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Il pignoramento batte la confisca per mafia
La confisca di immobili del sospetto mafioso non pregiudica i diritti di garanzia concessi in precedenza. Secondo la Cassazione (sentenza 20664/2010, su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) è irrilevante che la confisca sia emessa dal giudice penale e il pignoramento da quello civile. Ciò che conta è l'anteriorità dell'iscrizione. La decisione nasce dal ricorso di una banca che aveva concesso un mutuo per l'acquisto di un villino. Revocato il mutuo e ottenuto decreto ingiuntivo, la banca aveva proceduto al pignoramento al quale si è opposto il ministero delle Finanze, secondo il quale l'immobile apparteneva allo Stato dal momento che ne era stata disposta la confisca.
La banca ha contestato la legittimazione in giudizio del ministero, perché il bene era stato trasferito al comune. Nel merito ha affermato che l'iscrizione ipotecaria precedeva il sequestro, con la conseguenza che il pignoramento si doveva ritenere legittimo e opponibile. Il tribunale ha accolto la tesi del ministero affermando che la confisca attribuiva al procedente la proprietà del bene a titolo originario e dunque l'immobile si doveva considerare acquisito libero da pesi o limitazioni.
Le cose cambiano in appello dove i giudici hanno stabilito che il ministero non era legittimato all'azione in quanto aveva trasferito l'immobile al comune e che la confisca non poteva pregiudicare i diritti della banca perché estranea al procedimento penale e la sua iscrizione ipotecaria era anteriore al sequestro. In Cassazione, il ministero ha rivendicato la propria legittimazione. In seguito ha sostenuto che l'acquisto del bene confiscato sarebbe avvenuto a titolo originario, rendendo inefficace le iscrizioni precedenti, e infine ha censurato la decisione di appello per non aver rispettato le regole sulla competenza, in quanto la decisione sarebbe dovuta spettare al giudice penale.La Cassazione, respingendo le eccezioni, ha stabilito che la confisca di un immobile dà sempre luogo a un acquisto a titolo derivativo in favore dello Stato che non prescinde dal rapporto tra bene e precedente titolare. Ne consegue che la confisca «non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore al l'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti, senza che possa farsi distinzione (...) tra giudice civile e penale».
Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-01/pignoramento-batte-confisca-mafia-064157.shtml?uuid=AY9THBgC


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