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Ultimo test per il saldo dell'Ici. Le regole da sapere prima di pagare
Con l'avvicinarsi della scadenza del 16 dicembre, relativa al pagamento del saldo Ici 2010, si ripropongono i dubbi sulle regole dell'esenzione per l'abitazione principale. I contribuenti sono chiamati a fare i conti non solo con le disposizioni dei regolamenti comunali ma anche con le pronunce della Corte di cassazione, che oscilla tra posizioni restrittive e tesi estensive, che è bene conoscere prima di determinare l'importo da pagare.
L'abitazione principaleL'esenzione compete per gli immobili adibiti a dimora abituale del contribuente. La legge pone la presunzione secondo cui la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica. È tuttavia ammessa la prova contraria. In pratica si può dimostrare che la dimora abituale è collocata in un immobile diverso da quello di residenza.Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se si è impiegati in una città diversa da quella in cui si risiede. Sono però escluse le unità immobiliari delle categorie catastali A1, A8 e A9. Il beneficio è esteso a talune fattispecie di equiparazione legale all'abitazione principale. Tali sono, tra gli altri, gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci, la casa del coniuge separato o divorziato assegnata in uso gratuito all'ex coniuge, a condizione che il proprietario non sia titolare di altro immobile a uso abitativo sito nello stesso comune, gli immobili degli Iacp assegnati.
Le assimilazioni comunaliLa disposizione che prevede l'esenzione richiama anche le fattispecie di assimilazione all'abitazione principale previste nei regolamenti comunali adottati alla data del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore dell'esenzione). In un primo tempo, le Finanze avevano ritenuto che l'agevolazione potesse riguardare qualsiasi ipotesi di assimilazione contenuta nelle delibere comunali (circolare n. 12/08). È stato invece poi precisato che le assimilazioni che danno diritto alle esenzioni sono solo quelle che i comuni hanno adottato in applicazione di precise disposizioni di legge (risoluzione n. 2/09). La casistica pertanto si riduce a due ipotesi tassative:- l'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;- l'unità immobiliare non affittata in proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero.
Resterebbero fuori, quindi, tra gli altri l'immobile non affittato posseduto in Italia da un cittadino iscritto all'Aire (elenco dei residenti all'estero) e l'immobile concesso in locazione a soggetti che lo adibiscono ad abitazione principale.
Le pronunce della CassazioneGli interventi della Corte hanno riguardato due casi frequenti nella pratica. Il primo è la presenza di due unità immobiliari contigue, accatastate autonomamente ed eventualmente nella titolarità distinta di due coniugi. Il comune aveva negato le agevolazioni Ici nel presupposto che queste potessero applicarsi nei riguardi di un solo immobile. La Cassazione (12269/2010 e 3397/2010), ha precisato che ciò che conta è la destinazione d'uso unitaria ad abitazione principale, a prescindere dalle risultanze catastali. Le medesime sentenze hanno inoltre avvertito che il complesso abitativo composto dalle due unità non deve comunque trascendere la categoria catastale di iscrizione: come avviene nel caso in cui, considerando unitariamente l'immobile composto dai due appartamenti, si ottenga una unità abitativa ad esempio classificabile in A1 (abitazione signorile). Ove così fosse, è chiaro che l'esenzione non potrebbe essere applicata.
L'altro caso si verifica quando la dimora abituale di un coniuge sia diversa da quella della famiglia. La Corte ha affrontato la situazione di un coniuge che per motivi di lavoro aveva dimora in un comune diverso da quello di residenza della famiglia (sentenza 14389/2010). Secondo la tesi dei contribuenti, l'agevolazione sarebbe dovuta spettare a entrambe le abitazioni. La Cassazione ha invece ritenuto che, per l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 504/92, l'abitazione principale è solo quella in cui dimorano, congiuntamente, il contribuente e la sua famiglia, a meno che non sia provato che la dimora separata sia dovuta a separazione o divorzio. Quindi l'immobile posseduto e abitato dal coniuge è soggetto a Ici.
CONDIZIONI E LIMITI DEL BENEFICIO
Pertinenze incluseL'esenzione si estende alle pertinenze dell'abitazione (box, cantine, garage). Per stabilire quali pertinenze sono ammesse, occorre guardare al regolamento comunale. Se il comune ha limitato la tipologia e il numero delle pertinenze, il contribuente dovrà attenersi alla disciplina locale. Se non è stata adottata alcuna delibera al riguardo, la pertinenza è quella definita negli articoli 817 e seguenti del codice civile.
Assimilati con riservaL'esenzione spetta in presenza delle condizioni di legge, senza alcuna influenza della dichiarazione Ici della parte. In presenza di un immobile adibito a dimora abituale del titolare l'agevolazione deve essere applicata, anche in assenza di dichiarazione. Per gli immobili assimilati da regolamento, i contribuenti devono attenersi agli adempimenti stabiliti nella delibera comunale. Se la delibera prevede che l'assimilazione sia condizionata alla presentazione di una dichiarazione entro un termine, occorrerà rispettarlo
FRA AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DI VERSAMENTO
L'abitazione «principale»È l'immobile dove c'è la residenza anagrafica del titolare e dei suoi familiari, salva la possibilità di provare che la dimora abituale dei medesimi soggetti è ubicata in un immobile diverso. Alcune tipologie di immobili sono assimilate per legge all'abitazione principale (ad esempio case Iacp, immobili di cooperative edili a proprietà indivisa). Altre tipologie di immobili sono assimilate per regolamento comunale (case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, immobili non affittati di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero)
Immobili contiguiTra i casi risolti in via interpretativa dalla giurisprudenza con effetti sull'esenzione dall'Ici, c'è quello di due unità immobiliari contigue e accatastate autonomamente.In questa fattispecie l'esenzione dall'Ici spetta a entrambe le unità ma a condizione che entrambe siano unitariamente destinate a dimora abituale della famiglia, anche a prescindere dall'autonoma iscrizione presso il catasto
Dimore separateL'altro caso analizzato dalla Cassazione riguarda la dimora del coniuge, nel caso sia in un comune diverso da quello di residenza dell'altro coniuge con la famiglia. L'agevolazione, in questa particolare ipotesi, spetta solo alla casa abitata congiuntamente dal contribuente e dai suoi familiari. Pertanto, la casa abitata solo da uno dei due coniugi rimane assoggettata all'Ici ordinaria.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-12-12/ultimo-test-saldo-161300.shtml?uuid=AYkae8qC

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