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  • Pretesa di denaro dai genitori con maltrattamenti e lesioni, è tentata estorsione Cassazione penale , sez. VI, sentenza 19.04.2010 n° 14914

    Si configura la fattispecie della tentata estorsione in danno dei genitori qualora il figlio chieda loro del denaro con il ricorso a maltrattamenti e a lesioni, ovvero “in assenza di condizioni legittimanti la pretesa consegna” della suddetta somma.

    È quanto ha recentemente statuito la Corte di Cassazione con la sentenza 19 aprile 2010, n. 14914 con la quale i Giudici di legittimità hanno negato la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 c.p., ritenendo, di converso, ravvisabile quello ex art. 630 c.p..

    Nel caso de quo, il soggetto ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello con la quale era stato condannato per i reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della madre, ritenendo legittima la sua condotta considerato che, all’epoca dei fatti, privo di lavoro, aveva diritto, per il grado di parentela, ad ottenere un contributo da parte dei genitori.

    Tuttavia, il Supremo Collegio, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ritiene corretta la qualificazione giuridica del reato ex art. 629 c.p..

    I giudici di legittimità, .ur ammettendo che i genitori debbano sottostare alle disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 c.c., per quanto concerne il mantenimento dei figli, sino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto una sostanziale indipendenza economica – indipendentemente o meno dalla maggiore età – ritengono che nel caso di specie la richiesta di denaro sia avvenuta con “modalità violente” accertate; inoltre, “non risulta affatto la prova che le somme fossero destinate al mantenimento dell’imputato”. Quindi non vi è prova circa la corrispondenza causale tra la richiesta di denaro e l’esercizio di un diritto dell’imputato quale il mantenimento per mezzo dell’ausilio dei genitori.

    Secondo la Corte di Cassazione, quindi, il “difetto di tale essenziale connotazione causale dell’agire del ricorrente” non può che far propendere per “l’azione esecutiva e la soggettività del delitto di estorsione”.

    Delitto di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: brevi spunti di riflessione

    Un aspetto particolarmente interessante del delitto di cui all’art. 629 c.p. consiste nel suo rapporto con l’altro delitto preso in considerazione dalla sentenza in commento, ovvero l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone.

    Da sempre la giurisprudenza si è preoccupata di individuare gli elementi differenziali di queste due fattispecie, opinando, in maniera oramai consolidata, per un criterio di carattere soggettivo.

    Invero, merita accoglimento l’impostazione ermeneutica che distingue i due reati sotto il profilo dell’elemento soggettivo, che per l’estorsione si configura nel fine di conseguire un profitto, nella consapevolezza di non averne alcun diritto o titolo; nel secondo si ha la ragionevole opinione - pur errata - della sussistenza di esso.

    Orbene, si configurerà correttamente l’ipotesi punitiva di cui all’art. 393 c.p. ove il soggetto agisca nella “convinzione ragionevole della legittimità delle propria pretesa”, nonché “che quanto egli vuole gli compete” (V., ex multis, Cass., Sez. II, 15.06.04, n. 26887). Pertanto, ciò che rileva ai fini discretivi, non è tanto la condotta materiale posta in essere – che può essere addirittura identica nei due casi – quanto l’elemento intenzionale che solo nella estorsione è caratterizzato dalla consapevolezza che quanto il reo pretenda non gli è in alcun modo dovuto.

    Tuttavia, accanto a questo filone interpretativo, si può rinvenire un costante orientamento giurisprudenziale – cui sembra conformarsi la sentenza in esame – secondo il quale la finalità estorsiva della condotta posta in essere potrebbe di per sé rinvenirsi nella stessa modalità costrittiva. Aderendo a tale impostazione, quindi, si sostiene che se la minaccia o la violenza si manifestano in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto, allora la coartazione non può che integrare i caratteri dell’ingiustizia e l’ipotesi concreta quelli dell’art. 629 c.p. (V., tra le altre, Cass., Sez. II, 10.12.04, n. 47972).

    Ciò trova conferma nella circostanza che, secondo costanti interventi della Suprema Corte, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa deve essere proporzionale e strettamente connessa con la pretesa di un diritto; agendo diversamente si avrebbe, infatti, un utilizzo gratuito ed, appunto, sproporzionato della forza, tale da imporre un annullamento o una limitazione della capacità di autodeterminazione della volontà del soggetto passivo (Cass., Sez. II, 26.09.07, n. 35610).

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE VI PENALE

    Sentenza 19 aprile 2010, n. 14194

    REPUBBLICA ITALIANA

    In nome del Popolo italiano

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Sezione sesta penale

    composta da:

    Giovanni de Roberto Presidente
    Saverio Felice Mannino Consigliere
    Luigi Lanza Consigliere relatore
    Domenico Carcano Consigliere
    Carlo Citterio Consigliere

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    decidendo sul ricorso proposto da ****, avverso la sentenza 22 aprite 2009 della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza 29 settembre 2008 del G.U.P. del Tribunale di Napoli, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 C.P. -dichiarata equivalente alla contestata recidiva- ha condannato il ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione.

    Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

    Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.

    Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Eugenio Selvaggi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso.

    CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

    ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 22 aprile 2009 delia Corte di appello di Napoli, la quale, in parziale riforma della sentenza 29 settembre 2008 del G.U.P. del Tribunale di Napoli, previo riconoscimento dell'attenuante ex art, 62 n.6 GP. -dichiarata equivalente alla contestata recidiva- lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per i reati, unificati ex art. 81 capoverso C.P., di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della madre,

    I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del tre delitti, ritenendo:

    a) attendibili e reciprocamente riscontrate le convergenti dichiarazioni del genitori dell'accusato,

    b) indiscutibile l'entità e la causa delle lesioni, certificate nell'immediatezza di uno dei fatti violenti, posti in essere dal figlio nei confronti della madre;

    c) corretta della qualificazione giuridica del fatto di tentata estorsione di cui al capo -A dell'imputazione, in assenza di condizioni legittimanti la pretesa consegna di una somma di denaro.

    Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione sotto due distinti profili:

    1) sul punto della mancata verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei genitori;

    2) sulla affermazione della "non legittimità della pretesa dei figlio" di ricevere da denaro dai genitori, considerato che egli all'epoca era privo di lavoro e, per lo stretto legame di parentela, aveva titolo per ottenere un contributo da parte dei genitori stessi.

    Il motivo per la parte sub a) è inammissibile posto che, sotto il profilo di una pretesa inadeguatezza motivazionale, esso finisce con proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, esclusa -senza vizi- nella giustificazione a supporto che è stata offerta in modo integrato e sintonico dai giudici di merito, i quali hanno rigorosamente ed ampiamente soppesato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle conformi dichiarazioni dei genitori dell'imputato.

    Invero, per pacifica giurisprudenza, gli aspetti del giudizio, che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Cass. pen. sez. V, 8094/2007 Rv.236540, ****).

    Quanto al secondo profilo di doglianza, pur essendo pacifico il principio che l'obbligo dei genitori di concorrere al
    mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che fi mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia di
    rifiuto ingiustificato delio stesso (Cass. Civ. Sez. 1, 23673/2006 Rv. 592717, ****), va nella specie rilevato come
    non risulti affatto la prova che le somme, chieste con le modalità violente che risultano accertate fossero destinate. al "mantenimento" dell'imputato.

    Ne consegue che, in difetto di tale essenziale connotazione causale dell'agire del ricorrente, si è nella specie verificata fazione esecutiva e fa soggettività del delitto di estorsione e non la minore fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 393 C.P..

    Il ricorso pertanto, nella verificata palese infondatezza delle critiche, formulate alla gravata sentenza, va dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di €. mille in favore della Cassa delle ammende.

    P.Q.M.

    dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    Così deciso in Roma il giorno 25 marzo 2010.

    DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 19 APRILE 2010.
    Fonte: altalex


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