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  • Locazione. Indennità di avviamento commerciale in caso di uso promiscuo

    LA QUESTIONE
    Nell'ipotesi in cui con un contratto unico vengano locati immobili comunicanti adibiti a usi diversi spetta l'indennità di avviamento commerciale anche per il locale non destinato al contatto diretto con il pubblico?

    L'INTRODUZIONE
    La questione attinente alla debenza o meno dell’indennità per perdita dell’avviamento commerciale al conduttore quando l'immobile ha una Destinazione promiscua, perché solo in una sua porzione è esercitata attività commerciale o industriale a contatto con pubblico di utenti e consumatori, è stata oggetto di recente intervento della Suprema Corte che ha confermato un filone giurisprudenziale assolutamente prevalente.
    LE NORME
    Legge 27 luglio 1978, n. 392
    Artt. 34, 35, 69, 79, 80

    LA FATTISPECIE
    A norma dell’art. 34 della legge n. 392/1978 nella locazione degli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori è dovuto al conduttore da parte del locatore, alla scadenza del rapporto locatizio, un corrispettivo a titolo di indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto (21 per le locazioni alberghiere), nonché l'indennità ulteriore, prevista dal secondo comma, per l'ipotesi in cui l’immobile sia destinato, da parte del locatore in proprio o di un terzo, entro un anno dalla cessazione della precedente attività, all'esercizio della stessa attività o di un’attività affine a quella già esercitata dal conduttore uscente.

    L'indennità è esclusa nel caso in cui gli immobili locati siano utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nonché destinati all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, e agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici (art. 35, legge n. 392/1978).

    Il diritto all’indennità di avviamento presuppone che l'utilizzazione dell’immobile, nello svolgimento di attività commerciali che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sia primaria e non marginale.

    Un ampio dibattito in ordine al regime giuridico applicabile e alla spettanza o meno dell’indennità per perdita dell'avviamento commerciale si è sviluppato relativamente all’ipotesi di uso promiscuo dell'immobile locato e di mutamento totale o parziale dell’uso pattuito da parte del conduttore quando nel bene locato venga svolta attività che comporti contatti diretti con il pubblico dei consumatori.

    La giurisprudenza in tema di configurabilità del diritto del conduttore all’indennità di avviamento nell’ipotesi in cui l’immobile locato sia utilizzato per una pluralità di usi, alcuni soltanto dei quali aventi i requisiti di cui all’art. 35, legge n. 392/1978, ha assunto nel tempo posizioni differenti.
    Il caso concreto
    A seguito di disdetta da parte della locatrice società x, della locazione di due locali comunicanti siti in … e, secondo quanto previsto in contratto, adibiti rispettivamente a magazzino e negozio, la conduttrice Y richiese il pagamento dell'indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e, a fronte del mancato versamento da parte della locatrice, con ricorso del … la convenne in giudizio chiedendone la condanna al pagamento di euro … corrispondenti a diciotto mensilità del canone versato al termine del rapporto. La società convenuta, costituitasi in giudizio, assumeva che il requisito del contatto diretto col pubblico era ravvisabile solo in riferimento al locale adibito a negozio, e che, quindi, l'indennità andava correlata alla quota di canone imputabile a tale locale. Il giudice di prime cure con sentenza aderiva alla tesi della società convenuta astenendosi dall'emettere sentenza di condanna. In riforma dell’impugnata sentenza di primo grado la Corte di Appello accoglieva integralmente la domanda della conduttrice e condannava la locatrice al pagamento di euro … sul rilievo che l'indennità dovesse commisurarsi all’intero canone locativo, essendo unico il contratto e comune la destinazione dei due locali, anche materialmente collegati. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado la società locatrice proponeva ricorso per cassazione.

    La soluzione accolta dalla Suprema Corte
    La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che quando i locali siano comunicanti e l'immobile sia solo in parte utilizzato per lo svolgimento di attività che comporti contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, l'indennità per la perdita dell'avviamento spetta quando questa ultima attività sia prevalente, e va sempre commisurata all'intero canone e non già alla parte di canone riferibile alla sola superficie utilizzata per il contatto diretto con il pubblico. Dall'applicazione di tali principi consegue che, quando i locali con diversa destinazione commerciale siano comunicanti e il canone sia unico e indistinto, il locatore deve corrispondere l’indennità di cui alla legge n. 392 del 1978, art. 34, commisurata all'intero canone, anche quando solo una parte dell’immobile strutturalmente unitario (al di là delle distinte indicazioni catastali) era destinato al contatto diretto col pubblico, venendo esclusivamente in rilievo la prevalenza dell'attività del conduttore comportante quel contatto; e ciò nel senso che, a seconda che essa fosse o non fosse prevalente, l'indennità sarà rispettivamente dovuta o no (Cassazione civ., Sez. III, 16 febbraio 2010, n. 3592).
    Fac-simile di richiesta del conduttore dell’indennità di avviamento commerciale

    Egregio Signor <…>
    Raccomandata A.R.

    Oggetto: Rilascio immobile sito in <…> e richiesta indennità di avviamento commerciale.
    La Ditta <…> corrente in <…> via <…> P. Iva <…> in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore
    <…>, in qualità di conduttrice dell’immobile sito in <…> via <…> , preso atto della disdetta del contratto di
    locazione commerciale del <…> registrato al n. <…>, inviata dal locatore per la scadenza del <…>, comunica
    che entro la data del <…> saranno rilasciati i locali locati.
    Si preavverte che contestualmente alla riconsegna dell'immobile dovrà essere corrisposta dal locatore
    l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura prevista dall’art. 34 della legge n. 392/1978 e
    pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone versato.

    Distinti saluti.
    Luogo e data <…>
    Firma <…>


    Fonte:http://www.professioniimprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/diritto/news/28_10_indennita_avviamento_commerciale.html

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