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La Corte di Cassazione stabilisce la natura privilegiata del credito Irap Cassazione civile , sez. I, sentenza 01.03.2010 n° 4861
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 1° marzo 2010, n. 4861 si è pronunciata in materia di credito erariale da imposta regionale sulle attività produttive. In particolare la Corte ha accolto il ricorso presentato da Equitalia Polis s.p.a. per lammissione al passivo fallimentare in via privilegiata per lIRAP.
La questione di fondo che si è posta la Corte era se l'Irap potesse essere considerata sostitutiva dell'Ilor. A ben vedere un'analisi superficiale avrebbe portato a conclusioni affrettate e riduttive: unico punto in comune tra le due imposte il fatto di essere locali. L'Ilor, infatti, era un tributo di esclusiva competenza dello Stato sia nella fase di accertamento che di riscossione. Si trattava, inoltre, di un'imposta diretta e reale che andava a colpire il reddito di fonte patrimoniale ossia tutti quei redditi che erano caratterizzati dal concorso alla loro produzione di un certo patrimonio (quindi indice di capacità contributiva), senza tenere alcun conto, per la sua applicazione alle varie categorie di reddito, della situazione personale o familiare del contribuente[1].
Nellambito del riordino della finanza locale il Governo istituì lIRAP, quale imposta di tipo reale, che colpisce tutte le attività produttive esercitate sul territorio regionale, sulla base del valore aggiunto prodotto e quale imposta che in se assorbiva il contributo per il servizio sanitario nazionale, il contributo per lassistenza sanitaria ai pensionati, limposta locale sui redditi, la tassa sulle concessioni governative per lattribuzione del numero di partita IVA, limposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese e la quota di contributo per lassicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Il gettito di questa nuova imposta è riservato alle Regioni, infatti lart. 1, co. 43, della L. 244/2007 ha sancito la natura di tributo proprio delle regioni.
Nel corso di questo decennio più volte la Corte Costituzionale è intervenuta in tema di IRAP al fine di stabilire la sua natura e le competenze legislative spettanti alle regioni. In tale circostanza è emersa la natura erariale e reale dellimposta in quanto diretta a colpire le fonti di ricchezza di carattere patrimoniale; che per laccertamento, la riscossione ed il contenzioso dellIRAP si applica la medesima disciplina dellILOR . Questo significa che costituiscono la ragione del credito tutti i crediti individuati dellart. 2752 c.c. tra i quali anche quelli IRAP. La ragione di ciò, secondo i giudici, è da ritrovare nellart. 53 della Costituzione ossia nel dovere che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Lobbligo di concorrere alle spese è dettata dalla fondamentale esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di poter assolvere i loro compiti istituzionali.
Dal ragionamento della Corte, anche nellIrap va riconosciuta una componente reale. Inoltre per laccertamento, al riscossione ed il contenzioso dellIrap si applica la medesima disciplina dell'Ilor; che come si evince dal citato articolo 36 del D.Lgs. 446/1997 è dal momento che il presupposto impositivo è costituito «dal valore aggiunto conseguito dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e alla scambio di beni o alla produzione di servizi».
Lapplicazione della medesima disciplina ai due tributi ha permesso di individuare gli stessi privilegi ex art. 2752 c.c. dellIlor -ormai abolita- allIRAP.
Questa esigenza richiede che gli enti pubblici possano fare affidamento in tempi brevi su una consistente entità di risorse finanziarie, la cui riscossione deve essere certa, donde la necessità di attribuire il privilegio in questione alle imposte come lIRAP.
Ed ancora i giudici di Cassazione dispongono che le società di riscossione hanno diritto ad essere rimborsate anche delle spese sostenute per lammissione al passivo del fallimento. Questo perché il fisco non è un creditore qualunque, lorganizzazione alla riscossione richiede dei costi da sopportare e problemi di stabilire da chi debbano essere sopportati. Inoltre considerato che la disciplina della domanda di ammissione al passivo fallimentare è contenuta nei medesimi testi normativi che disciplinano lesecuzione forzata e che prevedono il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, ce la procedura concorsuale assolve nei confronti della massa dei creditori la medesima funzione che la esecuzione su singoli beni del debitore assolve nei confronti di un singolo o più creditori, deve esserci lo stesso trattamento per il rimborso delle spese che il concessionario incontra per il recupero della somma iscritta a ruolo e per lammissione al passivo di un fallimento.
Questa pronuncia della Corte è destinata ad avere un impatto importante per lerario, in quanto assicura alle casse dello Stato per i contenziosi fallimentari sui crediti Irap maturati in epoca precedente al 2 ottobre 2007 un gettito più alto per tale imposta ed al rimborso delle spese sostenute dallesattore per lammissione al passivo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 1 marzo 2010, n. 4861
Svolgimento del processo
Equitalia S.p.A. chiedeva davanti al Tribunale di Lanciano di essere ammesso al passivo del fallimento di D.C. in privilegio per la somma di ***. Il Giudice delegato ammetteva al passivo il creditore in chirografo, ivi compresa la somma richiesta in privilegio IRAP; respingeva la domanda di ammissione al passivo della somma di *** chiesta a titolo di compenso per linsinuazione.
Avverso tale decreto Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tra motivazioni. Lintimato fallimento di D.C. non ha spiegato difesa.
MOTIVO DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del decreto ex art. 99 L.F., violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e violazione degli artt. 2754 e 2752 c. 1 c.c. in relazione agli artt. 12 e 14 delle disposizione preliminari al codice civile.
Lamentava la ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nellammettere al passivo il credito di euro *** per IRAP soltanto in chirografo, quando avrebbe invece dovuto ammetterlo in privilegio in virtù di una interpretazione estensiva dellart. 2752, comma primo, c.c..
Linterpretazione estensiva di tale norma nel senso di ricomprendersi anche lIRAP sarebbe giustificata dal fatto che in detta norma è indicata espressamente limposta locale sui redditi (ILOR) che è stata poi sostituita dallIRAP e di cui lIrap ha ereditato la natura di tributo diretto ed erariale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità del decreto ex art. 99 L.F., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc comma I n. 3 e violazione o falsa applicazione degli art. 2754 e 2752 c.c. in relazione agli artt. 10,11, e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.
La ricorrente deduce che lart. 2752 c.c. prevede che hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per limposta regionale sulle attività produttive .
Al momento della decisione del Tribunale di Lanciano lIrap godeva già espressamente del privilegio richiesto, essendo detta modifica dellart. 2752 c.c. entrata in vigore in un momento anteriore.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione del decreto ex art. 99 L.F, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc comma I n. 3 e violazione o falsa applicazione degli art. 2754 e 2752 c.c. in relazione agli artt. 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Deduce la ricorrente che anche la somma per rimborso spese di insinuazione avrebbe dovuto essere ammessa al passivo, atteso che lart. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 112/99 non sarebbe applicabile, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo.
Il primo ricorso è fondato.
Il collegio osserva che lart. 2752 , primo comma, c.c., come modificato dallart. 39, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007 n. 222, dispone : hanno privilegio generale sui mobili del debito i crediti dello Stato per limposta sul reddito delle persone fisiche, per limposta sul reddito delle persone giuridiche, per limposta regionale sulle attività produttive e per limposta locale sui redditi .
Con lentrata in vigore del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 lIRAP è stata inserita tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore, la precedente formulazione dellart. 2752 non contemplava espressamente tra i crediti privilegiati la imposta regionale sulle attività produttive.
La questione che la Corte di Cassazione è chiamata a risolvere è se può essere ritenuto privilegiato il credito per IRAP sorto prima della modifica dellart. 2752 c.c., in virtù di una interpretazione estensiva di detta norma nella sua precedente formulazione.
Ai fini di stabilire se lIrap, a seguito di una interpretazione estensiva della norma, possa ritenersi compresa nellart. 2752 c.c., nella formulazione precedente la modifica a seguito della quale lIrap è stata inclusa tra i tributi cui va applicato il privilegio generale sui mobili del debitore, occorre verificare se lIRAP, istituita a seguito dellabolizione dellILOR, ha assunto la stessa rilevanza di questultimo tributo nellambito del sistema tributario nazionale.
LIlor (imposta locale sui redditi) è stata introdotta con il d.P.R. n. 599 del 1973 e successivamente disciplinato dal titolo terzo, artt. 151-121 del testo univo delle imposte sui redditi.
Sarebbe stato inizialmente concepito come un tributo destinato a restituire un minimo marginale di autonomia impositiva agli enti locali, per cui è stata definita come imposta locale, con la evoluzione legislativa del tributo si è instaurato, come chiarito dalla dottrina, un diverso regime sancito in via definitiva dal Testo unico delle imposte dirette, per cui, nella definitiva configurazione dellILOR, della natura di imposta locale è rimasto soltanto il termine localelasciato nella denominazione di tributo.
Pertanto nella sua definitiva configurazione lILOR costituiva una imposta erariale di natura reale, in quanto costituiva unimposta(diretta) sul reddito di fonte patrimoniale,essendo volta a colpire tutti quei redditi che erano caratterizzati dal concorso alla loro produzione di un certo patrimonio, senza tenere alcun conto, per la sua applicazione alle varie categorie di reddito, della situazione personale o familiare del contribuente.
Per questa ragione furono esclusi sin dallorigine dallILOR i redditi di lavoro dipendere.
Il legislatore, tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con lart. 115 del d.P.R. n. 917 del 1986 ebbe a disporre che il presupposto dellimposta locale sui redditi era costituita dal possesso di redditi fondiari, di capitale , dimpresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato.
Con listituzione dellIRAP, lILOR è stata abolita.
In particolare, a partire dal primo gennaio 1998 il legislatore ha contemporaneamente soppresso i seguenti tributi e contributi: contributi per il servizio sanitario nazionale, il contributo per lassistenza sanitaria ai pensionati, limposta locale sui redditi; limposta comunale per lesercizio di arti e professioni;la tassa sulle concessioni governative per lattribuzione del numero dipartita IVA; la quota di contributo per lassicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; limposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese.
Dalla relativa disciplina si evince che lIRAP è unimposta di tipo reale, che colpisce tutte le attività produttive esercitate sul territorio regionale; sulla base del valore aggiunto prodotto. Più precisamente per lart. 2 del d.P.R. n. 446 del 1997 presupposto della imposta è lesercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione od allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.
Tale imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dallattività esercitata nel territorio della regione.
Essa è dovuta alla Regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta. Lart 24 del d.P.R in questione fissa i poteri delle Regioni e prevede che queste possano disciplinare con legge le procedure applicative dellIRAP. Il successivo art. 25 prevede che, fino a quando non avranno effetto le leggi regionali di cui allart. 24, per le attività di controllo e di verifica della dichiarazione, per laccertamento e per la riscossione dellimposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Lart 44 dispone che ai fini dellapplicazione dei trattati internazionali in materia di tributi, limposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con lart. 36.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001 ha affermato che lIRAP non colpisce il reddito personale del contribuente, ma è unimposta reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate e che, quindi include tra i soggetti passivi di imposta anche i lavori autonomi, purché esercenti attività autonomamente organizzate, cioè quelle attività di lavoro autonomo svolte con lausilio di organizzazioni di capitale o lavoro altrui.
Nella sentenza n. 296 del 2003, anchessa in tema di imposte regionali sulle attività produttive, al fine di stabilire la natura della imposta e le competenze legislative spettanti alle regioni a statuto ordinario, la Corte Costituzionale ha posto in evidenza che lart. 15 del D.Lgs. n, 446 del 1997 individua come destinatarie del tributo le Regioni a statuto ordinario, che lart. 16, comma 3, attribuisce alle medesime una limitazione facoltà di variazione dellaliquota, che lart. 24, comma1, attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare con legge, nel rispetto del principio in materia di imposte sui redditi e di quelli recanti dal presente titolo, le procedure applicative dellimposta.
Dopo aver analizzato detti contenuti normativi la Corte ha affermato che la circostanza che limposta sia stata istituita con legge statale e che alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano attribuite competenze di carattere solo attuativo, rende palese che limposta stessa- nonostante la sua denominazione non può considerarsi tributo proprio della regione, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dallart. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. Ne discende che, allo stato, la disciplina sostanziale della imposta non è diventata oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dellart. 117, terzo comma della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Sato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dallart. 117, secondo comma lettera e).
Da quanto precede si evince in sintesi che lIRAP è unimposta erariale, reale(diretta a colpire le fonti di ricchezza di carattere patrimoniale).
Lart. 2752 c.c., primo comma, c.c. accorda il privilegio generale sui mobili del debitore e i crediti dello Stato per limposta sul reddito delle persone fisiche, per limposta sul reddito delle persone giuridiche, per limposta locale sui redditi e anche per limposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Lart. 2752 c.c., secondo comma, prevede altresì che hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative allimposta sul valore aggiunto.
Lart. 2752, terzo comma, c.c dispone, infine, che hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previste dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative allimposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Lart. 53 della Costituzione dispone che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.
Lobbligo di concorrere alla spesa pubblica è dettata dalla fondamentale esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di poter assolvere i loro compiti istituzionali. Tale esigenza richiede che detti enti possano fare affidamento in tempi brevi di riscossioni certe, donde la necessità di attribuire il privilegio in questione alle imposte summenzionate si da consentirne la riscossione con prelazione rispetto ad altri crediti nei confronti del debitore.
Lesigenza evidenziata costituisce la ragione del credito di tutti i crediti individuati dallart. 2752 c.c. tra i quali vano inclusi anche i crediti per IRAP, tantè vero che con la modifica intervenuta con lart. 39, comma 2, del D.L. n. 159 del 2007, convertito in legge n. 22 del 2007, il legislatore ha riconosciuto anche per detta imposta il privilegio generale sui mobili.
Se così è, il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dellart. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa.
Pertanto il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nel 1997 lIRAP ed ha soppresso lILOR, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente lart. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio lIRAP, ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nellordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema.
Il primo motivo del ricorso deve essere accolto, il che comporta la dichiarazione di assorbimento del secondo per il venir meno dellinteresse al suo esame. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.
Va fatta una precisazione.
Come osservato da autorevole dottrina, benché la situazione del contribuente sia per certi aspetti affine a quella di qualsiasi debitore di una somma di denaro, il pagamento dei tributi non è affatto improntata alla informalità di solito esistente nei rapporti tra privati. Lamministrazione finanziaria è organizzata burocraticamente, deve gestire milioni di operazioni ,ed in questo contesto anche vicende molto semplici se considerate individualmente, quali incassare un assegno o emettere una ricevuta, pongono problemi organizzati se effettuate su larga scala. Lorganizzazione della riscossione richiede pertanto dei costi da sopportare ed il problema di stabilire da chi debbano essere sopportati.
( .)
Dal suo riquadro normativo si ricava che il concessionario ha diritto, a titolo di remunerazione del servizio di riscossione, ad un aggio, che rappresenta per lamministrazione finanziaria una spesa, che nella ipotesi di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento, deve essere in parte posta a carico del debitore; che qualora il concessionario al fine di ottenere il pagamento della somma iscritta a ruolo dallente impositore debba provvedere alla riscossione coattiva della stessa a mezzo di azioni esecutive, al concessionario spetta il rimborso delle spese relative a tali procedure in base alla tabella approvata dal Ministero delle Finanze, a meno che il ruolo non venga annullato per effetti di provvedimenti di sgravio o sussista una situazione di inesigibilità del ruolo.
( )
Per tutto quanto suesposto la disciplina relativa al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, di cui al suo menzionato art. 17, comma 6, del D. Lgs. N. 112 del 1999 e del relativo D.M. 21 novembre del 2000, deve ritenersi estensivamente applicabile anche alle procedure concorsuali, rientrando, peraltro, tale interpretazione nellambito della portata normativa della legge di delega.
Per quanto precede devono essere accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso e deve essere dichiarato assorbito il secondo. Conseguentemente il decreto impugnato deve essere cassato e, siccome non sono necessarie ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ammettendo al passivo del fallimento il credito di euro *** per IRAP in via privilegiata ed il credito di euro *** per rimborso spese in via chirografaria, dichiarando compensate, data la novità e la complessità della materia, le spese dellintero giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, accoglie il terzo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al passivo del fallimento il credito per IRAP, pari ad euro ***, in via privilegiata ed il credito di euro *** per rimborso spese in via chirografaria. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dellintero giudizio.
Cos deciso in Roma il 17 dicembre 2009.
Depositato in cancelleria 1 marzo 2010.
Fonte: altalex
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