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  • Ultimo appuntamento del 2009 per l'Ici: il saldo si paga entro il 16 dicembre

    ROMA (1 dicembre) - Ultimo appuntamento con l’Ici del 2009: il saldo si paga entro il prossimo 16 dicembre, ma l’obbligo nella maggior parte dei casi riguarda solo gli immobili diversi dall’abitazione principale. L’Ici sulla “prima casa”, infatti, non si paga più, tranne che per le abitazioni di pregio classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). L’abitazione principale, salvo prova contraria, è quella dove il contribuente ha la residenza.

    Altre esenzioni. L’esenzione Ici scatta anche per le pertinenze dell’abitazione principale, come garage, box, cantine e soffitte. Qui, valgono le regole stabilite dal Comune, per cui, se ad esempio, un Comune ha deliberato un numero massimo di pertinenze, l’esenzione Ici varrà solo per questi immobili. E’ il caso di Roma, dove l’esenzione “prima casa” si estende ad una sola pertinenza di categoria C/2 e ad una sola di categoria C/6. Chi ha diverse pertinenze farà bene a consultare la delibera del comunale (anche sul sito del Comune o su www.ancicnc.it). Sfugge all’Ici anche chi possiede immobili che il Comune ha assimilato all’abitazione principale con propria delibera o regolamento: ad esempio, abitazioni date in uso gratuito a parenti che vi risiedono, appartamento a disposizione del cittadino italiano residente all’estero, abitazioni di proprietà di anziani o disabili residenti in case di cura o di riposo. Anche in questi casi è opportuno consultare la delibera comunale.

    I calcoli. L’Ici complessivamente dovuta per il 2009 viene pagata in due tranche: la prima, in acconto (scaduta a giugno scorso), pari al 50% dell’Ici calcolata con le vecchie aliquote e detrazioni del 2008; la seconda, da pagare entro il 16 dicembre, è il saldo dell'imposta dovuta per il 2009 e va calcolata in base alle nuove aliquote in vigore quest’anno. Se l’immobile posseduto per tutto il 2009, non ha subito modifiche e, soprattutto, se il Comune ha deliberato le stesse aliquote dell’anno scorso, ora basterà pagare il restante 50% dell’Ici calcolata a giugno. Negli altri casi è necessario prendere carta e penna e fare due conti (vedi approfondimenti).
    Come si paga. L’Ici si può pagare in banca, alla posta o all’esattoria, utilizzando la delega F24 (che consente, tra l'altro, di compensare l’Ici dovuta con eventuali crediti Irpef, Iva, ecc.) oppure con il tradizionale bollettino postale di colore rosso.
    Fonte: il mattino


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  • Università, scacco al numero chiuso: 300 vincono i ricorsi al Tar su Medicina

    I giudici di Catania: test iniqui. Altri tremila ricorsi pendenti
    ROMA  - Il Tar di Catania ha accolto i ricorsi di trecento studenti, di varie città italiane, esclusi dalle facoltà di Medicina e Odontoiatria, ordinandone «l’immediata immatricolazione, anche in soprannumero». I giudici del Tribunale amministrativo siciliano hanno dato scacco al numero chiuso, «sospendendo gli atti amministrativi» del ministero dell’Università, della Commissione dei saggi, che ha formulato i quiz, e degli atenei coinvolti. Il Tar ha inoltre messo in discussione «i criteri» con i quali vengono limitati i posti, e quindi il diritto allo studio, e censurato «gli errori» contenuti nei quiz.

    «Con l’ordinanza in mano una parte dei trecento si sono già iscritti, gli altri lo faranno - racconta Michele Bonetti, avvocato dell’Udu, il sindacato degli studenti universitari - I giudici hanno riconosciuto che il meccanismo di selezione è iniquo e lesivo di diritti fondamentali». Quello del Tar di Catania non è ancora un giudizio di merito, ma è una «sospensiva». Intanto, i ragazzi che hanno vinto il primo round da pochi giorni stanno frequentando le lezioni alla Sapienza, a Tor Vergata e a Palermo, atenei dove i ricorrenti avevano partecipato al bando di selezione.
    Ora altri studenti sperano: sono tremila i ricorsi pendenti, tra quelli organizzati con l’appoggio dell’Udu e quelli fatti con il sostegno di altre associazioni, distribuiti in vari Tar della Penisola, osserva ancora l’avvocato Bonetti.

    «La generazione di camici bianchi che entra in facoltà nel 2009-2010 avrà il posto assicurato - avevano detto rettori e presidi - il numero dei medici è in calo e chi si iscrive può contare sul ricambio generazionale dei prossimi anni». «Ma iscriversi è come passare attraverso la cruna dell’ago, i test sono una lotteria», lamentano gli studenti. La corsa a Medicina non conosce flessioni, ma quest’anno l’affluenza è stata da record. E a giochi fatti, gli esclusi, nonostante l’incremento delle quote di iscrizione, sono stati circa 40mila. I posti in palio, infatti, erano in totale 8.518, distribuiti tra quarantuno atenei, con una sproporzione enorme tra posti e aspiranti. Basti un esempio, a Roma i ragazzi in lizza erano 13.734 per 1.264 posti, suddivisi tra le cinque facoltà della capitale.

    Il popolo dei quiz, dunque, ha portato a casa una prima vittoria. Quelle 80 domande da divorare in 120 minuti forse dovranno essere riviste. «Al quesito 67, tra le cinque risposte elencate, due erano identiche». In un altro caso, il quesito 78, la proposizione, sono alcuni degli «inconvenienti» contestati. Ma a quanto pare i giudici sono convinti che ci siano delle «anomalie strutturali» nel sistema selettivo in uso. D’altra parte, in seguito alle denunce fatte dagli esclusi ben 104 uffici della Procura della Repubblica sono investiti delle indagini, oltre agli 8 Tar che stanno esaminando i 3mila ricorsi di tipo amministrativo.

    Così ogni anno assistiamo al braccio di ferro tra studenti e ministero, tra Tar e Consiglio di Stato, mentre si riaccende il dibattito sul numero chiuso. Materia su cui si è espressa anche l’Antitrust, che ha censurato le «modalità di determinazione del numero dei posti presso le università» e gli «interessi degli Ordini professionali».
    Fonte: il mattino


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  • Finanziaria,14 proposte dal governo

    Gravi sanzioni per i Comuni indebitati
    La Finanziaria approda in commissione alla Camera, ma in veste più ricca. Il governo presenta in commissione Bilancio alla Camera 14 emendamenti alla Finanziaria. Tra le proposte, agevolazioni fiscali alle banche che hanno aderito all'accordo sulla moratoria per i debiti delle piccole e medie imprese, con un bonus del 2-3% sul capitale erogato, e gravi sanzioni che arrivano fino allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali che non rispettano gli obiettivi del Patto di stabilità, quindi troppo indebitati.

    Una tantum più ricca per i precari
    I precari che perderanno il lavoro riceveranno un assegno più sostanzioso che potrà arrivare fino a 4.000 euro l'anno. La norma amplia i requisiti e la misura dell'intervento una tantum introdotto nel 2009 e introduce, in via sperimentale, per il biennio 2010-2011, una misura straordinaria di protezione del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto.
    La disposizione prevede che tale indennità venga liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente, e comunque non superiore a 4.000 euro, e venga riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps, alle seguenti condizioni: a) che operino in regime di monocommittenza; b) che abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) che abbiano effettuato, nell'anno di riferimento, almeno un versamento contributivo presso la predetta gestione separata; d) che risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) che risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi presso la gestione separata Inps.

    Semplificati i requisiti per indennità di disoccupazione
    La misura è finalizzata a semplificare, in via sperimentale per l'anno 2010, i requisiti previdenziali di accesso all'indennità di disoccupazione. In particolare, per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali si computano anche i periodi svolti nel periodo precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.

    Novità per i cinquantenni
    Viene introdotta in via sperimentale, per l'anno 2010, la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, per i lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza. Il beneficio è concesso a domanda dell'interessato. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto e che tale beneficio è concesso a domanda. Viene anche introdotto il prolungamento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilià' o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.

    Cig in deroga
    In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali vengono prorogati al 2010 di tutti gli ammortizzatori in deroga introdotti nel 2009 e estensione dei trattamenti ai settori o agli ambiti non coperti.

    Incentivi per collocamento disoccupati
    Premi e incentivi per il ricollocamento di lavoratori disoccupati, cassintegrati, svantaggiati. Viene riconosciuto un bonus alle agenzie per il lavoro solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente. La norma prevede, infatti, la concessione di un bonus di 1.200 euro per ogni lavoratore svantaggiato assunto con contratto a tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore a due anni, di 800 euro se assunto con un contratto a termine di durata tra uno e due anni e da 2.500 a 5.000 se disabile e assunto con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi. Sono esclusi dall'incentivo le assunzioni con i contratti di lavoro somministrato e di lavoro intermittente.
    Fonte: tgcom


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  • Fisco: parte la campagna anti-furbi

    Caccia a chi denuncia ma non versa
    Verifiche a tappeto sui furbetti del fisco, cioè sui contribuenti che dichiarano il giusto ma poi non versano l'importo dovuto scommettendo sui tempi lunghi dei controlli. L'Agenzia delle Entrate ha messo in pista una nuova serie di verifiche contro gli omessi o insufficienti versamenti d'imposta, in particolare contro le società che trattengono le imposte ai propri dipendenti ma poi non le versano o che smettono di pagare l'Iva.

    La nuova campagna, in pratica, pigia l'acceleratore sulle verifiche, utilizzando nuovi metodi velocizza-indagini. I contribuenti-furbi che approfittavano dei tempi tecnici per un regolare controllo di corrispondenza tra dichiarazione e versamento dovranno quindi fare attenzione. Ora chi si vuole mettere in regola con pagamenti in ritardo puo' versare entro la scadenza della dichiarazione successiva con una mini sanzione pari ad un decimo del minimo, in pratica il 3%. A questo deve aggiungere gli interessi legali. In momenti di crisi, invece di chiedere un prestito in banca, l'inghippo dei versamenti ritardati consente di mantenere liquidita' con un inghippo che - se non scoperto - potrebbe apparire concorrenziale.

    E' per questo che il fisco gioca d'anticipo. La direttiva firmata dal direttore dell'Agenzia, Attilio Befera, guarda infatti ai danni che questo provoca sui conti dello Stato e ''ha l'obiettivo - spiegano alle Entrate - di contrastare un fenomeno che, negli ultimi tempi, ha assunto dimensioni preoccupanti, determinando un danno per l'erario particolarmente rilevante in un momento cosi' delicato per la finanza pubblica''. Il meccanismo studiato consentira' di accelerare le verifiche, subito dopo il mancato versamento.

    L'Agenzia individuera' le situazioni anomale analizzando i comportamenti adottati nel corso del 2009 alla luce anche di quelli tenuti negli anni precedenti. L'assenza di un versamento periodico, ad esempio, verra' considerata anomala, e quindi da approfondire. Scattera' una sorta di allarme se il contribuente nei mesi o negli anni precedenti ha costantemente versato le somme dovute allo stesso titolo, come nel caso dell'Iva periodica o delle ritenute e poi smette di farlo. Anche i versamenti degli acconti d'imposta saranno oggetto di analisi e monitoraggio per individuare eventuali omissioni.

    A questo si aggiungeranno le verifiche sui recidivi. ''Le posizioni a rischio saranno oggetto di specifiche attivita' di controllo - spiega infatti l'Agenzia delle Entrate - La direttiva prevede inoltre che, nell'ambito delle ordinarie attivita' di verifica, vengano effettuati appositi controlli sulla tempestivita' e congruita' dei versamenti eseguiti nel corso del 2009, tenendo conto della tipologia del contribuente, della sussistenza di specifici fattori di rischio e della particolare entita' degli importi dovuti''.
    Fonte:tgcom


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  • Aids,7 infettati: Italia condannata

    Sentenza della Corte di Strasburgo
    Sette cittadini italiani in seguito a una trasfusione di sangue sono stati infettati, così come i loro familiari, dal virus dell'Hiv o dell'epatite C. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha così condannato l'Italia a pagare 156mila euro per danni morali. La Corte ha stabilito che le autorità italiane hanno violato il diritto alla vita dei pazienti, ora malati di Aids, e il diritto a non essere discriminati.

    I sette ricorrenti (di cui si conoscono solo le iniziali di nome e cognome: G.N., G.S., D.C., G.D.M., S.C., E.S. e D.C., e le rispettive date di nascita: 1950, 1957, 1937, 1938, 1965, 1920 e 1973) si sono rivolti alla Corte di Strasburgo perché in seguito a una trasfusione di sangue eseguita in una struttura pubblica sono stati infettati con l'Hiv o l'epatite C.

    La trasfusione si era resa necessaria perché i pazienti - o i familiari per cui è stato presentato ricorso - soffrono di talassemia. I sette cittadini sostengono che le autorità italiane hanno violato il loro diritto alla vita, lamentando in particolare che le autorità sanitarie non hanno eseguito i controlli dovuti.

    Rispetto poi alle sofferenze subite, anche di tipo psicologico, in seguito alle infezioni contratte, i ricorrenti asseriscono che è stato violato il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare e di essere stati sottoposti a trattamento inumano e degradante. Nel loro ricorso, denunciano anche la durata del processo e di essere stati discriminati rispetto a altri gruppi di persone infettate.
    La Corte di Strasburgo ha riconosciuto le loro ragioni imponendo allo stato italiano un risarcimento di 156mila euro.
    Fonte: tgcom


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  • Passeggini MacLaren: ritirati in America, ma non in Europa per amputazione dita dei bambini. Come richiedere il kit di sicurezza

    La chiusura a cerniera laterale dei passeggini MacLaren, nota azienda britannica di prodotti per bambini, può intrappolare le dita dei bambini sia nella fase di apertura sia in quella di chiusura del passeggino. Ecco perché l'azienda stessa ha deciso di ritirare dal mercato americano un milione di passeggini con chiusura a ombrello. La cerniera laterale, infatti, aveva provocato l'amputazione di un dito a 12 bambini durante la fase di apertura o chiusura. In particolare, l'azienda ha ritiratonove modelli immessi sul mercato dal 1999 e fabbricati in Cina, cioè: Volo, Triumph, Quest Sport, Quest Mod, Techno XT, TechnoXLR, Twin Triumph, Twin Techno e Easy Traveller.

    Cosa alquanto insolita è che l'azienda non ha ritirato i passeggini 'difettosi' in Europa poiché, ha dichiarato, i passeggini sono conformi agli standard europei di sicurezza (EN18888) che sono diversi da quelli americani. MacLaren ha parlato di "scorretto utilizzo del prodotto", chiarendo che non si tratta di problema progettuale, ma la Direttiva europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE) definisce prodotto sicuro un "prodotto che in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibili non presenti alcun rischio".
    "L'unica cosa che si può fare, a questo punto, è richiedere il kit per la messa in sicurezza delle cerniere laterali, il quale presenta un triangolo da applicare sulla cerniera laterale che impedisce al bambino di mettere le dita nel meccanismo e, allo stesso tempo, non intralcia le operazioni di chiusura e apertura del passeggino", ha affermato l’avvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dell’associazione Noi Consumatori.it. "Il Kit deve essere richiesto direttamente ai negozi che vendono prodotti MacLaren oppure scrivendo uma email a info-it@maclaren.fr. Ma è possibile anche telefonare al numero 0033 (0)1.48.63.11.85, gli operatori vi risponderanno in italiano, ma attenzione alle tariffe perchè si tratta di un numero francese. Se volete, invece, consultare il sito www.maclarenbaby.com è possibile farlo, ma è in inglese e in francese, al massimo potete utilizzare un traduttore automatico (oppure se lo aprite dal motore di ricerca google, potete scegliere la voce posta accanto al link "traduci questa pagina" e ve la tradurrà in italiano)" ha concluso Pisani.




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  • Postamat: salta la virgola, lievitano gli addebiti. Ecco come agire

    Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad una vicenda alquanto anomala, per cui chiunque abbia prelevato dal Postamat o abbia acquistato con esso si è ritrovato con addebiti vertiginosi e inspiegabili. Per fare un esempio, chi abbia acquistato un prodotto per un valore di 250, 00 euro si è visto addebitare invece 25.000 euro! Molti conti, infatti, sono andati in rosso, cosa che ha sicuramente provocato ansia ai correntisti, anche perché all'inizio nessuno sapeva cosa fosse successo, nemmeno gli impiegati alle Poste. Infatti, ci sono arrivate molte segnalazioni da parte degli utenti che ci spiegano come gli impiegati non abbiano subito capito l'errore e abbiano causato, inconsapevolmente e involontariamente, panico nell'utenza. "È bene, innanzitutto, verificare sin da ora il saldo dell'estratto conto, attraverso lo sportello Postamat oppure con ilm servizio on-line di Poste Italiane - dichiara l’avvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dell’associazione Noi Consumatori.it - poiché qualora il conto risulti ancora alterato è bene comunicarlo direttamente PER ISCRITTO alle Poste. Inviate, dunque, una lettera raccomandata a.r., indirizzata a: Poste Italiane S.p.A. - BancoPosta - Regolamentazione Processi e Procedure - Gestione Reclami - Viale Europa n. 175 - 00144 Roma oppure via fax al numero 06/59580160 - ha concluso l'avv. Pisani".


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  • Digitale terrestre: i prezzi dei decoder salgono

    Oggi la Campania ha detto addio per sempre alla TV analogica e sta dando il suo benvenuto alla TV digitale. Ma cosa succede per quanto riguarda i prezzi dei decoder? "Da una recente ricerca è emerso che più ci si avvicina, in base alle diverse Regioni, al passaggio definitivo al digitale, più aumentano i prezzi dei decoder - ha spiegato l’avvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dell’associazione Noi Consumatori.it -. Qualche esempio? Nel Trentino Alto Adige nel giro di un mese i prezzi sono saliti del 13%, talvolta addirittura del 20%. Ecco un esempio pratico: a settembre il decoder interattivo Telesystem in un punto vendita di Trento costava 79,90 euro, mentre a distanza di un solo mese lo stesso decoder costava 99 euro (+ 24%). Analoga situazione si è registrata nel Lazio e in Campania - ha concluso l'avv. Pisani -. Ecco come sono lievitati i prezzi dei decoder, in base alla ricerca effettuata:

        * Trentino Alto Adige : + 13%
        * Campania : + 2,5%
        * Lazio : + 1,3%




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  • Rimborso Iva sulla tassa rifiuti : ecco come agire

    La Corte costituzionale qualche mese fa aveva dichiarato che la Tarsu (tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani) e la Tia (tariffa igiene ambientale) sono imposte, motivo per cui l'Iva non deve essere applicata. Adesso, però, ci sono da attendere le prossime decisioni del Governo, che in Finanziaria deciderà come di potrà procedere.

    Riportiamo di seguito le iniziative di alcuni Comuni per quanto riguarda il tema in questione: il Comune di Larciano (Toscana) ha pubblicato un comunicato stampa in cui si comunica che a seguito della sentenza l'Iva sulla Tia è illegittima e, quindi, si può chiedere a rimborso utilizzando il modello del Comune scaricabile dal loro sito. Il Comune di Mira (Veneto), invece, ha dichiarato, con un comunicato stampa,  che non ci saranno rimborsi sino a quando lo Stato non prenderà una decisione in merito e non chiarirà i compiti delle amministrazioni comunali. Il Comune di Genova, con cui concordiamo, ha comunicato che nel caso in cui venisse riconosciuta la rimborsabilità dell'Iva pagata, il rimborso avverrà in maniera del tutto automatica e quindi il cittadino non dovrà fare alcuna richiesta.
    Ecco alcuni consigli pratici per capire come comportarsi nel caso in cui arrivi una risposta negativa dal Comune/Ente. " È bene prestare attenzione alla motivazione del rifiuto: se il Comune, ad esempio, non ha mai applicato l'Iva, al cittadino non spetta nulla. In caso contrario, il cittadino può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale - dichiara l’avvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dell’associazione Noi Consumatori.it -. " È possibile agire come singolo contribuente se il valore della causa risulti inferiore a 2.582,28 euro, altrimenti è necessario farsi assistere da un legale - spiega l'avv. Pisani -. Per fare ricorso alla commissione c'è una scadenza di 60 giorni dal momento in cui si riceve la risposta negativa dell'ente o dal termine dei 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso. Ricordiamo, inoltre, che la Finanziaria deve essere approvata entro il 31 dicembre, e quindi, se il temine di 60 giorni per ricorrere scade oltre questa data, è utile aspettare l'evolversi della situazione e poi agire. La Finanziaria, comunque - conclude il Presidente di Noiconsumatori.it - potrebbe anche negare la possibilità di ottenere il rimborso, o addirittura rimandare il problema ad altre sedi".



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  • Pensioni dei commercialisti: illegittimo il contributo di solidarietà

    È illegittimo il contributo di solidarietà trattenuto dalla Cassa ed è altrettanto illegittima qualunque imposizione di contributi che “non incide a monte sui criteri di determinazione” della pensione ma intacca direttamente il trattamento previdenziale ed è dunque “incompatibile con il rispetto del principio del pro rata”. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 25030 del 27 novembre 2009, con cui ha dichiarato che “gli enti previdenziali privatizzati  (quali la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti) non possono adottare (in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni) atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano, comunque, una trattenuta sul detto trattamento”. E ancora. Tale trattenuta – leggiamo nelle motivazioni – sarebbe incompatibile “con il rispetto del principio del pro rata, essendo il principio stesso stabilito proprio in relazione alle anzianità già maturate”. Non bisogna, quindi, oltrepassare il limite “della ragionevolezza, ledendo l’affidamento dell’assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati”.


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  • Fisco: anche i versamenti di chi è estraneo all?attività del professionista legittimano l?accertamento

    Il fisco può attribuire al reddito, e quindi accertare induttivamente le maggiori imposte, non solo i versamenti del professionista, ma anche quelli fatti da amici o parenti, dimostrati in giudizio con distinte e assegni bancari, se la causale del versamento non è giustificata da una fattura. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24933 del 26 novembre 2009, con cui ha bocciato il ricorso di un professionista a cui il fisco aveva fatto un accertamento basato su dei versamenti fatti sul suo conto dal fratello della convivente, per lavori di ristrutturazione -così come avevano dichiarato i due -, non fatturati.


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  • Straniero residente, ma non integrato in Italia? Niente cittadinanza

    Lo straniero che ha residenza in Italia da più di dieci anni può non essersi riconosciuta la cittadinanza qualora l’amministrazione ritenga improbabile una perfetta integrazione dello straniero nella comunità con il rischio di eventuali futuri “inconvenienti”. A questa interessante conclusione è giunto il Tar del Lazio con la sentenza n. 11771 del 26 novembre 2009, confermando la decisione del Ministero dell’interno che aveva negato la cittadinanza ad un marocchino residente regolarmente in Italia da anni per il seguente motivo: “l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale”.In particolare, in sentenza leggiamo che “il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che sia legalmente residente in Italia da oltre dieci anni, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f), l. 5 febbraio 1992 n. 91, è atto ampiamente discrezionale, in ordine al cui rilascio si possono forse ravvisare aspettative giuridicamente tutelate, ma non certo diritti soggettivi. Ciò perché l’amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale. Ne consegue che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale”.


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  • L'assenza del difensore è legittima solo se ?prontamente comunicata?

    Non sempre il difensore è legittimato ad assentarsi qualora sia impegnato in un altro impegno professionale. Infatti, l'assenza in questione può essere valida soltanto se il difensore ha “prontamente comunicato” l'assenza e solo se si dimostri che la sua presenza era essenziale nell’altro procedimento. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45837 del 30 novembre 2009 con cui ha spiegato che “in tema di impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, questi ha l’onere di prospettare, in modo tempestivo e motivato, le ragioni della impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo in cui intende partecipare, sia in quelli di cui chiede il rinvio”.


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  • Il medico che cambia Asl ha diritto a ricevere solo la parte fissa dello stipendio

    Il dirigente medico che si trasferisca in un'altra Asl per propria volontà riceverà una retribuzione inferiore a quella che percepiva precedentemente. Lo ha stabilito laCorte di Cassazione con la sentenza n. 24449/2009, chiarendo che il dirigente medico non ha diritto a mantenere la stessa retribuzione. La Cassazione ha così accolto il ricorso di un' azienda sanitaria piemenontese, motivando che "la mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende avviene, in presenza di vacanza di organico, a domanda dell’interessato, con l’assenso dell’azienda di destinazione e non comporta novazione del rapporto di lavoro". E ancora. "Ne consegue che l’attività lavorativa prosegue con la nuova azienda, mantiene la sua unità e resta ferma l’anzianità di servizio già maturata [...] se non vi è dubbio che la prosecuzione con l’azienda destinataria della mobilità è idonea in astratto a incidere sulla conservazione dello stipendio e della qualifica, è altrettanto certo che questi effetti vanno verificati alla luce della disciplina collettiva che in concreto regola la materia".


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  • L?azienda esclusa per mancanza di requisiti non può contestare la gara di appalto

    La gara d'appalto non può essere impugnata dall’impresa esclusa “dalla procedura di aggiudicazione”. A questa interessante conclusione è giunto il Consiglio di Stato con la decisione n. 7443 del 26 novembre 2009, con la quale ha accolto il ricorso di un’azienda, ribaltando così la decisione del Tar del Lazio che aveva ritenuto legittima l’impugnazione della gara, chiesta in via subordinata, da una concorrente esclusa poiché non era in regola con le norme sul collocamento dei disabili. La decisione è stata spiegata nei seguenti termini: “In caso di ricorso di un’impresa avverso l’esclusione da una gara di appalto, in presenza di mezzi di impugnativa scomposti in richieste principali e richieste subordinate, il ricorrente escluso (nell’ipotesi di accertata legittimità della sua esclusione) che abbia dapprima contestato la illegittimità della sua esclusione, facendo valere, in via subordinata, l'interesse strumentale alla riedizione della procedura, resta privo di protezione giurisdizionale, giacché questo interesse strumentale in nulla differisce dall’interesse di fatto di un qualsiasi operatore che, rimasto estraneo alla procedura annullata, faccia affidamento in un nuovo bando della medesima procedura. Infatti, la partecipazione alla gara di appalto costituisce il fatto di legittimazione che radica nell’impresa l’interesse giuridicamente protetto all’impugnazione dell’aggiudicazione del contratto ad altro concorrente, con la conseguenza che l’estromissione dalla procedura concorsuale priva il soggetto escluso del titolo a dedurre vizi inerenti le ulteriori fasi della medesima procedura”.


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  • Tar: mansioni superiori del dipendente pubblico non retribuite durante i congedi

    All’impiegato pubblico che si assenta per congedo ordinario o straordinario non spetta la retribuzione delle mansioni superiori. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con la sentenza n. 11787 del 26 novembre 2009, con cui ha respinto il ricorso di alcuni dipendenti della p.a. . I Giudici hanno motivato così la loro decisione: “nel pubblico impiego, le mansioni superiori vanno retribuite per il periodo di «effettiva prestazione», comprensivo dei giorni di assenza per riposo settimanale e festività, mentre non vanno retribuite per i periodi in cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori è assente per congedo ordinario o straordinario; mentre nel primo caso, infatti, si tratta di dovuti momenti di compensazione dell'attività lavorativa con il riposo, con carattere di generalità, nel secondo si tratta invece di vicende del rapporto che ineriscono al singolo lavoratore e che comportano, di norma, l'assegnazione delle superiori mansioni ad altro dipendente, con correlata assegnazione delle connesse responsabilità a quest'ultimo”.

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