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Le obbligazioni Parmalat prive di rating possiedono natura speculativa Tribunale Bari, sez. II civile, sentenza 25.09.2009 n° 2927
Le obbligazioni sottoscritte prive di rating si devono considerare come titolo speculativo, in quanto non adatte al profilo di rischio dellinvestitore. Lo ha deciso il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2927 del 2010, con la quale viene condannato un istituto di credito al risarcimento dei danni subiti dal cliente, quantificati nellintero ammontare del capitale investito, oltre agli interessi legali calcolati dal giorno dellinvestimento.
La fattispecie
Tizio, privo di una particolare esperienza e cultura finanziaria, nellaprile del 2002, acquistava obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV per il controvalore di euro 51.600. Al momento della sottoscrizione, listituto di credito dichiarò al cliente che le obbligazioni Parmalat offrivano rendimenti superiori ai BOT, che lazienda emittente era sicura, sebbene si trattasse di un investimento vincolante per la durata di sette anni, che tali obbligazioni, a differenza delle azioni, non erano rischiose e che la riscossione del capitale era garantita.
Ritenendo tali dichiarazioni non rispondenti al vero ed in considerazione del fatto che le obbligazioni sottoscritte erano prive di rating, linvestitore agiva in giudizio contro la Banca chiedendo la restituzione integrale del capitale investito; loperazione di acquisto dei titoli risultava essere, secondo il ricorrente, commessa in violazione degli artt. 21, d.lgs. 58 del 1998 e 28, 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, perché inadempiente agli obblighi di informazione, buona fede contrattuale e precontrattuale e diligenza.
Linvestimento speculativo quale fonte di responsabilità contrattuale e precontrattuale
Lart. 21, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dispone che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Dal combinato disposto degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 si evince che prima di procedere alla stipulazione di un contratto di gestione e consulenza in materia di investimenti, e dellinizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati debbano, fra laltro, chiedere allinvestitore notizie in merito alla propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, e la sua propensione al rischio. Gli intermediari autorizzati, continua la normativa, non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Infine, lultimo comma dellart. 29 afferma che Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Secondo lorientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 26724/2007) e richiamato dal Tribunale di Bari nella pronuncia in commento, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, da luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione, destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti (c.d. contratto quadro).
Può dare luogo a responsabilità contrattuale, continua la Suprema Corte, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro; in ogni caso deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dellart. 1418 c.c., la nullità del c.d. contratto quadro o dei singoli atti posti in essere in base ad esso.
Tornando al caso di specie, secondo il Tribunale, sussiste inadempimento colpevole dellistituto bancario, in relazione al dovere di informazione attiva, contemplato dallart. 21, lett. b), d.lgs. 58/1998, nonché allobbligo di astensione dallesecuzione di operazione non adeguata, previsto dallart. 29 del Regolamento Consob.
Tribunale di Bari
Sezione II Civile
Sentenza 6 ottobre 2009, n. 2927
...omissis...
...che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi".
Se dunque il connubio maggiore redditività - maggiore rischio di rimborso fosse stato ben illustrato al **** questi, aspirando alla sicura riscossione del capitale e constatando la maggiore remunerativita dei titolo parmalat, indicativa della maggiore rischiosità, avrebbe compreso la non rispondenza della scelta alle sue aspettative.
Il **** ha infatti ha acquistato obbligazioni emesse da una società olandese del gruppo Parmalat, collegata alla società italiana.
All'atto dell'emissione dei titoli sul mercato primario gli stessi sono stati sottoscritti esclusivamente da investitori istituzionali e solo successivamente i titoli sono stati oggetto di negoziazione fra la banca ed il cliente, che li ha conseguentemente acquistati sul mercato secondario.
Le gravissime irregolarità di bilancio sono emerse, com'è noto, nelle ultime settimane del 2003.
Nell'aprile 2002, data di esecuzione dell'operazione, le obbligazioni Parmalat avevano i rating riportati negli allegati a) e b) dell'indagine conoscitiva delle Commissioni riunite della Camera dei Deputati e del Senato (doc. 6 della **** ed il titolo acquistato dal **** era privo di rating.
L'investimento aveva quindi natura speculativa e non era pertanto adatto al profilo di rischio del ****.
Quanto agli obblighi previsti dal Tuf e dai Regolamento Consob richiamati dall'attore, secondo le S.U. della Suprema Corte, "in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario.- da luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le partì (ed. "contratto quadro", il qua le, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del , mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso deve escludersi che,= mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art.1418, primo comma, ce, la nullità dei cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso" { cfr. Cass. S.U. n. 26724/2007).
Nel caso di specie ricorre inadempimento colpevole dell'istituto bancario, del quale la Banca **** è responsabile per i rilievi innanzi svolti, in relazione al dovere di informazione attiva, previsto dall'art. 21, lett.b) del d.l.vo n.58/'98., nonché all'obbligo di astensione dall'esecuzione di operazione non adeguata, previsto dall'art.29 del regolamento Consob.
Tali rilievi giustificano l'accoglimento delle domande subordinate di declaratoria dì inadempimento e di condanna della Banca ****, previa restituzione dei titoli, al risarcimento dei danni, quantificati in 51.600,00, importo corrispondente alla somma - investita,dalla quale vanno decurtate le cedole riscosse, oltre agli interessi legali dal 23/4/2002 al soddisfo.
Non eccedendo l'indice di svalutazione monetaria il tasso degli interessi legali del periodo null'altro compete a titolo
risarcitorio.
Quanto alla domanda di garanzia, spiegata anche in via riconvenzionale, dalla **** verso la ****, l'eccezione di arbitrato è fondata.
L'art. 23 del contratto di cessione dispone che "le eventuali divergenze sull'interpretazione e esecuzione dei contratto" siano devolute alla cognizione di un collegio arbitrale che giudicherà secondo diritto in via rituale.
La domanda diretta pertanto all'accertamento dell'efficacia nella controversia in oggetto - della garanzia prevista nel contratto di cessione è sottratta alla cognizione del giudice ordinaria e rimessa a collegio arbitrale, così come stabilito dalle parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale.
La richiesta quindi va rigettata (la questione non attiene infatti alla competenza in senso tecnico ma al merito).
Le spese processuali, infine, sono regolamentate secondo il principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato l8.5.2006 da **** nei confronti della banca **** e della **** nonché sulla domanda proposta dalla ***** verso la ****, così provvede:
accoglie la domanda del **** verso la **** e, per leffetto, condanna questultima al pagamento della somma di 51.600,00, da decurtare dellammontare delle cedole riscosse, oltre agli interessi legali dal 23/4/2002 al soddisfo;
rigetta la domanda del **** e della banca **** verso la banca ****;
condanna la banca **** al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate complessivamente in 4.386,76 ( 386,76 per borsuali, 1.500,00 per diritti, 2.500,00 per onorario), oltre spese generali, nonché CAP ed IVA se e come per legge;
condanna l'attore e la banca in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dalla banca **** liquidate complessivamente in 4.000,00 ( 1.500,00 per diritti, 2.500,00 per onorario), oltre spese generali, nonché CAP ed IVA se e come per legge.
Bari, 25.9.2009.
Depositata in cancelleria il 6 ottobre 2009.
Fonte: altalex
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