rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • La Corte di Cassazione stabilisce la natura privilegiata del credito Irap Cassazione civile , sez. I, sentenza 01.03.2010 n° 4861

    La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 1° marzo 2010, n. 4861 si è pronunciata in materia di credito erariale da imposta regionale sulle attività produttive. In particolare la Corte ha accolto il ricorso presentato da Equitalia Polis s.p.a. per l’ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata per l’IRAP.

    La questione di fondo che si è posta la Corte era se l'Irap potesse essere considerata sostitutiva dell'Ilor. A ben vedere un'analisi superficiale avrebbe portato a conclusioni affrettate e riduttive: unico punto in comune tra le due imposte il fatto di essere locali. L'Ilor, infatti, era un tributo di esclusiva competenza dello Stato sia nella fase di accertamento che di riscossione. Si trattava, inoltre, di un'imposta diretta e reale che andava a colpire il reddito di fonte patrimoniale ossia tutti quei redditi che erano caratterizzati dal “concorso alla loro produzione di un certo patrimonio (quindi indice di capacità contributiva), senza tenere alcun conto, per la sua applicazione alle varie categorie di reddito, della situazione personale o familiare del contribuente”[1].

    Nell’ambito del riordino della finanza locale il Governo istituì l’IRAP, quale imposta di tipo reale, che colpisce tutte le attività produttive esercitate sul territorio regionale, sulla base del valore aggiunto prodotto e quale imposta che in se assorbiva il contributo per il servizio sanitario nazionale, il contributo per l’assistenza sanitaria ai pensionati, l’imposta locale sui redditi, la tassa sulle concessioni governative per l’attribuzione del numero di partita IVA, l’imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese e la quota di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Il gettito di questa nuova imposta è riservato alle Regioni, infatti l’art. 1, co. 43, della L. 244/2007 ha sancito la natura di tributo proprio delle regioni.

    Nel corso di questo decennio più volte la Corte Costituzionale è intervenuta in tema di IRAP al fine di stabilire la sua natura e le competenze legislative spettanti alle regioni. In tale circostanza è emersa la natura erariale e reale dell’imposta in quanto diretta a colpire le fonti di ricchezza di carattere patrimoniale; che per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso dell’IRAP si applica la medesima disciplina dell’ILOR . Questo significa che costituiscono la “ragione del credito” tutti i crediti individuati dell’art. 2752 c.c. tra i quali anche quelli IRAP. La ragione di ciò, secondo i giudici, è da ritrovare nell’art. 53 della Costituzione ossia nel dovere che “tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. L’obbligo di concorrere alle spese è dettata dalla fondamentale esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di poter assolvere i loro compiti istituzionali.

    Dal ragionamento della Corte, anche nell’Irap va riconosciuta una componente reale. Inoltre per l’accertamento, al riscossione ed il contenzioso dell’Irap si applica la medesima disciplina dell'Ilor; che come si evince dal citato articolo 36 del D.Lgs. 446/1997 è dal momento che il presupposto impositivo è costituito «dal valore aggiunto conseguito dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e alla scambio di beni o alla produzione di servizi».

    L’applicazione della medesima disciplina ai due tributi ha permesso di individuare gli stessi privilegi ex art. 2752 c.c. dell’Ilor -ormai abolita- all’IRAP.

    Questa esigenza richiede che gli enti pubblici “possano fare affidamento in tempi brevi su una consistente entità di risorse finanziarie, la cui riscossione deve essere certa, donde la necessità di attribuire il privilegio in questione alle imposte” come l’IRAP.

    Ed ancora i giudici di Cassazione dispongono che le società di riscossione hanno diritto ad essere rimborsate anche delle spese sostenute per l’ammissione al passivo del fallimento. Questo perché il fisco non è un creditore qualunque, l’organizzazione alla riscossione richiede dei costi da sopportare e problemi di stabilire da chi debbano essere sopportati. Inoltre considerato che la disciplina della domanda di ammissione al passivo fallimentare è contenuta nei medesimi testi normativi che disciplinano l’esecuzione forzata e che prevedono il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, ce la procedura concorsuale assolve nei confronti della massa dei creditori la medesima funzione che la esecuzione su singoli beni del debitore assolve nei confronti di un singolo o più creditori, deve esserci lo stesso trattamento per il rimborso delle spese che il concessionario incontra per il recupero della somma iscritta a ruolo e per l’ammissione al passivo di un fallimento.

    Questa pronuncia della Corte è destinata ad avere un impatto importante per l’erario, in quanto assicura alle casse dello Stato per i contenziosi fallimentari sui crediti Irap maturati in epoca precedente al 2 ottobre 2007 un gettito più alto per tale imposta ed al rimborso delle spese sostenute dall’esattore per l’ammissione al passivo.

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE I CIVILE

    Sentenza 1 marzo 2010, n. 4861

    Svolgimento del processo

    Equitalia S.p.A. chiedeva davanti al Tribunale di Lanciano di essere ammesso al passivo del fallimento di D.C. in privilegio per la somma di ***. Il Giudice delegato ammetteva al passivo il creditore in chirografo, ivi compresa la somma richiesta in privilegio IRAP; respingeva la domanda di ammissione al passivo della somma di *** chiesta a titolo di compenso per l’insinuazione.

    Avverso tale decreto Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tra motivazioni. L’intimato fallimento di D.C. non ha spiegato difesa.

    MOTIVO DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità del decreto ex art. 99 L.F., violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e violazione degli artt. 2754 e 2752 c. 1 c.c. in relazione agli artt. 12 e 14 delle disposizione preliminari al codice civile.

    Lamentava la ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nell’ammettere al passivo il credito di euro *** per IRAP soltanto in chirografo, quando avrebbe invece dovuto ammetterlo in privilegio in virtù di una interpretazione estensiva dell’art. 2752, comma primo, c.c..

    L’interpretazione estensiva di tale norma nel senso di ricomprendersi anche l’IRAP sarebbe giustificata dal fatto che in detta norma è indicata espressamente l’imposta locale sui redditi (ILOR) che è stata poi sostituita dall’IRAP e di cui l’Irap ha ereditato la natura di tributo diretto ed erariale.

    2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità del decreto ex art. 99 L.F., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc comma I n. 3 e violazione o falsa applicazione degli art. 2754 e 2752 c.c. in relazione agli artt. 10,11, e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

    La ricorrente deduce che l’art. 2752 c.c. prevede che “hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato…per l’imposta regionale sulle attività produttive…”.

    Al momento della decisione del Tribunale di Lanciano l’Irap godeva già espressamente del privilegio richiesto, essendo detta modifica dell’art. 2752 c.c. entrata in vigore in un momento anteriore.

    3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione del decreto ex art. 99 L.F, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc comma I n. 3 e violazione o falsa applicazione degli art. 2754 e 2752 c.c. in relazione agli artt. 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.

    Deduce la ricorrente che anche la somma per rimborso spese di insinuazione avrebbe dovuto essere ammessa al passivo, atteso che l’art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 112/99 non sarebbe applicabile, come erroneamente ritenuto dal giudice a quo.

    Il primo ricorso è fondato.

    Il collegio osserva che l’art. 2752 , primo comma, c.c., come modificato dall’art. 39, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007 n. 222, dispone : “hanno privilegio generale sui mobili del debito i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta locale sui redditi…”.

    Con l’entrata in vigore del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159 l’IRAP è stata inserita tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore, la precedente formulazione dell’art. 2752 non contemplava espressamente tra i crediti privilegiati la imposta regionale sulle attività produttive.

    La questione che la Corte di Cassazione è chiamata a risolvere è se può essere ritenuto privilegiato il credito per IRAP sorto prima della modifica dell’art. 2752 c.c., in virtù di una interpretazione estensiva di detta norma nella sua precedente formulazione.

    Ai fini di stabilire se l’Irap, a seguito di una interpretazione estensiva della norma, possa ritenersi compresa nell’art. 2752 c.c., nella formulazione precedente la modifica a seguito della quale l’Irap è stata inclusa tra i tributi cui va applicato il privilegio generale sui mobili del debitore, occorre verificare se l’IRAP, istituita a seguito dell’abolizione dell’ILOR, ha assunto la stessa rilevanza di quest’ultimo tributo nell’ambito del sistema tributario nazionale.

    L’Ilor (imposta locale sui redditi) è stata introdotta con il d.P.R. n. 599 del 1973 e successivamente disciplinato dal titolo terzo, artt. 151-121 del testo univo delle imposte sui redditi.

    Sarebbe stato inizialmente concepito come un tributo destinato a restituire un minimo marginale di autonomia impositiva agli enti locali, per cui è stata definita come imposta “locale”, con la evoluzione legislativa del tributo si è instaurato, come chiarito dalla dottrina, un diverso regime sancito in via definitiva dal Testo unico delle imposte dirette, per cui, nella definitiva configurazione dell’ILOR, della natura di imposta locale è rimasto soltanto il termine “locale”lasciato nella denominazione di tributo.

    Pertanto nella sua definitiva configurazione l’ILOR costituiva una imposta erariale di natura reale, in quanto costituiva un’imposta(diretta) sul reddito di fonte patrimoniale,essendo volta a colpire tutti quei redditi che erano caratterizzati dal concorso alla loro produzione di un certo patrimonio, senza tenere alcun conto, per la sua applicazione alle varie categorie di reddito, della situazione personale o familiare del contribuente.

    Per questa ragione furono esclusi sin dall’origine dall’ILOR i redditi di lavoro dipendere.

    Il legislatore, tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con l’art. 115 del d.P.R. n. 917 del 1986 ebbe a disporre che il presupposto dell’imposta locale sui redditi era costituita dal possesso di redditi fondiari, di capitale , d’impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato.

    Con l’istituzione dell’IRAP, l’ILOR è stata abolita.

    In particolare, a partire dal primo gennaio 1998 il legislatore ha contemporaneamente soppresso i seguenti tributi e contributi: contributi per il servizio sanitario nazionale, il contributo per l’assistenza sanitaria ai pensionati, l’imposta locale sui redditi; l’imposta comunale per l’esercizio di arti e professioni;la tassa sulle concessioni governative per l’attribuzione del numero dipartita IVA; la quota di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; l’imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese.

    Dalla relativa disciplina si evince che l’IRAP è un’imposta di tipo reale, che colpisce tutte le attività produttive esercitate sul territorio regionale; sulla base del valore aggiunto prodotto. Più precisamente per l’art. 2 del d.P.R. n. 446 del 1997 presupposto della imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione od allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.

    Tale imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione.

    Essa è dovuta alla Regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta. L’art 24 del d.P.R in questione fissa i poteri delle Regioni e prevede che queste possano disciplinare con legge le procedure applicative dell’IRAP. Il successivo art. 25 prevede che, fino a quando non avranno effetto le leggi regionali di cui all’art. 24, per le attività di controllo e di verifica della dichiarazione, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

    L’art 44 dispone che ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali in materia di tributi, l’imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con l’art. 36.

    La Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001 ha affermato che l’IRAP non colpisce il reddito personale del contribuente, ma è un’imposta reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate e che, quindi include tra i soggetti passivi di imposta anche i lavori autonomi, purché esercenti attività autonomamente organizzate, cioè quelle attività di lavoro autonomo svolte con l’ausilio di organizzazioni di capitale o lavoro altrui.

    Nella sentenza n. 296 del 2003, anch’essa in tema di imposte regionali sulle attività produttive, al fine di stabilire la natura della imposta e le competenze legislative spettanti alle regioni a statuto ordinario, la Corte Costituzionale ha posto in evidenza che l’art. 15 del D.Lgs. n, 446 del 1997 individua come destinatarie del tributo le Regioni a statuto ordinario, che l’art. 16, comma 3, attribuisce alle medesime una limitazione facoltà di variazione dell’aliquota, che l’art. 24, comma1, attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare con legge, “nel rispetto del principio in materia di imposte sui redditi e di quelli recanti dal presente titolo”, le procedure applicative dell’imposta.

    Dopo aver analizzato detti contenuti normativi la Corte ha affermato che “ la circostanza che l’imposta sia stata istituita con legge statale e che alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano attribuite competenze di carattere solo attuativo, rende palese che l’imposta stessa- nonostante la sua denominazione – non può considerarsi “tributo proprio della regione”, nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. Ne discende che, allo stato, la disciplina sostanziale della imposta non è diventata oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Sato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma lettera e).

    Da quanto precede si evince in sintesi che l’IRAP è un’imposta erariale, reale(diretta a colpire le fonti di ricchezza di carattere patrimoniale).

    L’art. 2752 c.c., primo comma, c.c. accorda il privilegio generale sui mobili del debitore e i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l’imposta locale sui redditi e anche per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

    L’art. 2752 c.c., secondo comma, prevede altresì che hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto.

    L’art. 2752, terzo comma, c.c dispone, infine, che hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previste dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

    L’art. 53 della Costituzione dispone che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.

    L’obbligo di concorrere alla spesa pubblica è dettata dalla fondamentale esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di poter assolvere i loro compiti istituzionali. Tale esigenza richiede che detti enti possano fare affidamento in tempi brevi di riscossioni certe, donde la necessità di attribuire il privilegio in questione alle imposte summenzionate si da consentirne la riscossione con prelazione rispetto ad altri crediti nei confronti del debitore.

    L’esigenza evidenziata costituisce “la ragione del credito” di tutti i crediti individuati dall’art. 2752 c.c. tra i quali vano inclusi anche i crediti per IRAP, tant’è vero che con la modifica intervenuta con l’art. 39, comma 2, del D.L. n. 159 del 2007, convertito in legge n. 22 del 2007, il legislatore ha riconosciuto anche per detta imposta il privilegio generale sui mobili.

    Se così è, il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell’art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa.

    Pertanto il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nel 1997 l’IRAP ed ha soppresso l’ILOR, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l’art. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l’IRAP, ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nell’ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema.

    Il primo motivo del ricorso deve essere accolto, il che comporta la dichiarazione di assorbimento del secondo per il venir meno dell’interesse al suo esame. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

    Va fatta una precisazione.

    Come osservato da autorevole dottrina, benché la situazione del contribuente sia per certi aspetti affine a quella di qualsiasi debitore di una somma di denaro, il pagamento dei tributi non è affatto improntata alla informalità di solito esistente nei rapporti tra privati. L’amministrazione finanziaria è organizzata burocraticamente, deve gestire milioni di operazioni ,ed in questo contesto anche vicende molto semplici se considerate individualmente, quali incassare un assegno o emettere una ricevuta, pongono problemi organizzati se effettuate su larga scala. L’organizzazione della riscossione richiede pertanto dei costi da sopportare ed il problema di stabilire da chi debbano essere sopportati.

    (….)

    Dal suo riquadro normativo si ricava che il concessionario ha diritto, a titolo di remunerazione del servizio di riscossione, ad un aggio, che rappresenta per l’amministrazione finanziaria una spesa, che nella ipotesi di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento, deve essere in parte posta a carico del debitore; che qualora il concessionario al fine di ottenere il pagamento della somma iscritta a ruolo dall’ente impositore debba provvedere alla riscossione coattiva della stessa a mezzo di azioni esecutive, al concessionario spetta il rimborso delle spese relative a tali procedure in base alla tabella approvata dal Ministero delle Finanze, a meno che il ruolo non venga annullato per effetti di provvedimenti di sgravio o sussista una situazione di inesigibilità del ruolo.

    (…)

    Per tutto quanto suesposto la disciplina relativa al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, di cui al suo menzionato art. 17, comma 6, del D. Lgs. N. 112 del 1999 e del relativo D.M. 21 novembre del 2000, deve ritenersi estensivamente applicabile anche alle procedure concorsuali, rientrando, peraltro, tale interpretazione nell’ambito della portata normativa della legge di delega.

    Per quanto precede devono essere accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso e deve essere dichiarato assorbito il secondo. Conseguentemente il decreto impugnato deve essere cassato e, siccome non sono necessarie ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ammettendo al passivo del fallimento il credito di euro *** per IRAP in via privilegiata ed il credito di euro *** per rimborso spese in via chirografaria, dichiarando compensate, data la novità e la complessità della materia, le spese dell’intero giudizio

    P.Q.M.

    La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, accoglie il terzo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al passivo del fallimento il credito per IRAP, pari ad euro ***, in via privilegiata ed il credito di euro *** per rimborso spese in via chirografaria. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

    Cos’ deciso in Roma il 17 dicembre 2009.

    Depositato in cancelleria 1 marzo 2010.
    Fonte: altalex


    Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
    Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________