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Nel ricorso in appello è necessario il difensore
Il contribuente privo di difensore in secondo grado rischia di perdere in partenza quando il valore della lite è superiore a 2582 euro. In una simile circostanza, il ricorso va dichiarato inammissibile. La Commissione tributaria regionale, infatti, non ha nessun obbligo di invitare il ricorrente a munirsi di difensore. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza della Cassazione n. 21139/10.La vicendaLa Corte si è trovata alle prese con una sentenza della Ctr Veneto (n. 7/3/04) che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da due contribuenti contro la decisione di primo grado con il quale era stato respinta l'istanza proposta contro i provvedimenti del Comune. Provvedimenti a seguito dei quali era stata rettificata la liquidazione Ici dovuta per gli anni dal 1994 al 2000. Il tutto perché il ricorso in secondo grado era stato sottoscritto dai soli contribuenti e non dal loro difensore, nonostante l'obbligatorietà, in quanto il valore della lite superava la soglia prevista dall'articolo 12 del Dlgs 546/1992 (5milioni delle vecchie lire).Nella sentenza della Ctr veniva precisato, inoltre, che già in primo grado i ricorrenti erano stati invitati a dotarsi di una difesa, onere pienamente ottemperato e che, quindi, la commissione regionale non aveva alcun obbligo in tal senso.I contribuenti hanno proposto ricorso in Cassazione evidenziando che non doveva essere dichiarata tout court l'inammissibilità, ma solo all'esito della mancata esecuzione dell'ordine di conferire incarico entro un tempo determinato, a un difensore abilitato.La disposizioneIn questo modo, i magistrati di legittimità si sono attenuti al tenore letterale dell'articolo 12 del Dlgs 546/1992 secondo cui l'obbligo di munirsi di un avvocato per liti superiori a 5milioni di vecchie lire resta una possibilità e non un obbligo. Volendo considerare, infatti, la disposizione in tema di assistenza tecnica si legge che «le controversie di valore inferiore a 5milioni di lire anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, ... possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica». La norma, tuttavia, dopo aver chiarito che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, arriva a delineare la situazione che si è poi verificata nel caso al centro del giudizio della Cassazione. Ossia «il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato».
Quindi la Corte ha rilevato che non può ritenersi che l'ordine di conferire l'incarico a un difensore abilitato debba essere reiterato in ogni grado data la riferibilità di quello impartito in primo grado all'intero giudizio. Se, però, si guarda anche ai precedenti giurisprudenziali, non si può dimenticare come siano state prese posizioni di segno contrario, meno attente probabilmente all'aspetto formale e più mirate alla tutela dell'interesse del contribuente.Gli orientamentiLe Sezioni unite della Suprema corte con la sentenza n. 8369/02 hanno precisato che la commissione tributaria regionale - chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a 5milioni di lire - è tenuta a disporre sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 del Dlgs 546/1992 che il contribuente, attore o convenuto in giudizio, il quale risulti privo dell'assistenza di un difensore si munisca, invece, dell'indispensabile assistenza tecnica.Così come non deve essere sottovalutato che anche la Corte costituzionale ha fissato i paletti in cui non deve essere dato seguito al ricorso proposto dal contribuente. Secondo l'ordinanza n. 158/2003 della Consulta, infatti, l'inammissibilità deve intendersi riferita esclusivamente all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine rivolto dal presidente della commissione tributaria alle parti di munirsi entro il termine fissato, dell' assistenza tecnica, conferendo il mandato a un difensore abilitato.
La sentenza 21139/10della CassazioneI punti principaliLa mancanza del difensore in una controversia del valore superiore a 2582 euro (cinque milioni di vecchie lire) si risolve nell'inammissibilità del ricorso proposto. Per la Cassazione si tratta, infatti, di un'irregolarità sostanziale che non può essere sanata in questa fase del processoIl contenzioso riguardava la pretesa Ici da parte di un comune. I due contribuenti avevano proposto ricorso contro la sentenza di primo grado presso la commissione tributaria regionale solo con la propria sottoscrizione e senza procedere, quindi, alla nomina di un difensoreL'inammissibilità del ricorso deve essere riconosciuta solo se la parte sia priva di assistenza legale dall'inizioCassazione n. 8778/2008.La Ctr è tenuta a disporre che il contribuente si munisca di apposita difesa: è illegittima l'eventuale inammissibilità pronunciata senza l'invitoCassazione n. 8369/2002
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