rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
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Pisani, Regionali: '3.268 volte GRAZIE per la fiducia dimostrata'
La nostra Associazione Noiconsumatori.it e l'avvocato Angelo Pisani, ringraziano tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nell'operato dell'avv. Pisani e che gli hanno dato fiducia attraverso la loro preferenza al voto delle Regionali.
In particolare "il ringraziamento va alle 3.268 persone che hanno creduto in me. Grazie per l'affetto e la fiducia dimostrata" sono state le parole dell'avv. Pisani che con rispetto ed affetto augura una felice e serena Pasqua a tutti.
Ricordiamo, inoltre, che attraverso il vostro voto l'avv. Pisani è stato il primo eletto a Napoli!
Grazie ancora a tutti voi.
Nel frattempo continueremo a tutelarvi e a salvaguardare i 'nostri' diritti, attraverso il sito internet www.noiconsumatori.it. Ecco i nostri contatti per chiarimenti, informazioni, appuntamenti:
Segreteria nazionale Noi Consumatori
indirizzo: 80129 NAPOLI - Piazza Vanvitelli, 15
sito: www.noiconsumatori.it
mail: claudia.petruccelli@noiconsumatori.org
recapito telefonico: 081 556 77 77
sms: 333 71 76 353
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Stop ad aumenti autostradali sull'A24 e A25. Pisani: "Rimborsi agli automobilisti per il periodo 2006-08. Possibile class action"
Il Tar del lazio ha finalmente deciso di annullare gli aumenti delle tariffe autostradali sulla A24 e sulla A25, tratte gestite da Autostrade dei Parchi.
Si parla di illegittimità degli adeguamenti tariffari avvenuti nel 2006 e nel 2008. In particolare, il Tar del Lazio ha fatto riferimento al mancato rispetto del price-cap e degli obblighi di miglioramento del servizio assunti dal gestore e derivanti dalla Convenzione stipulata con l'Anas.
Dalla sentenza della III sez. del Tar (Presidente Bruno Amoroso, Relatore Cecilia Altavista) si evince quanto segue:
'Nel caso di specie, l'Anas avendo negato gli adeguamenti per il 2005, in relazione ad inadempimenti del concessionario, avrebbe dovuto condurre una adeguata istruttoria sul punto della realizzazione di quelle opere e di quegli interventi per cui nell'anno precedente aveva negato l'adeguamento. Si deve far riferimento alla nota ANAS del 29-12-2004 che aveva negato gli adeguamenti per il 2005, sul presupposto dei minori investimenti sia relativamente a nuove opere che a manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dalla concessionaria, del mancato adeguamento del piano finanziario e del mancato accollo dei mutui della precedente concessionaria. In presenza di tali inadempimenti della convenzione, è evidente il vizio di istruttoria che emerge dalla nota del 29-12-2005, con la quale senza alcun riferimento a quanto contestato l'anno precedente e alla circostanza della sospensione degli adeguamenti tariffari ancora in corso, in mancanza di un provvedimento contrario, si autorizza l'aumento del 5.87 per cento, corrispondente a quelle negato per l'anno precedente.[...]
Sotto tali profili il ricorso n° 5332 del 2006 è fondato e va accolto con conseguente annullamento degli adeguamenti tariffari dei pedaggi autostradali per l'anno 2006. [...]
L'aumento dell'agosto 2008 non è stato preceduto nè da una accertamento da parte dell'Anas rispetto alla inadempienza precedentemente contestata, nè da altro provvedimento di autorizzazione agli adeguamenti. In base alla Convenzione, come sopra evidenziato, la sospensione della revisione delle tariffe resta ferma fino alla rimozione dell'inadempienza. Da tale prescrizione si deve desumere che sia necessaria una verifica da parte dell'Amministrazione concedente circa il venire meno dell'inadempienza per dar corso agli adeguamenti. Prima di tutto deve essere rispettato il procedimento fissato dalla Convenzione ( 30 giugno- 30 settembre, termine di 45 giorni per la formazione del silenzio rifiuto); inoltre deve essere accertato, con una previa verifica istruttoria, il venire meno dell'inadempimento.
Nel caso di specie, dagli atti di causa, in particolare dalla documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato, non risulta che vi sia un atto dell'ANAS di verifica del superamento dell'inadempimento e di accertamento della cessazione delle cause per cui erano stati sospesi per gli anni precedenti gli adeguamenti tariffari. [...]
L'atto dell'agosto 2008, con il quale l'Anas dà corso all'adeguamento tariffario richiesto dal concessionario è, dunque, palesemente illegittimo. [...]
Sotto tali profili l'impugnazione proposta con il ricorso n° 11171 del 2008 è fondata e deve essere accolta con conseguente annullamento degli adeguamenti tariffari dei pedaggi autostradali per l'anno 2008'.
Da domani, dunque, non ci saranno più gli aumenti dei pedaggi autostradali sulla Roma-L'Aquila (A24) e sulla Torano-Pescara (A25) - ha spiegato lavvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dellassociazione Noi Consumatori.it -. Le tariffe saranno pari a quelle di 5 anni fa. Non solo. Gli automobilisti che dall'1 gennaio 2006 ad oggi hanno utilizzato le due tratte autostradali hanno diritto al rimborso, somme che se non saranno ridate automaticamente agli automobilisti, saranno ridate attraverso vie legali, di cui ci facciamo promotori attraverso una CLASS ACTION collettiva. Gli aventi diritto sono tutti coloro che possano dimostrare di aver utilizzato le suddette autostrade e quindi i titolari Telepass, soggetti in possesso di ricevute o documenti che attestino l'utilizzo delle tratte autostradali, ecc - ha concluso Pisani.
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Pasqua, caro benzina, fino a 200 euro annui in più. Pisani "Chiediamo al Governo l'eliminazione dei millesimi dai listini"
In vista delle festività il costo del carburante subisce aumenti di prezzo inauditi. Nell'ultimo periodo, poi, il prezzo della benzina e del gasolio è salito alle stelle, tanto che per un pieno di benzina si arriva a spendere anche 10 euro in più rispetto allo scorso anno. "Innanzitutto, crediamo che il Governo debba giocare un ruolo importante nel controllo dei prezzi del carburante- dichiara lavvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dellassociazione Noi Consumatori.it -. Inoltre, chiediamo al Governo che siano eliminati i millesimi dai listini dei prezzi del carburante poiché non solo confonde i consumatori, dando loro una consapevolezza del prezzo meno immediata rispetto a quello che sarebbe un importo espresso in centesimi, ma rende i listini sempre più ballerini e meno controllabili. Lanciamo, pertanto, un appello alle Istituzioni poiché non è possibile che un automobilista debba pagare per il carburante fino a 200 euro annui - ha concluso Pisani.
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Malasanità, iniziative gratuite, ma nessuno risponde al numero informativo. Pisani "Pazienti non tutelati. Da anni chiediamo la Riforma totale della Sanità"
Ci ha molto colpito una lettera di un cittadino, il quale lamenta la mancanza di serietà nell'invitare i cittadini ad effettuare visite mediche gratuite, di prevenzione, alle quali, però, è quasi impossibile accedervi, visto che non ci sono operatori che rispondono al numero di telefono pubblicizzato.A tal proposito, ci sono arrivate tantissime segnalazioni circa il mal funzionamento degli uffici prenotazione degli ospedali pubblici.
"Sono tanti i cittadini che hanno dato testimonianza di quanto sia difficile e di quanto sia lontano dai pazienti, il campo della Sanità: ai più fortunati, ad esempio, è dato di aspettare e perdere circa un'ora per parlare con un operatore al fine di prenotare una visita medica. Se a questo, aggiungiamo poi anche le lunghe liste d'attesa per effettuare una visita specialistica il discorso si fa più complesso. Ecco perché speriamo in una riforma della Sanità, riforma che da sempre chiediamo alle Istituzioni". È quanto dichiarato dallavvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dellassociazione Noi Consumatori.it.
Ecco la segnalazione, racconta anche tu la tua esperienza.
Voglio denunciare quanto segue: A seguito di un articolo su un quotidiano che parlava della settimana della prevenzione della tiroide, contattavo il numero verde che mi dava un altro numero a cui telefonare per prenotare la visita, inutile dirvi che al numero 08125494878 ho telefonato per 6 giorni consecutivi senza mai riuscire a mettermi in contatto con nessuno, anche se il telefono squillava REGOLARMENTE.
Solo una volta una persona, riferendomi che si trovava li per caso, mi consigliava di chiamare dalle 12.00 alle 13.00, cosa che ho fatto regolarmente per diversi giorni e senza avere mai nessuna risposta.
Il 10 Marzo finalmente mi ha risposto la solita persona di passaggio dicendomi che le prenotazioni erano PIENE e quindi di più non sapeva.
Voglio solo manifestare il mio disappunto TOTALE contro questo tipo di INIZIATIVE che viene vanificato dalla totale negligenza, superficialità degli operatori addetti.
Ora ho letto che c'è un'altra iniziativa del genere, stavolta però si parla di tumore alla prostata, proverò a chiamare, sperando sempre che passi qualche persona non addetta alle prenotazioni a rispondermi.
Mimmo Capasso
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Certificazioni di malattia telematiche: in Gazzetta Ufficiale le modalità tecniche
Con il decreto 26.2.2010 viene reso noto l'iter operativo necessario per poter attivare le nuove modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. Come noto, il Collegato Lavoro ripropone il progetto di gestione e circolazione delle certificazioni di malattia, ripreso anche dalla legge Finanziaria per il 2007. Queste nuove modalità organizzative, prevedono che il certificato sia inviato telematicamente all'Inps direttamente dal medico; sarà poi l'Istituto a mettere a disposizione del datore di lavoro, copia dell'attestato di malattia. Si tratta dunque di una novità rilevante, che in termini gestionali coinvolge ora anche il sanitario che emette la certificazione, solleva il lavoratore del settore privato dall'onere di invio del documento all'Inps, ma ne conserva l'obbligo di consegna al proprio datore di lavoro, a meno che quest'ultimo non lo richieda direttamente all'Istituto. Dopo un lungo periodo di attesa, pare giunto al termine l'iter operativo necessario per poter attivare le nuove modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia; è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, il decreto ministeriale 26 febbraio 2010 recante "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC". Va preliminarmente chiarito che il SAC, cioè il Sistema di Accoglienza Centrale, è l'infrastruttura tecnologica gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, che consente la ricezione delle certificazioni di malattia inviate telematicamente dagli utenti del sistema; il decreto fornisce ora le modalità di trasmissione che i medici sono tenuti a seguire per un corretto inoltro del documento. La procedura però, entrerà a pieno regime entro il prossimo 30 aprile, data ultima in cui le singole regioni definiranno specifici accordi con Ministero della salute e Ministero dell'economia; in attesa, durante il periodo di mora, a decorrere dal 3 aprile 2010 il medico curante redige le certificazioni e gli attestati di malattia sulla nuova modulistica e procede alla gestione del processo di invio, con le modalità rese disponibili dal SAC.
La nuova modulistica telematica
Il medico curante provvede al rilascio al lavoratore di una copia cartacea:
- del certificato medico di malattia telematico,
e
- dell'attestato di malattia, per il datore di lavoro.
Le informazioni riportate nei documenti contenuti nell'allegato 2 del decreto in esame, sono di fatto molto simili a quelle contenute nelle due copie del certificato medico attualmente in uso. Sulla copia destinata al lavoratore, definita "certificato di malattia", oltre alle informazioni relative alla data ed al luogo di rilascio, sono indicati:
- i dati anagrafici del medico
- i dati di prognosi, specificando se trattasi di visita ambulatoriale o domiciliare
- le informazioni relative alla diagnosi formulata,
- le consuete informazioni anagrafiche del dipendente, comprensive di residenza abituale e di eventuale diversa reperibilità durante l'evento morboso.
Sulla copia ad uso del datore di lavoro, definita "attestato di malattia" sono riprese:
- le stesse informazioni sopra indicate,
- ad eccezione ovviamente della parte dedicata ai dati di diagnosi che, come noto, non sono mai trasferiti al datore di lavoro e della sede in cui è stata effettuata la visita medica.
Le fasi operative a regime
All'atto della visita - così prevede infatti il provvedimento ministeriale - il medico provvede all'invio telematico del certificato all'Inps, seguendo le istruzioni tecniche contenute nell'allegato 1 del provvedimento. Il SAC gli restituisce conferma di accettazione dell'invio, unitamente al numero di protocollo assegnato dall'Inps alla pratica ricevuta. A questo punto il medico stampa al lavoratore la copia cartacea del modello sopra riportato, comprensiva anche dell'attestazione di malattia, riportante il numero di protocollo attribuito dall'Istituto attraverso il sistema. L'Inps mette immediatamente a disposizione del datore di lavoro l'attestazione di malattia rilasciata dal medico curante relativa al certificato ricevuto:
- attraverso accesso diretto al sistema tramite apposite credenziali,
- attraverso l'invio alla casella di PEC indicata dal datore di lavoro.
L'Istituto provvede inoltre a mettere a disposizione del dipendente l'attestato di malattia per la consultazione, attraverso indicazione del codice fiscale e del numero di protocollo.La posizione del lavoratore
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto, dall'articolo 1, comma 249, legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) il lavoratore entro due giorni dal rilascio, è comunque tenuto a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro, a meno che quest'ultimo non richieda all'Inps la trasmissione in via telematica con le modalità sopra indicate. E' dunque possibile ritenere che, in assenza di diversa disposizione contrattuale ovvero di diverso indirizzo aziendale, il lavoratore continui ad essere tenuto all'inoltro al proprio datore di lavoro dell'attestato di malattia, rispettando tempi e modalità in atto; solo qualora l'azienda decidesse di richiedere all'Inps l'invio telematico del documento, il dipendente verrebbe esonerato dall'obbligo di invio. A questo proposito, non emerge se il servizio di consultazione delle ricevute di attestazione di malattia che l'Inps mette a disposizione del lavoratore, permetta non solo di visualizzare l'attestato di malattia, ma anche di rilevare se l'azienda ne sia già in possesso; si tratta comunque di fasi operative, che risulteranno certamente chiare solo dopo che il sistema sarà a regime.
Annullamenti e rettifiche
Qualora sia necessario anticipare il termine del periodo di prognosi precedentemente definito, il medico può rettificare un certificato di malattia già inoltrato, ma l'operazione è evidentemente ammessa entro il termine del periodo di prognosi indicato sul certificato medico. Ed infine, entro il giorno successivo alla data di rilascio, il medico può inoltrare all'Inps la richiesta di annullamento della certificazione già emessa.
Fonte: ilsole24ore.com
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Frasi offensive su "Facebook": corretto il risarcimento alla persona offesa
Il Tribunale di Monza della Sezione IV Civile, con la recente sentenza 2 marzo 2010, n. 770, ha stabilito che colui il quale lede la reputazione, l'onore o il decoro di una persona tramite l'invio di un messaggio del social network "Facebook" è obbligato al risarcimento del danno.
Questa la vicenda sottoposta al Tribunale di Monza: una giovane donna, portatrice di una particolare tipologia di strabismo, definita "esotropia congenita", entra in contatto con un giovane attraverso il più famoso social network "Facebook".
I due intraprendono una relazione sentimentale, ma il giovane, stufo delle continue ed eccessive attenzioni della donna, decide di porre fine al rapporto con un messaggio, visibile da altri utenti, tramite "Facebook".
Nel citato messaggio il ragazzo non solo la offende sull'aspetto fisico e sulla particolare tipologia di strabismo, ma ne rende noti i gusti sessuali, ledendo la sua reputazione, l'onore ed il decoro.
La donna decide di citare in giudizio il ragazzo, chiedendo il risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione subita.
Il Tribunale di Monza, chiamato a decidere sulla vicenda, accoglie le pretese di parte attrice precisando come "nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive - tra i vari pregiudizi non patrimoniali - un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento" (Cass. Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975).
Secondo il Giudice di prime cure nella vicenda in esame "deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale soggettivo, inteso come "transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima" del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall'evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.
Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in giudizio, concretamente sussumibile nell'ambito della astratta previsione di cui all'art. 594 c.p. (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione) alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging. Elemento, quest'ultimo, idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità lesiva del fatto illecito, in uno con i documentati problemi di natura fisica ed estetica sofferti" dalla donna.
Il Tribunale di Monza, dunque, alla luce di quanto accertato in fatto della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l'onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all'attrice dalla vicenda in esame, stabilisce, in via di equità, che alla donna deve essere liquidata ai valori attuali, a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale, la somma di 15.000,00.
Fonte: ilsole24ore.com
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La lascia e la insulta con un messaggio su Facebook, condannato a 15.000 euro
MONZA (1 aprile) - Il Tribunale di Monza della Sezione IV Civile, con una sentenza 2 marzo 2010, n. 770, ha stabilito che colui che lede la reputazione, l'onore o il decoro di una persona tramite l'invio di un messaggio del social network Facebook" è obbligato al risarcimento del danno.
Questa la vicenda sottoposta al Tribunale di Monza e raccontata dal Sole 24 ore: una giovane donna, portatrice di una particolare tipologia di strabismo, definita esotropia congenita, entra in contatto con un giovane attraverso il più famoso social network Facebook.
I due intraprendono una relazione sentimentale, ma il giovane, stufo delle continue ed eccessive attenzioni della donna, decide di porre fine al rapporto con un messaggio, visibile da altri utenti, tramite Facebook.
Nel citato messaggio il ragazzo non solo la offende sull'aspetto fisico e sulla particolare tipologia di strabismo, ma ne rende noti i gusti sessuali, ledendo la sua reputazione, l'onore ed il decoro.
La donna decide di citare in giudizio il ragazzo, chiedendo il risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione subita.
Secondo il Giudice di prime cure nella vicenda in esame deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale soggettivo.
Il Tribunale di Monza, dunque, alla luce di quanto accertato in fatto della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l'onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all'attrice dalla vicenda in esame, stabilisce, in via di equità, che alla donna deve essere liquidata ai valori attuali, a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale, la somma di 15.000,00.
Fonte: il mattino
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Elezioni, voto di scambio a Napoli I disoccupati vanno all'incasso
NAPOLI (1 aprile) - Calato il sipario sui seggi, acquisito il risultato delle urne, entra nel vivo linchiesta della Procura di Napoli sui presunti condizionamenti che si riferiscono alla formazione del libero consenso elettorale. E sulle presunte ingerenze da parte della camorra.
È una fase ancora embrionale, questa, nella quale lufficio inquirente sta acquisendo una serie di atti: informative e dossier che polizia e carabinieri hanno già completato, anche alla luce dei servizi pubblicati da Mattino la scorsa settimana. Due i filoni dindagine affidati alla Dda e coordinati dal procuratore aggiunto Alessandro Pennasilico.
Il primo si riferisce al cosiddetto voto di scambio: somme di denaro versate in cambio del consenso, ma anche altro tipo di utilità; il secondo è relativo invece alla presunta presenza di candidati in odor di camorra, personaggi cioè vicini o contigui ad ambienti della criminalità organizzata. Gli investigatori stanno anche procedendo a esaminare la «mappa» delle zone ad alta vocazione criminale, incrociando il dato venuto fuori dalle urne in occasione delle regionali con il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato.
Almeno sei i quartieri del capoluogo campano presi a campione. Ma che ci sia stato un movimento di denari per indurre alcune fasce deboli di elettori - i pensionati, i disoccupati, gli indigenti - a votare per questo o quel partito pare che ormai nessuno nutra più dubbi. Emblematico un episodio - sul quale sono in corso accertamenti - che si è verificato ieri pomerggio nel pieno centro di Napoli. Alle 15,30 in piazza Carità in tanti hanno assistito ad un acceso diverbio scoppiato tra uno dei tanti galoppini elettorali utilizzati in questultima tornata elettorale e tre giovani. Il galoppino in questione è un pregiudicato ben noto nella zona dei Quartieri spagnoli, non nuovo - peraltro - alle cronache giudiziarie per episodi simili.
Luomo ha estratto dalla tasca una banconota da 50 euro, consegnandola ad uno dei tre giovani, con i quali presumibilmente aveva un appuntamento prefissato; il suo interlocutore ha protestato vivacemente: »Solo 50 euro?, ma se qui cè stato chi si è portato a casa anche un migliaio di euro!». La gente assisteva esterrefatta, ma ben presto si è capito quale fosse loggetto del diverbio. Limpegno preso a votare per un determinato candidato, che a loro dire avrebbe conquistato lagognato seggio in consiglio regionale.
«O ti prendi questa banconota o niente», ha tagliato corto il galoppino, rimontando sullo scooter. Prendere o lasciare. «Lo sapevo che finiva così - ha concluso lelettore - siete tutti quanti uguali, promettete promettete e poi ecco come vi comportate».
Banconote che passano di mano per «ringraziare» gli elettori. Su questo e altri episodi indaga la Digos.
Fonte: il mattino
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Modello IVA e Comunicazione dati IVA
Il modello IVA si riduce a 3 fogli in modo tale che il contribuente abbia a disposizione solo alcuni quadri di suo interesse, dato che questo verrà poi presentato in allegato al modello UNICO.
Diventa pertanto un mini-modello, che non può essere usato autonomamente, in quanto i dati relativi allIVA da versare o dellIVA a credito devono essere indicati nel quadro RX di UNICO.
Questo nuovo modello semplificato prende il nome di modello IVA base, che può essere utilizzato in alternativa alla dichiarazione IVA 2010 da tutti i contribuenti che nel 2009 non hanno avuto relazioni con lestero, che non hanno realizzato acquisti senza applicazione dellIVA e che non hanno partecipato ad operazioni straordinarie.
Il modello IVA ordinario invece contiene le novità legislative in materia proposte nellultimo anno. Sono stati eliminati alcuni righi dal frontespizio relativi alla residenza per le persone fisiche e al domicilio fiscale per i residenti allestero. In particolare, da questanno, chi presenta il modello IVA a partire dal 1° febbraio può decidere di compensare crediti IVA superiori a 10 mila euro dal 16 marzo senza dover presentare la comunicazione annuale dati IVA.
E infine previsto un rigo specifico, il VA14. per i contribuenti in regime dei minimi, mentre le operazioni ad esigibilità differita dovranno essere indicate nel rigo VA36.
Fonte: lastampa.it
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Usucapione: conta il possesso pubblico dell'immobile, l'inerzia del proprietario è ininfluente
Basta solo il possesso pubblico dellimmobile, oltre al decorso dei ventanni prescritti dal codice civile, a far scattare lacquisto per usucapione: non conta che il proprietario ne fosse o meno a conoscenza né rilevano le ragioni della sua inerzia. Quanto ai beni ereditati dallo Stato, lobbligo di comunicarne il possesso al Demanio, in capo al privato che li occupa, vale solo a partire dal primo gennaio 2007, data di entrata in vigore della Finanziaria 2007. Lo precisa la sentenza 1549/10 della Cassazione.
Il caso
E' stata confermata lusucapione di un immobile che fu ereditato dallo Stato (loriginaria proprietaria risultava senza eredi) e poi occupato dal privato, oggi nuovo titolare del bene. Lacquisto secondo l'articolo 1158 del codice civile prescinde dalla buona fede del possessore: ciò che conta è questultimo mostri pubblicamente di voler assoggettare limmobile al proprio potere, senza che sia necessaria leffettiva conoscenza del preteso danneggiato.
Fonte: lastampa.it
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Incidente al turista, il campeggio paga: la testimonianza prevale sul certificato del Pronto soccorso
La responsabilità per lincidente alla piccola turista è a carico del campeggio, anche se la dinamica del sinistro descritta dal certificato del Pronto soccorso accredita la versione fornita dal gestore: sul documento ospedaliero prevale il racconto del testimone oculare. Alla bambina che è costretta a portare a lungo il busto dopo la frattura il danno non patrimoniale va risarcito in misura maggiore al dato delle tabelle del Tribunale. Lo precisa una sentenza emessa dal tribunale di Rovereto.
Il caso
Linfortunata è travolta da un tavolo da ping-pong ripiegato a metà contro il muro (per consentire ai giocatori di allenarsi da soli). Il referto ospedaliero parla di «caduta» dal tavolo e il gestore del campeggio lamenta lomessa vigilanza dei genitori che avrebbero consentito alla minore un gioco pericoloso. Il custode della cosa, infatti, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito mentre al danneggiato basta dimostrare il nesso fra la cosa e la lesione. Il tavolo non era assicurato al muro con gli appositi chiavistelli, garantisce un teste. E il fatto che egli sia un parente della vittima non fa scattare automaticamente linattendibilità. Il certificato dei medici, poi, vale poco: le notizie raccolte al Pronto soccorso servono ad apprestare le cure del caso, non a ricostruire i fatti (la madre dellinfortunata che ha firmato il referto era sotto choc). Infine: nella liquidazione del danno non patrimoniale confluiscono tutte le conseguenze pregiudizievoli dellincidente, comprese quelle psichiche. Il valore delle tabelle in uso nei Tribunali si riferisce alla media dei casi e il giudice può ben disporre un adeguamento sulla base di presunzioni semplici, come nel caso della bambina costretta a portare a lungo il busto dopo la frattura di tre vertebre.
Fonte: lastampa.it
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Contratto a termine per sostituzione maternità: le mansioni possono essere anche diverse da quelle del lavoratore sostituito
Maggiore flessibilità per i contratti a termine ai fini della loro validità: il lavoratore assunto a termine per sostituire una dipendente in maternità non deve necessariamente svolgere le stesse mansioni della lavoratrice sostituita. La clausola dapposizione del termine, quindi, non è nulla. Certo, la sostituzione deve essere sempre cronologicamente coincidente con lassenza del lavoratore sostituito. Ma, se lo richiedono esigenze aziendali, il datore di lavoro può esercitare nei confronti del lavoratore a termine quello stesso jus variandi che avrebbe potuto esercitare verso il dipendente sostituito. Ovviamente il tutto nel rispetto dei limiti fissati dallarticolo 2103 del codice civile (Mansioni del lavoratore). Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 3598/10 respingendo il ricorso di un lavoratore che aveva chiesto la dichiarazione di nullità del termine apposto al suo contratto di lavoro, stipulato in sostituzione di una lavoratrice in maternità, perché in concreto gli erano state affidate mansioni di natura diversa da quelle della dipendente sostituita. Nel confermare il verdetto dappello, infatti, la Suprema corte ha convalidato la correttezza dellassunzione nella cornice del contratto a termine per i seguenti motivi: 1) il ricorrente è stato assunto in sostituzione di una dipendente assente per maternità; 2) il rapporto è iniziato ed è terminato in coincidenza con linizio e la fine dellassenza della donna; 3) durante il rapporto il ricorrente, che ha la stessa qualifica della sostituita, ha svolto le stesse mansioni cui era adibita la dipendente; 4) il ricorrente ha svolto anche mansioni diverse. Con riferimento a questultime, però, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto sussistente «un rapporto di correlazione causale con le mansioni della donna ed hanno dato atto che lo spostamento non è stato effettuato oltre i limiti segnati dallarticolo 2103 Cc».
Fonte: lastampa.it
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"Sì ai figli dei clandestini al nido, lo dice la legge"
Il Comune non è obbligato a controllare i documenti di chi iscrive i figli all'asilo
torino
Non sussiste alcun obbligo per il comune
di Torino, o per altri uffici pubblici, di segnalare alle Autorità competenti la situazione di irregolarità dei genitori dei minori da iscrivere alla scuola dellinfanzia. È quanto precisa il prefetto di Torino Paolo Padoin in seguito alla questione sollevata dallAssessore alle politiche educative del comune di Torino, sulla necessità, da parte dei genitori di esibire il permesso di soggiorno per iscrivere il minore straniero alla scuola per linfanzia, con conseguente obbligo di denuncia da parte del Comune dei bambini iscritti alle scuole materne dei figli di immigrati irregolari o clandestini.
«Il ministero dellInterno - precisa il prefetto di Torino - ha concordato con lavviso espresso da questa prefettura secondo cui alla luce delle norme vigenti, ed in particolare dellarticolo 38 del T.U.Immigrazione e dellart.45 del D.P.R. 349/99, i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarità di un permesso di soggiorno, hanno diritto allistruzione nelle scuole di ogni ordine e grado»
Fonte: lastampa.it
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