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Diniego di abbattimento di un albero: obbligo di motivazione TAR Toscana-Firenze, sez. III, sentenza 04.12.2009 n° 2970
A fronte di una richiesta di autorizzazione ad abbattere un leccio, sito vicino ad un immobile, al fine di poter effettuare lavori di manutenzione su questultimo e di mettere in sicurezza sia limmobile che la strada che vi passa affianco, è illegittimo (in quanto viziato da difetto di istruttoria e da carenza di motivazione) il diniego dellamministrazione che ha tenuto conto del solo profilo "ambientale", che deriverebbe dal taglio dellalbero (senza peraltro valutare il contesto boschivo nel quale si inserisce) e non ha invece valutato gli altri profili addotti dal ricorrente.
Con questa motivazione, il Giudice amministrativo toscano ha accolto il ricorso presentato da un cittadino avverso un diniego opposto dallamministrazione a fronte della domanda di taglio di un albero motivata, da un lato, dalla necessità di eseguire manutenzione su di un fabbricato vicino allalbero in questione e della relativa strada e, daltro lato, la messa in sicurezza degli stessi , valutando esclusivamente il pregiudizio allaspetto ambientale e non anche i profili motivazionali addotti dal ricorrente, con grave vulnus in ordine allobbligo di motivazione che incombeva.
T.A.R.
Toscana - Firenze
Sezione III
Sentenza 4 dicembre 2009, n. 2970
(Pres. Radesi, Est. Liberati)
N. 02970/2009 REG.SEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3459 del 1995, proposto da:
M. F. e L., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio G. Ciacci, Simone Nocentini, con domicilio eletto presso Simone Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
Comune di Siena, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Borsi, con domicilio eletto presso Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri N. 19;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso il 3-5-95, notificato il 10-7-95, con cui il Sindaco del Comune di Siena respingeva la domanda avanzata dai sigg.ri M. per l'abbattimento di un leccio in Strada degli Agostoli n. 14, e di ogni altro atto ad esso presupposto collegato e conseguente, ivi compreso il parere della Commissione Edilizia, di ignota motivazione, 14-4-95, richiamato nell'indicato provvedimento..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori E' presente l'avvocato V. Chierroni delegato da A.G. Ciacci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le parti ricorrenti (in qualità di proprietari) hanno impugnato il provvedimento con il quale si nega lautorizzazione ad abbattere un leccio, al fine di porre in essere attività manutentive dellabitazione e della strada.
In particolare hanno lamentato la violazione di legge sotto molteplici aspetti, leccesso di potere, il difetto dei presupposti, linsufficienza dellistruttoria, il difetto di motivazione.
Si è costituita lamministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.
Sono state prodotte memorie e documenti.
Nel corso delludienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato.
Invero le parti ricorrenti hanno chiesto autorizzazione ad abbattere un leccio, sito vicino al proprio immobile, al fine di poter effettuare lavori di manutenzione, e di mettere in sicurezza sia limmobile che la strada che vi passa affianco.
Lamministrazione, nel denegare lautorizzazione, ha tenuto conto del solo profilo "ambientale", che deriverebbe dal taglio dellalbero, senza peraltro valutare il contesto boschivo nel quale si inserisce, e non ha invece valutato gli altri profili addotti dal ricorrente.
Il provvedimento è dunque viziato da difetto di istruttoria e da carenza di motivazione.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, ed il provvedimento impugnato va annullato, ferme ed impegiudicate le ulteriori valutazioni dellamministrazione.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza, ed è liquidata nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione, e per leffetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
Condanna lamministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA, spese e CPA
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere
Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/12/2009.
Fonte: altalex
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