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  • Diniego di abbattimento di un albero: obbligo di motivazione TAR Toscana-Firenze, sez. III, sentenza 04.12.2009 n° 2970

    A fronte di una richiesta di autorizzazione ad abbattere un leccio, sito vicino ad un immobile, al fine di poter effettuare lavori di manutenzione su quest’ultimo e di mettere in sicurezza sia l’immobile che la strada che vi passa affianco, è illegittimo (in quanto viziato da difetto di istruttoria e da carenza di motivazione) il diniego dell’amministrazione che ha tenuto conto del solo profilo "ambientale", che deriverebbe dal taglio dell’albero (senza peraltro valutare il contesto boschivo nel quale si inserisce) e non ha invece valutato gli altri profili addotti dal ricorrente.

    Con questa motivazione, il Giudice amministrativo toscano ha accolto il ricorso presentato da un cittadino avverso un diniego opposto dall’amministrazione a fronte della domanda di taglio di un albero – motivata, da un lato, dalla necessità di eseguire manutenzione su di un fabbricato vicino all’albero in questione e della relativa strada e, d’altro lato, la messa in sicurezza degli stessi –, valutando esclusivamente il pregiudizio all’aspetto ambientale e non anche i profili motivazionali addotti dal ricorrente, con grave vulnus in ordine all’obbligo di motivazione che incombeva.

    T.A.R.

    Toscana - Firenze

    Sezione III

    Sentenza 4 dicembre 2009, n. 2970

    (Pres. Radesi, Est. Liberati)

    N. 02970/2009 REG.SEN.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    Sul ricorso numero di registro generale 3459 del 1995, proposto da:

    M. F. e L., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio G. Ciacci, Simone Nocentini, con domicilio eletto presso Simone Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli 2;

    contro

    Comune di Siena, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Borsi, con domicilio eletto presso Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri N. 19;

    per l'annullamento

    previa sospensione dell'efficacia,

    del provvedimento emesso il 3-5-95, notificato il 10-7-95, con cui il Sindaco del Comune di Siena respingeva la domanda avanzata dai sigg.ri M. per l'abbattimento di un leccio in Strada degli Agostoli n. 14, e di ogni altro atto ad esso presupposto collegato e conseguente, ivi compreso il parere della Commissione Edilizia, di ignota motivazione, 14-4-95, richiamato nell'indicato provvedimento..

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siena;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori E' presente l'avvocato V. Chierroni delegato da A.G. Ciacci.;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le parti ricorrenti (in qualità di proprietari) hanno impugnato il provvedimento con il quale si nega l’autorizzazione ad abbattere un leccio, al fine di porre in essere attività manutentive dell’abitazione e della strada.

    In particolare hanno lamentato la violazione di legge sotto molteplici aspetti, l’eccesso di potere, il difetto dei presupposti, l’insufficienza dell’istruttoria, il difetto di motivazione.

    Si è costituita l’amministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.

    Sono state prodotte memorie e documenti.

    Nel corso dell’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

    Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato.

    Invero le parti ricorrenti hanno chiesto autorizzazione ad abbattere un leccio, sito vicino al proprio immobile, al fine di poter effettuare lavori di manutenzione, e di mettere in sicurezza sia l’immobile che la strada che vi passa affianco.

    L’amministrazione, nel denegare l’autorizzazione, ha tenuto conto del solo profilo "ambientale", che deriverebbe dal taglio dell’albero, senza peraltro valutare il contesto boschivo nel quale si inserisce, e non ha invece valutato gli altri profili addotti dal ricorrente.

    Il provvedimento è dunque viziato da difetto di istruttoria e da carenza di motivazione.

    Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, ed il provvedimento impugnato va annullato, ferme ed impegiudicate le ulteriori valutazioni dell’amministrazione.

    La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza, ed è liquidata nella misura indicata nel dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

    Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA, spese e CPA

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

    Angela Radesi, Presidente

    Silvia La Guardia, Consigliere

    Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/12/2009.
    Fonte: altalex


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