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  • Coprifuoco a Scampia? Pisani chiede subito rettifica
    "Coprifuoco a Scampia ", Pisani risponde: “basta scoop infondati e fuorvianti, omicidi e violenza ci sono e sono atti criminali da contrastare con ogni sforzo, ma non sono coprifuoco, termine che fa pensare a paesi militarizzati a cui speriamo di non arrivare. Le strumentalizzazioni e il caos sono pericolosi, c'e bisogno di buoni esempi anche se fanno vendere qualche copia in meno”. Il presidente della 8^ Municipalità chiede che il quotidiano "Il Mattino" rettifichi la prima pagina e gli articoli del giornale, “risultando ingiusto e controproducente terrorizzare tanta gente perbene senza dare peso al significato delle parole ed ai titoli pubblicati che possono far male anche più delle armi. I giornalisti vengano a Scampia, prima di distruggere l’immagine di un intero quartiere e mortificare la stragrande maggioranza della popolazione perbene e libera di uscire, anche se vittima della camorra così come del fallimento e della negligenza della pubblica amministrazione, per anni latitante”.


    L'avv. Angelo Pisani, presidente dell' 8^ Municipalità, dopo lo scrittore Roberto Saviano, a seguito dello "scoop” de "Il Mattino" di oggi su un presunto ordine di coprifuoco a Scampia, invita i giornalisti sul territorio per verificare l'infondatezza della notizia e fargli comprendere il pericolo di tali attestazioni. “Ogni sera - dichiara il presidente -, qualche volta anche molto tardi, circolo in moto o in auto per le strade di Scampia per far ritorno a casa e non mi sono mai reso conto di un coprifuoco in zona, ne mi è mai accaduto nulla. Purtroppo la gente non affolla le strade a causa del freddo, della crisi economica e forse anche per paura di eventuali pericoli ma come, del resto, in tutti i quartieri di Napoli, tra l'altro privi di adeguata illuminazione e servizi adeguati, ma non certo per ordine di qualcuno”.

    "Sarebbe bello ma soprattutto utile se qualche volta si potessero leggere sui giornali le cose buone e descrivere le alternative possibili, senza chiaramente nascondere gli omicidi e la necessità di forti interventi delle istituzioni, ma non confondendo la criminalità con il coprifuoco che appartiene agli stati militarizzati non di certo a Scampia – continua Pisani -. Non credo nel modo più assoluto alle notizie pubblicate oggi dal quotidiano "Il Mattino", secondo cui in alcuni quartieri napoletani i clan avrebbero imposto una sorta di coprifuoco”.

    “Gli omicidi e gli spazi che la camorra occupa in assenza dello Stato – afferma Pisani - costituiscono un segnale drammatico su cui le istituzioni devono intervenire rapidamente, anche con l'invio dell’ Esercito se necessario. Bisogna che lo Stato si riappropri subito del suo territorio, rendendolo vivibile e sicuro. Domani chiederemo al Ministro degli Interni di predisporre nell'area tra Melito, Giugliano e Secondigliano una presenza maggiore e più importante di forze dell'ordine, a tutela dei cittadini. Le istituzioni, ciascuna per la sua parte, battano subito un colpo, non facciano mai passare l'idea che la camorra può gestire la vita di cittadini” – conclude Pisani.

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  • Prezzi benzina, Pisani : "Necessaria concorrenza nel settore"
    “Il nostro Paese sta attraversando un grande momento di cambiamento con le liberalizzazioni e il dl semplificazioni ma non bisogna dimenticare che urge intervenire sui prezzi dei carburanti perché sono eccessivamente alti così come è necessario abbassare le accise che in regioni come la Campania sono da record”. Ad affermarlo è l’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori, per il quale “i costi alti della benzina e i continui ritocchi ingiustificati influiscono sull’aumento dell’inflazione e quindi come al solito si riversano sui cittadini già pesantemente tartassati finora e sui consumi”.

    Per Pisani, dunque, per quanto riguarda il settore petrolifero è necessario separare la distribuzione dalla filiera di produzione per far sì che siano i distributori  a scegliere quale carburante e marca vendere in modo da creare concorrenza e di conseguenza prezzi più bassi per gli automobilisti. "La benzina, così come il gasolio - ha detto Pisani  -, non deve più subire altri aumenti, i prezzi attuali sono già improponibili soprattutto al Sud".

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  • Lavoro,manifestanti occupano da stamane la Municipalità di Scampia e dormiranno nella sala consiliare
    Drammatica vicenda e scene di disperazione questa mattina nella sala del Consiglio dell’Ottava Municipalità in viale della Resistenza a Scampia. Oltre 100 disoccupati tra Bros e liste di zona si sono introdotti ed hanno occupato la sala consiliare, dove dormiranno stanotte  sorvegliati a vista dalla Polizia,  minacciando di accamparsi negli uffici fino a quando non saranno accompagnati dal presidente Pisani al cospetto del sindaco. A spingere gli occupanti a compiere il folle gesto è lo stato di esasperazione e disagio in cui sono costretti a vivere con le proprie famiglie. Sentendosi disperati, soli e ormai senza nessuna possibilità di provvedere alle necessità primarie dei propri familiari, hanno scelto dunque di protestare e far sentire la propria voce. Al momento gli agenti del commissariato Scampia stanno cercando di rassicurare i dimostranti e farli sgomberare dalla sala del municipio.

    La situazione ha subito allarmato il presidente Pisani che chiede al sindaco De Magistris un incontro urgente con i manifestanti. “Chiedo al sindaco – ha detto Pisani-, di ricevere me e il gruppo di disoccupati ed ascoltare le loro problematiche e richieste. L’episodio di questa mattina è l’ennesima dimostrazione delle difficoltà e del disagio che vivono molte famiglie sul territorio a nord di Napoli. La protesta e l’occupazione della sala del Consiglio rappresentano un’eclatante richiesta di aiuto da persone che non sanno come tirare avanti. Dinnanzi a questa drammatica situazione, che coinvolge centinaia di famiglie, non si può far finta di nulla, è necessario ascoltare e trovare una soluzione che possa permettere a queste persone di provvedere alle proprie famiglie. Chiediamo subito una risposta ed un incontro a Palazzo San Giacomo, la situazione è insostenibile e così non si può andare avanti anche perché noi di fronte al problema lavoro siamo impotenti e non gestiamo nulla” - conclude Pisani.

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  • Imprese commercio, fiducia ai minimi dal 2003 Settore manifatturiero, mai così male dal 2009
    Cala, a gennaio 2012, la fiducia nelle imprese del commercio al dettaglio: l'indice destagionalizzato scende al 78,4, segnando il valore minimo dal 2003, ovvero dall'inizio delle serie storiche destagionalizzate. Lo rileva l'Istat che sottolinea come nel commercio al dettaglio il clima di fiducia scende in entrambe le tipologie di vendita. In particolare, l'indicatore cala da 68,1 a 65,5 nella grande distribuzione e da 93,5 a 88,6 nella distribuzione tradizionale. Continuano a peggiorare le attese e, soprattutto, i giudizi sulle vendite, e cala il saldo relativo alle scorte di magazzino. Scende anche la

    In calo anche il clima di fiducia del settore manifatturiero e, anche se la flessione rispetto al mese di dicembre è minima (da 92,5 a 92,1), tocca il valore più basso da novembre 2009. L'Istat spiega che i giudizi sugli ordini migliorano, mentre le attese di produzione peggiorano; il saldo dei giudizi sul livello delle scorte di magazzino diminuisce.

    L'indice scende da 91,2 a 90,2 nel comparto produttore di beni strumentali e da 95 a 93,9 in quello dei beni di consumo, mentre aumenta da 90,9 a 91,7 nei beni intermedi. Secondo le consuete domande trimestrali sulla capacità produttiva, nel quarto trimestre 2011 il grado di utilizzo degli impianti scende a 70,4% da 71,7% del terzo trimestre; la durata della produzione assicurata sulla base dell'attuale portafoglio ordini rimane stabile a 3,1 mesi. Nel quarto trimestre la quota di operatori che segnala la presenza di ostacoli all'attività produttiva rimane invariata al 44%.

    Sempre

    a gennaio l'indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese di costruzione sale a 82,2 da 80,2 di dicembre. Migliorano sia i giudizi sugli ordini e/o sui piani di costruzione, sia le attese sull'occupazione. L'indice sale da 71,0 a 77,2 nella costruzione di edifici e da 77,7 a 83,6 nell'ingegneria civile, ma scende da 90,2 a 86,0 nei lavori di costruzione specializzati.


    E17, cresce la fiducia business. Nel primo mese dell'anno, l'indicatore Esi, che misura la fiducia del business e dei consumatori sullo stato dell'economia è aumentato 0,6 punti nell'Eurozona a 93,4 punti e di 1,2 punti a 92,8 punti nella Ue. Si tratta del primo aumento da marzo 2011. Lo rileva la Commissione Ue. In Germania +2,3 punti, Spagna +1,8, Francia -2,1 e Italia -1,1. Il miglioramento è dovuto all'aumento della fiducia nel settore dei servizi e in misura inferiore tra i consumatori e nelle costruzioni. L'indicatore è sopra la media di lungo termine solo in Germania.

    Industria - Stabile nell'Eurozona, +0,4 punti nella ue (appena sotto la media di lungo termine). Nelle due aree i manager valutano più positivamente la produzione passata e il portafoglio ordini. Nella Ue le imprese esprimono un crescente ottimismo sulle attese di produzione e sugli attuai livelli degli ordini anche se tali miglioramenti sono parzialmente compensati da un peggioramento delle attese sullo stock di prodotti finiti. Nell'Eurozona le attese di produzione sono stabili mentre il giudizio degli ordini si è deteriorato. I manager vedono con occhio più positivo gli stock. In Italia la fiducia peggiora da -11,3 punti a -11,8.
    Servizi - nell'Eurozona è +2 punti, nella Ue +2,9 grazie alle valutazioni più positive sul business passato, sulla domanda passata e sulla domanda attesa. In Italia peggioramento da -14,7 punti a -16,2 punti.

    Costruzioni - Eurozona +0,6, Ue +1,2, italia miglioramento da -32,3 punti a 29,3.
    Commercio dettaglio - Peggioramento sia nell'Eurozona, -3,3, che nella Ue, -2,7; Italia da -20,2 a -25,6.
    Consumatori - Migliora di 0,6 punti nell'Eurozona e di 1,3 punti nella ue grazie al calo delle preoccupazioni per la disoccupazione. In Italia peggiora da -34 a -36,3.

    La fiducia nei servizi finanziari (non inclusa nell'indicatore esi) aumenta nelle due aree (+9,1 punti nell'Eurozona e +6 nella Ue). Secondo il sondaggio trimestrale sul settore manifatturiero le attese dei manager sull'export è aumentato nelle due zone, mentre nell'eurozona si verifica anche un miglioramento nella valutazione della posizione competitiva nei mercati extra ue. La capacità di utilizzazione degli impianti aumenta marginalmente, al 79,9% nell'eurozona e all'80,2% nella ue (resta sotto la media di lungo termine).



    http://www.repubblica.it/economia/2012/01/30/news/imprese_del_commercio_fiducia_mai_cos_male_dal_2003-29001973/

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  • Napoli: pagare il parcheggiatore abusivo non basta
    Ventinovemila euro di multe: ecco quanto deve pagare una donna napoletana che per tre anni ha preferito pagare un parcheggiatore abusivo e non il regolare tagliando di sosta.

    Maria Lomio, protagonista della vicenda, si è vista anche sequestrare la macchina di proprietà del padre; l’uomo, estraneo all’accaduto, ha rischiato addirittura il pignoramento della casa.

    Equitalia ha concesso una dilazione nel pagamento della cifra stabilita tenendo conto che l’introito mensile della lavoratrice è di 1500 euro.
    Ogni mattina per ben tre anni, giunta nei pressi del suo luogo di lavoro, la donna ha affidato l’Alfa 146 di proprietà paterna ai parcheggiatori abusivi a cui era solita anche lasciare le chiavi della vettura per eventuali necessità di spostamento della stessa. Il costo del “servizio” era di 2 euro al giorno.

    Maria Lomio, amareggiata per l’accaduto e consapevole dell’errore commesso e reiterato nel tempo, inveisce contro gli abusivi dicendo: “Bisognerebbe cacciarli. Io credo che l’incremento dei controlli dovrebbe in qualche modo intimorire chi viola la legge, è una vergogna non riuscire ad intervenire”.



    http://www.marigliano.net/_articolo.php?id_rubrica=10&id_articolo=25508

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  • Scatta supertassa sui permessi di soggiorno
    Scatta da oggi la supertassa sul rinnovo e il rilascio del permesso di soggiorno. Almeno per il momento, infatti,sono saltati, gli annunciati sconti: il Governo nell'ultimo consiglio dei ministri non ha trova l'accordo sulla modifica del decreto Maroni-Tremonti che ha introdotto il balzello che va da 80 a 200 euro. 
    Il problema della tassa era stato sollevato da diverse associazioni che ne chiedevano l'abolizione. L'appello era stato raccolto dal ministro dell'Integrazione Andrea Riccardi, che aveva contattato la collega Annamaria Cancellieri per concordare una soluzione. I due ministri, lo scorso 4 gennaio, avevano quindi rilasciato una dichiarazione congiunta spiegando di averdeciso ''di avviare un'approfondita riflessione e attenta valutazione'' sul contributo richiesto agli immigrati per ildocumento di soggiorno. In particolare, avevano sottolineato,''in un momento di crisi che colpisce non solo gli italiani, maanche i lavoratori stranieri presenti nel nostro Paese, c'e' daverificare se la sua applicazione possa essere modulata rispettoal reddito del lavoratore straniero e alla composizione del suonucleo familiare''.
    In sostanza i due ministri puntavano ad arrivare - prima del 30 gennaio - ad una sospensione dell'entrata in vigore delMaroni-Tremonti, in modo da introdurre esenzioni e riduzioni inbase al reddito ed al numero di figli. E' stata valutata la possibilita' di inserire la sospensiva nell'ambito del decreto sulle semplificazion iapprovato oggi dal Consiglio dei ministri. Ma la cosa non e' andata in porto a causa, sembra, di perplessita' avanzatedall'Economia.
    Fonti ministeriali assicurano che si continua comunque a lavorare agli 'sconti', da inserire in un provvedimento di riordino complessivo della normativa sui permessi di soggiorno. L'obolo a carico dello straniero va dagli 80 euro per il rilascio ed il rinnovo del permesso di durata compresa tra tre mesi ed un anno ai 200 per quello di soggiornante di lungoperiodo. Bisogna poi aggiungere 27,50 euro per le spese de ldocumento elettronico.
    La meta' del contributo, prevede il decreto, andra' ad un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare lespese di rimpatrio degli stranieri irregolari verso i Paesi diorigine. La restante quota e' assegnata ad altri capitoli dispesa del ministero dell'Interno.
    Si preannuncia una stagione di proteste e ricorsi: di un eventuale futuro sconto della tassa non godra' infatti chi presentera' richiesta di soggiorno a partire dal 30 gennaio. Un'pasticcio' cui si dovra' porre rimedio per evitare disparita'
    BONINO, TASSA DI SOGGIORNO ENNESIMA INCERTEZZA  - "Manca e stenta a diventare coscienza politica complessiva la proposta di amnistia per la Repubblica. Noi l'abbiamo proposta alla Camera e al Senato, dove abbiamo avuto una manciata di voti". Lo ha ricordato Emma Bonino, intervistata in diretta a Radio Radicale. "In uno dei dibattiti in Parlamento l'ho detto: se non si restaura un minimo di legalità a partire dalle istituzioni, tutte le riforme che si stanno proponendo rischiano di essere travolte nei loro effetti positivi da un dato di evasione legislativa, o di non applicazione. Spiace che in questa situazione si aggiunga oggi un'altra goccia di incertezze e di ambiguità con l'entrata in vigore della tassa di soggiorno per gli immigrati", ha spiegato la vicepresidente del Senato. "Gli immigrati pagano già per avere il rinnovo, e oggi entra in vigore un decreto varato dal Ministro Maroni che introduce una nuova tassa che varia tra gli 80 e i 200 euro. Il governo Monti aveva annunciato che avrebbe abrogato questa tassa. Il Consiglio dei ministri ha annunciato che forse la sospenderà con un successivo provvedimento. E' un'altra goccia di incertezza legislativa, in cui migliaia di persone, immigrate, si chiederanno se la devono pagare, se non la devono pagare, cosa devono fare", ha concluso la Bonino.



    http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/01/30/visualizza_new.html_71814876.html

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  • IL NUOVO ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 445 BIS C.P.C. – PROBLEMI INTERPRETATIVI E DUBBI DI COSTITUZIONALITA’
    Dal 1° gennaio di quest'anno, chi intende agire in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, deve preventivamente proporre, ai sensi del nuovo art. 445 bis c.p.c ., dinanzi al tribunale nel cui circondario risiede, istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. L'espletamento di tale "accertamento tecnico preventivo obbligatorio" costituisce condizione di "procedibilità" della domanda (rilevabile su istanza di parte o d'ufficio, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza), ma il giudice ove rilevi che lo stesso non è stato espletato ovvero che è iniziato e non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della relativa istanza o per il relativo completamento. Al procedimento si applica l'articolo 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), in quanto compatibile, nonché le disposizioni che regolano l'accertamento peritale di cui all'art. 195 c.p.c. e all'art. 10 co. 6 bis, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248 (disposizioni, queste ultime, che prevedono la partecipazione obbligatoria del c.t.p. dell'Ente Previdenziale). Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 c.p.c. (rinnovazione della c.t.u. o sostituzione del consulente), con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio, provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso la cancelleria del giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile. Questa, la disciplina processuale dettata dal cit. art. 445 bis c.p.c. Ebbene, a sommesso parere di chi scrive, tale disciplina presenta notevoli lacune e imperfezioni, che daranno sicuramente luogo a gravi problemi interpretativi ed applicativi, soprattutto a causa della sua evidente inidoneità a garantire ai cittadini che, per loro umana disgrazia, sono portatori di handicap o affetti gravi patologie invalidanti, efficaci e stingenti strumenti di tutela dei loro diritti. Già l'intitolazione del nuovo art. 445 bis c.p.c., "Accertamento tecnico preventivo obbligatorio", appare terminologicamente inadeguata a sintetizzare il significato e la portata processuale delle successive disposizioni dello stesso articolo. E' noto, difatti, che l'accertamento tecnico preventivo è un mezzo di istruzione preventiva della causa, che consente, qualora ne ricorra l'urgenza, di verificare lo stato di luoghi o la qualità e la condizione di cose, prima della proposizione della domanda di merito, rispetto alla quale si pone in funzione del tutto strumentale. E' altresì risaputo che l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 c.p.c. (ossia a prescindere dalla ricorrenza del requisito dell'urgenza), ma soltanto ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (c.d. consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). Dunque, il nuovo procedimento assistenziale di cui al cit. art. 445 bis c.p.c., così come previsto e disciplinato, non può essere considerato né un mezzo di istruzione preventiva e né, nonostante siano ad esso applicabili le disposizioni di cui al cit. art. 696 bis c.p.c., un valido strumento di conciliazione. Difatti, se, da una parte, la sua obbligatoria utilizzazione, prescindendo dalla sussistenza del requisito dell'urgenza dell'accertamento ed essendo volta all'ottenimento di un provvedimento di carattere sostanzialmente decisorio, non è direttamente finalizzata alla successiva instaurazione di un giudizio di merito, dall'altra, l'espletamento del preliminare tentativo di conciliazione che il C.T.U. dovrebbe effettuare prima di sottoporre a visita il periziando, risulta di scarsa o pressoché nulla utilità pratica, dal momento il ricorso all'a.t.p. in parola presuppone che l'INPS - tenuto, peraltro, quale Ente facente parte della P.A. alla rigida osservanza dei principi di legalità, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, senza alcun tentennamento di carattere transattivo e/o conciliativo - abbia già negato, a chiusura della precedente e necessaria fase amministrativa del procedimento assistenziale e proprio a seguito del compimento di tutti gli accertamenti sanitari del caso, la prestazione assistenziale richiesta dall'interessato. Non si capisce, pertanto, sulla base di quali presupposti ed attraverso quali reciproche concessioni, l'interessato e l'INPS potrebbero quindi addivenire, prima dell'espletamento dell'a.t.p. de quo, ad accordi e/o conciliazioni di sorta. L'accertamento tecnico preventivo in parola viene, poi, definito dall'art. 445 bis c.p.c. come condizione di "procedibilità" della domanda. Anche tale definizione, attesa la più blanda conseguenza ricollegata al mancato espletamento dello stesso a.t.p. (il giudice - dice l'art. 445 bis c.p.c. - ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso) rispetto a quelle, molto più gravi, normalmente ricollegate all'improcedibilità della domanda (si pensi all'improcedibilità dell'opposizione a d.i. ed al conseguente passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, all'improcedibilità dell'appello ed alla conseguente perdita del diritto all'impugnazione), appare inidonea, sotto il profilo terminologico, a sintetizzare le conseguenze connesse al suo mancato previo esperimento. Trattasi, quindi, di una improcedibilità sui generis o, meglio, di semplice improseguibilità della domanda, sanabile nel termine fissato dal giudice. Nulla è previsto, inoltre, per il caso in cui il ricorrente, omettendo di proporre l'istanza di a.t.p., abbia agito direttamente in via ordinaria e, nonostante la concessione del suddetto termine di sanatoria, non abbia istaurato o abbia instaurato fuori termine lo stesso a.t.p. Nel silenzio della legge, è da ritenere che, in tal caso, il giudice non possa che dichiarare la suddetta atipica "improcedibilità" del ricorso di merito (se con decreto, ordinanza o sentenza, non è dato però sapere; così come non è dato sapere se il provvedimento sia o meno impugnabile e con quale rimedio). Macchinosa e traboccante di inutili termini perentori appare, poi, la fase successiva alla conclusione delle operazioni peritali, per la quale - come già detto - è previsto che il giudice debba assegnare alle parti, con decreto comunicato, un termine non superiore a trenta giorni (laddove, peraltro, per ovvie esigenze di salvaguardia del diritto di difesa, il legislatore avrebbe dovuto prevedere anche un termine non inferiore), entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, dovendo poi in caso affermativo, depositare in cancelleria, entro l'ulteriore termine perentorio di trenta giorni dalla "formulazione" della dichiarazione di dissenso (dalla data della dichiarazione o dalla data di deposito della stessa?), il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Sul punto, difatti, è innanzitutto da considerare che, in tema di c.t.u., l'art. 195 c.p.c. (richiamato dallo stesso art. 445 bis c.p.c.) già prevede che il giudice debba assegnare al consulente, con l'ordinanza di ammissione, un termine per la comunicazione della relazione alle parti costituite, un altro termine entro il quale le parti possono trasmettere al consulente le loro osservazioni sulla relazione e un ulteriore termine, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Se, dunque, le parti già hanno la possibilità di contestare, nei predetti termini generali di cui al cit. art. 195 c.p.c., le risultanze dell'accertamento tecnico in parola, che bisogno c'era, allora - si ci chiede - di prevedere ulteriori termini aggiuntivi? Una possibile spiegazione, che consentirebbe di eliminare in radice l'inutile duplicazioni di termini di cui sopra, potrebbe essere quella di ritenere applicabili al nuovo a.t.p. assistenziale, data la specialità del relativo procedimento, soltanto i nuovi termini previsti dall'art. 445 bis e non anche quelli generali ex art. art. 195 c.p.c., con conseguente possibilità, per le parti, di proporre osservazioni scritte (e, quindi, contestazioni) soltanto dopo il deposito della consulenza e nei termini successivamente fissati dal giudice. Del tutto inutile sembra, inoltre, l'assegnazione di un duplice termine perentorio, il primo per la formulazione di una prima semplice "dichiarazione di dissenso" e, il secondo, per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito con specificazione dei motivi di contestazione. A rigor di logica, sarebbe bastato, difatti, un unico termine, magari più ampio, per il deposito del solo ricorso introduttivo. Notevoli perplessità suscita, poi, la previsione del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., secondo cui il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i'indicazione specifica dei motivi di contestazione della relazione di consulenza. E ciò, beninteso, non per l'obbligo della parte istante di esporre compiutamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di merito (obbligo, invero, già desumibile dall'art. 414 c.p.c.), quanto per il non meglio definito potere del giudice di poter dichiarare la "inammissibilità" del ricorso nel caso in cui ritenga che l'istante non abbia compiutamente adempiuto a tale suo obbligo. Dalla secca formulazione della previsione legislativa, sembra, infatti, che il giudice possa dichiarare detta inammissibilità in via preliminare ed esercitare tale suo potere come filtro volto ad eliminare i ricorsi che, a suo insindacabile giudizio, appaiono manifestamente infondati e privi di validi motivi, prescindendo da ogni ulteriore accertamento e senza dar corso allo svolgimento di un ordinario processo. Un potere discrezionale così forte, tale da consentire al giudice di valutare il merito e dunque la fondatezza della domanda in via preliminare e di inibire lo svolgimento di un regolare processo, ovvero di stroncare sul nascere il ricorso alla tutela giurisdizionale ordinaria da parte del cittadino, non si era finora ancora visto. Non si discute - sia chiaro - del potere del giudice di decidere nel merito la causa (ci mancherebbe altro!), ma si contesta il fatto che tale potere possa essere dallo stesso esercitato in via preliminare, senza processo e senza possibilità di poter impugnare la relativa decisione. Nulla dice, infatti, il legislatore in ordine a tale ultima possibilità, né in ordine alla forma del provvedimento di inammissibilità (ordinanza, decreto o sentenza?), ma pare che lo stesso, in applicazione dei principi che regolano la materia della forma dei provvedimenti del giudice, debba essere adottato con ordinanza da ritenere, al pari degli altri possibili provvedimenti conclusivi del procedimento, non impugnabile. E siamo così giunti agli aspetti più problematici e, allo stesso tempo, più preoccupanti sotto il profilo della tutela dei diritti degli invalidi, del nuovo procedimento assistenziale, ossia alla disciplina dei provvedimenti conclusivi di tale procedimento (decreto di omologa dell'accertamento emesso in caso di non contestazione e sentenza emessa a definizione dell'eventuale giudizio di merito). Quanto al primo, oltre alla scelta, anche qui poco felice, di definirlo "decreto" non modificabile ed non impugnabile - dato che il decreto, come tipo di provvedimento è, per sua stessa natura, generalmente revocabile e modificabile - va innanzitutto rimarcato che lo stesso si concreta in un provvedimento ibrido ed del tutto unico nel suo genere, andandosi a collocare a metà strada tra i provvedimenti di istruzione preventiva ed i provvedimenti decisori con efficacia di accertamento. Un provvedimento che, come comunemente si direbbe, "non è né carne e né pesce", non risultando immediatamente e strumentalmente volto ad istruire un successivo giudizio di merito, né utile ad intraprendere un'eventuale esecuzione forzata. Pare, difatti, che il decreto de quo non possa costituire titolo esecutivo, sia perché non espressamente previsto come tale dallo stesso art. 445 bis c.p.c. e sia perché, involgendo esso soltanto il semplice accertamento di un requisito sanitario e concretizzandosi, dunque, in una "pronuncia" sostanzialmente dichiarativa, non potrebbe, in ogni caso, porsi a fondamento di un'azione esecutiva. Un provvedimento siffatto, dunque, se paragonato alla sentenza che definisce il giudizio di merito - che è invece dotata di efficacia esecutiva, contenendo essa, normalmente, l'accertamento del diritto del ricorrente alla prestazione assistenziale richiesta e la contestuale condanna dell'Ente Previdenziale al pagamento dei ratei di pensione arretrati e di quelli a scadere - risulta assolutamente non idoneo a garantire, sotto il profilo sostanziale, un'adeguata ed effettiva tutela giurisdizionale dei diritti dell'invalido. Quest'ultimo, difatti, a seguito del positivo espletamento dell'a.t.p. in questione, vedrebbe accertato solo il proprio stato di invalidità, spettando poi all'INPS di verificare la sussistenza degli altri requisiti di legge necessari all'ottenimento della prestazione assistenziale richiesta e di provvedere, nei successivi 120 giorni successivi alla notifica del decreto ed all'esito di tale verifica, alla erogazione della stessa prestazione, senza tuttavia che lo stesso Ente Previdenziale possa esservi astretto esecutivamente. Al fine di conferire efficacia esecutiva al decreto in questione, si potrebbe tuttavia ipotizzare una sua natura di provvedimento costitutivo contenente statuizione di condanna c.d. implicita al pagamento dei ratei di pensione scaduti ed a scadere. La tesi, però, risulterebbe troppo audace, dal momento che, con il decreto de quo - come sopra accennato - non si dichiara o costituisce alcun diritto dell'invalido ad ottenere la prestazione assistenziale, ma si addiviene soltanto ad un mero accertamento della sola invalidità necessaria all'ottenimento della stessa prestazione. Efficacia esecutiva dovrebbe invece riconoscersi, in applicazione della disposizione di cui al III comma dell'art. 696 c.p.c. (articolo richiamato dall'art. 445 c.p.c. e ritenuto applicabile, in materia di a.t.p. assistenziale, in quanto compatibile), all'eventuale verbale di conciliazione redatto preliminarmente allo svolgimento delle operazioni peritali. Tale ultima ipotesi risulta tuttavia del tutto residuale e di scarso interesse pratico, stante - come sopra detto - la trascurabile esiguità dei casi in cui, prima l'espletamento degli accertamenti peritali, l'invalido e l'INPS potrebbero addivenire ad una conciliazione. Poco felice, inoltre, è la disposizione che riguarda il regime delle spese dell'a.t.p. assistenziale. Qui il legislatore dice soltanto che il giudice, con il decreto di omologazione dell'a.t.p., provvede anche sulle spese. Ponendole a carico di chi? - si ci domanda. Dell'Ente Previdenziale in caso di accertamento positivo per l'istante ed a carico di quest'ultimo in caso contrario e qualora non superi il limite reddituale previsto dalla legge per l'esenzione dalla relativa condanna? Si applica, dunque, il principio della soccombenza (anche se, trattandosi di un a.t.p. e non di una vera e propria pronuncia di merito di carattere decisorio, risulta alquanto difficile individuare una parte soccombente) o il giudice conserva ampia discrezionalità nello stabilire chi debba sopportare le spese del procedimento? Anche con riferimento a tali ultimi interrogativi, dunque, non risulta possibile, dare una risposta certa ed univoca. Di sicuro, però, sarebbe stato meglio prevedere espressamente, per ovvie ragioni di giustizia sostanziale, il dovere del giudice di porre le spese del procedimento ad esclusivo carico dell'Ente Previdenziale, in caso di a.t.p. conclusosi favorevolmente per l'invalido ricorrente. Perplessità ancor più gravi sorgono, infine, in ordine alla prevista inoppugnabilità dei provvedimenti conclusivi del procedimento ed alla conseguente compressione del diritto del cittadino ad una giusta ed effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti in una materia così delicata, come quella dell'invalidità civile. Come si è già detto, sia avverso il decreto di omologa dell'a.t.p. e sia, soprattutto, avverso la sentenza che definisce l'eventuale giudizio di merito, non è possibile, difatti, proporre alcun mezzo di impugnazione, ma bisogna sottostare al verdetto del giudice di I grado. Si dirà, al riguardo, che il legislatore, per garantire la celerità del processo e/o per far fronte ad altre contingenti esigenze di natura organizzativa, ben può escludere, in materia civile, la possibilità dell'impugnazione, siccome il principio del doppio grado di giudizio è da ritenersi - com'è noto - non solo privo di "copertura" costituzionale (V. ex plurimis Corte cost. 22 giugno 1963 n. 110; 23 aprile 1965 n. 36; 31 maggio 1965 n. 41; 4 luglio 1977 n. 125; 15 aprile 1981 n. 62; 21 luglio 1983 n. 224; 7 marzo 1984 n. 52; 22 novembre 1985 n. 299; 18 luglio 1986 n. 200; 31 dicembre 1986 n. 301; 26 gennaio 1988 n. 80; 31 marzo 1988 n. 395; 14 dicembre 1989 n. 543; 3 ottobre 1990 n. 433; 23 dicembre 1994 n. 438), ma anche di un completo riconoscimento nel sistema della CEDU, all'interno del quale è esplicitamente previsto soltanto in materia penale dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 del 22 settembre 1984, mentre in materia civile è unicamente oggetto di una Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 7 febbraio 1995. Senonché, con la riforma dell'art. 111 Cost. e l'introduzione, nel nostro ordinamento, del principio del "giusto processo", probabilmente destinato ad avere una funzione centrale nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, appare oggi lecito dubitare della costituzionalità di norme di procedura civile che eliminino o non prevedano il principio del doppio grado di giudizio. Come ritenuto da autorevole dottrina (Cfr. VIGNERA, ll "giusto processo" nell'art. 111 comma 1 Cost.: Nozione e Funzione, Ambientediritto.it), la nozione di "giusto processo" ricavabile dal novellato art. 111 Cost., deve rinvenirsi, infatti, nella previsione di una vera e propria clausola di carattere generale con funzione di "norma di apertura" del sistema a nuove garanzie costituzionali della giurisdizione e, dunque, di "costituzionalizzazione" di qualsiasi altro principio o potere processuale ritenuto, secondo l'esperienza e la coscienza collettiva, necessario per un'effettiva e completa tutela delle ragioni delle parti. Secondo tale condivisibile impostazione, la suddetta clausola generale dovrebbe quindi rappresentare, per la Corte costituzionale, uno strumento per "arricchire" la gamma delle garanzie processuali già esistenti, aggiungendo a quelle "tipiche" (espressamente previste nel testo costituzionale positivo) ulteriori eventuali altre garanzie desumibili dai valori di civiltà oggi condivisi dalla collettività o contemplati dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dagli altri Accordi internazionali in materia. E' da ritenere, pertanto, che il principio del doppio grado di giudizio potrebbe ben presto ottenere, proprio grazie alla portata innovativa di detta clausola generale del "giusto processo", la copertura costituzionale sino ad oggi ingiustamente negatagli in materia civile, in considerazione delle evidenti, profonde e condivise ragioni di civiltà giuridica cui esso si ispira. Per quanto appena detto, risulta quindi non manifestamente infondato l'insinuato dubbio di costituzionalità del nuovo art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui lo stesso esclude l'impugnabiltà del decreto di omologa dell'a.t.p. (qualora si attribuisca allo stesso portata decisoria) e, soprattutto, l'appellabilità della sentenza di I grado che definisce il giudizio di merito. In definitiva, sembra che la nuova disciplina dell'a.t.p. in materia di invalidità civile vada a collocarsi tra i tanti recenti tentativi del legislatore di risolvere gli arcinoti problemi della giustizia civile - che a parere di scrive sono unicamente STRUTTURALI - attraverso estemporanei ed avventati intereventi normativi, spesso molto discutibili anche sotto il profilo della tecnica legislativa, che aboliscono o stravolgono meccanismi o modelli processuali ben congegnati e largamente collaudati nel tempo (sia sotto il profilo della loro idoneità funzionale, che sotto l'aspetto garantistico), introducendo, al loro posto, aberranti forme di giustizia sommaria o alternativa ed iniqui oneri e spese a carico delle parti istanti. Di tali interventi, costituiscono esempi lampanti la cd. media-conciliazione, i ripetuti aumenti del contributo unificato e la previsione dello stesso, oltre determinati limiti reddituali, in materie dapprima totalmente esenti (lavoro, previdenza, separazioni e divorzio), l'onere per la parte di presentare istanza di trattazione per dimostrare il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione, la previsione di possibili sanzioni a carico della parte che propone istanza inammissibile o manifestamente infondata di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la dimidiazione del termine lungo per l'appello ed il ricorso per cassazione, nonché per la riassunzione del processo in caso di interruzione. Ed in tale aberrante direzione si ci sta purtroppo ancora muovendo, con il tentativo, allo studio presso la Commissione Giustizia del Senato, di introdurre la prova testimoniale a pagamento, da assumere peraltro dinanzi ai cancellieri, e, addirittura, la motivazione a pagamento della stessa sentenza civile. Il dichiarato obiettivo di politica legislativa perseguito con tali interventi normativi è di ridurre l'enorme mole del contenzioso civile pendente presso tutti gli uffici giudiziari italiani (nonché quello, malcelato e detestabile, di fare cassa sull'erogazione di un servizio essenziale, quale quello della giustizia, assolutamente non garantito come si dovrebbe); il mezzo, odioso e non dichiarato, per perseguire tale obiettivo è quello di disincentivare il ricorso alla tutela giurisdizionale, rendendolo sempre più oneroso, tortuoso e rischioso. Il risultato, non voluto, potrebbe essere, però, quello di minare alla base le fondamenta dello Stato di diritto, di incrinare la fiducia che il cittadino deve avere nelle Istituzioni, nella Giustizia e negli uomini che la amministrano, e di incentivare il ricorso a forme di "giustizia alternativa" non direttamente garantita dallo Stato. Tutto ciò - a sommesso parere di chi scrive - potrebbe evitarsi adottando scelte di politica legislativa del tutto diverse, ossia ponendo in essere concreti ed efficaci interventi di natura strutturale, volti, ad esempio: (1) a ridisegnare la geografia degli uffici giudiziari (delocalizzando gli stessi in base alla domanda di giustizia delle diverse realtà socio-economiche del Paese e non - come pare si stia facendo - unicamente per prevalenti ragioni di risparmio economico); (2) a potenziare gli organici degli uffici giudiziari, provvedendo, ove necessario, all'assunzione di nuovi magistrati togati e di nuovo personale ausiliario; (3) a rendere effettiva l'informatizzazione del processo civile, attraverso la concreta installazione degli strumenti tecnologici necessari presso gli tutti gli uffici giudiziari ed il conseguente aggiornamento professionale del relativo personale ausiliario; (4) ad eliminare, per quanto possibile, le competenze collegiali e ad utilizzare i magistrati attualmente in servizio soltanto come giudici unici; (5) a reclutare nuovi magistrati onorari per lo smaltimento dell'arretrato, avvalendosi soprattutto della collaborazione e della competenza dell'avvocatura (con salvaguardia, ovviamente, di ogni garanzia di terzietà ed imparzialità); (6) ad introdurre una mediazione non obbligatoria, direttamente delegata e controllata dal giudice, svolta da professionisti competenti ed indipendenti. Le risorse economiche? Basterebbe aumentare di pochi punti percentuali la quota di bilancio statale attualmente dedicata al funzionamento della giustizia, sottraendo, nel contempo, qualche risorsa alle spese militari, ai costi della politica o a tanti altri meno utili capitoli di spesa.




    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11414.asp

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  • Condominio e danni: fatto colposo del danneggiato e principio di autoresponsabilità
    Negli ultimi anni, la giurisprudenza è stata chiamata a misurarsi con la tema della responsabilità da cose in custodia con particolare riferimento ai danni da insidie stradali, ambito nel quale ci si continua ad interrogare sulla stessa applicabilità dell’art. 2051 c.c..
    La particolare figura di responsabilità de qua, in sé considerata, pone questioni interpretative di carattere generale, che pongono seri problemi applicativi anche in caso di “ordinaria” applicazione della norma.
    Nel caso deciso da Cassazione Civile, Sezione III, 29 novembre 2011, n. 25239, i giudici di Piazza Cavour si sono trovati a decidere in merito ai danni che il proprietario di un locale seminterrato, dapprima adibito a magazzino e poi a locale commerciale, imputava al condominio, nella sua qualità di custode delle parti comuni dell’edificio e – specificamente – dei muri comuni, causati da infiltrazioni di acqua ed umidità.
    Nel corso del giudizio, era stato accertato che le lamentate infiltrazioni erano dovute alla tecnica di costruzione e di coibentazione utilizzata all’epoca della edificazione del fabbricato, che il ctu aveva ritenuto idonea per un magazzino, ma insufficiente per un locale commerciale.
    Secondo l’originale impostazione adottata dai giudici di merito, la responsabilità del condominio andava esclusa in applicazione dell’art. 844 c.c., avuto riguardo al concetto di normale tollerabilità delle immissioni che esclude ogni tutela in favore del proprietario asseritamente danneggiato.
    La Corte di Cassazione, rilevata a chiare lettere la radicale inconferenza del riferimento all’art. 844 c.c., riconducono la fattispecie integralmente all’alveo dell’art. 2051 c.c. e impostano la questione – più correttamente – sul piano del caso fortuito e, più specificamente, del fatto colposo del danneggiato.
    Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il caso fortuito “può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
    Nella fattispecie, il fatto colposo del danneggiato, giudicato alla stregua di fattore causale da solo sufficiente a condurre all’evento dannoso e, come tale, idoneo ad interrompere qualsiasi collegamento eziologico tra la cosa in custodia (i muri comuni) e l’evento di danno (infiltrazioni di acqua ed umidità) è stato ravvisato nel mutamento di destinazione d’uso del locale seminterrato, da locale magazzino in locale commerciale, che impediva la normale aereazione del locale stesso dando corso ai danni.
    La soluzione adottata dai Giudici di Legittimità si configura come espressione del principio di autoresponsabilità, desumibile non solo dall’art. 1227 c.c. ma anche dal dovere di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 Cost., che si risolve in uno strumento per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire affinché un pregiudizio non si verifichi ed è finalizzato ad ottenere una migliore ripartizione dei compiti tra danneggiante e vittima



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  • La frivolezza della donna riduce l'assegno di mantenimento
    Deve essere ridotto l'assegno di mantenimento concesso alla ex moglie se questa, nel corso del matrimonio, invece di dedicare il suo tempo alla famiglia, trascorra il suo tempo frequentando locali notturni. E' quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza del 27 dicembre 2011, n. 28892.
    Una donna, madre di due figli di 10 e 12 anni, si vedeva ridurre l'assegno di mantenimento a causa della sua abitudine di frequentare locali notturni della riviera romagnola, anche durante i primi anni di nozze quando i figli erano piccoli. La donna, inoltre, era solita abusare di sostanze alcoliche e di psicofarmaci tanto da doversi sottoporre a terapie psicoanalitiche.
    Secondo l’orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, fatto proprio dai giudici di legittimità, in tema di scioglimento del matrimonio (art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), una volta stabilita la spettanza in astratto dell’assegno divorzile, per non essere il coniuge richiedente in grado, per ragioni oggettive, di mantenere il tenore di vita matrimoniale, così come previamente accertato, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, tra i quali si evidenziano: a) le ragioni della decisione; b) il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno od a quello comune; c) il reddito di entrambi; d) la durata del matrimonio; elementi che debbono essere presi a riferimento anche come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto.
    Il giudice, nella quantificazione dell’assegno, non deve necessariamente darne giustificazione in relazione a tutti i parametri stabiliti dall’art. 5 della legge sul divorzio, potendo dare prevalenza anche ad alcuni o ad uno solo di essi.
    Di conseguenza, secondo i giudici della Prima Sezione Civile, nella specie bene hanno fatto i giudici di merito nel disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie in considerazione della vita disordinata tenuta in costanza di matrimonio a causa del minore apporto dato dalla donna alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune.


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  • Scampia reagisce, Pisani invita Saviano
    Angelo Pisani, presidente dell’Ottava Municipalità, affronta ormai tutti i giorni la vita e le difficoltà degli abitanti di Scampia ed invita pubblicamente Roberto Saviano al municipio del quartiere a Nord di Napoli: “sarebbe bello ed utile se ora potesse raccontare le cose buone e descrivere le alternative possibili esistenti sul territorio, se vuole essere ricordato anche in positivo oltre che per aver descritto una realtà di degrado e senza speranza”.

    “Il mio compito è dare esempi di legalità, cultura e sviluppo a gente e quartieri che hanno uguali potenzialità di altri ma finora sono solo stati strumentalizzati e sfruttati in negativo perciò ho accettato la sfida e vinceremo la guerra alla malavita” - dichiara l’ avv Angelo pisani da pochi mesi primo cittadino di Scampia e convinto sostenitore del riscatto -. Gomorra non tira fuori la vera Scampia, anzi è l’icona della cattiva globalizzazione e non è un caso se alcuni partecipanti al film non hanno avuto fortuna e siano rimasti attaccati ai valori della violenza e del degrado, di cui anche Saviano non ha mostrato alternative. Il cinema non può essere solo moda e ricerca di comparse poi abbandonate a se stesse, deve essere soprattutto un’opera culturale, artistica e sociale che semina, fiorisce e cresce anche insieme ai lati buoni e promettenti di una terra. I giovani non vanno utilizzati per le facce o per la povertà ma vanno accompagnati nel futuro dando loro chance, soprattutto se questi dimostrano di avere talento e capacità”

    “Complimenti al lavoro svolto dalle forze dell’ordine ma in quello che ancora accade non posso non ravvisare una qualche responsabilità di chi ha sfruttato solo per business e pubblicità i lati negativi di un quartiere non molto diverso da ogni altro droga shop del mondo. Ora basta, è necessario mettere in campo nuove idee di rivoluzione civica e sociale, come stiamo facendo ogni giorno in municipalità con scuole, cittadini e associazioni, per salvare il salvabile e soprattutto sviluppare tante potenzialità e valorizzare i tanti aspetti positivi che anche Scampia offre e produce come già provato nello sport e nel lavoro”.

    "Ben venga il cinema, il libro e il convegno, ma è pericoloso e diseducativo enfatizzare solo aspetti negativi e violenza – afferma Pisani -. Ci vuole un programma quotidiano di buone azioni e sacrifici e i giovani soprattutto hanno bisogno di esempi positivi e nuovi binari di legalità e socialità. Per questo mi appello a chi come Roberto Saviano ma anche al produttore, il regista del film, perché provino a trovare con noi anche i lati positivi per questo quartiere e per ridare la speranza alle tante persone perbene che ci vivono. Ribadisco l’invito allo scrittore, al regista Matteo Garrone, allo sceneggiatore di Gomorra: il loro successo può servire per fare qualcosa per una nuova Scampia che stiamo provando a costruire dopo anni di malgoverno e malaffare”.

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  • Il 5 aprile Maradona dimostrerà l’ illegittimità e la prescrizione della scandalosa pretesa di Equitalia
    L'avvocato Angelo Pisani, professore di Processo Tributario all' Università Parthenope di Napoli ed esperto in controversie Equitalia, ritiene incredibile e inspiegabile la provvisoria decisione della stessa Sezione della Commissione Tributaria provinciale di Napoli, che almeno si sarebbe dovuta astenere da tale processo per aver già irritualmente rigettato la medesima domanda con un giudice padre di un avvocato di Equitalia e che certo poi non ha modificato il provvedimento del loro componente in conflitto totale con la normativa, di impedire ancora a Maradona di poter tornare liberamente a Napoli fino all'esito del processo.

    "Il 5 aprile, comunque, nel merito del giudizio Maradona dimostrerà davanti a nuovi giudici l'inesistenza del titolo che lo perseguita, nonché l’ illegittimità e la prescrizione della scandalosa pretesa di Equitalia, e quindi l’ infondatezza del rigetto della sospensiva da un collegio che dall’ inizio non ha assicurato alla difesa di esser sereni e un giusto processo, tanto e' - dichiara il difensore di Maradona - che faremo ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per la violazione della convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e presenteremo esposto per il calcolo degli interessi e spese folli pretesi da Maradona in uno all'assurda e antenata pretesa del fisco".

    "La Commissione Tributaria negando a Maradona di poter di fatto esercitare il proprio diritto di circolazione in Italia prima ancora di una sentenza definitiva, esasperando le cosiddette misure cautelari cui spesso assistiamo nei processi penali e oggi anche in quelli fiscali, non accerta l’inesistenza della presunta cartella e dei titoli del fisco mai esibiti in giudizio, non considera la prescrizione dei presunti addebiti, non riesce a distinguere la differenza tra sentenza di rito e di merito e addirittura giustifica senza motivazione una pretesa per oltre 30 milioni di euro fatta solo di spese ed interessi targati Equitalia, tra l'altro abrogati dalla recente normativa italiana. Visto che non vi è ancora stata alcuna notifica - continua Pisani -, non conosciamo le motivazioni del provvedimento di rigetto della sospensiva, noto solo a Equitalia e che impugneremo come per legge, ma a questo punto oltre a rivolgerci alla Corte Europea chiederemo anche alle massime autorità istituzionali e giudiziarie italiane che il processo venga celebrato con la massima trasparenza e serenità davanti a nuovi giudici. La giustizia più volte arriva tardi, ma il tempo sarà il miglior giudice e noi pretendiamo un giusto processo".

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  • Donna disperata occupa l'ufficio del presidente Pisani e minaccia il suicidio
    Drammatica vicenda questa mattina nell’ufficio del Presidente dell’VIII Municipalità Angelo Pisani nella sede del parlamentino in viale della Resistenza a Scampia. Una donna si è seduta sulla finestra dell’ufficio minacciando di buttarsi di sotto. A spingere la donna a minacciare il folle gesto è lo stato di esasperazione e disagio in cui è costretta a vivere. Tempo fa infatti la donna, che occupava abusivamente un alloggio in via Toscanella, è stata spostata dal Comune di Napoli in una palestra del rione Don Guanella. Purtroppo, come lei conferma, le condizioni di vita nella nuova sistemazione sono gravemente inadeguate. Costretta a patire il freddo ed a vivere nel sottoscala della struttura per tenersi lontana dal via-vai continuo di tossicodipendenti, da individui che le intimano di vendere droga e di compiere atti illegali, la donna ha deciso di fuggire dalla sua attuale sistemazione e di rifugiarsi nella Municipalità occupando l’ufficio del Presidente. Sentendosi disperata, sola e ormai senza casa ha scelto dunque di minacciare il gesto estremo. I Vigili Urbani e Angelo Pisani stanno cercando di rassicurare la donna e farla desistere dalle sue intenzioni.

    La situazione ha subito allarmato il presidente Pisani che chiede al sindaco De Magistris di intervenire subito per aiutare la donna sistemandola in un luogo sicuro e vivibile. “L’appello rivolto al Sindaco – ha detto Pisani-, va anche alla Chiesa affinché possa impegnasi nel trovarle una prima sistemazione in un centro di accoglienza. Quello di stamattina è stato un gesto estremo, disperato ed è la testimonianza della difficile realtà che molte famiglie vivono sul territorio. Non è pensabile poter vivere nelle assurde condizioni che ci ha raccontato la donna, da emarginata e senza dignità. Noi ci impegnamo da subito ad aiutare la donna ed a difendere i sui diritti e chiediamo immediatamente la mobilitazione del Comune per una soluzione repentina della vicenda”.

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  • A Scampia prima celebrazione Giornata della Memoria
    In occasione del Giorno della Memoria, istituito in Italia dal 2000 in ricordo della chiusura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e contro gli orrori dell’Olocausto, questa mattina all’apertura del consiglio del Municipio di Scampia, Piscinola, Marianella e Chiaiano è stato osservato un minuto di silenzio seguito poi da un ampio dibattito sull'evoluzione della storia e del  progresso culturale.  Il presidente dell’8^  Municipalità, l’ avvocato Angelo Pisani, rendendo omaggio a tutte le vittime e sopravvissuti della tragedia che ha sconvolto il ‘900 ha auspicato che “rigurgiti di antisemitismo, discriminazione e intolleranza svaniscano ovunque e non inquinino i nostri valori di altruismo ed integrazione nell'epoca della globalizzazione in cui ogni forma di odio va da tutti contrastata. E’ doveroso da parte di tutti noi ricordare una tragedia umana così agghiacciante e incancellabile ed imparare dagli errori del passato”.

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  • Cancellati i mini-debiti col fisco. Non si pagherà fino a 30 euro
    I contribuenti che hanno debiti fiscali di modestissima entità, e magari noie procedurali enormi per assolverli, possono tirare un sospiro di sollievo. Con il decreto per la semplificazione tributaria, atteso in Consiglio dei ministri venerdì prossimo, il governo dovrebbe raddoppiare il limite al di sotto del quale l'amministrazione non darà corso alla riscossione dei crediti dovuti allo Stato o agli enti locali, portandolo a 30 euro per «ciascun tributo» e per «ciascuna annualità d'imposta » (ma con una clausola anti furbi). Nel decreto, inoltre, dovrebbe esserci una norma che consentirebbe alle imprese che hanno debiti fiscali scaduti, ma per i quali è stato concordato un piano di rateizzazione, di rientrare in ballo negli appalti e nelle commesse pubbliche. Mentre dovrebbero cadere alcune incombenze da parte dei contribuenti, come l'indicazione del domicilio fiscale negli atti destinati all'amministrazione.
    Le misure a costo zero
    Il testo definitivo del provvedimento deve ancora essere messo a punto dal ministero dell’Economia, ma si annuncia corposo. Le misure del pacchetto riguarderanno sia i cittadini che le imprese e il decreto, sottolineano a via XX settembre, non avrà impatto sul bilancio pubblico. La maggior parte degli interventi punta a rimuovere gli ostacoli inutili all'attività delle imprese, e come il decreto sulla semplificazione che il governo approverà oggi, a ridurne gli oneri amministrativi. Eventuali misure che avessero effetti finanziari, assicurano al Tesoro, sarebbero comunque compensate all'interno dello stesso provvedimento.
    Da 32.000 lire a 30 euro
    L'aumento della soglia di franchigia fiscale, una specie di «bonus evasione», era scontato. Il tetto, fissato a 16,53 euro, non veniva ritoccato da tredici anni, dava luogo ad un contenzioso inutile, anzi costoso. E comunque noioso, sia per i contribuenti che l'amministrazione fiscale. Tanto più che per gli agenti della riscossione l'esazione di crediti fiscali da 20 o 25 euro era diventata un'attività in perdita: costava più andarseli a prendere dai contribuenti, che cancellarli. Ora il limite raddoppia e dal primo luglio del 2012 l'Agenzia delle Entrate non procederà più «all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta». I furbi, però, stiano attenti. L'abitudine a non pagare mai le tasse di pochi euro sarà da ora in poi sanzionata, perché la franchigia non verrà riconosciuta a chi dovesse violare ripetutamente e per il medesimo tributo gli obblighi di versamento.
    Rate salva-imprese
    Nel decreto dovrebbe essere inserita anche una norma che permetterebbe alle imprese che hanno avuto problemi con il fisco, ma che comunque hanno pagato e stanno pagando le tasse, di rientrare nel giro degli appalti e dei contratti pubblici. Oggi chi ha un debito fiscale accertato e scaduto è tagliato fuori, perché viene considerata una violazione grave e risulta nella certificazione dei carichi pendenti che le imprese devono ottenere per partecipare alle gare. Il decreto stabilisce invece che il fisco possa concedere il suo nulla osta quando quel debito, anche se formalmente scaduto, è stato oggetto di un accordo di rateizzazione e si è in regola con il pagamento delle rate. Una parte del provvedimento riguarda la semplificazione degli obblighi e delle procedure di comunicazione dei cittadini e delle imprese con l'amministrazione delle Finanze. Tra le norme che sono al vaglio dei tecnici ce n'è una, ad esempio, che eliminerebbe l'obbligo di indicare il domicilio fiscale negli atti che vengono portati a conoscenza o che sono indirizzati al fisco, come l'atto di compravendita di una casa. Per le persone fisiche il domicilio fiscale, che determina l'ufficio tributario territorialmente competente, coincide con la residenza anagrafica, ma per le imprese può valere la sede legale, indipendentemente da quella operativa. Si possono creare confusioni, ad esempio nel caso delle procedure di concordato dove è necessario sapere quale ufficio territoriale deve ricevere le istanze dei creditori, che la norma risolverebbe eliminando l'obbligo di indicare questo dato nella consapevolezza che l'informazione è comunque generalmente conosciuta dal fisco.
    La nuova Irap
    Dovrebbe essere reso più flessibile anche l'accesso delle imprese ai regimi opzionali, come il consolidato fiscale o l'Iva di gruppo. Oggi un semplice ritardo nella comunicazione della scelta all'amministrazione, anche se è tutto in regola, impedisce la definizione della pratica. Domani il fisco sarà più tollerante con i ritardatari, e un po' meno esigente nei confronti degli altri contribuenti. Per l'adesione ad alcuni altri regimi speciali, come la tonnage tax o il calcolo dell’Irap, basterà provvedere in dichiarazione dei redditi, senza dover comunicare nulla all'Agenzia delle Entrate.
     
     
     
    http://www.corriere.it/economia/12_gennaio_27/sensini-cancellati-mini-debiti-con-fisco_a85c2c0e-48ae-11e1-b976-995c60acee8e.shtml

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  • Certificati in tempo reale arriva dl semplificazioni
    Stop alla burocrazia. Arriva il varo del decreto sulle semplificazioni, oggi al Consiglio dei ministri, il ministro per Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, entra nel dettaglio del provvedimento: "Lo scambio dei dati tra le amministrazioni per via telematica - ha detto ad ANSA.IT - consentirà di avere in tempi reali alcuni importanti atti di stato civile, dal cambio di residenza alle trascrizioni degli atti di stato civile, come il matrimonio e la nascita".
    Novità anche per la patente di guida, il cui rinnovo sarà più facile. Non solo: "Le persone con disabilità - ha spiegato - potranno ottenere con un unico certificato medico tutte le varie agevolazioni". Mentre per le imprese, in arrivo varie misure che riguardano molti settori, dall'agricoltura al lavoro. "Ci saranno semplificazioni in materia di gare di appalto - ha affermato ancora Patroni Griffi -: le imprese non dovranno più, per ogni gara a cui partecipano, preparare una loro documentazione perché saranno le stazioni appaltanti direttamente a poter consultare una banca dati che contiene tutte le notizie che le riguardano".
    Il ministro manda anche un messaggio rassicurante alla Fipe (federazione pubblici esercizi), secondo cui c'é il rischio di infiltrazioni criminali che potrebbero approfittare delle semplificazioni per l'apertura di locali da ballo: 'Approfondiremo sicuramente anche con il ministero degli Interni tutti i profili per garantire la sicurezza - ha detto -. Credo che la semplificazione possa essenzialmente servire per rendere piu' veloci le attività economiche e che ciò non significa un abbassamento dei livelli di sicurezza".
    Per far conoscere ai cittadini i loro diritti, ci sarà una campagna d'informazione a tutto campo. "E' importante questo aspetto - ha osservato il ministro -, si è fatta molta semplificazione anche in passato, ma spesso i cittadini non conoscono i loro diritti e come utilizzare la semplificazione. Abbiamo osservato che molte volte la semplificazione è superiore a quello che i cittadini percepiscono realmente. Ecco, noi vorremmo fare in modo che le misure di semplificazione siano conosciute e soprattutto utilizzate dai cittadini". Sui risparmi che potrebbero derivare da questa vasta operazione di semplificazione, il ministro ha detto che alcune stime sono già state fatte ma, nel suo complesso, saranno quantificati una volta introdotte le misure.



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  • Stop sindacati base, bus e metro a singhiozzo
    Sciopero generale dei trasporti e corteo in centro. E' iniziato un venerdì di passione per i romani per la protesta, indetta dai sindacati Orsa e Unione Sindacale di Base (USB) che bloccherà bus e metropolitane. Nella giornata dello sciopero dei trasporti nel centro di Roma inoltre sfilerà, dalle 9,30 alle 14, la manifestazione indetta dai sindacati di base della categoria. Trentuno le linee deviate durante la mattina. Il corteo partirà da piazza della Repubblica per arrivare a San Giovanni. Per tutta la giornata i varchi della zona a traffico limitato non saranno attivi. L'accesso alle zone del centro storico sarà dunque consentito per evitare ingorghi al traffico.

    ROMA: CORSE METRO RIDOTTE, BUS A SINGHIOZZO - Metro A e B aperte ma con servizio ridotto. Stessa situazione per quanto riguarda bus, tram e filobus, che potranno avere anche cancellazioni di corse o di linee fino alle 17. Questi i primi effetti dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati Orsa e Usb. Ferrovia Roma-Lido chiusa (con ultima partenza alle ore 9) e Termini-Giardinetti e Roma-Viterbo aperte ma con servizio ridotto. Sono garantite la attività al pubblico dell'agenzia Roma Servizi per la Mobilità: dallo sportello di piazzale degli Archivi, 40 al contact center 0657003 fino ai checkpoint bus turistici di Aurelia e Laurentina (solo quello di Ponte Mammolo é al momento chiuso).

    TORINO: SINDACATI BASE,40% ADESIONE MEZZI PUBBLICI  - E' del 40% a Torino, secondo i sindacati di base, l'adesione degli autisti dei mezzi pubblici Gtt allo sciopero nazionale di 24 ore dei trasporti. La metropolitana al momento funziona regolarmente. I mezzi pubblici urbani e la metropolitana erano comunque garantiti questa mattina fino alle 9 e circoleranno dalle 12 alle 15, le autolinee extraurbane e i treni sono stati regolari fino alle 8 e saranno in funzione dalle 14,30 alle 17,30.

    Sciopero generale di 24 ore, oggi, dei sindacati di base e rischio disagi, in particolare, per chi si sposta con i mezzi pubblici (fatte salve le fasce di garanzia). Lo stop riguardera' tutte le categorie, e le difficolta' maggiori dovrebbero essere a Roma, dove e' prevista la manifestazione nazionale con un corteo che partira' da piazza della Repubblica, e si concludera' in piazza San Giovanni.
    Avviata, intanto, una mobilitazione generale nel settore dei trasporti da parte dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che chiedono al governo un confronto e risposte efficaci, attraverso risorse e interventi e ''profonde correzioni'' alle misure previste dal decreto 'Cresci-Italia'.
    Oggi, oltre ad autobus e metro a singhiozzo, disagi potrebbero essere nella sanita' e nella scuola. Lo sciopero generale proclamato da sette sigle sindacali di base (Usb, Orsa, SlaiCobas, Cib-Unicobas, Snater, SiCobas e Usi) e' ''contro il Governo Monti e le sue politiche che penalizzano lavoratori, pensionati, precari e disoccupati e che, con il ricatto del debito, intendono far pagare la crisi a tutti tranne coloro che hanno generato, speculato e fatto profitti su di essa''.
    Un altro stop di 24 ore su tutto il territorio nazionale, sempre oggi, riguarda i piloti di Meridiana Fly dell'Unione piloti e dell'Apm, mentre e' stato revocato lo sciopero di quattro ore degli assistenti di volo di Alitalia, dopo l'accordo raggiunto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti e Avia sulle problematiche del personale di cabina, con l'assunzione dal primo aprile in Alitalia dei primi 25 assistenti di volo dei 122 totali attualmente rimasti in cigs.
    Un'altra protesta, a Roma, riguardera' i servizi negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Dalle 13.30 alle 17.30 e' in programma ''il primo sciopero generale regionale del trasporto aereo'', organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporti a sostegno della ''vertenza Argol e i livelli occupazionali a rischio, piu' di 1.000 nel 2012 sugli aeroporti laziali''. A sua volta l'Usb ha proclamato uno sciopero nazionale per il personale navigante e di terra (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21).



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  • Mancanza di adeguata informazione sanitaria: la madre deve essere risarcita
    L'università è responsabile del danno arrecato ai genitori di un neonato portatore di handicap, se la madre non è stata adeguatamente informata sulla reale condizione del feto e non è stata messa in condizione di procedere con l'aborto terapeutico.
    E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 30 novembre 2011, n. 25559 in quanto trattasi di fatto dannoso lesivo di diritti inviolabili di autodeterminazione e di solidarietà familiare a protezione di minori portatori di handicap.
    Il caso vedeva un uomo ed una donna diventare inaspettatamente genitori di un bambino affetto da sindrome di Down, nonostante che dagli esami eseguiti presso la clinica universitaria non fosse emerso nessun elemento rilevatore di una simile condizione del feto. Secondo la coppia, l'Università non aveva adeguatamente informato la gestante della tendenziale inaffidabilità dell'esame al quale era stata sottoposta e della conseguente necessità di procedere ad un ulteriore accertamento, da eseguirsi entro la ventiquattresima settimana, in modo da permetterle di esercitare la libertà di scelta dell'aborto terapeutico.
    Secondo i giudici di legittimità è evidente la lesione del diritto della madre di poter decidere liberamente, anche attraverso una adeguata informazione sanitaria, la scelta dello aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico; scelta che, nella specie, le è stata preclusa dall'esito incerto dell'esame praticato, del quale non è stata data adeguata informazione.
    La responsabilità dell'Università è di natura contrattuale e per "contatto sociale". Nel contatto di protezione tra la donna e l'Università, che effettua le analisi per escludere il rischio genetico, gli interessi da tutelare attengono alla sfera della salute in senso ampio (art. 32, Cost.), con la conseguenza che l'inadempimento dell'Università debitrice della prestazione, è suscettibile di ledere i diritti inviolabili della persona e quindi della gestante, nel caso di nascita di persona handicappata, ma anche del padre, che pure è giuridicamente solidale al mantenimento, alla crescita ed alla protezione del nato non sano.
    In conclusione, deve essere accertata la responsabilità contrattuale dell'Università, inadempiente all'obbligo di protezione nel compiere l'ulteriore esame, e deve essere risarcito integralmente il danno non patrimoniale sofferto dai genitori della piccola handicappata, da parametrarsi alla gravità del sacrificio personale ed alla permanenza dell'assistenza di una persona che abbisogna di continue cure, sorveglianza ed affetto.




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  • Violazioni codice della strada: sull'opposizione decide sempre il giudice di pace
    Contro le sanzioni amministrative dipendenti da violazioni del codice della strada è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e per valore, e pertanto, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla l. 689/1981, all'art. 22, è il giudice di pace, avendo il legislatore inteso fissare in capo ad esso una competenza funzionale, esclusiva e generale, in materia di violazioni al codice della strada.
    La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13 ottobre 2011, n. 21194 ribadisce un principio più volte affermato e cristallinamente deducibile dalle disposizioni di legge applicabili al caso concreto portato all'attenzione della Corte.
    Tutto parte dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta, innanzi all'ufficio del Giudice di Pace, da una società avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo ad alcuni veicoli di sua proprietà, notificatogli per non aver provveduto al pagamento di alcune somme a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.s.
    Il Giudice di Pace adito, tuttavia, dichiarava la propria incompetenza in quanto “l'importo del provvedimento opposto esulava dalla competenza del suo ufficio”, rimettendo le parti innanzi al Tribunale territorialmente competente, il quale, a sua volta, sollevava regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo che competente a conoscere della controversia fosse, per materia, il Giudice di Pace. In particolare, il Giudice di merito rimesso osservava che “in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis l.689/1981 attribuisce, in via generale, al Giudice di Pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione  di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso “qualunque ne sia il valore”, atteso che l'assegnazione della competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio”.
    Argomentazioni ritenute fondate dal Giudice Supremo, il quale ha altresì evidenziato come non rilevi, al riguardo, il fatto che la somma dei titoli azionati per le singole contestazioni d'infrazione e di irrogazioni di sanzione superi la competenza per valore del Giudice di Pace per le cause ordinarie, dato che l'attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia comporta , ex art. 22-bis, L. 689/1981, un innalzamento della competenza per valore (Euro 15.493,00), ma soprattutto che la competenza per materia resterebbe comunque insensibile ad un eventuale cumulo delle domande, determinando ciò, ex art. 10, II c.p.c., unicamente una deroga alla competenza per valore e non a quella per materia.
    Ritenute errate, dunque, le motivazioni del primo giudice adito poste a suffragio della sua dichiarazione di incompetenza, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e fissato la competenza del Giudice di Pace territorialmente competente a decidere, innanzi al quale era stata correttamente proposta l'opposizione.




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  • Legittima la convenzione che ripartisce le spese tra i condomini in modo diverso dalle previsioni di legge
    Con sentenza n. 28679, depositata il 23 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima una ripartizione delle spese condominiali diversa da quella legale. La decisione è della seconda sezione civile che chiarisce come l'articolo 1123 Cc, nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale. La Corte di Cassazione si è pronunciata sull'annullamento di una delibera condominiale sul riparto delle spese di manutenzione dell'ascensore adottata dall'assemblea condominiale, che, secondo il ricorrente, era contraria alla legge e al regolamento condominiale. Il ricorrente, proprietario di alcuni negozi posti al piano terreno dell'edificio condominiale, si opponeva alla ripartizione delle spese in ragione delle quote millesimali di proprietà per le opere, qualificate come straordinarie, necessarie al ripristino degli ascensori. Tale ripartizione era, a dire del ricorrente, illegittima perché in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 1123 e 1124 del codice civile, nonché del regolamento condominiale. Rigettando il ricorso del ricorrente, la Corte ha spiegato che è da ritenersi legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'articolo 1123 Cc, che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica. Con riguardo alle cose comuni destinate a servire i condomini di un edificio in misura diversa, pertanto, le relative spese a norma del comma 2 dell'articolo 1123 Cc devono essere ripartite in misura proporzionale all'uso che ogni condomino può fare della cosa comune salva la deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione di dette spese in misura proporzionale ai millesimi di proprietà.


    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11377.asp


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  • Nuovo pacchetto semplificazioni in vista, Noi Consumatori è sfavorevole
    Nel prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe essere presentato un nuovo pacchetto di semplificazioni riguardante misure come l’abolizione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni prefestivi e successivi alle festività ed una proroga della social card. A quanto pare ci sarà anche un rialzo del prezzo delle sigarette per coprire il mancato aumento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi.  

    “Siamo totalmente contrari all’eventuale approvazione di queste misure – ha commentato l’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori -. Abolendo il fermo prefestivo per i tir, il Governo dimostra di arrendersi ai ricatti degli autotrasportatori e di non badare alla sicurezza stradale che invece dovrebbe essere messa al primo posto. Non concepiamo nemmeno l’aumento del prezzo delle sigarette dato che lo stesso Governo aveva garantito che non si sarebbero più registrati ritocchi e la social card, il cui primo esperimento si è dimostrato disastroso per gli utenti perché è di difficile utilizzo soprattutto per quella fascia di popolazione non abituata all’utilizzo della tecnologia”.

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  • Tir, i presidi continuano. Allarme scorte La Ue incalza: serve soluzione immediata
    Continuano i presidi dei tir in quello che è ormai il quarto giorno di mobilitazione. Ieri, dopo i blocchi violenti di questi giorni, sono state arrestate sette persone mentre altre quattro sono state fermate ad Andria con l'accusa di violenza privata aggravata e continuata. Il governo ha annunciato misure che vanno incontro alle proteste della categoria, come quella della riduzione dei pedaggi, ma intanto arriva il monito della Ue: «L'Italia deve intervenire per risolvere rapidamente il problema e assicurare la libera circolazione delle merci», ha detto il commissario Ue Antonio Tajani al ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri nel corso di un colloquio telefonico svoltosi questa mattina.

    I presidi in Ciociaria. «Gli autotrasportatori sono disperati perché faticano ad andare avanti e per questo ci aspettiamo le necessarie risposte dal governo. Soprattutto le piccole aziende sono in una fase terminale», spiega il segretario provinciale di Trasportounito Fiap di Frosinone, Nunzio Tronconi, al quarto giorno consecutivo di sciopero dei Tir che sta creando forti disagi in Ciociaria. «Andremo avanti fino a domani - aggiunge Tronconi - e lo faremo sempre in modo civile. Le adesioni sono aumentate nella serata di ieri». Intanto è ripreso il presidio vicino al casello dell'A1 a Frosinone.

    Calabria. Sono ancora fermi anche gli autotrasportatori in corrispondenza degli svincoli dell'A3 Salerno-Reggio Calabria, sulla statale 106, all'imbocco della strada Ionio-Tirreno e all'altezza di Grotteria Mare. Mezzi pesanti parcheggiati anche sulla statale 18, a Scalea, Tortora e Guardia Piemontese, nel cosentino e, nel catanzarese, a Settingiano sulla statale 280 Catanzaro-Lamezia e a Botricello. Situazione invariata rispetto ai giorni scorsi anche agli imbarcaderi di Villa San Giovanni.

    Sette arresti. Ieri la polizia stradale di Caserta ha arrestato cinque persone che nei giorni scorsi hanno preso parte ai blocchi stradali lungo la rete autostradale mentre altri due autotrasportatori di Mottola (Taranto) sono stati fermati dai carabinieri di Massafra dopo aver aggredito un loro collega che aveva tentato di eludere un blocco imboccando una strada interna. Si tratta di Filippo e Cataldo Carucci, padre e figlio di 44 e 20 anni. Gli altri quattro fermi sono stati effettuati nella tarda serata, nei pressi del casello autostradale di Andria dove sono in corso blocchi in entrata dell'A14 da quattro giorni. A quanto si è saputo, due Tir sono stati costretti a fermarsi da persone a bordo di due autovetture di grossa cilindrata, una delle quali, mettendosi di traverso, ha bloccato la strada. Le persone a bordo delle vetture avrebbero minacciato gli autisti dei Tir, intimando loro di non proseguire. Ma i conducenti degli autotreni hanno chiamato il 113: sono quindi giunte pattuglie della polizia stradale, che hanno bloccato una delle due auto: a bordo c'erano quattro persone, identificate e risultate autotrasportatori della zona.

    Provviste a secco. Si fa sempre più critica la situazione per quanto riguarda l'approvvigionamento da parte di negozi e supermercati di prodotti alimentari di prima necessità come latte, farina e uova.

    Passera: nel 2012 riduzione pedaggi per 170 milioni.
    Il ministro per lo Sviluppo economico e le Infrastrutture Corrado Passera intanto annuncia «una riduzione compensata dei pedaggi autostradali per il settore dell'autotrasporto che sarà pari, per il 2012, a 170 milioni di euro».

    Ferma la fiat di Cassino.
    Gli stabilimenti Fiat di Melfi, Cassino, Pomigliano, Mirafiori e la Sevel saranno fermi anche oggi tutto il giorno a causa dello sciopero degli autotrasportatori. L'attività, fermata per il primo turno, non riprenderà neanche al secondo. Pesa la mancata consegna dei componenti da assemblare nelle linee di produzione.

    Grave un operaio a Catania. È in gravi condizioni e ricoverato in prognosi riservata nel centro grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania un operaio di 59 anni, G. N., che ieri è rimasto ferito dall'incendio divampato da una bottiglia di plastica con della benzina, che teneva di scorta. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano La Sicilia, l'uomo stava lavorando in un negozio quando dalla saldatrice che stava utilizzando sarebbe partita una scintilla che ha innescato l'incendio, cadendo sulla bottiglia di plastica con carburante che teneva con sè nel timore di rimanere a piedi. L'uomo è stato soccorso da vigili del fuoco e da personale del 118 e ricoverato d'urgenza in ospedale con ustioni del 25% al viso e più profonde alle mani e al ginocchio destro.



    http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=178591&sez=ITALIA

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