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La Cassazione allarga il reato di indebite compensazioni
In materia di indebita compensazione si era parlato, negli anni scorsi, di contrastare l'utilizzo dell'F24 come "bancomat". Il caso ricorrente era quello della piccola impresa in crisi di liquidità, che non poteva omettere il versamento dei contributi previdenziali, la cui inadempienza comporta il mancato rilascio del Durc, senza il quale non è possibile iniziare un lavoro edile, nemmeno per un committente privato. In queste occasioni si compilava un modello F24 per pagare i contributi, indicando che si utilizzava un'eccedenza di credito Iva, del tutto inventata. Poi, quando l'impresa ne avrebbe avuto la possibilità, avrebbe riversato la somma indebitamente compensata, non più sul codice dell'Inps, che ormai era stato soddisfatto, ma sul 6099, pagando le sanzioni ridotte da ravvedimento.Tra le varie disposizioni introdotte per contrastare questo fenomeno, abbiamo ora la non compensabilità dell'Iva a credito per importi superiori a 10mila euro, sino alla presentazione della dichiarazione annuale, e l'apposizione del visto di conformità, per le compensazioni superiori a 15mila euro. E l'agenzia delle Entrate, in questa occasione (una per tutte la circolare 1/E del 15 gennaio 2010), aveva correttamente puntualizzato che il transito in F24 dell'eccedenza di credito Iva per pagare la stessa imposta, dovuta in una o più delle liquidazioni dell'anno successivo, non sottosta alle nuove regole sulla compensazione, trattandosi «solo di una diversa modalità di esercitare la detrazione dell'eccedenza Iva a credito ammessa, senza condizioni, dall'articolo 30 della legge Iva».Si può quindi comprendere lo stupore e le perplessità di chi ha seguito l'iter di queste disposizioni, contestualizzandole nelle finalità che il legislatore ha fatto proprie, nel leggere le conclusioni della sentenza n. 42462/2010 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° dicembre), con cui la Cassazione ha configurato il reato anche nel caso di compensazione tra l'Iva a credito di un anno (nella specie non spettante, a seguito di accertamento o del mancato riconoscimento del condono) con quella a debito dell'anno successivo. È un'autentica beffa per i contribuenti, in quanto la compensazione tra tributi diversi venne introdotta dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/97 per rimediare alla patologica lentezza dei rimborsi delle eccedenze di imposta a credito: una norma nata per agevolare i contribuenti diventa invece presupposto per configurare una fattispecie delittuosa, che non esiste nell'ordinamento Iva. Non dimentichiamo che questa imposta vede la norma sovraordinata della direttiva comunitaria, ove (articolo 183 della 2006/112/Ce) il meccanismo del trasferimento dell'eccedenza a credito è ammesso in modo incondizionato, come alternativa al rimborso. Se lo Stato rispettasse le regole comunitarie, non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di ideare la compensazione tra tributi diversi, che si è rivelata – nel caso trattato dalla sezione penale della Cassazione – come un vero boomerang, applicando la disposizione all'interno dei calcoli Iva.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-12-03/cassazione-allarga-reato-indebite-064125.shtml?uuid=AYMamcoC


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