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Niente affido condiviso se il padre omette il contributo mensile di mantenimento Cassazione civile , sez. I, sentenza 17.12.2009 n° 26587
Il quesito:
* Se il padre omette di versare sistematicamente il contributo mensile, può essere revocato il provvedimento che dispone laffido condiviso?
Il caso
Tizio e Caia, sposati da anni e genitori dei piccoli Meviettie e Caietto, decidono di separarsi e quindi di divorziare.
Il tribunale che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dispone laffidamento della prole ad entrambi i genitori con lesercizio congiunto della potestà genitoriale, ponendo a carico di Tizio lobbligo di corrispondere allex moglie la somma di euro 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
Il giudice di appello, su gravame di Caia, riforma la sentenza di primo grado e dispone laffidamento dei minori esclusivamente alla madre, dettando al contempo le modalità per lesercizio del diritto di visita del padre, al quale impone lobbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli per esigenze scolastiche, extrascolastiche e mediche in aggiunta ai 600,00 mensili di cui alla sentenza impugnata.
A fondamento della sua decisione, il giudice di appello pone la rilevata contrarietà dellaffido condiviso allinteresse del minore, sulla base dellinidoneità del padre ad occuparsi dei minori, dimostrata dal ripetuto omesso versamento del contributo mensile di mantenimento e dal mancato esercizio del diritto di visita.
Avverso tale decisione Tizio ricorre per cassazione, dolendosi dellaffido esclusivo dei bambini alla ex moglie.
La problematica
La sentenza in esame si occupa delle problematiche relative allaffido dei figli minori in caso di divorzio o separazione. La Legge 54/2006 ha stravolto il sistema precedente prevedendo come regola generale laffido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
Si tratta di risolvere la seguente questione:
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In caso di divorzio o separazione, è legittimo laffido esclusivo della prole ad uno solo dei genitori?
La normativa
Codice civile
Art. 155. Provvedimenti riguardo ai figli.
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente
omissis
Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
La sentenza
Ecco in sinesi la soluzione offerta dai giudici di legittimità
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Lart. 155 del codice civile, come novellato dalla Legge 54/2006 prevede come regola generale che in caso di divorzio i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori che ne eserciteranno congiuntamente la potestà. Tale disciplina è dettata in omaggio al principio della bigenitorialità per cui il figlio ha diritto a mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori anche dopo la separazione ed è risultata fortemente innovativa rispetto al passato, quando i figli venivano comunemente affidati soltanto alla madre che ne aveva lesercizio esclusivo della potestà.
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Lart. 155 bis c.c. ammette uneccezione alla regola generale, prevedendo la possibilità che il giudice disponga laffidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, avuto riguardo allinteresse dei minori. Non avendo la norma tipizzato le ipotesi ostative allaffido condiviso, la loro individuazione in concreto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che ne dovrà dare conto nella motivazione del provvedimento.
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Dalla decisione del giudice dovranno risultare la ragioni impeditive dellapplicazione del modello legale generale con particolare riferimento non solo allidoneità educativa del genitore al quale i figli vengono affidati ma anche e soprattutto linidoneità educativa dellaltro che eventualmente di ritiene di dovere escludere allesercizio della potestà.
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Nel caso di specie, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, la corte di appello ha ritenuto più opportuno, nellinteresse dei minori, laffido esclusivo alla madre, sulla base della rilevata inidoneità del padre ad occuparsi della prole, desunta per lo più dal disinteresse dimostrato nei confronti dei bambini.
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Per questi motivi, la sentenza impugnata non merita censura e il ricorso viene respinto.
Fonte: altalex
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