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  • La lettera spedita in ritardo fa cadere il licenziamento

    La comunicazione al sindacato inviata con qualche giorno di ritardo rispetto alla lettera spedita ai dipendenti da collocare in mobilità fa cadere l'intera procedura. Il requisito della contestualità delle operazioni, infatti, deve essere valutato in relazione alla finalità complessiva cui risponde questo requisito. Si tratta in sostanza di una sequenza cadenzata, anche dal punto di vista temporale, in modo predeterminato, nel senso di una necessaria contemporaneità la cui mancanza può essere giustificata, in via del tutto eccezionale, solo per ragioni di natura oggettiva.
    Lo ha chiarito la sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza 24341/2010 che ha accolto il ricorso di alcune operaie di un'impresa tessile.
    Le donne, licenziate per cessazione definitiva dell'attività per la quale erano state assunte, si sono rivolte al giudice del lavoro per sentir dichiarare l'illegittimità del recesso per mancanza di contestualità della comunicazione finale del procedimento alle interessate e agli altri destinatari istituzionali. Il tribunale e la corte d'appello hanno respinto la domanda con la motivazione che, nel caso in esame, il requisito si doveva considerare rispettato essendo state le comunicazioni ricevute da tutti i soggetti interessati al procedimento in date molto ravvicinate tra loro.
    Nel merito, poi, il collegio ha confermato la scelta aziendale di limitare il licenziamento alle sole operaie che avevano acquisito esperienza e manualità in un settore particolare dismesso completamente dall'impresa.
    Contro questa decisione le operaie hanno presentato ricorso alla Suprema corte facendo rilevare il fatto che il principio di contestualità della comunicazione imposto dalla legge non consentiva intervalli temporali in assenza di una valida giustificazione del datore di lavoro.
    La Cassazione ha accolto la domanda stabilendo che, in ordine al requisito della contestualità tra l'atto di recesso indirizzato ai lavoratori e l'ulteriore comunicazione cui sono destinatari gli uffici del lavoro e le associazioni di categoria, nessuna comunicazione dei motivi del licenziamento viene inviata al singolo lavoratore essendo sufficiente che il recesso avvenga per atto scritto. Ne consegue che solo attraverso le comunicazioni «istituzionali» i dipendenti interessati possono conoscere in via indiretta le ragioni della loro collocazione in mobilità. Il requisito della contestualità della comunicazione, pertanto, svolge la funzione di rendere visibile, e quindi controllabile dai sindacati, la corretta applicazione delle procedura con riferimento ai criteri di scelta seguiti ai fini del collocamento in mobilità del personale.


    Ne deriva, ulteriormente, precisa la Cassazione, che il presupposto della contestualità «non può che essere valutato in relazione alla finalità complessiva cui risponde tale requisito legale nell'ambito della procedura le cui sequenze risultano cadenzate, anche dal punto di vista temporale, in modo rigido».
    Ciò che rileva, infatti, non è tanto la data di predisposizione degli atti, ma il momento della loro effettiva conoscenza, dovendosi considerare non contestuale una comunicazione alle autorità pubbliche che segua, con un intervallo di tempo, quella del recesso indirizzata al dipendente.
    Per evitare però, rigidi e inutili formalismi, conclude la Corte, è concessa all'imprenditore la possibilità di dimostrare le ragioni obiettive che hanno determinato il difetto della necessaria tempestività delle comunicazioni in modo da realizzare un equilibrato contemperamento degli interessi ed evitando di imputargli una disfunzione incolpevole.


    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-12-13/lettera-spedita-ritardo-cadere-064412.shtml?uuid=AYeaTErC

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