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La polizza assicurativa diventa obbligatoria
Il primo giro di boa dovrebbe avvenire domani. La settimana scorsa, infatti, l'aula del Senato ha completato l'esame e la votazione degli emendamenti alla riforma forense e ora si tratta solo di approvare il testo nel suo complesso. Dopodiché il disegno di legge passerà alla Camera. Si tratta, comunque, di un primo passo importante, perché è il risultato di un lungo lavoro svolto soprattutto in commissione Giustizia, che ha assemblato in un testo unificato quattro proposte di legge, due delle quali di rivisitazione totale della professione e altre due più settoriali, circoscritte all'esercizio della pratica forense.
La riforma insiste sulla rilevanza sociale ed economica dell'avvocato, di cui rivendica l'indipendenza e l'autonomia come condizioni imprescindibili per l'effettività della difesa e la tutela dei diritti. In particolare, una modifica voluta dall'aula di Palazzo Madama chiede che il nuovo ordinamento forense favorisca l'accesso alla professione da parte delle giovani generazioni. Si tratta di principi che dovranno essere tradotti in pratica da regolamenti del ministero della Giustizia, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Regolamenti sui quali occorrerà il parere del Cnf e, per le parti di proprio competenza, della Cassa di previdenza degli avvocati.
Entrando nel dettaglio della riforma e premesso che lo svolgimento della professione resta sempre vincolato all'iscrizione all'albo (e, di converso, viene stabilito che la permanenza nell'albo è legata all'esercizio della professione), una significativa novità fa capolino già nei primi articoli. L'articolo 4 (almeno nella versione che il Senato si prepara a licenziare) prevede la possibilità di esercitare la professione, oltre che individualmente, anche in forma associativa o societaria. L'incarico, tuttavia, resta sempre conferito all'avvocato in via personale. A prescindere dall'assetto dello studio, l'avvocato ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per i rischi legati alla professione. Polizza che il professionista deve rendere nota al cliente se questi lo chiede.
Altra novità di rilievo è contenuta nell'articolo 8, che introduce il titolo di avvocato-specialista. Sarà un regolamento del Cnf – che sul tema si è già portato avanti – a stabilire nel dettaglio le procedure per ottenere il titolo, ma intanto la legge prevede che la specializzazione debba presupporre un percorso formativo e professionale di almeno due anni (per un totale di non meno di 200 ore), al quale potranno accedere solo gli avvocati che al momento dell'iscrizione abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno quattro anni, senza interruzioni o sospensioni.
Il corso di specializzazione, però, da solo non basta. Al termine, l'avvocato dovrà sostenere un esame di fronte a una commissione nominata dal Cnf. Solo una volta superato anche questo scoglio, il consiglio forense – a cui spetta il compito di attribuire e revocare i titoli – permetterà al professionista di definirsi specialista.
Il Cnf è chiamato in causa anche per la formazione continua, che a questo punto diventa un obbligo di legge. Al consiglio, infatti, spetta il compito di dettare le modalità perché gli avvocati siano continuamente aggiornati. Sono, tra gli altri, esentati da tale obbligo gli avvocati con il titolo di specialista, quelli iscritti all'albo da almeno 25 anni e quelli con più di 60 anni di età.
La riforma opera un netto dietro-front sul versante delle tariffe. In controtendenza rispetto a quanto stabilito nel 2006 dal decreto–Bersani, vengono ripristinati i minimi tariffari, che diventano vincolanti, e viene reintrodotto il divieto del patto di quota-lite.
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-20/polizza-assicurativa-diventa-obbligatoria-150338.shtml?uuid=AYdNMSlC
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