rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Concessionario salvo se la cartella è tardiva

    La cartella notificata in ritardo non ammette giustificazioni. Il fisco, perciò, non può chiedere la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione. Quest'ultimo, infatti, deve essere considerato come mero esecutore di un ordine impartito dall'ente impositore. A precisarlo la sentenza 21315/10 della Cassazione.
    La Corte si è trovata alle prese con un contribuente che aveva proposto ricorso nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria contro una cartella di pagamento relativa alla riscossione di imposte non versate nel 1993 e notificata solo nel maggio 2001. Quindi fuori dai termini previsti dall'articolo 17 del Dpr 602/1973, come coordinato con le modifiche del Dl 106/2005.
    L'iter
    La commissione tributaria provinciale competente si era espressa a favore del contribuente rilevando la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di pretendere il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione. Contro la decisione ha proposto appello l'ufficio rilevando in primo luogo l'inammissibilità del ricorso introduttivo e chiedendo che fosse integrato il contraddittorio nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione. La Ctr ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che il concessionario non potesse essere chiamato a rispondere per una notifica tardiva, non ravvisando gli estremi per un litisconsorzio necessario.
    La Suprema corte, a tal proposito, ha affermato che la posizione dell'incaricato della riscossione nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di semplice destinatario del pagamento, non può generare una situazione di litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente nell'opera di far conoscere il ruolo al contribuente, il concessionario svolge una semplice funzione di notifica, ossia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall'ente. 
    I richiami
    A supporto della correttezza del principio espresso, la decisione richiama un precedente (sentenza n. 933/2009). In quella circostanza il contribuente, a cui era stato recapitato un avviso di accertamento per la Tarsu, aveva ritenuto che il litisconsorzio con il concessionario fosse necessario, trattandosi di «controversia inscindibile» dato che era venuto a conoscenza del «ruolo, formato dall'ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso a opera di un terzo». Ma i giudici di legittimità, in quella circostanza, hanno affermato che il fatto che il contribuente fosse venuto «a conoscenza del ruolo, formato dall'ente locale, soltanto tramite la notifica dello stesso a opera di un terzo» (concessionario della riscossione) non determinava nessuna situazione di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale, tra l'ente impositore (autore del ruolo) e il concessionario atteso che quest'ultimo (a parte l'esercizio dei poteri, propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, ha una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salvo ipotesi di errore materiale) formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella emessa per la riscossione del credito indicato nello stesso. 


    I giudici di legittimità, peraltro, hanno richiamato nella motivazione il principio espresso dalle sezioni unite (sentenza n. 16412/07) secondo cui nelle liti sull'impugnazione della cartella «la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio».
    La disposizione
    Sul mancato rispetto dei termini di notifica dell'atto, i giudici di legittimità hanno ricordato il testo dell'articolo 1 comma 5-bis lettera c) del decreto legge 106/2005. In base a tale disposizione, per le dichiarazioni presentate sino al 31 dicembre 2001 la «notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione», termine applicabile anche alle liti pendenti.

    I punti principali
    La posizione del concessionario nei confronti del contribuente non può generare una situazione di litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e il soggetto incaricato. Quest'ultimo svolge una semplice funzione di notifica, ossia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo
    Il contribuente aveva proposto ricorso nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria contro una cartella di pagamento relativa 
    alla riscossione di imposte 
    non versate nel 1993 e notificata solo nel maggio 2001. Pertanto, fuori tempo massimo rispetto a quanto previsto dal Dpr 602 del 1973
    La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione 
    del contraddittorio
    Cassazione n. 16412/07

    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-22/concessionario-salvo-cartella-tardiva-064022.shtml?uuid=AYRxKjlC

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________