. Wind telecomunicazioni S.p.a. successivamente con due SMS ha comunicato all attore la modifica delle condizioni contrattuali (durata e costo), senza avvisare lo steso dalla possibilità di recedere dal contratto.Tenuto conto che il legale rapp.te della Wind, non si è presentato per rendere detto interrogatorio, né ha fornito alcuna giustificazione in proposito, valutato il comportamento processuale di esso convenuto improntato ad assenteismo ed a disinteresse, questo giudice ritiene di dover considerare siccome ammessi dal convenuto i fatti e le circostanze sopra riportati.
Quindi è rimasto provato che l attore in data 29/02/04 ebbe a stipulare con la Wind il contratto di somministrazione de quo che prevedeva cinquecento minuti di telefonate gratuite al mese al costo di 2,00, verso un numero Wind prescelto; e che essa Wind ha nel corso del contratto unilateralmente ed illegittimamente modificato le condizioni di detto contratto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5613 del 29 novembre 1978, hanno affermato che il il contratto di utenza telefonica, che va inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione, rientra nella categoria dei cosiddetti contratti per adesione, ha natura contrattuale di diritto privato, sicché i rapporti che si instaurano tra utente e società concessionaria sorgono e si muovono nell ambito di diritto soggettivo perfetto.Vale a dire che la natura pubblica del servizio non vale ad attribuire natura pubblica ed autoritativa all attività posta in essere nell esplemento del servizio medesimo (Trib. Roma, ord. 23 marzo 1987, in Giust. civ. 1987, I, 2669). La stessa Corte costituzionale in varie pronunce (20 dicembre 1998, n. 1104; 30 dicembre 1994, n. 546) ha affermato il generale principio che i servizi pubblici essenziali, ai sensi dell art. 43 dell Costituzione, devono essere organizzati e gestiti in forma di impresa, secondo criteri di economicità, i quali comportano la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato. Quindi, nellordinamento attuale non trova alcuna giustificazione l esistenza di privilegi a favore del servizio pubblico telefonico. Va, quindi, applicato al caso de quo il normale rapporto del contratto di somministrazione ad esecuzione continuata con i relativi ed obblighi delle parti contraenti.Sicché la società erogatrice del servizio telefonico, non può essere sollevata dallonere, di provare daver concordato con l utente le modifiche delle originarie condizioni contrattuali.Principalmente la Wind non poteva modificare le condizioni del contratto senza laccettazione dell utente. Accettazione che ovviamente l attore ha contestato e provato esservi mai stata, e che la Wind non ha provata esservi stata.
Per completezza, ritiene il Giudicante, oltre quanto motivatamente sopra esposto, e disattendendo i rilievi della Wind, che la convenuta, inoltre, abbia violato la L. 30 luglio 1998, n. 281 disciplinare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Infatti l art. 2 della citata legge qualifica consumatori le persone fisiche che acquistino o utilizzano beni o servizi per scopi non riferibili all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche soggettive garantite dal comma 2 dell art. 1, tutelabili giudizialmente anche con azioni individuali (art. 3, ult. comma).La norma in commento, in particolare riconosce e garantisce ai consumatori la correttezza, la trasparenza e l equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. Dovere di correttezza, quindi, il quale importa dovere di rettitudine e buona fede nei rapporti tra le parti nello svolgimento del contratto, codificati in linea generale dagli art. 1175, 1176 e 1375 c.c.; trasparenza che impone mancanza dambiguità nel corso delle trattative e dell esecuzione del contratto, le cui clausole sono soggette al criterio ermeneutico posto dall art. 1370 c.c. e che nel dubbio devono essere intese in senso favorevole al consumatore (Cass.5621/87); equità che assicura equilibrio sostanziale tra le prestazioni dedotte in contratto, tenendo conto delle concrete circostanze non previste dalla norma giuridica, con particolare riferimento alla situazione di debolezza che caratterizza la posizione del consumatore/utente che, durante lo svolgimento del contratto deve essere messo nelle condizioni, come soggetto più debole di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle sue esigenze.In applicazione ai principi di lealtà e trasparenza nei rapporti contrattuali richiamati dalla predetta normativa, la posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nellesecuzione del contratto.Alla luce di quanto esposto risulta evidente che la Wind in violazione di quanto contrattualmente convenuto tra le parti abbia unilateralmente ed arbitrariamente modificato i termini contrattuali riducendo i minuti mensili prima ed aumentando il costo mensile poi e pertanto essa va condannata ex art.1453 a dare corretto adempimento al contratto stipulato con lattore il 29/02/04 dando modo allo stesso di usufruire i 500 minuti di telefonate al costo di 2 mensili.
In merito ai danni è rimasto provato che lattore sin dall 1/1/05 non ha più potuto usufruire delle gratuità pattuite e che per tale mancata usufruizione ha sopportato disagi. Tenuto conto del periodo di carenza tale danno suscettibile di valutazione equitativa si ritiene essere di 300,00.Pertanto il decidente, in applicazione dell art. 2043 c.c. dichiara tenuto e conseguentemente condanna la S.p.a. Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.ta pro tempore, al pagamento in favore dell attore della somma di 300,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale equitativamente determinato all attualità.Le spese del presente giudizio, liquidare come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta D. R. nei confronti della S.p.a.Wind Telecomunicazioni S.p.a., disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede.
1) Accoglie la domanda e per l effetto condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a. in persona del legale rapp.te pro tempore all adempimento contrattuale dando modo a esso DAngelo Raffaele di usufruire al costo di 2,00, con rinnovo automatico della richiesta ogni 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di 500 minuti di traffico telefonico mensile per le chiamate verso il numero telefonico Wind ----,
2) Condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di D.R.della somma di 300,00, oltre interessi legali dalla domanda sino soddisfo.
3) Condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 50,00 per spese, euro 560,00 per diritti ed euro 230,00 per onorario, oltre il 12,50% rimborso forfetario spese, oltre IVA e cpa, con attribuzione all Avv. ......procuratore anticipatario. Pomigliano D Arco lì 22/03/07
Il Giudice di Pace
Avv. Orazio Rizzo
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Telefonia - domanda di restituzione delle spese di spedizione fattura-risarcimento del danno -08.02.07
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli, il quale, preliminarmente, dopo aver dichiarato la propria giurisdizione, ha affrontato la questione relativa alla procedibilità della domanda, non avendo lattore esperito il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente per territorio, ritenendo la domanda procedibile, in quanto, la questione in esame, non ha ad oggetto disfunzioni del servizio prestato, né le modalità e i costi della prestazione erogata, bensì la legittimità, alla luce del D.P.R. n. 633/77, dell'addebito all'attore delle spese di spedizione della fattura. Lo stesso Giudice ha, inoltre, affrontato la questione relativa alle clausole del contratto contrarie a norme imperative, ritenendo che, l'eventuale disposizione contrattuale che impone le spese di spedizione fattura a carico del cliente, non soltanto è vessatoria, ma anche improduttiva di effetti perché contraria ad una norma imperativa, e cioè all'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, dal quale va di diritto sostituita. Infine, il giudicante ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta dallattore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli , Avv. Felice Alberto D'Onofrio, II sezione civile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.65939/06 R.G. Cont. TRA Tizio, elett.te dom. to in Napoli , presso lo studio dell' Avv. che lo rappresenta e difende con mandato amargine dell' atto di citazione -attore-
contro TELECOM ITALIA spa , in persona del l.rp.t., el. te dom. ta in Napoli , presso lo studio dell' Avv .. che larappresenta e difende con mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta -convenuta-
Oggetto : azione di restituzione indebito ex art. 2033 cc Conclusioni : come da verbali ed atti di causa
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' attore sopra epigrafato evocava in giudizio la convenuta esponendo essenzialmente quanto segue :
che in esecuzione del contratto di utenza telefonica relativo all' impianto n. 0817141816, provvedeva al pagamento nei confronti della società convenuta della fattura relativa al 1 bimestre anno 2006;
che detta fattura comprendeva l' importo di euro 0,17 a titolo di spedizione spese fattura; che l' indicata somma era stata indebitamente pretesa dalla convenuta , in violazione del' art. 21 comma 8 Dpr n. 633/72.
Tanto sostanzialmente premesso,chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione ai sensi dell' art. 2033 cc, in favore dell' istante della somma di euro 0,17 , oltre interessi dalla data di emissione della fattura al soddisfo nonchè al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale da valutarsi secondo criteri equitativi ex art 1226 cc.
Incardinatosi il contradditorio, si costituiva la convenuta la quale impugnava la domanda eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, l' incompetenza del giudice adito, l' improponibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dagli art. 3 4 delibera n. 182/02 cons.,e nel merito ne contestava l'infondatezza ,indi, precisate le conclusioni che si leggono a verbale , alla udienza del 18-12-06, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali.
In ordine alla questione della giurisdizione , va rilevato che l' attore non chiede una decisione in ordine all' accertamento della obbligatorietà e/o misura di un tributo ,ed in tal caso la controversia rientrerebbe inevitabilmente nella riserva di giurisdizione tributaria ex art. 2 dlgs n.546/92,bensì una pronuncia sulla legittimità della richiesta da parte della Telecom della spese di spedizione della fattura.
Ne deriva, che la presente causa, avente ad oggetto la ripetizione dell' indebito tra l' attore e la Telecom , non incidendo sulla natura e misura dell' imposta ne' sulla sua obbligatorietà ha natura privatistica e quindi la giurisdizione , come pacifico in giurisprudenza, appartiene al giudice ordinario ( Cass sez Un. N. 1147/00 e n. 113133/95).
Va, parimenti, rigettata l' eccezione di incompetenza per valore.
Invero, l' attore ha nell' atto introduttivo del giudizio, con espressa clausola (" il tutto da contenersi nei limiti del giudice adito") contenuto nei limiti di competenza del giudice adito l' intero petitum del giudizio. Va, infine, esaminata la questione relativa alla procedibilità della domanda .
La convenuta ha eccepito che l' istante, vertendo la controversia in materia di Telecomunicazioni , non ha documentato di aver ottemperato alla richiesta del tentativo di conciliazione presso il Corecom competente per territorio ex art . 3 del regolamento adottato con delibera 182/02/cons. della autorità di Garanzia nelle comunicazioni, ne' presso gli altri organi di cui al successivo art. 12 ( peraltro, con ordinanza n. 125/06 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale dell' art. 1 comma 11 l 249/97 e degli artt. 3-4 e 12 della deliberazione A.G.C. n. 182/02/Cons del 19-06-02).
Va rilevato che ,ai sensi dell' art 4 comma 2, il tentativo di conciliazione, previa convocazione delle parti a cura del Corecom ex art 7, va ultimato entro 30 gg. dalla proposizione dell' istanza. Ne deriva che, decorso inutilmente il termine indicato, senza che le parti siano state convocate, il tentativo si considera comunque espletato,e legittimamente il ricorrente può ricorrere all' autorità giudiziaria .
In ogni caso, non essendo ancora stata avviata l' attività conciliativa del Corecom campania , l' istante avrebbe dovuto promuovere il tentativo presso gli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione 2001/310/CEE ( ad esempio sportelli di conciliazione, Camere di commercio) .
Dunque, alla stregua della citata normativa, il tentativo di conciliazione si configura come una condizione di procedibilità della domanda. Tuttavia, occorre verificare se la stessa sia applicabile alla fattispecie in esame. Ebbene, il già richiamato art. 3 della delibera 182/02 cons., prevede che il preventivo ricorso al Corecom debba essere esercitato dagli utenti singoli o associati , ovvero dagli organismi di Telecomunicazioni , "che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato , o dalla norma in materia di Telecomunicazioni attribuite alla competenza delle autorità ".
A meglio definirne l' ambito di applicazione e', poi, il regolamento della procedura relativo alle controversie tra organismi di Telecomunicazione ed utenti integrato dalle modifiche apportate dalle delibere 307/03/ cons e 137/06/cons.,nel quale all' art. 1 lett. m. si precisa che " il reclamo e' l' istanza con cui l' utente lamenta un disservizio o solleva una questione attinente l' oggetto , le modalità o i costi della prestazione erogata e che rivolge direttamente all' organismo di Telecomunicazioni interessato." Nel caso in esame , invece , non si controverte di disfunzioni del servizio prestato ne' delle modalità e dei costi della prestazione erogata , bensì della legittimità , alla luce del Dpr n. 633/77, dell' addebito all' attore delle spese di spedizione della fattura. E' evidente ,quindi, che la normativa di cui all' art. 3 delibera 182/02 cons. con il previsto tentativo di conciliazione,non può trovare applicazione al caso in esame e conseguentemente va rigettata l' eccezione di improcedibilità della domanda.
Nel merito la domanda e' fondata e merita accoglimento. Invero, il ricorrente ha versato in atti fattura della Telecom italia n. 01/06 dell' importo complessivo di euro 164,00 e comprendente la somma di euro 0,17 per contributo spese di spedizione nonchè ricevuta di versamento alla Telecom del predetto importo. Occorre, dunque ,accertare la legittimità della imputazione all' attore delle spese di spedizione. Ebbene, l' art. 21 dpr n. 633/72 , statuisce al comma 8 che" le spese di emissione della fattura e dei conseguentiadempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo" ed al comma 1 ultimo periodo che " la fattura si ha per emessa al momento della sua consegna o spedizione all' altra parte" .
Dunque , fondamentale importanza, ai sensi del citato dpr , riveste la spedizione della fattura per l' acquisizione della validità del documento ai fini fiscali , e quindi tale fase essendo conseguente e, persino, necessaria ai fini del perfezionamento della fattispecie, non può non rientrare in quanto disposto dall' ultimo comma dell' art. 21 .
E pertanto, restano a carico del soggetto emittente anche i costi di spedizione della fattura. Ne' possono prendersi in considerazione le risoluzioni ministeriali n 503348/1975 e 362083/78, citate dalla convenuta .
Tali atti non hanno natura normativa e,dunque, non sono fonti del diritto, e non costituiscono neanche atti amministrativi generali, ma si configurano come atti interni della P. A. ed in particolare delle mere risposte a quesiti proposti dagli organi sottoordinati al Ministero in ordine all' interpretazione di un dato normativo ( Consiglio di Stato n. 60/97). E pertanto, non sono suscettibili di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e non sono vincolanti per l' autorità giudiziaria .
Non e' legittima, ancora, la richiesta di dette somme, in virtù dell' art. 8 delle condizioni di pagamento, in base al quale le spese di spedizione della bolletta telefonica devono essere imputate al cliente, come dedotto dalla Telecom nei suoi atti difensivi. Sul punto va osservato che la convenuta, sulla quale gravava l'onere di provare l' esistenza di detta clausola, non ha versato in atti il contratto sottoscritto dalle parti contenente la invocata pattuizione. E comunque, detto art. 8, non soltanto si configura vessatorio ai sensi degli art. 1469 bis e ss. e del codice del consumo, ma anche improduttivo di effetti ex art. 1419cc perchè contrario ad una norma imperativa e cioè l' art. 21 del Dpr 633/72 .E per effetto dell' art. 1419 cc la clausola nulla( art 8 delle condizioni generali ) va sostituita di diritto da normeimperative( art. 21 dpr 631 dpr 633/72).
Va, infine, rigettata l'eccepita prescrizione del diritto essendo il pagamento della somma ,portata dalla fattura n. 01/06, avvenuto in data 07-01-06. Ne consegue che la convenuta va condannata alla restituzione della somma di euro 0,17 indebitamente percepita.
Va, invece, rigettata la richiesta di risarcimento danni . Infatti, l'attore non ha provato di aver subito danni a causa dell' illegittima pretesa della Telecom. E quindi, non può trovare applicazione l' art. 1226 c.c. ,il quale presuppone che il danno pur non essendo provato nel suo ammontare sia comunque certo nella sua esistenza. La novità, complessità e peculiarità della controversia giustificano la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti (t.n. f. scaglione fino ad euro 600,00)
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita , cosi provvede: - condanna la Telecom Italia, in persona del l.r. p. t., a titolo di ripetizione dell' indebito, al pagamento in favore di Tizio della somma di euro 0,17 , oltre interessi dal 07-01-06( data versamento somma ) ; -condanna, altresì , la predetta convenuta, al pagamento in favore dell' Avv .;., distrattario, delle spese di lite che liquida di ufficio in mancanza di nota, e già ridotte del 50%, in euro 20,00 per spese, euro 80,00 per diritti ed euro 90,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa, iva.
Napoli, 08 gennaio2007
Il Giudice di Pace Avv. Felice A. D'Onofrio.
Fonte: giudicedipace.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Telefonia - Disagi e disservizi -05.03.2002
Risarcimento danni Telefonia, contestazione del traffico effettuato e custodia degli impianti il gestore di telefonia la convenuta società è obbligata alla custodia degli impianti, per evitare manomissioni od uso improprio delle linee telefoniche ma, qualora dichiari che tali inconvenienti non si sono verificati, come nel caso in esame, non può essere sollevato dallonere, come creditore, di dimostrare la legittimità della sua richiesta, in casi di contestazione da parte dellutente, restando, comunque, a carico della fornitrice Ionere della prova relativa alla richiesta (art. 1697 c.c.).
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace dellUfficio di C/mare di Stabia, Avv. G. D., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.350/C/2002 del RG. riservata a sentenza alludienza del 16/12/2002.TRAF. L., elett.te dom.to in C/mare di Stabia, al Viale Europa n. 167, presso lo studio dellAvv. L. V., che lo rapp.ta e difende, giusta mandato a margine dellatto di citazione notificato; ATTORE
E S.P.A. TELECOM ITALIA, in persona del legale rapp.te, con sede in Torino, elett.te dom.ta in C/mare di Stabia, alla Via C. Fusco n. 21, presso lo studio degli Avv.ti A. C. e G. C., che la rapp.no e difendono giusta mandato in calce della copia dellatto di citazione notificata. CONVENUTA
OGGETTO: Pagamento consumo utenza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 07/01/2002, F. L. esponeva di essere utente telefonico della S.p.A. Telecom Italia dal giugno 1997 con il n.081.XXXXX77; che il consumo di telefonate per detta utenza oscilla da un minimo di £:48.000 ad un massimo di £:417.000 a bimestre con una media per tutto il periodo fino al giugno 1997 di £:106.160; che a partire dal 31/01/2001 la detta utenza utilizzava loperatore lnfostrada dal 07/02/2001; che nel marzo 2001 è pervenuta allattore una fattura commerciale dell08/03/2001 per pagamento telefonate, relativamente al 2° bimestre 2001 dellimporto di £:1.098.000, contestata dallutente con richiesta del dettaglio del traffico relativo a detto periodo, dal quale emerge che dette telefonate sarebbero state fatte il 02/02/2001, contestate, perché non eseguite, con racc. 6686 del 26/02/2001, con la quale si denunziava, altresì, che la cassetta di derivazione delle linee telefoniche era priva di serratura; che con racc. n.3946.2 del 02/11/2001, il F. richiedeva il ripristino della linea telefonica, nelle more interrotta ad oggi, non ancora attivata.Pertanto, lattore chiedeva la declaratoria di non doversi la somma di £: 1.098.000 relativa alla fattura dell8/03/2001, perché non effettuate, con richiesta di risarcimento danni quantificati nella misura di . 1.032,00 e comunque, entro i limiti da esenzione da bollo, oltre svalutazione, interessi dalla domanda, oltre alla condanna alle spese di giudizio con attribuzione.Alludienza di prima comparizione del 18/02/2002, si costituiva la convenuta S.p.A. Telecom Italia, con deposito fascicolo e comparsa, con la quale impugnava estensivamente la domanda, presente lattore F. che rilasciava sue spontanee dichiarazioni. Veniva disposta la comparizione delle parti al fine di meglio specificare le rispettive posizioni processuali ed esibire eventuale documentazione probatoria, con rinvio al 24/05/2002.Nellimpossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva ammessa prova per testi con escussione alludienza del 23/10/2002, nella quale venivano escussi D. G., S. M. e S. S.Sulle conclusioni di qualsiasi tipo e discussione rese alludienza del 16/12/2002, la causa veniva riservata per la sentenza, assegnando alle parti il termine di gg. 15 per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la domanda attrice è sufficientemente provata. Infatti lattore ha effettivamente, con racc.te 07/02 - 09/02 - 26/02/2001, contestata la fattura n.1T03888893 dell08/03/2001. Dalla documentazione esibita dallattore e dalla prova assunta, è rimasto sufficientemente accertato che né il F. né i suoi familiari abbiano potuto effettuare le chiamate riportate nei tabulati e nella fattura.Considerato inoltre che la materia oggetto della causa è senzaltro complessa sia per configurazione contrattuale dellutenza telefonica e sia per il particolare regime probatorio cui fa riferimento - infatti il contratto di utenza telefonica deve inquadrarsi tra i contratti di somministrazione previsti dallart.1559 c.c. con esecuzione continua - rientra tale tipo di contratto nella categoria dei contratti cosiddetti per adesione con la particolarità che lo schema non è predisposto solo dalla concessionaria, ma è in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi od amministrativi, pur conservando sempre la sua natura contrattuale di diritto privato (Cass. Sez. Unite 29/11/1978 n.5613).Poiché è indubbio che trattasi di un contratto sinallagmatico, lemissione della fattura periodica non può apparire come negozio di accertamento, inteso a rendere certa ed incontestabile lentità della periodica somministrazione e la quantificazione del relativo corrispettivo dovuto dallutente, ma si configura solamente come un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e far risultare allutente, al fine di ottenerne il pagamento (consumo) secondo precise scadenze, le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dellemittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con dati reali senza che per la sua contestazione debba trovare applicazione la disciplina circa lessenzialità e la riconoscibilità dellerrore, prevista dallart. 1428 c.c. per gli atti di natura negoziale (Cass. Sez. I 17/02/1986 n.947).In sostanza la convenuta società è obbligata alla custodia degli impianti, per evitare manomissioni od uso improprio delle linee telefoniche ma, qualora dichiari che tali inconvenienti non si sono verificati, come nel caso in esame, non può essere sollevato dallonere, come creditore, di dimostrare la legittimità della sua richiesta, in casi di contestazione da parte dellutente, restando, comunque, a carico della fornitrice Ionere della prova relativa alla richiesta (art. 1697 c.c.). In sostanza, le prove prodotte dalla Telecom Italia S.p.A., in merito alla quantità e specialità della fornitura in contestazione, sono suscettibili di prova contraria. E ovvio in tale contesto che lutente non ha la possibilità di accesso ai contatori per controllarne la funzionalità ma, nel contempo, non è condivisibile una sorta di presunzione della esattezza del funzionamento dei contatori perché la Telecom è soggetta alla vigilanza della Pubblica Amministrazione, come affermato in qualche sentenza di merito. Nella fattispecie lattore deduce, come da ampia documentazione fotografica allegata per lungo periodo datato, la mancanza di chiusura del contenitore degli attacchi delle linee telefoniche, tale da essere accessibile da chicchessia, nonché la presunzione che tutto il traffico a contatore derivi dalla utenza di origine, cioè dallabbonato, può essere anche accettata, quando i consumi oscillano su livelli alti o enormemente superiori a quelli normalmente ascritti come nel caso in esame, dove i consumi anormali sono riferiti al solo bimestre febbraio 2001, peraltro anticipatamente rilevati dalla stessa Telecom, che non si è fatta nemmeno diligente dinformare lutente dellanomalia.Dalla puntuale ed attenta istruttoria è emerso che i documenti e le testimonianze non hanno sancito una verità certa, ma anzi fanno propendere per una valutazione positiva a favore dellattore desumibile, da una serie di elementi oggettivi considerato che lutenza del F. dopo regolare utilizzo ha ricevuto la spropositata bolletta riferita ad un solo bimestre, peraltro, in coincidenza con un periodo che la famiglia non si trovava in casa nonché da valutazioni soggettive palese buona fede dellattore, contegno dello stesso durante le fasi del processo (Art. 116 com.20 c.p.c.) e la personalità dello stesso, che sostanzialmente orienta alla estraneità del F. allanomala fatturazione.Da quanto innanzi appare che la pretesa della Telecom è da ritenersi e dichiararsi ingiustificata e, comunque, non dovuta per difetto di regolare prova e documentazione, mentre laddebito di cui alla fattura in contestazione è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento, per difetto di prova dei consumi da parte della Telecom Italia S.p.A. riferiti a carico del F. per luso di utenze estranee alla sue necessità e per non aver tenuto conto degli addebiti precedenti.Per quanto attiene limporto da ritenere equo per la rettifica, questo Giudice ritiene, considerata la media dei valori delle ultime bollette precedenti al periodo in contestazione, determinare il quantum dovuto, per il 2° bimestre 2001 e relativo alla fattura dellimporto di £: 1.098.000 nella somma di .57,00 (£. 110.000). Una corretta interpretazione dellart. 13 del regolamento di servizio non consente a Telecom Italia S.p.A., in pendenza di giudizio innanzi alla Magistratura di procedere alla rescissione del contratto, come nel caso in esame, per cui se ne dichiara la illegittimità con conseguente condanna per Telecom Italia S.p.A. al ripristino della linea telefonica con lo stesso numero di utenza.Va rigettata la spiegata domanda riconvenzionale da parte della convenuta Telecom Italia S.p.A. difettandone i presupposti e, comunque, perché non provata. Poiché il valore della causa non eccede gli . 1.032,00, questo Giudicante decide secondo equità in osservanza dellart. 113, 2° comma c.p.c.Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e considerati i motivi nellaccoglimento della domanda, evolversi della vicenda e posizioni rispettivamente assunte, vengono liquidate ex art. 93 c.p.c. come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciandosi sulla domanda, il Giudice di Pace così provvede:1) Accoglie la domanda così come proposta da F. L. contro la S.p.A. Telecom Italia, ritenendo equa la somma di . 57,00 a copertura della bolletta telefonica relativa al 2° bimestre 2001, come da fattura dell08/03/2001;2) Dichiara non dovuta la somma di £: 1.098.000 pretesa dalla S.p.A. Telecom Italia in relazione al bimestre di cui sopra.3) Condanna la medesima convenuta al pagamento, in favore dellattore allimmediato ripristino della linea telefonica interrotta con lo stesso numero di utenza.4) Condanna la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore dellattore, quale antistatario, liquidate in complessivi .5 60,00, di cui . 50,00 per spese; . 150,00 per diritti ed . 360,00 per onorario, oltre Iva e Cap come per legge.5) La presente è esecutiva ex Art.282 c.p.c..
Così deciso in C/mare di Stabia, il 05/03/2002. Il Giudice di PaceAvv. G D.
Fonte: giudicedipace.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Telefonia - attivazione di servizi non richiesti - 11.10.2005
Risarcimento danni attivazione servizi di cui a contratti non richiesti. - Il Gestore di telefonia, non avendo ottemperato all'ordine di esibizione del contratto, ha abusato della propria posizione dominante, violando il principio di buona fede nel rapporto contrattuale sancito dall'art.1175 c.c. e soprattutto ha violato il diritto, riconosciuto ai consumatori dalla legge 281/98, di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. Inoltre, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione di cui alla Delibera AGCOM (autorità per le garanzie nelle comunicazioni) n.182/02 ed in esecuzione della legge 31/7/1997 n.249, giacchè il Corecom della Campania non risultava ancora abilitato, il tentativo di conciliazione innanzi alla Camera di Commercio è solo facoltativo.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CASTELLAMMARE DI STABIA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo ItalianoIl Giudice di Pace Dott.Francesco Buonocore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1110 / 2004 riservata alludienza del 15/07/2005
TRA Mx LOREDANA (C.F.: ...) rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine dellatto di citazione dallAvv.Somma Marilisa presso il cui studio è elett.te dom.to in C.mare di Stabia alla Via G.Martucci n.3; ATTORE
E TELECOM ITALIA S.P.A., in persona dellAvv.Vittorio Fusco, procuratore speciale, rapp.to e difeso dallAvv.Luigi Stabile con studio in Napoli alla via Diaz 24, e dom.to elet.te in Torre del Greco alla via Ungheria 1, c/o Avv.Annalisa Sallustio;
CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione debitamente notificato in data 04.03.2004 Mx LOREDANA conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di C/mmare di Stabia, la TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t.,.Assume listante di essere cliente della TELECOM ITALIA S.P.A.da numerosi anni con lutenza telefonica 081.8712158 e di essersi accorta, nel mese di settembre 2003, che dal mese di febbraio dello stesso anno la TELECOM ITALIA S.P.A.aveva attivato lopzione contratto teleconomy 24 aziende city mai richiesta dalla istante ed il cui costo le veniva addebitato sulla bolletta.Chiedeva, quindi, Mx LOREDANA che il G.d.P. adito dichiarasse linesistenza e/o la nullità del contratto teleconomy 24 aziende city perché mai richiesto con la consequenziale condanna della medesima TELECOM ITALIA S.P.A. alla restituzione delle somme versatele ma non dovutele dalla istante nonché al risarcimento del danno.Instauratosi regolarmente il contraddittorio la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A. si costituiva depositando fascicolo e comparsa di risposta con la quale eccepiva la inammissibilità della domanda per non avere listante esperito il rito della procedura per il tentativo obbligatorio di conciliazione.Il G.d.P. sulle richieste delle parti si riservava e con provvedimento depositato il 13.09.2004 dichiarava procedibile la domanda ed ordinava alla TELECOM ITALIA S.P.A. di depositare copia del contratto teleconomy 24 aziende city sottoscritto dalla Mx LOREDANA.A detta intimazione la TELECOM ITALIA S.P.A. non ottemperava ed alla udienza del 15.07.2005 la causa, precisate le conclusioni, veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile per aver rispettato lattore sia il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 cpc. Lattore ha provato documentalmente la fondatezza della domanda.Si evince, infatti, dalle fatture depositate che sulla sua utenza telefonica fosse stato attivato il servizio contratto teleconomy 24 aziende city con relativo addebito del costo.A fronte di ciò la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A. si è limitata alla sola eccezione della inammissibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione Con ordinanza depositata il 13.09.2004 questo Giudice dichiarava procedibile la domanda avendo lattore provato documentalmente (vedi missiva di risposta del CO.RE.COM. del 02.02.2004, depositata, di avere tentato di proporre il tentativo di conciliazione e cha la impossibilità era dovuta al fatto che il CO.RE.COM. della Campania non risultava ancora abilitato.Né può accogliersi la tesi della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio trattandosi di una facoltà e non di un obbligo.Peraltro, in riferimento al caso in esame, deve evidenziarsi che la prestazione offerta unilateralmente da una sola delle parti, (in questo caso dalla TELECOM ITALIA S.P.A.) non è sufficiente ad instaurare un rapporto contrattuale non essendoci stata, da parte dellutente, alcuna richiesta di attivazione del contratto teleconomy 24 aziende city.A tal proposito giova evidenziare che la TELECOM ITALIA S.p.A., non ha ottemperato allordine di questo Giudice di depositare copia del contratto teleconomy 24 aziende city sottoscritto dalla Mx LOREDANA confermando, così, la inesistenza di tale richiesta.Ne consegue, secondo questo Giudice, la inapplicabilità della normativa richiamata non esistendo tra le parti alcun contratto che è, invece, elemento essenziale per lapplicazione della delibera n. 182/02 la quale, allart.3, prevede espressamente che sussista la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato.Va, pertanto, dichiarata linesistenza del contratto tra la attrice Mx Loredana e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al contratto teleconomy 24 aziende city perché mai richiesto.In conseguenza la domanda di restituzione proposta da Mx LOREDANA va, pertanto, accolta e la TELECOM ITALIA S.P.A. va condannata a restituire a Mx LOREDANA le somme indebitamente percepite.La somma a ripetersi e da porsi a carico della convenuta può essere determinata in quella richiesta e, peraltro, non contestata di Euro 359,03 supportata dalle fatture prodotte e non contestate.Sulla somma di 359,03 sono dovuti gli interessi legali dal giorno della messa in mora, 03.02.2004 e fino alleffettivo soddisfo.Va accolta, altresì, la domanda di risarcimento dei danni.La convenuta infatti ha reiterato nel tempo lillecita percezione del costo del contratto teleconomy 24 aziende city, mai richiesta dalla istante, abusando indubbiamente della propria posizione dominante, di tal ché ha violato oltre che il principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui allart. 1175 c.c., anche e soprattutto il diritto soggettivo dellattore'consumatore, codificato con lart. 1 capo 2 lett. e della L. 30.7.98 n. 281, alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del danno che può essere quantificato, ai sensi dellart. 1226 c.c., nella somma di Euro 100,00.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mx Loredana contro la TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: a) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per leffetto dichiara linesistenza del contratto tra la attrice Mx Loredana e la convenuta TELECOM ITALIA S.p.A. relativamente al contratto teleconomy 24 aziende city; b) condanna, in conseguenza la convenuta TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare a Mx LOREDANA la somma di Euro 459,03 oltre interessi legali dalla data del 03.02.2004 e fino alleffettivo soddisfo; c) condanna, ancora, la medesima TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 457,00 di cui Euro 20,00 per spese, Euro 257,00 per diritti e Euro 180,00 per onorario oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore costituito Avv. Marilisa Somma che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Castellammare di Stabia, lì 11.10.2005.
Il Giudice di Pace Dott.Francesco Buonocore ,
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Il condono tombale? Illegittimo: è contro la neutralità fiscale e altera il sistema europeo dell'Iva
Trema chi ha fatto il condono tombale della Finanziaria 2003: la sanatoria è contro il principio Ue della neutralità fiscale e viola il sistema comunitario dellIva. La Cassazione insiste e fa sul serio: applica il dictum della Corte di giustizia e, decidendo nel merito, rigetta loriginaria opposizione alla cartelle esattoriali del contribuente che pure aveva presentato la dichiarazione integrativa ai fini del colpo di spugna. È quanto emerge dalla sentenza 25701/09, emessa dalla sezione tributaria che accoglie il ricorso dellAgenzia delle entrate. Il punto di partenza è la sentenza emessa dai giudici Ue nella causa 132/06. Con le norme degli articoli 8 e 9 della legge 289/02 lItalia compie una rinuncia «generale, indiscriminata e preventiva» allaccertamento dellIva: dietro il pagamento di una somma forfettaria, e dunque sganciata dallimposta, il contribuente si assicura lesclusione di ogni controllo nel periodo dimposta considerato. E manca il nesso con la base imponibile delle operazioni effettuate e non dichiarate anche nel caso, che è quello di specie, della sanatoria tramite dichiarazione integrativa. La sesta direttiva Cee, invece, proibisce di disporre trattamenti Iva diversi a soggetti economici che compiano le stesse operazioni. Insomma: la sanatoria crea disparità fra i contribuenti italiani e con gli operatori degli altri Stati Ue: è inutile armonizzare lIva in Europa se poi i Paesi membri non si sforzano di effettuare una riscossione uniforme. Limporto che il contribuente versa grazie al condono risulta modesto rispetto a quanto dovuto: scatta una «quasi-esenzione» che mette in crisi il sistema comunitario dellIva. La Suprema corte, allora, applica dufficio il diritto Ue: esazione integrale di imposta e sanzioni. E con il condono tombale del 2003 va disapplicata la definizione agevolata di cui alla legge 413/91.
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Scadenza mensile per il pagamento del sussidio al lavoratore socialmente utile
Va corrisposto alla fine del mese il sussidio ai lavoratori socialmente utili. Non è operativo, infatti, il sistema di pagamento in due tranche previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria dallarticolo 32 del Dpr 818/57: cioè, il giorno 15 e lultimo giorno di ogni mese. Modalità di corresponsione a parte, quindi, per il resto trova applicazione la disciplina della disoccupazione perché le sue disposizioni regolano lindennità di mobilità la cui disciplina, a sua volta, è estesa al sussidio per i lavori socialmente utili. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 24630/09 con cui ha annullato un verdetto dappello che aveva condannato lInps al pagamento in favore di un lavoratore socialmente utile degli interessi legali sulle prestazioni ricevute in ritardo. Per i giudici del merito, infatti, nel caso in esame doveva trovare applicazione il termine quindicinale di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione. Ma la sezione lavoro del Palazzaccio, nellaccogliere il ricorso dellIstituto previdenziale, ha ribaltato la decisione di secondo grado perché ha ritenuto che il sussidio in esame - anche se calcolato a giorno come lindennità di disoccupazione doveva essere corrisposto mensilmente. Insomma, il suo pagamento non può essere ancorato ad una scadenza di quindici giorni. La domanda del lavoratore, dunque, è stata respinta in quanto la causa è stata decisa nel merito.
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Rappresentazione e sostituzione testamentaria
La rappresentazione è listituto giuridico in virtù del quale una persona chiamata a succedere, per legge o per testamento, non ha la capacità di subentrare al de cuius:
- o perché deceduta al momento in cui si apre la successione
- o perché indegna, ossia impossibilitata a succedere perché resasi responsabile di taluno dei fatti, indicati dalla legge, sintomatici di particolare bassezza danimo o ingratitudine nei confronti del de cuius, e quindi tali da escluderla dalla successione (art. 467 e seguenti del codice civile).
La rappresentazione trova applicazione anche nei casi in cui la persona designata dalla legge o dal testamento abbia rinunciato alleredità.
Scopo della rappresentazione è evitare che a fare le spese dellindegnità o della rinuncia alleredità della persona designata siano i suoi discendenti; pertanto, la persona premorta, indegna o che abbia rinunciato alleredità, come dicevano i giuristi romani, potest capere sed non ritinere (ossia può prendere ma non trattenere) leredità, che passa quindi ai suoi discendenti legittimi o naturali.
La rappresentazione ha luogo:
- in linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto,
- in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Così, se un genitore lascia eredi, in parti uguali, i suoi due figli, e uno di questi è indegno o rinuncia alleredità, la sua quota passerà ai suoi figli, con laltro fratello che riceverà comunque la sua quota.
Se poi non vi sono i presupposti affinché possa applicarsi la rappresentazione (nellesempio: se il figlio che non può o non vuole ereditare non ha discendenti), scatta il cosiddetto accrescimento, in virtù del quale la quota di chi non ha voluto o potuto accettare verrà divisa fra gli altri eredi (sempre nellesempio, andrà tutto allaltro fratello). Può però accadere che il testatore abbia previsto questa eventualità, facendo luogo alla sostituzione testamentaria.
Sostituzione testamentaria
La sostituzione testamentaria (art. 688 e segg. c.c.) può essere ordinaria e fedecommissaria.
Con la sostituzione ordinaria, come appena detto, il testatore dispone che, qualora la persona designata nel testamento come erede o legatario non possa o non voglia accettare, i beni vadano ad altra persona indicata nello stesso testamento.
Con la sostituzione fedecommissaria (dal latino fidei committere, che significa affidare alla fiducia), invece, ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta, o il coniuge dellinterdetto, possono istituire erede o legatario, rispettivamente, il figlio, il discendente o il coniuge, con lobbligo, per il soggetto designato, di conservare e restituire alla sua morte i beni, anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dellinterdetto medesimo, cui spetta, finché è in vita, il godimento dei beni.
Scopo della sostituzione fedecommissaria è dare al testatore la possibilità di favorire quelle persone o quegli enti che si siano prodigati nellassistenza del congiunto interdetto, tanto che essa non produce effetti nei confronti della persona o dellente che abbia violato gli obblighi di assistenza; nel qual caso i beni, alla morte della persona istituita, verranno assegnati ai suoi successori legittimi (lo stesso dicasi se la persona o lente che ha avuto cura dellincapace, rispettivamente, premuore o si scioglie prima della morte di questi).
Analogo alla sostituzione fedecommissaria era il fedecommesso de residuo (parliamo al passato perché questo istituto è stato abrogato), col quale il testatore disponeva non che la persona istituita dovesse conservare i beni affinché alla sua morte andassero al sostituto (essa poteva quindi disporne liberamente, ma solo per atto tra vivi), ma che trasferisse alla persona designata dallo stesso testatore quelli che residuavano (da ciò il termine) alla sua morte.
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Denuncia e querela
Anche se il linguaggio corrente identifica i due concetti, dal punto di vista tecnico sono diversi.
In particolare, la denuncia (art. 333 del codice di procedura penale) è latto col quale una persona, anche diversa da quella offesa dal reato, che abbia avuto notizia di un reato perseguibile dufficio, ne informa il Pubblico Ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia può essere presentata sia oralmente che per iscritto (nel qual caso devessere firmata dal denunciante o da un suo procuratore speciale). Se anonima la denuncia non può essere presa in considerazione, a meno che non costituisca corpo del reato o provenga dallimputato. Il cittadino non è obbligato a presentare la denuncia, a meno che non si tratti di un delitto contro la personalità dello Stato punito con lergastolo: nel qual caso è tenuto a presentarla immediatamente, pena la reclusione fino a 1 anno o la multa da 103 a 1.032 euro. La denuncia è invece sempre obbligatoria per il pubblico ufficiale o lincaricato di pubblico servizio che, nellesercizio della funzione o del servizio, abbia avuto notizia di un reato perseguibile dufficio, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
Quanto alla querela (art. 120 e segg. del codice penale), è una condizione di procedibilità: essa, cioè, devessere presentata dalla persona offesa da un reato, o da un suo procuratore, nei casi in cui il reato non sia perseguibile dufficio o dietro richiesta o istanza, se si vuole ottenere la punizione del responsabile; fra i reati perseguibili a querela le percosse, lingiuria, la diffamazione che non sia a mezzo stampa, la minaccia e il furto non aggravati. La querela può essere presentata, entro 3 mesi dal giorno in cui linteressato ha avuto notizia del reato (salvo che la legge disponga altrimenti), al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, anche oralmente: nel qual caso il ricevente redige un verbale che devessere firmato dal querelante.
Se il reato ha danneggiato più persone la querela presentata da una soltanto di esse lo rende punibile, mentre se è stato commesso da più persone la querela si estende a tutte. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa; se però la querela era già stata presentata, può essere ritirata dagli eredi soltanto se sono tutti daccordo e se il querelato accetta. Chi ha presentato querela può anche ritirarla, parlandosi a riguardo di remissione di querela; occorre però che il querelato accetti; questi, infatti, potrebbe aver interesse a fare piena luce sul fatto oggetto di querela, allo scopo, se del caso, di far condannare lincauto querelante per calunnia. Alla querela si può rinunciare: espressamente, vale a dire mediante dichiarazione scritta, rilasciata allinteressato o a un suo procuratore, o con dichiarazione orale resa a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, che ne redigono verbale sul quale il rinunciante deve apporre la propria firma; oppure tacitamente, ossia tenendo un comportamento incompatibile con la volontà di sporgere querela. La rinuncia alla querela, una volta fatta, è irrevocabile e non va confusa con la remissione di querela; con la remissione di querela , infatti, che può essere anchessa espressa e tacita, si ritira una querela già presentata, mentre con la rinuncia ci si priva della possibilità di presentarla. Se i querelanti erano più duno, affinché la remissione di querela sia efficace devessere fatta da tutti, mentre la remissione fatta in favore di un correo si estende anche agli altri. Gli eredi possono ritirare una querela presentata a suo tempo dal de cuius , a patto, però, che siano tutti daccordo e che il querelato accetti.
Una particolare forma di querela è la querela di falso, che è il procedimento col quale si contesta lautenticità di un documento: per esempio atto pubblico, scrittura privata.
Fonte:lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Alimentazione, prodotti scaduti rimessi sul mercato. Pisani 'Sanzioni più severe per chi attenta alla salute dei consumatori0
Ancora un sequestro da parte dei Nas per quanto riguarda i prodotti alimentari. Questa volta si tratta di un sequestro di 4 tonnellate di alimenti scaduti che sono stati ritrovati in un ingrosso che aveva acquistato i prodotti dopo che erano stati ritirati dai banchi di alcuni supermercati e che sarebbero dovuti essere avviati allo smaltimento. Il fatto è successo a Bergamo. "Si tratta dell'ennesimo crimine commesso ai danni dei consumatori - afferma l'avvocato Pisani, Presidente di Noioconsumatori.it -. Per coloro che acquistano a prezzi ridotti i cibi scaduti non servono sanzioni o ritiri delle autorizzazioni, ma servono delle condanne vere e proprie. In questi giorni saranno accertate le responsabiltà".
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Notifiche stop per le cartelle esattoriali
Senza stipendio da mesi: in sciopero i dipendenti della società di recapiti
Mai sciopero fu più gradito ai cittadini napoletani. A scendere in piazza ieri, formando un corteo di oltre 300 persone che, partito da piazza Mancini, è arrivato a piazza Plebiscito, sotto la sede della Prefettura, sono stati, infatti, i dipendenti della Defendini srl, società di recapiti espressi torinese che, a Napoli e in provincia, gestisce la notifica delle cartelle esattoriali per conto di Equitalia Polis, sotto la cui sede oggi sarà predisposto un presidio. Due giorni di astensione dal lavoro che, uniti ai cinque già effettuati a fine dicembre, hanno determinato la ritardata consegna di oltre 200mila cartelle esattoriali, per la momentanea gioia dei destinatari delle notifiche. Motivo della protesta: il rischio di imminenti licenziamenti di massa per gli oltre 400 lavoratori che continuano a recapitare plichi (al prezzo di 80 centesimi di euro lordi a consegna), malgrado non ricevano lo stipendio da mesi e nonostante, dal primo ottobre scorso, la loro azienda non sarebbe più tenuta a fornire il servizio. Si allunga, quindi, la lista delle realtà produttive della Campania messe in ginocchio dalla crisi economica che, dopo il manifatturiero (con Fiat e Alenia in testa) e il commercio (con un forte calo dei consumi previsto per il 2010), tocca pesantemente anche i servizi. Dopo aver gestito la notifica per la Gestline, e poi per Equitalia, la Defendini ha vinto quale migliore offerente lultima gara dappalto dalla quale è stata, però, successivamente estromessa per irregolarità (decisione contestata dalla società in un ricorso pendente al Consiglio di Stato, dopo una pronunzia sfavorevole del Tar). Il primo ottobre 2009, secondo quanto racconta Rocco Ferullo, segretario della Slc Cgil di Napoli, «il servizio avrebbe dovuto passare sotto la gestione di Poste italiane che ha vinto lappalto», ma ritardi organizzativi avrebbero determinato una proroga della gestione da parte della Defendini, fino al 31 gennaio 2010, «malgrado il contratto dei dipendenti sia scaduto il 31 dicembre scorso». Si tratta dei 400 messi notificatori assunti con contratti di collaborazione a progetto («sono solo una ventina, invece, gli impiegati a tempo indeterminato, dal 2008», spiega il sindacalista). Lavoratori che, tra laltro, «hanno ottenuto solo ora il pagamento degli stipendi di luglio e agosto e attendono gli altri». La buona notizia arrivata ieri è che il 9 febbraio, alle 10.30, alla Prefettura di Napoli si terrà un incontro tra sindacati e rappresentanti di Poste italiane ed Equitalia Polis, alla presenza dellassessore regionale al Lavoro, Corrado Gabriele. «È importante che le istituzioni facciano la loro parte per favorire unintesa che eviti a centinaia di lavoratori e di famiglie di trovarsi senza reddito da un giorno allaltro», afferma il segretario della Camera del Lavoro metropolitana di Napoli, con delega alla Comunicazione, Gianluca Daniele. La soluzione potrebbe essere quella di convincere Poste italiane ad assumere i dipendenti della Defendini. «Daltronde, se siamo in questa situazione - spiega ancora Ferullo - è anche perché il precedente contratto dappalto non prevedeva una clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali»: in pratica, lobbligo per i vincitori di appalti successivi di servirsi, in tutto o almeno in parte, del personale già sul campo. «Poste italiane, che già soffre per una carenza di organico e vedrà aumentare il carico di lavoro, nei prossimi mesi, a causa delle elezioni regionali - continua il sindacalista della Cgil - solo da pochi giorni ha fatto partire una circolare interna per sapere quali e quanti portalettere vogliono partecipare al corso di preparazione per messo notificatore. Non sarebbe meglio assorbire i lavoratori della Defendini?».
Fonte: il mattino
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Immigrati, permesso soggiorno a punti: quota 30 in tre anni oppure espulsione
Serve conoscere l'italiano e la Costituzione. Maroni: garantiremo l'integrazione. Livia Turco: avremo più irregolari
ROMA (4 febbraio) - I ministri dell'Interno e del Welfare hanno dato il via libera al permesso di soggiorno a punti. Roberto Maroni e Maurizio Sacconi presenteranno presto in Consiglio dei Ministri un decreto in base al quale i nuovi richiedenti di permesso di soggiorno dovranno sottoscrivere un accordo per l' integrazione con una serie di doveri da adempiere, tra i quali la conoscenza della lingua italiana, l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, la conoscenza della Costituzione.
«Proprio oggi - ha spiegato Maroni - abbiamo discusso del regolamento che prevede la stipula dell'accordo di integrazione al momento del rilascio del permesso di soggiorno. È la legge sulla sicurezza che parla di specifici obiettivi da raggiungere (come la conoscenza della lingua italiana) nel giro di due anni con una valutazione da parte degli Sportelli unici per l'immigrazione. Se gli obiettivi sono stati raggiunti verrà concesso il permesso di soggiorno, altrimenti ci sarà l'espulsione». Secondo Maroni è un sistema «per garantire l'integrazione: io ti suggerisco le cose da fare per integrarti nella comunità. Se le fai ti do il permesso di soggiorno, se non le fai significa che non vuoi integrarti. Lo applicheremo solo ai nuovi permessi di soggiorno».
Per gli eventuali corsi di lingua e altro, ha detto Maroni, «non chiederemo soldi agli immigrati, faremo tutto noi, anche per garantire standard uniformi in tutte le province ed avere tutto sotto controllo». Sacconi ha rilevato che l'accodo «sottolinea i diritti ed i doveri dell'immigrato: oltre alla conoscenza della lingua, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, 12 anni di educazione di base, trasparenza nei contratti abitativi».
In due anni l'immigrato deve raggiungere 30 punti che gli vengono assegnati attraverso 'esamì di lingua, di formazione civica, ecc. Se commette reati i punti gli vengono tolti. Se dopo i due anni, non raggiunge i 30 punti, l'immigrato ha un altro anno di tempo per arrivare al punteggio richiesto; dopo - se sarà sotto i 30 - scatterà l'espulsione.
Turco: avremo più irregolari. «Il permesso di soggiorno a punti rappresenterà le forche caudine che ostacoleranno l'integrazione e favoriranno l'irregolarità - commenta Livia Turco, responsabile Immigrazione del Partito Democratico - In un Paese come l'Italia dove per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno occorre aspettare più di un anno e dove i corsi di lingua e cultura sono gestiti dal volontariato e dalla Chiesa non è possibile aspettarsi altro. L'Italia purtroppo non è il Canada: se Maroni e Sacconi vogliono imitare il Canada o gli altri Paesi che hanno adottato questo tipo di sistema allora risolvano prima questi problemi e garantiscano tempi certi per i rinnovi dei permessi e corsi di lingua e cultura forniti dalla scuola pubblica».
Bressa (Pd): permesso a punti è una lotteria sociale. «Adesso le follie legislative dei mesi scorsi cominciano a dispiegare i loro incredibili effetti - dice il capogruppo del Pd nella commissione Affari costituzionali della Camera, Gianclaudio Bressa - Essere straniero in Italia vuol dire essere soggetto ad una scandalosa lotteria sociale i cui giudici imbrogliano in partenza. Siamo il paese più xenofobo d'Europa. Bel risultato, complimenti a Maroni e a Sacconi».
Fonte: il mattino
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Spese di spedizione bolletta telefonica? appello ? difetto di giurisdizione ? insussistenza - proponibilità della domanda - 05.02.07
Il Tribunale di Nola, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Nola, rigetta lappello proposto dalla Telecom Italia S.p.A . non può sostenersi che le spese sopportate per la materiale consegna al cliente della bolletta, (che, non va dimenticato, a norma dellart.18 del d.m. n.197 del 1997, costituisce fattura), non rientrino nel divieto di cui al successivo comma 8, sol che si consideri che tutte le modifiche appena segnalate sono avvenute nel medesimo contesto, palesando, per stessa volontà del legislatore, il sillogismo tra attrazione della fase della consegna, in quella dellemissione, con conseguente applicazione delle relative spese nel nuovo divieto di cui al comma 8 che chiude lintera disposizione (diversamente da quanto opina parte appellante, è proprio il legislatore, ad aver previsto espressamente che le spese di spedizione attengono a quelle di emissione, a nulla rilevando losservazione che la consegna può certamente avvenire con sistemi alternativi rispetto allinoltro a mezzo posta, non mutando per questo la sostanza ai fini della effettiva emissione della fattura).
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore dott. Francesco Notaro, ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.7033 del registro generale per gli affari contenziosi dellanno 2006, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.3004/05, depositata il 20.12.2005, notificata il 28.6.2006, del giudice di pace di Nola, relativa a domanda di ripetizione somme, vertente
TRA
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. giusta procura speciale per notar Mxx di Milano, rep. . del ., rappresentato e difeso dagli avv. e in forza di procura stesa a margine dellatto di citazione in appello ed elett.nte dom.to presso lo studio dellavv. in Nola -appellante-
E
Tizia, rappresentata e difesa dagli avv. e giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello ed elett.nte dom.ta presso il primo in Nola -appellata-
Conclusioni
Alludienza del 30.1.2007 le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti, come da conclusioni rese nel relativo verbale da intendersi qui integralmente trascritte.
Motivi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione.
Landamento del giudizio di primo grado è così riassunto nel provvedimento impugnato: Con atto di citazione regolarmente notificato il 19.9.2005, (Tizia) conveniva in giudizio (la Telecom Italia s.p.a.) per ottenere il rimborso di quanto versato quale contributo di spese di spedizione delle fatture nn. 1/04, 2/04, 3/04, 4/04, 5/04, 6/04, 1/05, 2/05 emesse dalla società convenuta relative allutenza telefonica contraddistinta dal numero 081 8xxxxxx di cui lattore è titolare.
Deduceva che tale somma per un totale di euro 2,48 non è dovuta stante il dettato dellart.21 d.p.r. 633/1972 che stabilisce che le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo (così sostituito dallart.1 d.lgs. 20.2.2004 n.52).
Pertanto chiedeva condannare la convenuta al pagamento di euro 2,48 per le somme indebitamente richieste e versate, oltre il risarcimento del danno da valutarsi ex art.1226 c.c. per violazione degli obblighi previsti dallart.1175 c.c e dallart. 2 legge n.281 del 98.
La società convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, eccependo in via pregiudiziale dichiararsi il difetto di giurisdizione delladito giudice in favore della giurisdizione tributaria e in via preliminare limprocedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt 3 e 4 della delibera n.182/02 CONS emessa dallautorità per le garanzie nelle comunicazioni .
Il giudice di pace adito, istruita la causa mediante produzione di documenti, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva la domanda e per leffetto condannava la società convenuta al pagamento della somma di euro 2,48 in favore di parte attrice, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e spese della procedura liquidate in dispositivo, con attribuzione la procuratore antistatario.Con atto di citazione notificato a Tizia in data 27.7.2006, la Telecom Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. proponeva appello avverso la predetta sentenza, evidenziando 1) la natura seriale e collettiva della pretesa azionata dalla controparte, con conseguente importanza economica della stessa; lamentando, 2) lerroneità del rigetto delleccezione di improcedibilità della domanda per lomesso esperimento del tentativo di conciliazione, avendo il giudice rilevato che la controversia non atteneva a diritti derivanti da accordi di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, sicché non rientrava in quelle per le quali è necessario il previo tentativo di conciliazione; che per contro questo andava esperito, secondo il disposto di legge, per ogni controversia nascente dal contratto di abbonamento telefonico; che rientravano in detta previsione tutte le questioni relative alle modalità o ai costi della prestazione erogata, o per le quali lutente lamentava un disservizio; si doleva, inoltre 3) del mancato accoglimento delleccezione riguardante lasserito difetto di giurisdizione per essere la controversia attribuita alla cognizione del giudice tributario; evidenziava che la pretesa aveva ad oggetto la restituzione di una somma indicata in fattura ed inserita nella base imponibile, essendo perciò gravata di iva, sicché era stata richiesta la restituzione di una somma che essa Telecom s.p.a. aveva già versato allerario; che ciò emergeva da quanto previsto dallart.15 comma 2 n.3 d.p.r. n.533 del 1972; che, in ragione di ciò, la controversia investiva il preliminare accertamento circa la composizione della base imponibile della fattura e della debenza del tributo, rientrando a pieno titolo nelle giurisdizione del giudice tributario; contestava, ancora 4) nel merito laccoglimento della domanda, osservando che le spese di spedizione, a mente dellart.21 comma 8 legge iva, non potevano ritenersi rientrare in quelle di emissione della fattura; che, infatti, emettere una fattura non significava spedirla, costituendo questa la manifestazione di una attività ulteriore che segue quella di emissione; che sul punto era intervenuto ripetutamente il Ministero delle Finanze, il quale aveva avuto modo di precisare come il divieto posto dallart.21, u.c. d.p.r. n.633, nel testo modificato dal d.p.r. n.687 del 1974, non concerne le spese per linvio a domicilio dei documenti, bensì le spese di emissione della fattura, nonché, in generale, le altre spese relative ai conseguenti adempimenti e formalità previsti dalla normativa in materia di iva, quali ad esempio la annotazione di cui allart.23 e la conservazione delle fatture di cui allart.39 del citato d.p.r. n.633 e ss. modificazioni; che in senso analogo si erano espresse anche le Commissioni tributarie; che ciò era chiaramente dato argomentare dallo stesso tenore letterale della disposizione, atteso che, se il legislatore avesse voluto comprendere le spese di spedizione in quelle di emissione, lo avrebbe fatto espressamente; che, del resto, tanto era in sintonia con il principio generale di cui allart.1196 c.c. secondo il quale le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore; si doleva, infine, 5) dellerroneità della decisione circa la condanna al risarcimento del danno, non potendo la liquidazione equitativa ex art.1226 c.c. soccorrere in assenza di prova circa lan del danno stesso, come ritenuto in molteplici occasioni dal giudice di legittimità; chiedeva, pertanto, in accoglimento del proposto appello, che venisse dichiarata limprocedibilità della domanda o il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado in favore del giudice tributario, ovvero, nel merito, il rigetto della domanda, con condanna dellappellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva la convenuta, la quale resisteva diffusamente ai motivi di gravame, sostenendo, altresì, la vessatorietà della clausola contenuta allart.14 delle condizioni generali di abbonamento e chiedeva il rigetto dellappello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, vinte le spese del grado, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Tanto premesso, osserva il tribunale che, sulla base dei motivi di impugnazione proposti, lappello non è suscettibile di positivo apprezzamento e va conseguentemente rigettato.
Afferendo a questione di carattere pregiudiziale, deve, prima di ogni altro, essere esaminato il motivo di gravame con il quale si prospetta la asserita erroneità della decisione circa la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia, per essere la stessa devoluta alla cognizione del giudice tributario.
Il motivo di impugnazione è totalmente destituito di fondamento.
E di tutta evidenza che la domanda avanzata in primo grado da parte attrice ha ad oggetto la restituzione di somme che si assumono indebitamente richieste dalla odierna società appellante, sulla scorta della clausola contrattuale contenuta nellart. 14 delle Condizioni Generali di abbonamento. Sicché la controversia non riguarda in alcun modo il rapporto dimposta tra sostituto e sostituito, né, per quel che maggiormente conta, la posizione dellente impositore, incentrandosi sulla conformità a legge della pattuizione tramite la quale la Telecom Italia s.p.a. fa ricadere sul cliente le spese di spedizione della fattura, mentre la circostanza che queste includano parte dellimposta, è effetto indiretto e del tutto indifferente ai fini dellattribuzione della giurisdizione.
Del resto come questo tribunale ha già avuto modo di osservare in altra occasione, La tesi dellappellante ove condivisa porterebbe alla conclusione paradossale di attrarre nella giurisdizione tributaria tutte le controversie tra privati aventi ad oggetto l'adempimento di un contratto in cui una delle prestazioni sia assoggettata allimposizione dell'IVA e, dunque, costituisca la base imponibile sulla quale operare detto prelievo (cfr. trib. Nola, 13 luglio 2006, g.i. Bellini).
Infondato è anche il secondo motivo di appello di carattere pregiudiziale riguardante lasserita improcedibilità della domanda ex art. 1 comma 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.Infatti questo testualmente dispone che L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.
Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dellAutorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dellistanza allAutorità.
A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.. La disposizione in parola, pur introducendo una condizione di procedibilità della domanda, rinvia, per lindividuazione dellambito di operatività e delle modalità di svolgimento del tentativo di composizione stragiudiziale, alla disciplina secondaria, da emanarsi ad opera della stessa Autorità.Con delibera del Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, allallegato A viene affidata la risoluzione stragiudiziale delle controversie agli istituendi sportelli di conciliazione presso i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com), previsti dallart. 2, Allegato A della Delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999; nello specifico lart. 5 n. 2 lett. D) del regolamento del 2002 cit., trasferisce ai Corecom funzioni istruttorie nelle seguenti materie previste dalla Legge 249/97: controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 9; controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.Solo nelle controversie de quibus è espressamente prevista la condizione di procedibilità invocata dallodierna società appellante.
Nulla autorizza stante la natura della norma, la quale, influendo sulla tutela concreta dei diritti, non può che essere insuscettibile di interpretazioni analogiche a ritenere assoggettate al tentativo obbligatorio di conciliazione tutte le controversie in cui sia parte un esercente lattività di telecomunicazioni, ovvero ogni controversia che deriva, comunque, dal rapporto instaurato per effetto del contratto di abbonamento.
Peraltro, la stessa delibera n. 182/2002 nel prevedere che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione sia effettuata presso i Co.Re.Com. la subordina alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate (art.1, comma 3), di tal che la previsione di legge non può ritenersi vincolante di fronte alla concreta impossibilità di attivare il tentativo di conciliazione per mancata istituzione nella Regione di residenza del cliente dellorgano competente al suo espletamento, circostanza pacificamente non contraddetta dalla difesa di parte appellante.
Infondato è anche il motivo di appello riguardante lasserita inapplicabilità del disposto di cui allart.21 comma 8 d.p.r. n.633 del 1972 alle spese sopportate per la spedizione della bolletta, in quanto non rientranti in quelle di emissione alle quali soltanto farebbe riferimento la norma appena richiamata.
E bene premettere che la società appellante fonda le proprie doglianze esclusivamente sul fatto che, a suo avviso, le spese in discorso non atterrebbero a quelle di emissione della fattura, senza formulare alcun ulteriore specifico motivo di impugnazione in riferimento ad altri passaggi, pure contenuti nel provvedimento gravato e sulla scorta dei quali il giudice di prima istanza è pervenuto allaccoglimento della domanda (per completezza si può, altresì, evidenziare che in citazione è contenuto anche un motivo di impugnazione relativo allasserito accoglimento della domanda di risarcimento avanzata da parte attrice in primo grado, motivo che non verrà esaminato, posto che lappellante si duole di una statuizione che il giudice di prime cure non ha affatto adottato, avendo respinto la domanda di risarcimento).
Ciò posto, la disposizione sopra richiamata prevede che Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
Ad avviso di questo tribunale (vds. sempre trib Nola 13.7.2006, g.i. Bellini), la formulazione testuale della norma è tale da abbracciare ogni attività, collegata agli obblighi di fatturazione, ritenuta essenziale per il completamento del procedimento di applicazione del tributo.
Questa si compone, in primo luogo, della compilazione del documento, cioè della sua materiale redazione in due esemplari, recanti lindicazione della prestazione effettuata, del costo, della misura dellimposta applicata, delle parti del rapporto, della data; successivamente vi è lannotazione, che consiste nella registrazione nei libri contabili dellemittente, con attribuzione di numerazione progressiva, ai sensi dellart. 23 dello stesso d.p.r., da effettuarsi nei quindici giorni successivi alla compilazione; infine, nella trasmissione di una delle due copie redatte al soggetto che ha beneficiato della prestazione, mediante la sua consegna o spedizione.
Tutti i passaggi appena richiamati, proprio secondo il tenore letterale del comma 8 dellart. 21 cit., assumono rilevanza ai fini del completamento della procedura di emissione, sicché la disposizione in parola si riferisce a tutte le fasi anzidette, vietando che i loro costi siano addebitati al cliente.
La fase della spedizione è strettamente connessa alla materiale redazione della fattura, come è dato ricavare dal comma 1, ultimo periodo dellart.21 d.p.r. cit., il quale ha previsto che La fattura si ha per emessa al momento della sua consegna o spedizione allaltra parte .
Sul punto si è, infatti, rimarcata la natura recettizia della spedizione della fattura, con la conseguenza che questa è efficace solo nel momento in cui una delle due copie entra effettivamente nella sfera del beneficiario del bene o servizio, acquisendo definitivamente la sua valenza ai fini del prelievo fiscale, anche e proprio in ragione della piena corrispondenza tra la copia in possesso dellemittente e quella trasmessa allaltra parte (sempre trib. Nola 13.7.2006 ha avuto modo di segnalare come il divieto di addebito al cliente, di cui al richiamato comma 8 dellart. 21 DPR 633/1972, non può che comprendere anche i costi di spedizione della fattura di cui qui si discute, giacché La spedizione di copia della fattura alla controparte, infatti, è finalizzata a garantire la corretta applicazione del procedimento di esazione del tributo, e dunque il corretto ed integrale adempimento dellobbligazione tributaria, sicché va qualificato adempimento conseguente intrinsecamente connesso alla emissione, nel senso che integra e perfeziona il relativo procedimento, sicché i suoi costi devono gravare sul soggetto tenuto alla fatturazione, non sul consumatore finale). Una simile interpretazione, in via risolutiva, è suffragata dallanalisi comparativa tra loriginaria formulazione della norma e quella risultante a seguito dellemanazione del d.p.r. n.687 del 1974.
In quella sede, infatti, venne introdotto il comma 8, che ha, appunto, previsto il divieto di addebitare al cliente, a qualsiasi titolo, le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità.
La norma ovviamente, già da un punto di vista testuale, non può che essere letta in combinazione con gli ulteriori commi di cui si compone, posto che, il comma 1 prevede che la fattura si ha per emessa allatto della sua consegna o spedizione allaltra parte, ovvero allatto della sua trasmissione per via elettronica , mentre al comma 4 viene disposto che la fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno consegnato o spedito allaltra parte .In origine non era stato previsto che la fattura doveva ritenersi emessa solo con la consegna o spedizione, ma, per contro, si distingueva come ancora vorrebbe parte appellante la fase della emissione, da quella della spedizione, che non erano, pertanto, contestuali, sebbene andassero completate entrambe nel termine di trenta giorni.La stessa norma segnava significativamente tale scissione anche da un punto di vista letterale, posto che la materiale redazione del documento veniva definita testualmente emissione, cui seguiva poi la trasmissione nella sfera di disponibilità della controparte.
Nella successiva formulazione, la norma non parla più di emissione, ma di mera compilazione materiale del documento; elimina la frattura temporale tra la sua redazione e la successiva spedizione e chiude il cerchio, prevedendo espressamente che lemissione coincide con il momento in cui la fattura viene inviata e ricevuta dal beneficiario della prestazione o del servizio, costituendo, pertanto, lattività di confezionamento del documento, quale meteriale compilazione dello stesso, esclusivamente attività di carattere preparatorio. Di tal che non può sostenersi che le spese sopportate per la materiale consegna al cliente della bolletta, (che, non va dimenticato, a norma dellart.18 del d.m. n.197 del 1997, costituisce fattura), non rientrino nel divieto di cui al successivo comma 8, sol che si consideri che tutte le modifiche appena segnalate sono avvenute nel medesimo contesto, palesando, per stessa volontà del legislatore, il sillogismo tra attrazione della fase della consegna, in quella dellemissione, con conseguente applicazione, senza particolari mediazioni interpretative, delle relative spese nel nuovo divieto di cui al comma 8 che chiude lintera disposizione (diversamente da quanto opina parte appellante, è proprio il legislatore, pertanto, secondo linterpretazione logico-sistematica desumibile dallintero articolato della norma in parola, ad aver previsto espressamente che le spese di spedizione attengono a quelle di emissione, a nulla rilevando losservazione che la consegna può certamente avvenire con sistemi alternativi rispetto allinoltro a mezzo posta, non mutando per questo la sostanza ai fini della effettiva emissione della fattura).Né supporta le tesi dellappellante il richiamo allart.1196 c.p.c., posto che, al di là della considerazione assorbente che le spese in parola non attengono alla fase del pagamento, ma agli obblighi tributari dellemittente, è sempre la lettera dellart.21 comma 8 cit. a disporre il divieto di porle a carico del beneficiario della prestazione. Da ciò deriva che, avendo la società appellante basato il proprio gravame, nel merito, esclusivamente sulla asserita inapplicabilità del divieto in parola alle spese di spedizione della fattura, lo stesso non può che essere rigettato.Le spese vanno regolate secondo soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sullappello proposto dalla Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Tizia, avverso la sentenza del giudice di pace indicata in epigrafe, ogni motivo come segnalato in motivazione, dichiarato inammissibile, così provvede:
a) rigetta lappello e per leffetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna la società appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario di parte appellata che si liquidano in euro 312,00 per diritti ed euro 350,00 per onorario, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Nola, così deciso il 5 febbraio 2007
Fonte: giudicedipace.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Risarcimento danni ?responsabilità del vettore aereo ?danno da vacanza rovinata ?danno non patrimoniale -17.11.08
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, nel procedimento avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni causati dal vettore ritenuto responsabile dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero e del suo bagaglio, ha condannato il vettore aereo a rimborsre le somme sborsate per l'acquisto del biglitto aereo e per spese varie, nonchè a risarcire il danno biologico, documentato con certificazione medica. La sentenza in oggetto è di grande attualità, in quanto il Giudice adito, nelle proprie motivazioni, ha richiamato la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 26972/08, la quale ha, appunto definitivamente concluso la disputa giurisprudenziale sul danno esistenziale, chiarendo in maniera definitiva il concetto di danno non patrimoniale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Lavv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1706/08 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: Risarcimento danni,
T R A (Tizia), nata a ( ) il ( ) ed ivi res.te alla Via ( ) n.( ) c.f. ( ) elett.te dom.ta in ( ) alla Via ( ) n.( ) presso lo studio dellavv. (Caio) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dellatto di citazione; ATTRICE
E S.p.A. (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in ( ) alla Via ( ) n.( ); CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI Per lattrice: accogliere la domanda; dichiarare lesclusiva responsabilità della Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine alla causazione degli inconvenienti occorsile e, per leffetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura di 375,00, sia non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale e da vacanza rovinata) in misura non inferiore ad 1.500,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Tizia), con atto di citazione ritualmente notificato il 21/1/08 alla S.p.A. (Zeta) la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità in ordine alla causazione degli inconvenienti occorsile e, per leffetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali nella misura di 375,00, sia non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale e da vacanza rovinata) in misura non inferiore ad 1.500,00. Nellatto di citazione assumeva: - che, in data 11/4/07 acquistava regolare titolo di viaggio con la Compagnia Aerea (Zeta), n. AP4401W, per il volo di andata Napoli Rodi con partenza prevista da Napoli per il giorno 3/8/07, ore 10,30, scalo intermedio allaeroporto di Atene, ripartenza per Rodi con la Compagnia Aerea (Ypsilon), n...., delle ore 14,50 e arrivo a Rodi alle ore 15,50; - che, mentre il viaggio Napoli-Atene si svolgeva regolarmente, con arrivo allorario previsto, recatasi al Chek-in per le operazioni dimbarco sul volo per Rodi, le veniva negato limbarco per mancanza di posti; - che, tale incresciosa situazione le procurava notevolissimi disagi consistenti in: a) mancata assistenza durante lattesa del volo successivo; b) attesa protrattasi per ben 28 ore; c) acquisto di bene di prima necessità; d) grave forma di psoriasi da stress; - che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa (Zeta) a mezzo racc.ta a.r. n.12957607615-6 ricevuta il 13/9/07. Instauratosi il procedimento, risultata contumace la Spa (Zeta), veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché deferito interrogatorio formale al legale rapp.te della Spa (Zeta) che, non lo rendeva. Sulle rassegnate conclusioni, alludienza del 3/11/08, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarara la contumacia della convenuta S.p.A. (Zeta) regolarmente citata e non costituitasi. Le legittimazioni attiva e passiva sono state provate con il deposito di regolare titolo di viaggio. Non vi è dubbio che, nel caso di specie va applicata la normativa di cui alla Convenzione di Montreal. Il 28 giugno 2004 è entrata in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto areo internazionale.
Contestualmente è divenuto applicabile il Regolamento (CEE) n.889/2002 del 13 maggio 2002, che ha modificato il Regolamento (CEE) n.2027/1977 sulla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di persone e di bagagli. La Convenzione di Montreal si applica ai trasporti internazionali, allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro Stato non contraente (art. 1 n.2). Lart. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: lazione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dellattore, nel territorio di uno degli Stati Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede unimpresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza). E ius receptum che, allinterno dellordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris allinterno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese. E, quindi, evidente che limpiego del termine Tribunale, nella versione in lingua Francese delle predette fonti, è da intendersi nel senso generale di autorità giudiziaria senza alcuna pretesa di determinazione di una competenza per funzione o materia o valore. La norma in esame attribuisce solo una competenza internazionale, mentre quella interna è completamente rimessa alla lex fori, appunto chiamata a regolare la procedura. Rettamente, quindi, listante (residente in Pozzuoli, parte danneggiata e consumatore) ha adito il Giudice di Pace di Pozzuoli, competente per valore e per territorio. Infatti, anche per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo (D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dellavvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dalloperatività dei criteri ordinariamente previsti.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
E provato documentalmente, per testimonianza e per non reso interrogatorio formale, che lattrice nel viaggio di andata Napoli-Rodi subiva un ritardo di ben ventotto ore a causa della mancanza di posti sul volo della Compagnia Aerea (Ypsilon), n.AP1651W, in regime di code sharing con la Compagnia Aerea (Zeta), con partenza da Atene alle ore 14,50 ed arrivo a Rodi alle ore 15,50. E, altresì, provato che, durante lattesa per il volo successivo lattrice non ha avuto una ben che minima assistenza e/o informazione e nessun rimborso, così come previsto e disciplinato dalla normativa Comunitaria: - Regolamento (CE) n. 261/04 dell11/2/04 entrato in vigore in Italia il 17/2/05, che ha abbrogato e sostituito il previgente regolamento (CE) n.295/91, che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato. Tale normativa prevede che, nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, cumulativamente: - al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppura ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dallaeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione; - ad una somma di denaro per il mancato imbarco che, deve qualificarsi come risarcimento determinato forfettariamente; - allassistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica.
A tutto ciò non ha ottemperato la Società (Zeta) e, pertanto, la stessa va condannata al pagamento, in favore dellattrice, della somma di 250,00, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 del Regolamento CE n.261/04; della somma di 125,00 per spese sostenute per acquisto di pasti e bevande e di una somma per il risarcimento del danno biologico causato dalla lunga permanenza allaeroporto di Atene che le ha procurato psoriasi generalizzata acuta (confr. Certificazione medica in atti), con uninvalidità temporanea di giorni 25. Pertanto, assumendo un valore economico di 42,00/giorno si determina un indennizzo di 1.200,00, comprensivo dei disagi derivati dallinfermità e delle spese mediche forfetizzate.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento danni da vacanza rovinata, questo Giudice ritiene che la richiesta non possa essere accolta in tal senso in quanto, nel caso di specie, non si può parlare di vacanza rovinata nel ritardo di 28 ore allarrivo nel luogo dove doveva iniziare la vacanza. Il non aver prestata la dovuta assistenza e/o informazione integra gli estremi dellinadempimento contrattuale ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, art. 1218 (responsabilità del debitore) ed in particolare dellart. 949 bis del Cod. nav. (responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto): il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero e del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
A tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dallart. 1223 c.c. e, pertanto, a questo Giudice sembra equo liquidare la somma di 300,00, ex art. 1226 c.c. Per quanto concerne la richiesta di liquidazione del danno morale ed esistenziale, questo Giudice si è già espresso, in merito, in altre sue sentenze nel senso che, il fatto accaduto allattrice rientra nel novero degli inconvenienti che possono verificarsi nella normale vita quotidiana e che, il risarcimento del danno non può trovare ingresso nel c.d. danno esistenziale, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza: - danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona; - la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali - un non fare, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente; - ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto allespressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Il ritardo del volo aereo non può avere comportato allattrice una lesione tale da essere risarcita nel c.d. danno esistenziale.
Diversamente, ogni pregiudizio che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita. Ogni perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno patrimoniale), o sullintegrità psico-fisica (danno biologico), o non costituisca patema danimo (danno morale), diventerebbe pienamente risarcibile. La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nellastratta previsione della norma di cui allart. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato danimo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dellinteresse, costituzionalmente garantito, allintegrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha inteso dare giustizia ai valori della persona ampliando il concetto del danno non patrimoniale, dando limprimatur al c.d. danno esistenziale derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e, non a qualsiasi lesione di qualsivoglia interesse. Al suddetto insegnamento si sta allineando la recente giurisprudenza della Cassazione che afferma: - il c.d. danno esistenziale non è una figura autonoma diversa dal danno biologico, ma è necessario, in generale, tenere presente le ricadute sulla qualità della vita derivante dal danno biologico (Cass. 20 aprile 2007 n.9514). Già Cass. Sez. III, 31 maggio 2003 n.8827, aveva precisato che «la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto».
Quindi, il danno esistenziale, diversamente da quello morale, non ha natura meramente emotiva ed interiore ma devessere oggettivamente accertabile ed aver determinato scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato levento dannoso, alterandone lequilibrio e le abitudini di vita.
In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a sconvolgimenti delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi delle stesse. Infine, cè da rilevare che, il danno esistenziale non è in re ipsa. Colui che lamenti un danno esistenziale deve darne prova, a mezzo di documenti, testimonianze, presunzioni. Dal lamentato pregiudizio non deriva automaticamente lesistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dellatto illegittimo (Cassazione, S.U. civili, sentenza 24.03.2006 n° 6572.
E, finalmente, è arrivata la sentenza della Cassazione civile , SS.UU., sentenza 11/11/08 n° 26972 che ha dato la parola fine alla disputa sul danno esistenziale ed ha confortato linterpretazione costituzionalmente orientata del danno esistenziale fatta da questo Giudice. Secondo la Cassazione a Sezioni Unite:
- Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.
- Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno.
- Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
- Nellambito della perdita subita e mancate utilità, ex art. 1223 c.c., vanno ricompresi anche i pregiudizi non patrimoniali.
- Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.
- Nel caso di danno da morte immediata (o danno tanatologico), il giudice potrà i correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine.
- Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Il credito risarcitorio dellistante (Tizia) ammonta, quindi, ad 1.875,00 (250,00+125,00+1.200,00+300,00).
Detto importo è liquidato allattualità, comprensivo, cioè, dellintervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino alla data della presente sentenza (Cass. 24/3/03 n.4242).
Dalla data della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, dUfficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dellattività processuale svolta. La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (Tizia) nei confronti della S.p.A. (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per leffetto condanna la S.p.A. (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (Tizia) della somma di 1.875,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di 1.550,00, di cui 50,00 per spese, 600,00 per diritti ed 900,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 17 novembre 2008 al n. 3047 del Mod. 16.
Fonte: giudicedipace.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Risarcimento danni ?infortunio del minore a scuola durante le lezioni ? illecito contrattuale e extracontrattuale ? onere della prova ? 11.03.08
Il principio innanzi espresso è stato così fatto proprio dalle Sez. Un. del 2002 secondo cui, posto che l'iscrizione del minore ad un Istituto scolastico determina la nascita di un vincolo negoziale tale da fare sorgere in capo all'istituto anche l'obbligo di protezione e vigilanza del minore, l'attore dovrà solo provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onore del convenuto dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa a lui non imputabile la responsabilità dell'Istituto e dell'insegnante hanno natura contrattuale l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica Ne deriva che è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c .
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Giudice di Pace di Carinola, nella persona del Giudice di Pace Avv. Luigi Poccia, emette la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al nr. 582/07 e posto in deliberazione il giorno 11.03.2008 e vertente tra Z. G. e D. A., in proprio e quale genitori esercenti la potestà sul figlio minore Z. M., rapp.ti e difesi dagli Avv.ti R. V. e G. D., con studio in Mondragone, Via . e D. N.
e A. C., in proprio e quali genitori di D. A., rapp.ti e difesi dall'Avv. M. S., con studio in S. Maria C.V. (CE), Via M., , convenuti
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, Via A. Diaz, 11 è dom.to ex lege; convenuto
in cui è stata chiamata in causa RAS ASS.NI SpA, in p.l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. E. C. e con questi elett.te dom.ta in MONDRAGONE (Ce), C.U., .. Terzo chiamato in causa
Oggetto: Risarcimento danni da illecito contrattuale ed extracontrattuale.
Conclusioni: come rassegnate in atti che qui si intendono per riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale, i Sigg.ri Z. Giovanni e D. Anna, in proprio e quali genitori del minore Z. M., convenivano in giudizio per l'udienza del 23 gennaio 2007, i Sigg.ri D. N. e A. C., in proprio e quali genitori del minore D. A., nonché il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., al fine di ottenerne la condanna solidale o alternativa, a sensi degli artt. 1218 e 2048 c.c., al risarcimento dei danni dai medesimi subiti a causa dell'infortunio scolastico subito dal loro figlio Z. M. verificatosi nella palestra della Scuola Secondaria di I grado M. B. di Mondragone cui il medesimo era iscritto.
In punto di fatto deducevano che la mattina del 14.2.2006 il piccolo M., durante la lezione di educazione fisica, nel corso di una partita di pallavolo, veniva colpito al braccio da una pallonata scagliata con i piedi e con violenza dal minore D..
Deducevano che in conseguenza di ciò il minore Z. ebbe a riportare la frattura dell'epifisi distale radio a dx, da cui sarebbero derivati postumi invalidanti ed un danno biologico temporaneo.
Deducevano, inoltre, di avere sopportato un danno patrimoniale emergente per le spese mediche sostenute per le cure del proprio figlio.
Chiedevano, così, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno emergente (iure proprio) e del biologico temporaneo subito dal minore, riservando di agire in separata sede per ottenere il risarcimento del danno biologico permanente e del danno morale ed esistenziale subito dal minore. In punto di diritto deducevano una responsabilità concorsuale nella causazione dell'illecito del Ministero dell'Istruzione, del minore D., ex art. 2043 c.c., e dei genitori di questi ex art. 2048 c.c.
Invocavano, quindi, anche l'applicazione dell'art. 2055 c.c..
A sostegno delle domande producevano: il certificato di stato di famiglia; le richieste di risarcimento formulate in via stragiudiziale; la nota del Dirigente scolastico, contenente in allegato la denuncia del fatto e la relazione dell'insegnante di turno, la documentazione medica e fiscale, compresa la valutazione del danno eseguita dall'INPS.
Iscritta la causa al ruolo si costituivano i sigg.ri D. N. e A. C., evocati in giudizio sia per fatto proprio che quali rapp.ti del minore, che contestavano la domanda, eccepivano la carenza di legittimazione passiva e chiedevano la estromissione dal processo, sostenendo la responsabilità esclusiva del Ministero nella causazione dell'evento per l'assenza dell'insegnante al momento del fatto.
Si costituiva il Ministero che, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale di Napoli, contestava la domanda e la propria responsabilità e chiedeva lo spostamento della prima udienza al fine di convenire in giudizio il proprio assicuratore, RAS SpA, per essere da questa manlevata e garantita per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
All'udienza del 12.4.2007 si costituiva, altresì, la RAS SpA che contestava la domanda e la responsabilità del Ministero, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata l'attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del giorno 11.3.2008; alla detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate dagli attori sono fondate e meritevoli di accoglimento. In fatto le narrate nell'atto di citazione risultano provate documentalmente.
Tanto gli attori che il Ministero convenuto hanno prodotto in giudizio la nota del Dirigente scolastico trasmessa all'INPS, nonché la denuncia del fatto e la relazione dell'insegnante di turno che ha assistito al fatto.
Si legge nel documento che il Dirigente scolastico ha trasmesso all'INAIL: In una fase di gioco che si svolgeva nella palestra della scuola, gli alunni Z. e D. rincorrevano una palla D., raggiunto il pallone, invece di prenderlo con le mani, lo colpiva con il piede destro in quella traiettoria si trovava l'alunno Z. che veniva colpito violentemente al polso , riportando FRATTURA dell'epifisi distale. Si legge nella relazione dell'insegnante di educazione fisica trasmessa al Preside: Alle ore 13,10, durante l'ora di educazione fisica, gioco della Pallavolo in Palestra, gli alunni D. A. e Z. M. rincorrevano una palla il D. raggiungeva il pallone e, invece di raccoglierlo con le mani, come avrebbe dovuto fare, lo colpiva con il piede destro sulla traiettoria si trovava il compagno Z. che veniva colpito alquanto violentemente al polso .
I documenti di cui innanzi, dunque, fugano ogni dubbio circa il verificarsi del fatto storico.
In punto di diritto, nella fattispecie che ne occupa è dato ravvisare una responsabilità concorsuale di tutti i convenuti.
In relazione alla posizione del Ministero della P.I., non è dubitabile che sia ravvisabile un concorso del titolo della responsabilità, poiché la il fatto assume tanto i connotati dell'illecito contrattuale che quelli dell'illecito extracontrattuale. Sotto questo secondo profilo la fattispecie è regolata dall'art. 2048 c.c. Recita la norma: i precettori e coloro sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza Le persone sono liberate solo se provano di non avere potuto impedire il fatto .
La norma comporta una presunzione iuris tantum di responsabilità del Ministero e quindi una inversione dell'onere della prova: accertato il fatto storico, incomberà al precettore (o al Ministero) dimostrare e provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Nessuna prova in tale senso è stata fornita nel corso del procedimento.
Il Ministero si è limitato a chiedere il rigetto della domanda senza dedurre e provare i fatti impeditivi della pretesa. Del resto res ipsa loquitur: la circostanza che gli alunni - durante una partita di pallavolo! - rincorressero la palla e che il minore D., anziché raccoglierla con le mani, abbia sferrato un calcio, induce a ritenere, anche a sensi dello art. 2727 c.c., che il precettore non sia intervenuto per fermare gli alunni. Ma vi è di più! Le circostanze da allegare ai fini della prova liberatoria costituiscono l'oggetto non di una mera difesa o eccezione in senso lato, ma di un eccezione in senso stretto, configurando la prova liberatoria un FATTO IMPEDITIVO (art. 2697 secondo comma c.c.) che, in forza dei principi che regolano il processo (principio della disponibilità, del chiesto e pronunciato), rientra nella disponibilità della parte, motivo per cui l'esistenza dello stesso non può essere rilevato d'ufficio dal Giudice che secundum alligata et provata iudicare debet.
La responsabilità del Ministero è anche di natura contrattuale, come esattamente dedotto dagli attori. Noto è il principio secondo cui l'iscrizione del minore ad un Istituto scolastico determina la nascita di un vincolo negoziale tale da fare sorgere in capo all'istituto stesso, tra le altre, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica (Cass. Sez. Unite 27.6.2002, nr. 9346).
La circostanza secondo cui l'attore abbia riportato un danno durante l'orario scolastico evidenzia chiaramente un inadempimento contrattuale per inesatta esecuzione della prestazione da parte del Ministero. Viene così in considerazione la disposizione di cui all'art. 1218 c.c. che così dispone: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
L'inversione dell'onus probandi prevista dalla norma comporta che, se per il danneggiato è sufficiente dimostrare l'esistenza del contratto (che, nel caso che ne occupa, costituisce un fatto pacifico e non contestato) e del danno, spetterà al debitore/convenuto l'onere di provare la non imputabilità dello stesso e, quindi, di avere usato, a sensi dello art. 1176 c.c., tanto nella fase dell'esecuzione della prestazione che in quella preparatoria, la diligentia chiesta per il tipo di attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.). E in questi termini si è espressa anche la Corte di Cassazione che, a sezioni unite, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, ha così deciso: Il creditore che agisce in giudizio,.., deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione (Cass. Sez. Un. 0.10.2001 nr. 13533; negli stessi termini Cass. 26.01.2007 nr. 1743). Il principio innanzi espresso è stato così fatto proprio dalle sez. Un. del 2002 (Cass. Sez. Unite 27.6.2002 nr. 9346) secondo cui, posto che l'iscrizione del minore ad un Istituto scolastico determina la nascita di un vincolo negoziale tale da fare sorgere in capo all'istituto anche l'obbligo di protezione e vigilanza del minore, l'attore dovrà solo provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onore del convenuto dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa a lui non imputabile. Negli stessi termini anche CASS., sez. III, 31.3.2007 secondo cui: la responsabilità dell'Istituto e dell'insegnante hanno natura contrattuale l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica Ne deriva che è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c .
Con la responsabilità del Ministero concorre anche quella dei convenuti D. N. e A. C., che rispondono tanto ex art. 2048 c.c. che ex art. 2047 c.c. Recita l'art. 2048 c.c.: Il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori .
Dall'esame della norma emerge che i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non avere potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell'osservanza dei precetti imposti dall'art. 147 c.c (Cass. 9815/1997; Cass. 18.01.2006 nr. 831;Cass. 21.9.2000, nr. 12501; Cass., sez. III, 28.3.2001 nr. 4481Cass. 06.12.1986 nr. 7247; Cass. 24.10.1988 nr. 5751). Dai vari insegnamenti forniti dalla S.C. è possibile evincere un principio generale secondo cui impedire il fatto illecito significa non solo dimostrare di avere educato il figlio secondo i criteri di una buona educazione imposti dalla legge, ma anche avere esercitato una sorveglianza concreta consona alla personalità ed alle tendenze tipiche del carattere del minore.
Nessuna prova liberatoria è stata fornita dai convenuti.
I genitori del minore D., poi, rispondono anche ad altro titolo: non potendosi configurare a carico del minore una obbligazione risarcitoria, stante la tenera età del medesimo (art. 2046 c.c.), del fatto commesso dal minore rispondono i genitori ex art. 2047 c.c.
Ne consegue che i coniugi D. ed A. ed il Ministero della PI, a sensi dell'art. 2055 c.c., vanno dichiarati solidalmente responsabili del fatto dannoso e che, in forza del contratto di assicurazione stipulato, la RAS SpA, a sensi dello art. 1017 c.c., va condannata a tenere indenne e manlevare il Ministero della P.I. Passando alla quantificazione dei danni, vanno trattate separatamente le varie voci.
Va innanzi tutto risarcito il danno patrimoniale emergente subito dai genitori del minore Z. M. per le spese mediche sostenute. In forza della documentazione fiscale prodotta e dell'art. 1226 c.c., si ritiene equo riconoscere la somma di . 450,00.
Quanto al danno subito dal minore, avendo gli attori riservato di agire in separata sede per il risarcimento del danno biologico permanente e di quello morale, occorre procedere al risarcimento del solo danno da IT. Sono stati prodotti i seguenti documenti: referto della clinica P. G. di C. del 14.02.2006 con una prognosi di trenta giorni e da cui si evince l'applicazione dell'apparecchio gessato per frattura del tratto distale del radio a dx; certificati di controlli ortopedici del 24.0.2006. 9.3.2006 e 23.3.2006 della suddetta clinica, certificato di guarigione datato 11.5.2006, attestazione del centro Ginolfi relativa all'eseguita fkt, certificato dell'INAIL da cui si evince che l'assicuratore sociale ha accertato un danno biologico permanente nella misura del 4%. Sulla scorta di detta documentazione, delle nozioni di fatto acquisite alla comune esperienza, facendo riferimento al criterio equitativo puro, si ritiene equo e conforme al diritto riconoscere una ITA di 30 gg ed una ITP al 50% di 35 gg.
Applicando, pertanto, l'importo di . 45,00 pro die, non potendosi fare riferimento ai criteri di cui alla l. 57/2001 e/o al cda, si ritiene equo liquidare a titolo di danni e per equivalente lo importo di . 2.137,50 (. 45,00x30gg = 1.350,00; 22,50x35gg = . 787,50). Sugli importi liquidati decorrono gli interessi dal tasso legale dal fatto al pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice di Pace di Carinola, definitivamente pronunciando nel procedimento recante il nr. 583/2007 promosso da Z. Giovanni e D. Anna, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Z. M., contro MINISTERO della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., D. N., A. C. e D. A., in cui è stata chiamata in causa la RAS SpA, in accoglimento delle domande formulate, ogni avversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa o comunque assorbita, così provvede:
1) dichiara che l'evento per cui è causa si è verificato per fatto e colpa tanto dell'Istituto scolastico che dei Sigg.ri D. N. e A. C. e, per lo effetto,
2) condanna, a sensi dello art. 2055 c.c., il Ministero della P.I., in persona del Ministro p.t. nonché i Sigg.ri D. N. e A. C. al pagamento in favore di Z. Giovanni e Dianna Anna, a titolo di danno emergente e per equivalente, della somma di . 450,00, oltre gli interessi dal fatto;
3) condanna, altresì, i convenuti al pagamento in favore del minore Z. M. della somma di . 2.137,50, oltre interessi dal fatto;
4) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che, in assenza di notula, liquida d'ufficio in . 1.550,00, oltre iva e ca;
5) dichiara, altresì, la RAS SpA tenuta a manlevare il Ministero della P.I. e, quindi, condanna RAS SpA a rivalere il Ministero delle somme che saranno pagate di cui innanzi. Carinola, lì
Fonte: giudicedipace.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer
more
-
Risarcimento danni ?furto in albergo ? ?contratto di albergo? ? 10.01.09
Il contratto di albergo non può in se considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art. 1783 e 1785 disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate allalbergatore) , nè nella legislazione speciale. Esso è invece un contratto atipico o al più misto, con cui lalbergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione allalloggio, alla fornitura di servizi, al deposito , senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dellalloggio , possa valere, sotto il profilo ausale , a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio(Cass. 28 novembre 1994, n: ° 10158; Cass. 24 luglio 2000, n. 9662). Orbene in ordine alla responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.) il cliente , che non ha lobbligo di affidare le stesse allalbergatore (Cass. n. 1684-1994) , in caso di sottrazione delle stesse, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di Pace di Napoli , 2° Sez. ,Civile, in persona dellavv. Caterina Cuccurese ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° ..del R.G. dellanno 2006 avente ad oggetto risarcimento danni promossa da: P.... A. nata a Napoli . c. f. P .. rappresentata e difesa dallavv. M. M.con studio in Napoli via .. n°...
ATTRICE
CONTROA. D. .. SRL in persona del r.p.t. con sede in Viale dei R. .. O. A. , Roma, elett.te dom.to presso lo studio del proprio difensore avv. C. A. disgiuntamente allavv. Gi. P. con studio in .
CONVENUTO
E
FONDIARIA SAI ASS. NI SPA in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dallavv. M. G. T. con studio in Napoli alla via
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da domanda introduttiva ,comparse di costituzione e di risposta e verbali di causa in atti.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato listante P.... Alda conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli , la società A.... ..srl onde ottenere il risarcimento del danno in seguito al furto della borsa allinterno dellalbergo in data 5/2/2006 , verso le ore 8.15, circa mentre era intenta a consumare la colazione. Deduceva listante di trovarsi presso la struttura alberghiera convenuta al fine di partecipare ad un corso di formazione professionale organizzato dallA.. e mentre faceva colazione le veniva sottratta improvvisamente la borsa allinterno della quale vi erano: un portafoglio con circa 30.00, patente di guida, Carta di Identità , carta di Credito M. .. C.. Card, un bancomat del .. c/c n° .. con Carta Visa, un Bancomat del .. , due telefoni cellulari marca Nokia con fotocamera e relative carte sim, un agenda con penna Mont Blanc , un mazzo di chiavi della casa di Napoli con antifurto, un borsello marca ETRO contenente alcuni medicinali ed un oggetto svizzero multiuso. Nellimmediatezza del fatto accortasi del furto la signora P.... denunciava i fatti al più vicino comando della Stazione dei Carabinieri di Roma Ostia Antica , e ritornava immediatamente a Napoli poiché nella borsa vi erano le chiavi dellappartamento e della cassaforte.
Giunta nella propria città inoltre la signora P.... veniva messa a conoscenza dalla propria Banca che pochi minuti dopo il furto e prima che materialmente la stessa potesse bloccare le proprie carte Bancomat , ignoti la utilizzavano prelevando dai vari conti complessivamente . 809.62.
Incardinatasi la lite si costituiva la società A.... 90 srl la quale chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Spiegava inoltre domanda riconvenzionale per limporto di .210.00 oltre interessi legali in quanto la signora P.... in seguito al furto della propria borsa veniva esonerata momentaneamente, dai responsabili dellalbergo, attesa la indisponibilità oggettiva di somme di denaro, dal pagamento del soggiorno di cui aveva usufruito in albergo. Pagamento che tuttavia lattrice ometteva di effettuare anche in seguito alla emissione e comunicazione della fattura. La convenuta società inoltre chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Fondiaria Sai Ass. ni S.p.A. , ex. Art. 106 e 269 c.p.c.
Si costituiva la Fondiaria Sai Ass. ni S.p.A. che eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per non coprire il contratto di assicurazione stipulato con la convenuta società lipotesi di furto in oggetto.Nel merito chiedeva il rigetto della domanda con le conseguenze di legge.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale la causa venive rinviata per la precisazione delle conclusioni alludienza del 23/1/2008 . Nelle more , la dottoressa Lettieri, primo Giudice assegnatario della causa, veniva trasferita ad altra sede ed il presente giudizio veniva assegnato al sottoscritto giudicante che lo rinviava di ufficio alla udienza del 26/11/2008.In tale data rassegnate le conclusioni la causa veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
E opportuno , in merito , fare alcune precisazioni sul contratto di albergo.La legge italiana espressamente attribuisce allalbergatore una precisa responsabilità in caso di furti avvenuti allinterno della struttura, proprio in virtù dellobbligo di custodia gravante su chi fornisce le prestazioni alberghiere.
Ai sensi dellart. 1783 codice civile responsabilità per le cose portate in albergo gli albergatori sono responsabili non solo di ogni sottrazione , ma anche di ogni deterioramento e distruzione delle cose portate in albergo dal cliente, sia se le cose si trovano in hotel , sia se le cose sono nella custodia dellalbergatore fuori dalla struttura durante il soggiorno. Il limite della responsabilità previsto dalla legge a carico dellalbergatore è la piena risarcibilità delloggetto fino allequivalente di 100(cento) volte il prezzo di locazione dellalloggio al giorno.
A meno che non risulti la colpa dellalbergatore o dei suoi ausiliari o dei suoi familiari, in tal caso risponde illimitatamente.
Di contro il cliente ha lobbligo di denunciare tempestivamente il fatto allalbergatore senza ritardo ingiustificato , altrimenti non potrà avvalersi delle disposizioni di legge in suo favore.
La responsabilità dellalbergatore è illimitata anche quando ha rifiutato di ricevere in custodia le cose che aveva lobbligo di accettare , come carte valori, danaro contante, oggetti di valore e carte.Nel caso di specie , premesso che non è contestata la permanenza della signora P.... nella struttura alberghiera nel periodo in cui è avvenuto il furto, ne le modalità di furto stesso, così come denunciate presso i Carabinieri di Roma comune di Ostia, e rilevato che veniva comunicato tempestivamente al responsabile dellalbergo, il sottoscritto giudicante, in virtù di quanto esposto, ritiene ravvisarsi, nel caso di specie, una positiva configurabilità della re





































