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  • Sì al sequestro preventivo dell’articolo on line diffamatorio

    Cassazione penale , sez. V, sentenza 24.02.2011 n° 7155

    L’articolo diffamatorio pubblicato su internet può liberamente essere sequestrato.
    Così i giudici della quinta sezione penale della Suprema Corte di cassazione hanno sancito nella sentenza 24 febbraio 2011, n. 7155, entrando nel merito tra la libertà di pensiero e quella di stampa.
    Con la sentenza che qui si commenta la cassazione ha, infatti, confermato il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, con cui era stata disposta la rimozione di un pezzo pubblicato su un sito internet.
    Nell’articolo in questione il blogger parlava di una parlamentare europea accusata di aver ottenuto la carica grazie “a qualità non certamente politiche” apostrofata dallo stesso autore del pezzo con il “nomignolo” di “ape regina, in quanto rivestiva, a suo dire, il ruolo di maitresse nell’organizzazione di alcuni festini per politici”.
    Le affermazioni fatte dal blogger, secondo il pensiero dei giudici, andavano ben oltre la critica (seppur aspra, ma sempre lecita) sull’asserita mancanza di qualità “politiche” della donna, in quanto, come accennato, attribuivano alla stessa la “responsabilità di un fatto specifico”, quello, cioè, della organizzazione di feste in luoghi particolari.
    Da ciò scaturiva la querela e la rimozione dal sito dell’articolo in oggetto, prima che venisse (come pretendeva l’autore) accertata in maniera definitiva la diffamorietà in esso contenuta.
    La suprema Corte spiega, nella sentenza de qua, che la richiesta non poteva essere soddisfatta senza snaturare il senso stesso del sequestro preventivo, il quale consiste proprio nell’impedire il protrarsi oppure l’aggravamento delle conseguenze nella ipotesi in cui vi sia la presenza di una condotta criminosa.
    Il blog non è un prodotto editoriale, bensì un luogo in cui ogni individuo (non solo il professionista – giornalista) esercita il proprio diritto di manifestazione del pensiero uti civis; da ciò ne consegue che il blog tenuto dal giornalista (non in quanto professionista bensì quale semplice cittadino che produce critica) non potrà godere delle garanzie previste per la stampa e, quindi, potrà essere sottoposto a sequestro preventivo.



    Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=51819

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