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  • Cassazione: non è possibile riconoscere il danno esistenziale e quello morale in aggiunta al danno biologico se fondati sulle medesime motivazioni

    Con la sentenza n. 1072/2011 la Cassazione ha deciso su un caso di infortunio sfociato nella morte del dipendente. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione, impugnando le decisioni prese nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte conviene con la ricorrente sull'erronea contemporanea attribuzione alla vittima del danno biologico di natura psichica e di quello morale, fondata sul presupposto dell'accentuata ed intensa sofferenza psichica e fisica dell'infortunato nei giorni precedenti alla morte: la sofferenza psichica è da ritenersi rientrante nella sfera del danno biologico. Giudica erroneo anche il riconoscimento alla madre della vittima del danno esistenziale, causato dalla perdita dell'unico figlio nonché dell'unico familiare convivente, avendo questa già ottenuto il riconoscimento del danno morale soggettivo con la stessa motivazione.
    I giudici di legittimità hanno confermato quindi il risarcimento del danno biologico per intero, iure successionis, in misura del 100% - poiché assume preminente rilievo il lasso di tempo trascorso (quattro giorni) tra il sinistro e l'evento letale e la conseguente situazione di massima sofferenza psichica e fisica dell'infortunato nei giorni precedenti alla morte, da lui attesa lucidamente. Hanno invece negato il danno esistenziale e quello morale iure successionis, riconosciuti in prima istanza dal Tribunale di Crotone e in seconda dalla Corte d'Appello di Catanzaro, essendo essi duplicazione l'uno del danno morale iure proprio già riconosciuto e l'altro del danno biologico richiesto.

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