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  • Il debito dell'imprenditore reale si estingue anche se il pagamento lo fa un terzo Cassazione civile , sezione lavoro, sentenza 09.04.2010 n° 8451

    Il pagamento dei contributi da parte del "datore di lavoro apparente" estingue il debito dell'INPS anche nei confronti dell'imprenditore effettivo.

    A stabilirlo è una recente sentenza della Suprema Corte, la n. 8451/2010, secondo cui l'obbligazione può essere adempiuta (con effetti liberatori nei confronti dell'istituto) anche da un soggetto terzo che ha la possibilità di rivalsa verso il debitore.

    I giudici di legittimità hanno chiarito che "il versamento dei contributi da parte di un intermediario va ad estinguere sempre il debito del datore di lavoro reale" totalmente o parzialmente, a seconda sia dell'ammontare che del regime contributivo del lavoro effettivo

    In tale sentenza è stato, quindi, deciso che il prestatore di lavoro ha diritto di pretendere il pagamento dei contributi previdenziali anche da parte del datore di lavoro c.d. apparente (intermediario) e che un simile pagamento estingue il debito contributivo del datore di lavoro effettivo.

    Tali contributi diventano, altresì, irripetibili, non potendosi consentire (nell'ottica di assicurare al lavoratore una maggiore protezione) che sia annullata la posizione contributiva costituita, a suo favore, da parte del datore di lavoro apparente.

    Sempre la Suprema Corte di Cassazione nell'anno 2004, aveva confermato un orientamento giurisprudenziale in materia, stabilendo che il trasferimento del lavoratore da un'azienda ad un'altra, in attuazione di accordi sindacali intervenuti tra le due aziende, determina il diritto del prestatore di lavoro a pretendere la retribuzione per l'attività lavorativa prestata dal datore di lavoro effettivo o anche da quello apparente.

    Precedenti giurisprudenziali

    La Corte di Cassazione con Sentenza 16 Febbraio 2009, n. 3707 ha stabilito che le retribuzioni ed i contributi pagati dal datore di lavoro fittizio non sono ripetibili, poiché l'eventuale errore dell'identità del datore di lavoro da parte di chi è corresponsabile della violazione delle norme di legge non è accettabile.

    La Corte di Cassazione con Sentenza 26 Maggio 2008, n. 13548 ha stabilito che il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro "apparente", nel caso di intermediazione di manodopera vietata, ha validità totale o parziale, a seconda dell'entità dei contributi pagati e del regime contributivo del rapporto di lavoro apparente ed effettivo.

    In tema di intermediazione vietata di manodopera, i pagamenti dei contributi da parte del datore di lavoro apparente hanno effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo, totale o parziale, a secondo della loro entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.
    (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 15 gennaio 2008, n. 657).

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE LAVORO

    Sentenza 9 aprile 2010, n. 8451

    ...omissis...

    FATTO

    Con risorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Firenze, la società proponeva opposizione nei confronti dell'lnps, della ...........e della................ concessionaria del servizio di riscossione, avverso la cartella esattoriale n. 136 2000 0026127259 con la quale la società suddetta le aveva chiesto, per conto della sede Inps di Firenze, il pagamento della somma di euro 54.152,45 per asserita omissione contributiva e somme aggiuntive relative al periodo settembre 1997 - settembre 1999 sul presupposto che la società predetta avesse fatto illecito ricorso a prestazioni di manodopera di personale formalmente dipendente dalla Italcoop, società cooperativa a r.l., con conseguente violazione della disposizione di cui all'art. 1 della legge 23.10.1960 n. 1369 e del divieto di interposizione di manodopera.

    Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella esattoriale opposta, contestando la sussistenza della dedotta ipotesi interpositoria.

    Con sentenza in data 28.11.2003 il Tribunale di Firenze accoglieva l'opposizione sul preliminare rilievo che, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'asserita intermediazione di manodopera, la pretesa contributiva dell'lnps trascurava del tutto il fatto che i soci della cooperativa Italcoop che avevano prestato la loro opera presso la predetta opponente risultavano regolarmente assicurati ai fini previdenziali con conseguente versamento dei contributi da parte della cooperativa sopra indicata.

    Avverso tale sentenza proponeva appello l'Inps lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.

    La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 9.6.2006, rigettava il gravame.

    Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps con due motivi di impugnazione.

    Resistono con controricorso la ............e la .............s.r.l.

    La ..............non ha svolto attività difensiva.

    DIRITTO

    Col primo motivo di gravame l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 1369/60, e degli artt. 2115, 1180 e 2036 ce. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c).
    In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato il proposto gravame ritenendo superfluo accertare la sussistenza o meno di una ipotesi vietata di interposizione di manodopera, affermando la rilevanza dei versamenti effettuati dalla società interposta

    Per contro in materia previdenziale, stante la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, non era ipotizzabile alcuna forma di fungibilità fra soggetti tenuti all'adempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che la posizione del terzo, unitamente al suo eventuale diritto a ripetere quanto in modo indebito pagato, risultava del tutto indifferente alla vicenda intercorrente fra l'ente previdenziale e l'effettivo datore di lavoro. Ciò in quanto la nullità del contratto fra committente ed appaltatore comportava che solo sull'appaltante (o interponente) gravassero gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi.

    Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c; nullità del procedimento a causa dell'omessa pronuncia e motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

    Rileva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale, assumendo che l'adempimento delle obbligazioni contributive ad opera della cooperativa interposta rendeva ininfluente ogni ulteriore accertamento, aveva omesso di verificare l'esistenza (o meno) nel caso di specie di una ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, con violazione dell'art. 112 c.p.c.

    Il primo motivo di ricorso è infondato.

    Ed invero, per quel che riguarda la problematica concernente la dedotta esistenza di effetti liberatori in relazione al versamento dei contributi effettuato dalla società ed. interposta, ritiene il Collegio di dover senz'altro condividere l'impostazione fornita dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza circa la rilevanza dell'adempimento di tali obbligazioni da parte dell'appaltatore.

    Sul punto questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, sin dalla sentenza 23.1.2004 n. 12509, che alla luce del disposto di cui all'art. 1180 ce. deve ritenersi che l'obbligazione può essere adempiuta con effetti satisfattivi anche da un terzo; ed ha altresì rilevato, con riferimento ai pagamenti di contributi effettuati dal datore di lavoro fittizio (appaltatore o interposto), l'irripetibilità da parte dello stesso dei contributi già versati, non essendo possibile ritenere (ai sensi dell'art. 2036 ce.) la scusabilità dell'errore sulla identità dell'effettivo debitore, e non potendosi consentire, nell'ottica di assicurare al lavoratore una maggiore protezione, che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente.

    In particolare questa Corte, esaminando analoga fattispecie, di contributi previdenziali pagati dal datore di lavoro apparente, ed identica questione di diritto, ha affermato il principio che "in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali; rimane, tuttavia, salva l'incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180 ce, comma 1, ivi compreso lo stesso datore di lavoro fittizio" (Cass. sez. lav., 25.1.2008 n. 1666), rilevando altresì, con riferimento all'argomento apparentemente ostativo tratto dall'art. 2036, co. 1, ce, secondo cui chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato in tal modo eliminando l'effetto satisfattivo a favore del terzo, che deve escludersi che possa considerarsi scusabile l'errore sull'identità dell'effettivo debitore di chi è corresponsabile della violazione dell'art. 1, legge n. 1369 del 1960. Ed ha rilevato che "tale conclusione è conforme alle finalità della L. n. 1369 del 1960, che mira ad assicurare al lavoratore una maggiore protezione e non certo intende esporre lo stesso ad azioni di ripetizione delle retribuzioni già corrispostegli, né, con riferimento ai contributi previdenziali, intende consentire che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente" (Cass. sez. lav., 25.1.2008 n. 1666).

    A tale conclusione non osta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26.10.2006 n. 22910, richiamata dall'Istituto ricorrente, secondo cui gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, gravano solo sull'appaltante (o interponente), sicché non può configurarsi una concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. Tale principio, tenuto presente sia dalla sentenza impugnata sia dalla giurisprudenza di legittimità citata, esclude una responsabilità concorrente dell'interposto, ma non impinge sulla norma dell'art. 1180, co. 1, ce. relativa all'effetto liberatorio del pagamento del terzo, quale deve ritenersi l'interposto, proprio in conseguenza di quanto affermato dalle Sezioni Unite.
    Si deve perciò ritenere superato il contrario orientamento, richiamato dal ricorrente, di cui a Cass. sez. lav., 5.11.1988 n. 5991 (e fatto proprio altresì da Cass. sez. lav., 9.10.1995 n. 10556), dovendosi ribadire il principio di diritto che i pagamenti dei contributi da parte dell'intermediario (ed. datore di lavoro apparente) hanno effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo, totale o parziale, a seconda della loro entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.

    Deve pertanto ritenersi, siccome ulteriormente rilevato da questa Sezione con la recente sentenza 28.7.2009 n. 17501, che il pagamento dei contributi da parte dell'intermediario (datore di lavoro apparente) ha effetto estintivo rispetto al debito contributivo del datore di lavoro effettivo.

    Alla stregua di quanto sopra il suddetto motivo di ricorso appare non fondato; ed in questa statuizione va assorbito l'ulteriore rilievo di cui al secondo motivo di gravame essendo, a seguito di tale pronuncia, del tutto inconducente ogni statuizione sulla esistenza o meno nel caso di specie di una ipotesi di interposizione fittizia, e non potendosi quindi ravvisare alcuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

    Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della e della a s.r.l., che si liquidano, per ciascuna società, come da dispositivo; nessuna statuizione va adottata nei confronti della ...............non avendo la stessa svolto attività difensiva.

    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida, per ciascun resistente costituito, in euro oltre euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

    Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

    Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2010.
    Fonte: altalex


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