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L'impugnazione non segue il bene
Il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria deve essere presentato nel "territorio" in cui ha sede l'agente della riscossione che ha emanato l'atto impugnato e non in base al luogo in cui sono ubicati i beni iscritti ad ipoteca. Ciò in quanto la competenza territoriale del giudice tributario va stabilita con riferimento al luogo in cui si trova la sede dell'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate o del concessionario della riscossione che ha emanato l'atto. A chiarirlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 169/1/10.
Il contribuente aveva proposto ricorso contro due cartelle di pagamento, sottolineando il difetto di notifica e la nullità dell'iscrizione ipotecaria eseguita su propri beni immobili. In particolare, il ricorrente sosteneva di non aver ricevuto le cartelle, contestandone, per una, la veridicità della firma apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata e, per l'altra, la veridicità dell'affermazione contenuta nella relata di notifica, secondo cui la stessa non gli poteva essere stata recapitata.Costituendosi in giudizio, l'agente della riscossione sosteneva, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del giudice adito (Ctp di Reggio Emilia), trattandosi di iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile ubicato nel comune di Vibo Valentia.La Ctp, accogliendo parzialmente il ricorso, ha affermato la propria competenza territoriale. Quest'ultima, infatti, è determinata, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 546/1992, in base al luogo in cui si trova la sede dell'agente della riscossione che ha proceduto all'iscrizione ipotecaria, a nulla rilevando l'ubicazione dei beni.Relativamente, invece, al difetto di notifica, il giudice di merito ha, innanzitutto, ritenuto legittima la notifica della cartella per cui si contestava l'apposizione della firma, per mancata querela di falso.Conclusione questa supportata anche dalla Suprema corte. Con la sentenza n. 24852/2006, i giudici di legittimità avevano affermato che l'avviso di ricevimento di una raccomandata riveste natura di atto pubblico, e, pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione (sottolineando di non aver mai ricevuto l'atto e di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso) ha l'onere di impugnarlo mediante querela di falso.
La Commissione tributaria provinciale ha, invece, accolto le argomentazioni del ricorrente in merito alla cartella di cui lamentava la mancata conoscenza a causa di una non appurata impossibilità di consegna perché sconosciuto all'indirizzo indicato.Infatti, come dimostrato dallo stesso ricorrente, mediante certificato storico di residenza rilasciato dai servizi demografici del comune di Reggio Emilia, lo stesso sarebbe stato residente presso lo stesso indirizzo fino a una data successiva rispetto al giorno in cui l'incaricato l'aveva ritenuto «sconosciuto».Pertanto, la ricerca del consegnatario da parte dell'incaricato della distribuzione sarebbe stata svolta frettolosamente, non consentendo così al ricorrente di prendere conoscenza dell'atto.
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