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  • Comunicazione preventiva per la cartella.

    La cartella, notificata a seguito di controllo formale, è nulla se emessa senza l'invio della preventiva comunicazione dell'esito dell'attività di liquidazione e dell'iter logico seguito per la stessa. A stabilirlo la Ctr di Roma con la sentenza n. 294/38/10.
    A seguito di un controllo formale (articolo 36-bis del Dpr 600/73), veniva richiesto a un contribuente il pagamento di oltre 4 milioni e mezzo di euro per Irpef su redditi soggetti a tassazione separata derivanti da indennità percepite per la cessazione del rapporto di agenzia, oltre sanzioni e interessi.
    Contro l'atto il contribuente proponeva ricorso alla Ctp contestando, tra l'altro, che l'ufficio non aveva tenuto conto delle somme comunque versate e conseguentemente insisteva sul l'impossibilità a conoscere l'imposta eventualmente dovuta, in assenza della preventiva comunicazione. L'ufficio, si costituiva contestando genericamente le eccezioni del ricorrente. Con successiva memoria – depositata in udienza – dava atto del versamento in acconto eseguito dal contribuente, e pur ritenendo di avere inviato per posta la preventiva comunicazione di irregolarità, ma non disponendo della ricevuta (per questo motivo abbatteva tutte le sanzioni), insisteva nella richiesta della residua somma di quasi due milioni di euro. 
    La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo dovuto l'importo preteso dal l'ufficio al netto delle sanzioni e degli interessi. 
    Il contribuente proponeva ricorso alla Ctr, sottolineando in particolare la lesione del suo diritto di difesa in quanto, con le deduzioni rese dall'ufficio solo con la memoria depositata in udienza e in assenza della preventiva comunicazione, rimaneva ancora sconosciuto l'esito della liquidazione. La Ctr ha accolto l'appello annullando la cartella in quanto emessa senza il preventivo invio, con raccomandata a/r, della comunicazione del l'esito della liquidazione in base all'articolo 36-bis.
    In particolare, per i giudici di secondo grado, nel caso specifico l'imposta, in quanto relativa a redditi a tassazione separata, non viene calcolata e liquidata spontaneamente dal contribuente, in sede della dichiarazione dei redditi, ma viene determinata successivamente dallo stesso ufficio, in base ai dati reddituali dichiarati nel quadro RM di Unico. In questo modo, solo con la preventiva comunicazione, l'obbligazione tributaria acquisisce la sua giuridica esistenza e viene portata a conoscenza del contribuente, con la determinazione dell'an e del quantum debeatur.

    L'articolo 1, comma 412, della legge 311/04 stabilisce, infatti, che può essere attivata dall'ufficio solo qualora siano trascorsi 30 giorni dall'invio della comunicazione preventiva da effettuare con raccomandata a/r. Questo non solo per l'eventuale applicazione di sanzioni – come sostenuto dall'ufficio (che aveva abbattuto le sanzioni per avere riconosciuto di avere eseguito «solo informalmente la spedizione») – ma soprattutto per pubblicizzare il completamento del percorso di formazione del debito di imposta e per originare la conoscenza, da parte del contribuente, dell'effettiva entità del debito impositivo scaturito dalla quantificazione, la quale deve potere essere verificabile nella sua correttezza. 

    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-12-13/comunicazione-preventiva-cartella-064231.shtml?uuid=AYO8SErC

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