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  • Contratto a termine per sostituzione maternità: le mansioni possono essere anche diverse da quelle del lavoratore sostituito

    Maggiore flessibilità per i contratti a termine ai fini della loro validità: il lavoratore assunto a termine per sostituire una dipendente in maternità non deve necessariamente svolgere le stesse mansioni della lavoratrice sostituita. La clausola d’apposizione del termine, quindi, non è nulla. Certo, la sostituzione deve essere sempre cronologicamente coincidente con l’assenza del lavoratore sostituito. Ma, se lo richiedono esigenze aziendali, il datore di lavoro può esercitare nei confronti del lavoratore a termine quello stesso jus variandi che avrebbe potuto esercitare verso il dipendente sostituito. Ovviamente il tutto nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 2103 del codice civile (“Mansioni del lavoratore”). Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 3598/10 respingendo il ricorso di un lavoratore che aveva chiesto la dichiarazione di nullità del termine apposto al suo contratto di lavoro, stipulato in sostituzione di una lavoratrice in maternità, perché in concreto gli erano state affidate mansioni di natura diversa da quelle della dipendente sostituita. Nel confermare il verdetto d’appello, infatti, la Suprema corte ha convalidato la correttezza dell’assunzione nella cornice del “contratto a termine” per i seguenti motivi: 1) il ricorrente è stato assunto in sostituzione di una dipendente assente per maternità; 2) il rapporto è iniziato ed è terminato in coincidenza con l’inizio e la fine dell’assenza della donna; 3) durante il rapporto il ricorrente, che ha la stessa qualifica della sostituita, ha svolto le stesse mansioni cui era adibita la dipendente; 4) il ricorrente ha svolto anche mansioni diverse. Con riferimento a quest’ultime, però, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto sussistente «un rapporto di correlazione causale con le mansioni della donna ed hanno dato atto che lo spostamento non è stato effettuato oltre i limiti segnati dall’articolo 2103 Cc».
    Fonte: lastampa.it


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