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Decide il giudice tributario sui ruoli con debiti di natura non solo tributaria Cassazione civile , SS.UU., sentenza 30.03.2010 n° 7612
In ipotesi di mancato accoglimento di proposta di rateizzazione del debito tributario, Equitalia da sempre ha sostenuto che il giudice competente a giudicare sulla impugnativa del contribuente sarebbe quello amministrativo.
Viceversa, non pochi contribuenti (ed i loro avvocati) propendevano per le commissioni tributarie, a mente della previsione dell'art. 2 del decreto legislativo 546/1992 che attribuisce alla giurisdizionale tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunemente denominati.
L'interesse pratico non è di poco momento: come noto, qualsivoglia ricorso al tribunale amministrativo sconta un costo di accesso al giudizio che parte da 500,00 euro (il riferimento è ovviamente al contributo unificato). Ben si può comprendere a prescindere dalle altre argomentazioni più propriamente giuridiche che un cittadino che chiede la rateizzazione del proprio debito tributario avrà di certo qualche difficoltà ad anticipare somme importanti al fine di impugnare il diniego alla rateizzazione del debito opposto da Equitalia. La commissione tributaria è infatti, da questo punto di vista, decisamente più economica (e tendenzialmente più economiche sono le parcelle dei professionisti che possono accedere al patrocinio innanzi a dette giurisdizioni).
Le Sezioni Unite, con questa lapidaria quanto succinta ordinanza, ribadiscono la giurisdizione del giudice tributario, nonostante la presenza di taluni crediti di natura non tributaria alle volte inseriti assieme al calderone delle pretese squisitamente erariali.
Per comprendere le argomentazioni spesa da Equitalia, bisogna tenere a mente che i ruoli spesso contengono, come noto, anche debiti non prettamente tributari. Dunque, secondo Equitalia, il contribuente dovrebbe impugnare i singoli debiti (ancorché tutti contenuti in un'unica cartella esattoriale) a seconda della natura specifica di ciascun debito (e dunque, per ipotesi, commissione tributaria, giudice ordinario, TAR contemporaneamente). Se ciò non è fatto, se dunque si impugna solamente la cartella esattoriale, afferma Equitalia, significa che la si impugna non avendo come bersaglio la natura del debito che incorpora, ma la forma esteriore dell'atto (amministrativo) incorporante (o che, in ogni caso, il giudice tributario non avrebbe competenza in merito a debiti non tributari).
Ciò porterebbe, da un lato, alla competenza del giudice amministrativo che, dall'altra, potrebbe giudicare solo per vizzi dell'atto amministrativo in sé considerati.
Le Sezioni Unite risolvono gli argomenti sollevati da Equitalia riducendo le rimostranze a mero rischio del mestiere che il riscossore deve sopportare: l'accorpamento di crediti di natura differente, oltre a quelli tributari, sono per pragmatica sintesi della Corte di Cassazione un inconveniente della riscossione mediante ruoli.
E' pur vero che il ragionamento (pratico) delle Sezioni Unite regge a fronte di un dato essenziale: in un ruolo, la stragrande maggioranza dei crediti sono, in effetti, di natura tributaria (e dunque, anche in un'ottica di economia processuale, può avere senso concentrarsi solamente sul debito prevalente, o meglio tipico di simili riscossioni).
A chiosa dell'ordinanza, conviene comunque ricordare che lo Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) prevede, all'art. 7, che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione debbano tassativamente indicare le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Se fosse stata accolta la prospettazione di Equitalia, questultima avrebbe dovuto, di fatto, arrivare all'assurdo di elencare praticamente tutti i giudici presenti nel nostro ordinamento al fine di soddisfare la portata informativa prescritta dallo Statuto.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 16 - 30 marzo 2010, n. 7612
(Presidente Carbone - Relatore DAlessandro)
Ritenuto
che la DECAM s.r.l. ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso il rigetto, da parte di Equitalia Esatri S.p.A., di unistanza di rateazione del debito tributario;
che Equitalìa Esatri S.p.A. propone due identici ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, invocando la giurisdizione del giudice amministrativo;
che la società contribuente non si è costituita.
Considerato
che i due ricorsi identici vanno riuniti;
che lart. 2 del d.lgs. 31/12/92 n. 546 attribuisce alla giurisdizione tributaria «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati»;
che, pertanto, la controversia attinente alla rateizzazione del debito tributario spetta a detta giurisdizione, avendo ad oggetto per lappunto un debito tributario, a nulla rilevando che la decisione spettante allAgenzia delle Entrate debba essere assunta in base a considerazioni estranee alla materia tributaria, essendo la giurisdizione attribuita in ragione esclusiva delloggetto della controversia;
che, del pari, è priva di rilievo la circostanza - pure valorizzata dalla ricorrente - che, potendo la rateizzazione riguardare debiti di diversa natura, il debitore debba adire giudici diversi in relazione alla diversa natura dei debiti stessi, essendo, questo, un inconveniente di fatto comune allintera materia della riscossione mediante ruoli;
che, conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte della società resistente.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e dichiara la giurisdizione del giudice tributario.
Fonte: altalex
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