rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Esonerati i contribuenti minimi e le nuove iniziative produttive


    Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi Iva, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Come pure gli enti non commerciali, ma solo con riferimento alle attività commerciali o agricole eventualmente esercitate, seppur in via residuale. Sono invece escluse le operazioni riconducibili all'ambito istituzionale. La circolare n. 53/E esonera dall'obbligo di comunicazione black list sia i soggetti minimi (articolo 1, comma 96, della Finanziaria 2008) – tenuti, però, alla presentazione degli elenchi Intra 2 (circolare n. 36/E/2010) – sia i contribuenti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge n. 388/2000), per il periodo di durata dell'opzione. In caso di trasformazioni soggettive (operazioni straordinarie), al pari di quanto avviene per la dichiarazione e la comunicazione dati Iva, il soggetto tenuto alla comunicazione dovrebbe essere l'avente causa (così inducono a ritenere le indicazioni relative ai codici carica per la compilazione del modello). 

    La norma istitutiva dell'obbligo non distingue fra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti in Italia. Quindi, sono tenuti alla comunicazione anche i soggetti non residenti per le operazioni territorialmente rilevanti nello Stato effettuate con controparti aventi sede, domicilio o residenza nei paesi o territori inclusi nelle liste. In tali ipotesi, come già desumibile dalle istruzioni dei modelli, la comunicazione sarà presentata dai rappresentanti fiscali in Italia dei soggetti non residenti o direttamente da costoro, se identificati direttamente ai fini Iva (articolo 35-ter del Dpr n. 633/72). Non è però stato chiarito se e in quale misura rilevino le operazioni fra le predette posizioni Iva (o quella della stabile organizzazione) e la «casa madre» che sia operatore economico black list.
    Per l'Agenzia, si considera operatore economico il «soggetto passivo» così come definito dall'articolo 9 della direttiva n. 2006/112. In ogni caso, prosegue la circolare, vanno comunicate anche le operazioni intercorse con il rappresentante fiscale o la stabile organizzazione di un soggetto black list (non sono richiamate le posizioni Iva assunte a seguito d'identificazione diretta), a prescindere dal fatto che rappresentante o stabile organizzazione siano localizzati in uno Stato che non appartiene alle liste (Italia compresa). Gli operatori nazionali sono, quindi, chiamati ad accertare quale sia lo Stato di stabilimento della casa madre, anche senza rapporti diretti con questa.
    Le categorie 
    SOGGETTI OBBLIGATI 
    Operatori Iva non oggettodi esclusione
    Rappresentanti fiscali
    Soggetti esteri identificati direttamente
    Stabili organizzazioni di soggetti stranieri
    SOGGETTI ESCLUSI 
    Contribuenti minimi
    Nuove iniziative produttive
    Enti non commerciali per le operazioni attinenti alla sfera istituzionale


    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-01/esonerati-contribuenti-minimi-nuove-093700.shtml?uuid=AYEKlDgC

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________