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Genitori puniti per il furto indotto
A rispondere del reato commesso da un soggetto non imputabile o non punibile è la persona che lo abbia indotto a delinquere. Il fatto è più grave se è compiuto da un genitore nei confronti del figlio. Lo sostiene la Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza 38107/10.Alla base della pronuncia, un furto in un supermercato. Protagonista, una donna che – secondo la ricostruzione processuale – aveva indotto la figlia a impossessarsi con destrezza di alcune confezioni di alimenti (trovate nella borsa della minore). Il tribunale di primo grado la condanna per furto aggravato, per aver fatto delinquere la bambina, e per aver usato una particolare destrezza. L'imputata ricorre in appello, dove i giudici riformano la sentenza, concedendole il beneficio della non menzione, e condonano la pena inflitta. Non contenta, la signora si rivolge alla Cassazione contestando la decisione. A ben vedere – sostiene la ricorrente – mancava nella pronuncia di condanna una motivazione sufficiente che spiegasse le ragioni per le quali avrebbe dovuto rispondere del furto posto in essere dalla figlia. Sarebbe mancato, in sostanza, un approfondimento istruttorio sull'induzione della minore al furto e sull'effettivo comportamento tenuto. Senza un simile accertamento, il furto poteva dirsi commesso solo dalla bambina, esecutrice materiale del fatto. Non le si poteva applicare, allora, la pena prevista per il delitto di «determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile» (articolo 111 del codice penale). Inoltre, secondo la donna, non le si sarebbe dovuta infliggere neppure l'aggravante del furto «con destrezza», poiché in un contesto come quello del supermercato non è difficile impossessarsi della merce. Non occorre, sostiene, una particolare maestria per appropriarsi di oggetti esposti su banchi o scaffali.La Cassazione respinge il ricorso sotto entrambi i profili. Nel farlo, i giudici di legittimità si soffermano a chiarire la distinzione tra «determinazione» e «istigazione» al reato. Si parla di determinazione, quando un soggetto agisca in modo tale da far "insorgere" in un'altra persona l'intenzione di delinquere (che non aveva). Sussiste istigazione, invece, quando taluno si limiti a "sollecitare" e "rafforzare" l'altrui proposito (già esistente) di commettere il reato. Ebbene, nel caso concreto, l'imputata – come era emerso dalla testimonianza di un'addetta alla sorveglianza del negozio – aveva determinato la figlia a rubare, dandole "il via" convinta di non essere osservata. Era stata la madre, dunque, a formare nella mente della bimba l'idea del furto (che altrimenti non avrebbe commesso). Per questa ragione, doveva rispondere in prima persona del reato compiuto dalla minore, come dispone il citato articolo 111: «chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata».
Quanto all'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 4, del codice penale (furto con destrezza), la Cassazione precisa che l'aumento di pena è collegato a una particolare «abilità fisica» del ladro. A far scattare l'aggravio della sanzione, dunque, basterà l'aver approfittato di circostanze tali da «attenuare la normale attenzione» sulla cosa, «rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità dell'azione furtiva idonea a non destare l'attenzione suddetta». Sul punto, il collegio di legittimità si era già espresso – con la sentenza 16276/10 – rilevando come per la configurabilità dell'aggravante della destrezza, in realtà, sia sufficiente che ci si avvalga di una «qualunque situazione soggettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio» (l'imputato, introdottosi in una camera di ospedale, aveva approfittato dell'assenza del degente per sottrargli il marsupio). E, nella vicenda concreta, non si poteva dubitare che la donna avesse agito con un'astuzia e un'agilità superiori alla norma. La ricorrente – aggiungono i giudici – non è meritevole nemmeno delle attenuanti generiche, vista la gravità dell'episodio criminoso perpetrato utilizzando la minore.
La sentenza 38107/10della CassazioneLe coordinateLa persona che ha spinto a delinquere un soggetto non imputabile o non punibile, facendo nascere in lui l'intenzione di violare la legge, è chiamata a risponderedel reato. La pena è più gravese il fatto è commesso dal genitore nei confronti del figlioChi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile (...), risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata (...). Se ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà (...).Codice penale, articolo 111Ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza, non è richiesta un'eccezionale abilità, essendo sufficiente l'approfittarsi di una qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva favorevole ad eludere la vigilanza dell'uomo medio.Cassazione 16276/2010Integra il reato di furto con destrezza la sottrazione di tre bottiglie di whisky avvenuta in un supermercato. Va riconosciuta anche l'aggravante della violenza sulle cose come conseguenza dell'avvenuta rottura del sistema antitaccheggio.Tribunale di Napoli 10984/2010Per parte della dottrina è necessaria una coazione psicologica del soggetto indotto a delinquere (Insolera, Concorso di persone nel reato). Un'altra lettura reputa sufficiente la condotta di chi crei un proposito criminoso (Romano-Grasso, Commentario sistematico del codice penale).
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-08/genitori-puniti-furto-indotto-064132.shtml?uuid=AY3cBzhC
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