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  • Certificazioni di malattia telematiche: in Gazzetta Ufficiale le modalità tecniche

    Con il decreto 26.2.2010 viene reso noto l'iter operativo necessario per poter attivare le nuove modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. Come noto, il Collegato Lavoro ripropone il progetto di gestione e circolazione delle certificazioni di malattia, ripreso anche dalla legge Finanziaria per il 2007. Queste nuove modalità organizzative, prevedono che il certificato sia inviato telematicamente all'Inps direttamente dal medico; sarà poi l'Istituto a mettere a disposizione del datore di lavoro, copia dell'attestato di malattia. Si tratta dunque di una novità rilevante, che in termini gestionali coinvolge ora anche il sanitario che emette la certificazione, solleva il lavoratore del settore privato dall'onere di invio del documento all'Inps, ma ne conserva l'obbligo di consegna al proprio datore di lavoro, a meno che quest'ultimo non lo richieda direttamente all'Istituto. Dopo un lungo periodo di attesa, pare giunto al termine l'iter operativo necessario per poter attivare le nuove modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia; è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, il decreto ministeriale 26 febbraio 2010 recante "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC". Va preliminarmente chiarito che il SAC, cioè il Sistema di Accoglienza Centrale, è l'infrastruttura tecnologica gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, che consente la ricezione delle certificazioni di malattia inviate telematicamente dagli utenti del sistema; il decreto fornisce ora le modalità di trasmissione che i medici sono tenuti a seguire per un corretto inoltro del documento. La procedura però, entrerà a pieno regime entro il prossimo 30 aprile, data ultima in cui le singole regioni definiranno specifici accordi con Ministero della salute e Ministero dell'economia; in attesa, durante il periodo di mora, a decorrere dal 3 aprile 2010 il medico curante redige le certificazioni e gli attestati di malattia sulla nuova modulistica e procede alla gestione del processo di invio, con le modalità rese disponibili dal SAC.
    La nuova modulistica telematica
    Il medico curante provvede al rilascio al lavoratore di una copia cartacea:
    - del certificato medico di malattia telematico,
    e
    - dell'attestato di malattia, per il datore di lavoro.
    Le informazioni riportate nei documenti contenuti nell'allegato 2 del decreto in esame, sono di fatto molto simili a quelle contenute nelle due copie del certificato medico attualmente in uso. Sulla copia destinata al lavoratore, definita "certificato di malattia", oltre alle informazioni relative alla data ed al luogo di rilascio, sono indicati:
    - i dati anagrafici del medico
    ­- i dati di prognosi, specificando se trattasi di visita ambulatoriale o domiciliare
    ­- le informazioni relative alla diagnosi formulata,
    ­- le consuete informazioni anagrafiche del dipendente, comprensive di residenza abituale e di eventuale diversa reperibilità durante l'evento morboso.
    Sulla copia ad uso del datore di lavoro, definita "attestato di malattia" sono riprese:
    ­- le stesse informazioni sopra indicate,
    ­- ad eccezione ovviamente della parte dedicata ai dati di diagnosi che, come noto, non sono mai trasferiti al datore di lavoro e della sede in cui è stata effettuata la visita medica.
    Le fasi operative a regime
    All'atto della visita - così prevede infatti il provvedimento ministeriale - il medico provvede all'invio telematico del certificato all'Inps, seguendo le istruzioni tecniche contenute nell'allegato 1 del provvedimento. Il SAC gli restituisce conferma di accettazione dell'invio, unitamente al numero di protocollo assegnato dall'Inps alla pratica ricevuta. A questo punto il medico stampa al lavoratore la copia cartacea del modello sopra riportato, comprensiva anche dell'attestazione di malattia, riportante il numero di protocollo attribuito dall'Istituto attraverso il sistema. L'Inps mette immediatamente a disposizione del datore di lavoro l'attestazione di malattia rilasciata dal medico curante relativa al certificato ricevuto:
    - attraverso accesso diretto al sistema tramite apposite credenziali,
    - attraverso l'invio alla casella di PEC indicata dal datore di lavoro.
    L'Istituto provvede inoltre a mettere a disposizione del dipendente l'attestato di malattia per la consultazione, attraverso indicazione del codice fiscale e del numero di protocollo.La posizione del lavoratore
    Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto, dall'articolo 1, comma 249, legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) il lavoratore entro due giorni dal rilascio, è comunque tenuto a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro, a meno che quest'ultimo non richieda all'Inps la trasmissione in via telematica con le modalità sopra indicate. E' dunque possibile ritenere che, in assenza di diversa disposizione contrattuale ovvero di diverso indirizzo aziendale, il lavoratore continui ad essere tenuto all'inoltro al proprio datore di lavoro dell'attestato di malattia, rispettando tempi e modalità in atto; solo qualora l'azienda decidesse di richiedere all'Inps l'invio telematico del documento, il dipendente verrebbe esonerato dall'obbligo di invio. A questo proposito, non emerge se il servizio di consultazione delle ricevute di attestazione di malattia che l'Inps mette a disposizione del lavoratore, permetta non solo di visualizzare l'attestato di malattia, ma anche di rilevare se l'azienda ne sia già in possesso; si tratta comunque di fasi operative, che risulteranno certamente chiare solo dopo che il sistema sarà a regime.
    Annullamenti e rettifiche
    Qualora sia necessario anticipare il termine del periodo di prognosi precedentemente definito, il medico può rettificare un certificato di malattia già inoltrato, ma l'operazione è evidentemente ammessa entro il termine del periodo di prognosi indicato sul certificato medico. Ed infine, entro il giorno successivo alla data di rilascio, il medico può inoltrare all'Inps la richiesta di annullamento della certificazione già emessa.
    Fonte: ilsole24ore.com


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