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Licenziamento illegittimo: risarcimento danni e cassa integrazione guadagni Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 19.11.2009 n° 24447
La sentenza in esame prevede che in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo a norma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del licenziamento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di cassa integrazione guadagni.
Anzi, la pronuncia ha affermato e ribadito che il cd. aliunde perceptum non riguarda qualunque somma che il lavoratore abbia percepito dopo la illegittima cessazione del rapporto di lavoro, ma esclusivamente gli importi la cui corresponsione sia in qualche modo collegata al mancato svolgimento della prestazione lavorativa e che pertanto incidano, limitandolo o eliminandolo, sul danno provocato dalla corrispondente mancata percezione della retribuzione. Le somme percepite dal lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di trattamento previdenziale e pensionistico non sono in alcun modo ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge, e si sottraggono pertanto all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno", con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro, in quanto la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto del pensionamento, travolge ex tunc lo stesso diritto dell'assicurato alla prestazione previdenziale e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione. La regola della c.d. "compensatio lucri cum damno", d'altra parte, non può configurarsi neanche allorchè, eccezionalmente, la legge deroghi ai requisiti del pensionamento, anticipando, in relazione alla perdita del posto di lavoro, l'ammissione al trattamento previdenziale, sicchè il rapporto fra la retribuzione e la pensione si ponga in termini di alternatività, nè allorchè il medesimo rapporto si ponga invece in termini di soggezione a divieti più o meno estesi di cumulo tra la pensione e la retribuzione, posto che in tali casi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge "ex tunc" il diritto al pensionamento e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un lucro compensabile col danno, e cioè come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 19 novembre 2009, n. 24447
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 5 aprile 2001, C. P. aveva chiesto al Tribunale di Bari lannullamento del licenziamento comunicatogli da Case di Cura Riunite (CCR) s.r.l. in amministrazione straordinaria, con la condanna della Citta di Bari Hospital (C.B.H.) s.p.a., societa cessionaria dellazienda della prima, a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro, con le ulteriori conseguenze di cui allart. 18 c.p.c..
In via subordinata, aveva chiesto laccertamento del proprio diritto a transitare alle dipendenze della C.B.H. s.p.a., con decorrenza dal 1 luglio 2000 ex art. 2112 c.c. e, in ulteriore subordine, la condanna delle due societa, eventualmente in solido, a reintegrarlo nel posto di lavoro e alle conseguenze di cui allart. 18 S.L..
Il ricorrente aveva esposto, a sostegno delle proprie domande che, licenziato dalla CCR s.r.l. con comunicazione dell1 maggio 2000, a seguito di una procedura di mobilita attivata ai sensi della L. n. 223 del 1991 in data 12 ottobre 1999, aveva ricevuto in data 3 luglio 2000 da tale societa la comunicazione della revoca del licenziamento con conseguente collocamento in CIGS, ai sensi della L. n. 223 del 1991 , art. 3 ora citata, a decorrere dalla data del licenziamento.
Poiche in data di poco precedente, con atto pubblico del 29 giugno 2000, la societa, su autorizzazione del Ministero dellindustria del 5 maggio 2000, aveva ceduto la propria azienda alla C.B.H. s.p.a., la quale aveva acquisito la parte residua del personale precedentemente occupato dalla CCR. (poco meno di 1000 dipendenti su circa 3000 preesistenti al licenziamento), il ricorrente aveva dichiarato di non accettare la revoca del licenziamento e quindi, dopo avere inutilmente attivato due procedimenti ex art. 700 c.p.c., aveva formulato nel giudizio di merito le domande sopraindicate.
Nel giudizio conseguente, in cui si erano difese le due societa, il Tribunale e successivamente la Corte dappello di Bari avevano accolto le suddette domande.
In particolare, la Corte territoriale aveva accertato che il lavoratore non aveva accettato la revoca del licenziamento neppure implicitamente.
La Corte aveva infatti, in particolare, escluso, a questultimo proposito, che la percezione del trattamento CIGS a zero ore, conseguente alla comunicazione di revoca del licenziamento, potesse essere equiparata ad accettazione tacita di questa, in ragione del fatto che la prestazione del trattamento era effettuata dallINPS, senza alcun contatto tra le parti.
La Corte aveva infine ritenuto applicabile, quanto al passaggio anche del rapporto del lavoratore appellato, la disciplina di cui allart. 2112 c.c. al trasferimento di azienda dalla CCR. s.r.l. in amministrazione straordinaria alla C.B.H. s.p.a..
Su ricorso per Cassazione della C.C.R. s.r.l. in amministrazione straordinaria e della C.B.H. s.p.a., questa Corte, con sentenza n. 12107 del 2004, aveva accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassando la sentenza con rinvio alla Corte dappello di Lecce, avendo ritenuto necessari ulteriori accertamenti di fatto.
In proposito, questa Corte ha anzitutto affermato la possibilita in astratto di una tacita accettazione della revoca del licenziamento e rilevato che tale accettazione sarebbe suscettibile di comportare la rinuncia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dallintimato licenziamento, a condizione che ne sia accertata in maniera sicura la volonta abdicati va, nel senso che la condotta dellaccettante attesti in modo univoco la volonta di dismettere tali diritti entrati nel suo patrimonio e non sia viceversa "compatibile con altre specifiche ed individuabili motivazioni rivelatrici dellintento conservativo dei propri diritti.
Cio premesso, la Corte ha censurato laffermazione di principio della Corte territoriale, secondo la quale il percepimento del trattamento della CIGS non e equiparabile ad accettazione della revoca del precedente licenziamento, in quanto tale trattamento sarebbe a carico dellINPS e pertanto nessun contatto intercorrerebbe tra le parti del rapporto di lavoro.
Il lavoratore in CIG e infatti pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro e la corresponsione del trattamento da parte di questultimo (ancorche in luogo dellINPS) e del resto la regola, leccezione alla quale non esclude peraltro che il rapporto sia comunque operante, sia pure con obbligazioni ridotte.
Per cui il giudice di merito, invece di fermarsi alla affermazione indicata, frutto di un errore di diritto, avrebbe dovuto accertare se la condotta del lavoratore fosse suscettibile di concretizzare una accettazione, tacita e senza alcuna riserva, della revoca del licenziamento, indagando sulla eventuale consapevolezza da parte del lavoratore del contesto generale riguardante le notorie difficolta economiche in cui versava la societa CCR, che imponeva radicali interventi strutturali, in particolare la cessione ad altra societa del complesso aziendale, anche attraverso la preventiva riduzione del personale.
"Nella stessa direzione, e sempre attraverso una esauriente ed attenta valutazione dellintero materiale probatorio... il giudice dappello avrebbe dovuto accertare se il lavoratore aveva accettato la cassa integrazione con la consapevolezza di usufruire di una vantaggiosa alternativa ad una possibile (e legittimamente praticabile) riduzione di personale...
In tale consapevolezza, se riscontrata, si sarebbe potuto, con innegabile coerenza logica, ravvisare una rinunzia a far valere il diritto alla reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 Stat. lav. e la consequenziale accettazione di un ripristino del rapporto lavorativo con effetti risalenti ad epoca successiva alla cessione del complesso aziendale.
Il che, avrebbe, a sua volta, finito per determinare il venir meno di qualsiasi pretesa allassunzione al lavoro - ai sensi del disposto dellart. 2112 c.c.- da parte della CBH come societa cessionario".
La Corte ha quindi distinto, ai fini dellaccertamento indicato, la situazione dei lavoratori che, dichiarando di non accettare la revoca del licenziamento, avevano altresi chiesto di condividere lassegno di CIGS quale indennita di mobilita da coloro che non avevano formulato questultima richiesta, affermando che solo per i primi si rendeva necessario un accertamento circa le modalita della richiesta e una specifica e peculiare valutazione degli intenti perseguiti, tenuto conto delle scansioni temporali della vicenda.
Alla luce di cio, per essi lesclusione di un rifiuto di accettare la revoca avrebbe dovuto passare attraverso una verifica in concreto, in esito ad una valutazione dei comportamenti tenuti nel non breve periodo corrente dalla revoca del licenziamento alla data del documento in parola.
Per coloro invece che avevano riscosso senza riserve il trattamento di CIGS si imponeva, secondo la Corte, una diversa verifica volta "tra laltro ad accertare se la relativa prestazione fosse stata erogata dalla societa CCR direttamente o dallIstituto previdenziale (in questa seconda ipotesi non potevano trascurarsi accertamenti in fatto sulle circostanze in base alle quali era stato adottato il provvedimento ministeriale, potendosi - e opportuno ribadirlo - la riscossione considerarsi - in relazione alle sue modalita ed ai fatti pregressi che avevano coinvolto numerosi dipendenti del settore della sanita della citta di Bari - come comportamento attestante, senza equivocita alcuna, laccettazione della revoca del licenziamento o, di contro, come mero comportamento privo di qualsiasi significato negoziale...)".
Prosegue quindi la Corte "In questa delicata opera di ricostruzione del significato da assegnarsi alla condotta dei lavoratori, non era certo secondario considerare (ponendolo in correlazione con i fatti che ad esso avevano condotto) il contenuto, lefficacia e la ratio dellaccordo sindacale del (OMISSIS), la cui operativita - sia pure al diverso fine di valutare il ricorso nel caso concreto degli estremi per lapplicazione dellart. 2112 c.c. (o della sua esclusione ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 5), e stata contestata dalla Corte territoriale".
"Per concludere, spettava unicamente al giudice di merito valutare la congruita o meno - con riguardo a tutti i complessi e numerosi dati fattuali che hanno accompagnato nel tempo la vicenda per cui e causa - della condotta tenuta dai lavoratori - ma questi era tenuto a fornire valide ragioni del suo convincimento.
"Non risultando, pertanto, la sentenza impugnata sor retta da una motivazione congrua e corretta sul piano logico - giuridico la stessa va riformata previo accoglimento, per quanto di ragione del primo motivo di cui ai ricorsi delle societa".
Riassunto il giudizio da parte del lavoratore, la Corte dappello di Lecce, con sentenza depositata il 27 ottobre 2005, ha respinto gli appelli delle due societa confermando le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Bari.
In proposito, la Corte dappello di Lecce, ricordata la sequenza dei fatti, ha rilevato che il lavoratore, ben consapevole della situazione di crisi della C.C.R. e delle vicende che avevano determinato il trasferimento di azienda e lentita degli esuberi, aveva impugnato il licenziamento prima del trasferimento di azienda, ribadendo con lettera successiva del 24 maggio 2000 di non volere accettare la preannunciata revoca dei licenziamenti e confermando il proprio interesse a far valere lillegittimita del licenziamento nei confronti della societa indicata come futura cessionaria dellazienda.
Era seguita una serie di iniziative giudiziarie promosse dal lavoratore fino al ricorso introduttivo del presente giudizio (preceduto da due ricorsi ex art. 700 c.p.c., depositati rispettivamente il 7 giugno 2000, prima della comunicazione di revoca del licenziamento e il 3 novembre 2000, successivamente a tale revoca), che smentirebbero, secondo la Corte dappello, lipotesi di una accettazione da parte sua della revoca, del resto esplicitamente esclusa con dichiarazione a verbale resa alludienza del 10 luglio 2000 e nota alla societa C.C.R., come persistente anche successivamente, come risulterebbe da una nota del 10.10.2000 del suo difensore.
Inoltre, secondo la Corte territoriale non era stata mai revocata da tale societa la comunicazione del nominativo del lavoratore quale collocato in mobilita, cosi determinandosi un clima di incertezza in ordine alla reale situazione dello stesso, come risulterebbe confermato da una nota del 17 ottobre 2000 dellufficio di mobilita della Regione, il quale aveva fatto presente alla C.C.R. che recentemente stavano pervenendo richieste, verbali e scritte, di lavoratori che, anche con riferimento ad un contenzioso in atto, chiedevano linserimento nelle liste di mobilita, invitando la CCR a comunicare i nominativi di coloro che andavano ivi inseriti.
In definitiva, su circa 3000 dipendenti della C.C.R., quasi 1000 erano transitati in C.B.H. a seguito del trasferimento di azienda e 2000 erano stati collocati in CIGS, dei quali ultimi solo trenta avevano promosso le azioni giudiziarie, per cui, secondo la sentenza, sarebbe evidente che essi e solo essi non avevano accettato al revoca, effettuando altresi la comunicazione allufficio di mobilita sopra ricordata.
Per quanto riguarda la significativita, sul piano indicato della eventuale accettazione tacita della revoca, del percepimento del trattamento CIGS, la Corte territoriale lha esclusa, rilevando che tale trattamento era stato erogato dallINPS e non dalla societa, la quale anche in altri modi aveva manifestato la volonta di ritenere ormai conclusi i rapporti di lavoro dei 2000 dipendenti - del resto destinati chiaramente ad estinguersi - e che ancora alla fine di luglio aveva espresso lintenzione di considerare ancora in mobilita i dipendenti che lo avessero chiesto, peraltro senza poi tenere in alcun cono la chiara manifestazione di volonta del controricorrente in tal senso.
Da tutto cio emergerebbe chiaramente che questultimo ha sempre espresso la volonta di non aderire alla revoca del licenziamento, del resto operata da una societa che ormai aveva esaurito ogni attivita, mentre la percezione a parte sua del trattamento CIGS si inquadrerebbe anzitutto in quel clima di incertezza dovuto alla mancata revoca della procedura di mobilita e delle relative comunicazioni nonche alla mancanza di notizie certe circa il percepimento del trattamento CIGS e comunque non avrebbe un significato certo, tenuto anche conto che limporto dellindennita di mobilita e identico a tale trattamento nei primi dodici mesi.
Cosi confermato laccertamento del giudice di prime cure, la Corte dappello di Lecce ha esaminato gli altri motivi di censura, ritenuti assorbiti da questa Corte, relativi anzitutto alla dedotta inapplicabilita dellart. 2112 c.c. nel trasferimento di azienda dalla C.C.R. alla C.B.H. sia per la dedotta necessita di una concessione amministrativa per svolgere la relativa attivita, sia per la presenza di accordi sindacali sottoscritti il (OMISSIS) che, ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 e in presenza della cessazione dellattivita da parte della CCR, avrebbero legittimamente stabilito il trasferimento solo di parte del personale dellimpresa cedente alla C.B.H..
Anche tali censure sono state ritenute infondate, la prima soprattutto sulla base di una interpretazione conforme alla direttiva comunitaria dellart. 2112 c.c. e la seconda per la mancata ricorrenza delle condizioni di legge (cessazione dellattivita e specifico accordo sindacale raggiunto nellambito della procedura ex art. 47 citato) per il trasferimento solo parziale del personale.
Infine, la Corte dappello di Lecce ha confermato laccertamento del giudice di prime cure relativamente alla violazione della procedura di mobilita, sia quanto alla comunicazione iniziale L. n. 223 del 1991, ex art. 4, commi 2 e 3 ritenuta reticente, sia con riguardo al superamento del termine di 120 giorni di cui allart. 4 medesima legge, comma 9 per la collocazione in mobilita dei lavoratori, sia infine quanto alla puntuale indicazione delle modalita di applicazione dei criteri di scelta, come prescritto da tale ultima norma.
Per la cassazione della sentenza del giudice di rinvio propone ora ricorso la C.C.R. s.r.l., in liquidazione (gia in Amministrazione straordinaria) affidandolo a quattro motivi, illustrati poi con memoria ex art. 378 c.p.c..
Analogo ricorso per Cassazione, qualificabile come ricorso incidentale, propone con atto separato la C.B.H. s.p.a..
Resiste alle domande il C. con propri rituali controricorso.
Motivi della decisione
1 - I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dellart. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza.
2 - Col primo motivo di ricorso, la Case di Cura Riunite s.r.l. in liquidazione (gia in amministrazione straordinaria) e la Citta di Bari Hospital s.p.a. denunciano, in ordine alla revoca del licenziamento, la violazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., della normativa in materia di CIGS, della L. n. 223 del 1991, art. 4 e segg. dellart. 2697 c.c., comma 2, degli artt. 116, 416, 437 e 394 c.p.c. e della normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato nonche lomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi.
Dopo aver riprodotto ampi passi della sentenza rescindente di questa Corte, le societa sostengono che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto in maniera fedele alle indicazioni ivi stabilite, limitandosi a ribadire molte delle argomentazioni gia censurate e incorrendo pertanto sia in vizi in procedendo che in vizi in indicando.
In proposito, censurano anzitutto, in termini di violazione dellart. 100 c.p.c., il rilievo dato dalla sentenza allattivismo giudiziario del lavoratore, in quanto dovrebbe dimostrare linteresse dello stesso a far valere tutti i diritti scaturenti dallimpugnato licenziamento, mentre tale interesse deve viceversa costituire la condizione e non leffetto delle iniziative giudiziarie.
Inoltre, da nessun atto del processo risulterebbe che il lavoratore abbia mai richiesto linserimento nelle liste di mobilita, come affermato dalla Corte territoriale in violazione dellart. 115 c.p.c. e con vizio di motivazione in quanto non e indicato da quale documento la Corte abbia desunto tale fatto.
In un passaggio della sentenza, la Corte dappello aveva inoltre affermato che la materiale percezione del trattamento CIGS era eccezione nuova in giudizio, ma cio violerebbe la L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 7 in quanto collocamento in CIGS e successiva erogazione del relativo trattamento sarebbero due facce della medesima medaglia.
Tutto cio comporterebbe altresi la violazione della regola sullonere della prova, in quanto gravava sul lavoratore lonere di dedurre e provare il rifiuto del trattamento CIGS e la richiesta di iscrizione nelle liste di mobilita.
La Corte avrebbe poi escluso la "consapevolezza" nel controricorrente dei vantaggi del collocamento in CIGS in luogo del licenziamento sulla base della considerazione che il trattamento CIGS gli era stato erogato dallINPS senza alcuna comunicazione da parte della CCR e del fatto che la procedura di mobilita e le comunicazioni relative non erano state revocate, quando viceversa la CCR gli aveva comunicato la revoca con il collocamento in CIGS e le ulteriori attivita non erano obbligatorie.
A proposito della situazione di incertezza confermata dalla lettera dellUfficio politiche del lavoro della Regione alla CCR, le societa ricordano di avere eccepito in appello linammissibilita della relativa produzione, avvenuta solo in tale sede, nonostante la possibilita di effettuarla prima a fronte della eccezione di mancanza di interesse per revoca del licenziamento formulata dalle societa gia con la memoria di costituzione in primo grado. Invocano pertanto, in proposito, la sentenza delle S.U. di questa Corte n. 8202/05, deducendo violazione degli artt. 116, 416 e 437 c.p.c. nonche dellart. 394 c.p.c..
La motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria e insufficiente anche laddove ha ritenuto inequivoche le dichiarazioni rese in giudizio del lavoratore e viceversa di significato non univoco il fatto della percezione del trattamento CIGS, considerando che questa puo avere altre ragioni e che comunque coinciderebbe, nellammontare, con lindennita di mobilita.
La Corte dappello di Lecce avrebbe inoltre ripetuto lerrore logico della sentenza cassata, laddove ha ritenuto che il percepimento del trattamento CIGS rappresentasse unicamente un fatto inerente il rapporto previdenziale e daltro lato che "il ripristino delloriginario rapporto di lavoro e nella specie inaccettabile". Da cio deriverebbe la denunciata violazione della normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato e di CIGS oltre ad una insufficiente, incongrua e contraddittoria motivazione.
Il motivo e infondato.
La Corte dappello di Lecce si e infatti attenuta alle indicazioni provenienti da questa Corte in fase rescindente, applicando i principi di diritto ivi enunciati e procedendo agli accertamenti richiesti, diretti ad enucleare, sulla base degli elementi di prova acquisiti, in particolare di quelli di cui allart. 2727 c.c., la reale volonta del lavoratore destinatario della revoca del licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilita, nel quadro complessivo della vicenda di profonda crisi aziendale della societa C.C.R, per questo ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, culminata col trasferimento della relativa azienda alla C.B.H. s.p.a., con una parte ridotta del personale dipendente e la finale collocazione in CIGS L. n. 223 del 1991, ex art. 3 del restante personale da parte della CCR s.r.l. in a.s..
In proposito, infatti, loriginario ricorrente aveva sostenuto in giudizio di non avere accettato la revoca del licenziamento, in quanto questa ricostituiva il rapporto da epoca successiva al trasferimento dellazienda da C.C.R. a C.B.H., mentre egli intendeva ottenerne lannullamento con effetto ex tunc, con la finalita di essere coinvolto nel predetto trasferimento, a preferenza di una collocazione in CIGS da parte della impresa cedente, situazione, questultima, della quale era inipotizzabile una evoluzione nel senso della ricostituzione della pienezza del rapporto di lavoro.
Le societa avevano contrastato tale posizione, col sostenere, per quanto qui interessa, che era mancata in giudizio la prova del rifiuto di una tale revoca, anzi contraddetto dalla silenziosa accettazione del ricorrente del trattamento CIGS e quindi dalla ricostruzione del rapporto di lavoro con la CCR, sia pure in regime di sospensione delle obbligazioni principali.
Correggendo lerrore di diritto in cui era incorsa la Corte dappello con la sentenza annullata e aderendo ai principi di diritto enunciati da questa Corte, i giudici leccesi in sede di rinvio, con un giudizio di fatto - incensurabile in questa sede di legittimita se non per leventuale coinvolgimento di erronee questioni di diritto o per vizio di insufficienza o contraddittorieta di motivazione -, hanno in proposito analizzato i fatti rilevanti sul piano dellindagine commessale, in particolare il comportamento tenuto dal lavoratore prima, durante e successivamente alla revoca del licenziamento nel quadro complessivo della situazione venutasi a determinare, giungendo con ampia, articolata, ragionata motivazione, ad escludere laccettazione della revoca del licenziamento da parte del ricorrente e con essa labdicazione alle pretese conseguenti, azionate nel giudizio.
La critica che le societa formulano a tale valutazione, appare in parte muoversi su di un piano diverso da quello dellindagine della Corte, confondendo quindi due diversi piani di indagine.
Cio avviene quando esse sostengono lassenza di un interesse ad agire del ricorrente, che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare come preesistente alle iniziative giudiziarie di questi, anziche rinvenirne la dimostrazione in queste ultime.
Premesso infatti che gia questa Corte ha accertato in sede rescindente la presenza nellallora controricorrente dellinteresse ad agire ex art. 100 c.p.c. "per far valere che la revoca del licenziamento e insuscettibile di ripristinare in via diretta ed automatica loriginario rapporto lavorativo", va rilevato che le considerazioni svolte dal giudice di rinvio quanto alle iniziative giudiziarie del lavoratore sono funzionali alla individuazione di eventuali elementi di prova, anche indiziari, della inesistenza di una accettazione della revoca del licenziamento, col conseguente abbandono dei diritti da essa nascenti, come sopra evidenziati e quindi sono inquadragli allinterno dellaccertamento di merito che il giudice deve compiere nella presente controversia, come indicato in sede rescindente, laddove questa Corte ha altresi avvertito di non confondere profili attinenti allinteresse ad agire con questioni di merito.
Anche le altre censure specifiche mosse dalle societa alla sentenza impugnata, qualche volta favorite da una sorta di frazionamento del complesso discorso condotto dalla Corte territoriale in sede di analisi della volonta delloriginario ricorrente, estraendone le singole componenti dal contesto argomentativo complessivo, cosi depotenziandone il significato, sono comunque infondate.
Seguendo in proposito lordine espositivo dei ricorsi, si rileva che, nel denunciare la violazione dellart. 115 c.p.c., e il vizio di motivazione della sentenza laddove questa ha affermato che il lavoratore aveva chiesto linserimento nelle liste di mobilita in luogo della CIGS, le societa omettono di considerare il dato di fatto, sul cui accertamento fonda tale affermazione nella sentenza impugnata. Trattasi infatti di uno degli indizi (che non e rimasto isolato) a sostegno della tesi difensiva del lavoratore, desunti dalla Corte dappello ex art. 2727 c.c. dalla dichiarazione contenuta nella lettera in data 17 ottobre 2000 dellufficio della mobilita della Regione, secondo cui alcuni lavoratori "(anche con riferimento ad azione giudiziaria dai medesimi promossa)" avevano dichiarato per iscritto o oralmente la loro volonta di permanere nelle liste di mobilita nonche dal fatto che dei circa 2000 dipendenti, il cui licenziamento era stato revocato con conseguente collocazione in CIGS, solo una trentina aveva promosso azioni giudiziarie, rispetto alle quali appariva coerente la mancata accettazione di tale revoca.
Con un ulteriore rilievo, le societa ricorrenti censurano lutilizzazione della lettera citata da parte del giudice di rinvio, denunciandone la tardiva produzione in sede di appello, come del resto gia in tale sede eccepito, ma non deducono, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per Cassazione (su cui cfr., per tutte, da ultimo, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), se la Corte dappello, che, alla stregua dellorientamento consolidato di questa Corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite civili 20 aprile 2005 n. 8292 citata dalle stesse ricorrenti, aveva il potere, nel rito del lavoro ai sensi dellart. 437 c.p.c., comma 2, di ammettere anche dufficio nuovi mezzi di prova, abbia o meno ammesso la produzione documentale indicata.
Del tutto irrilevante e inoltre la denuncia di violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 7 per avere la Corte qualificato come nuova leccezione relativa alla materiale percezione del trattamento CIGS da parte del lavoratore, volta che non risulta (ne le ricorrenti deducono il contrario) che la Corte abbia da tale affermazione tratto alcuna conclusione sfavorevole alle tesi delle societa, come risulta dallesposizione del contenuto della sentenza sopra effettuata.
Immotivata, se non in maniera meramente assertiva, appare poi la denuncia di insufficienza e contraddittorieta della sentenza, laddove i giudici di rinvio, con una valutazione di merito ad essi riservata, hanno ritenuto inequivoche e quindi prevalenti sul possibile significato della percezione del trattamento CIGS le dichiarazioni esplicite del lavoratore rese anche in giudizio di non voler accettare la revoca del licenziamento e di voler vedere il proprio rapporto di lavoro transitare alle dipendenze della cessionaria.
Valutazione che, con motivazione adeguata, ha posto in evidenza - in contrapposizione - la non univoca significativita, sul piano considerato, della percezione del trattamento previdenziale CIGS, nel caso in esame erogato direttamente dallINPS, in misura equivalente allindennita di mobilita e in un contesto in cui era con sicurezza da escludersi la possibilita di ricostituzione della pienezza di rapporto con la C.C.R. (valutazione evidentemente ben diversa da quella che aveva originato la cassazione della sentenza di appello in sede rescindente).
In definitiva, il motivo di ricorso svolto non riesce a cogliere e contestare in maniera convincente il significato complessivo delloperazione compiuta dal giudice di rinvio in piena aderenza con le indicazioni provenienti da questa Corte, anche con riguardo alla ripartizione tra le parti dellonere della prova, correttamente ritenuto assolto sulla base degli elementi anche indiziari evidenziati.
3 - Col secondo motivo di ricorso, le societa denunciano la violazione dellart. 2112 c.c., della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, dellart. 116 c.p.c. e di principi di diritto comunitario nonche lomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi.
Con la sua decisione di ritenere applicabile lart. 2112 c.c. in quanto il trasferimento sarebbe avvenuto non in virtu di un provvedimento amministrativo ma di un atto negoziale tra privati, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare il fatto, pacifico, che lattivita in convenzione col SSN, gia gestita dalla C.C.R. in amministrazione straordinaria, richiedesse una nuova convenzione tra C.B.H. e la Regione Puglia.
Le societa sostengono che lart. 2112 c.c., nel testo precedente alla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, non si applicava allipotesi di trasferimento di azienda svolgente attivita gestita in regime di concessione amministrativa.
Censurano altresi laffermazione della Corte territoriale secondo cui non sarebbe applicabile al caso di specie la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 per la mancata ricorrenza delle due condizioni ivi previste: la cessazione dellattivita della cedente e il raggiungimento di un accordo sindacale circa il mantenimento anche parziale delloccupazione.
Infatti lattivita della CCR sarebbe cessata al momento del trasferimento di azienda, come risulterebbe dallaccordo sindacale del (OMISSIS) che subordinava lassunzione di 981 dipendenti da parte della CBH allavvio dellattivita, dopo aver ricevuto le autorizzazioni amministrative; dal fatto che a decorrere dal 14 maggio 2000 ai dipendenti CCR era stato concesso il trattamento CIGS ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 3 che subordina lintervento alla cessazione dellattivita; dalla circostanza che lattivita liquidatoria della CCR era terminata col 14 maggio 2000.
La contraria affermazione della Corte di rinvio violerebbe pertanto lart. 116 c.p.c. e sarebbe sostenuta da una motivazione insufficiente.
Ma se anche dovesse ritenersi che nel caso in esame non vi fosse stata cessazione di attivita da parte della CCR, la circostanza sarebbe, secondo le ricorrenti, irrilevante ai fini della non applicabilita dellart. 2112 c.c. (le ricorrenti citano Cass. 21 marzo 2001 n. 4073), come sarebbe poi confermato dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63.
Le societa sostengono altresi lesistenza di un valido ed efficace accordo sindacale per il mantenimento anche parziale delloccupazione, costituente la condizione indispensabile per poter derogare allart. 2112 c.c..
Ed invero, se corrisponde a realta il fatto che nellaccordo del (OMISSIS) non si fa menzione del personale in esubero (2038 dipendenti) in sede di trasferimento alla CBH, riguardante unicamente 981 persone e che, come accertato dalla sentenza impugnata, in quel momento gli altri erano licenziati, le societa ricordano peraltro che in data 26 marzo 2001 le OO.SS. avrebbero chiesto una riattivazione del tavolo negoziale, ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47 e, con successivo accordo del (OMISSIS), avrebbero ribadito che solo 981 dipendenti venivano trasferiti alle dipendenze della cessionaria mentre gli altri 2000 restavano alle dipendenze della CCR in CIGS. Tale accordo sarebbe infine pienamente opponi-bile anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti, in quanto mera condicio iuris per la produzione di un effetto stabilito direttamente dalla legge.
Anche per tale ragione, la decisione della Corte territoriale violerebbe lart. 116 c.p.c. e la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 e sarebbe affetta dal vizio di omessa e insufficiente motivazione.
Le argomentazioni di sostegno al motivo in esame riproducono sostanzialmente analoghi rilievi mossi dalle ricorrenti in sede di giudizio di rinvio e che sono stati adeguatamente contrastati dalla sentenza impugnata.
Inoltre le relative questioni di diritto e non solo sono state gia oggetto recentemente di esame da parte di questa Corte in sede di ricorso per Cassazione avverso una sentenza di appello di contenuto analogo a quella qui impugnata e relativa alla medesima vicenda sostanziale (Cass. 5 marzo 2008 n. 5929), la soluzione delle quali, in mancanza della formulazione nei ricorsi delle due societa di ragioni capaci di contestarne la validita, va qui ribadita, anche in attuazione dei compiti di nomofilachia devoluti ai giudici di legittimita.
Anche nel caso in esame, va pertanto ribadito che "non vale addurre... che il trasferimento ex art. 2112 c.c. era impedito, nel caso di specie, per richiedere lattivita sanitaria un rapporto di natura concessoria, atteso che, come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, la C.B.H. poteva spiegare, quale struttura privata, la propria attivita imprenditoriale senza un provvedimento concessorio, come era dimostrato dal fatto che, sia pure relativamente ad alcuni comparti e ad alcune strutture, aveva operato al di fuori del regime di autorizzazione/concessione o accreditamento".
A cio va aggiunto che, nel caso in esame, i giudici di rinvio hanno altresi istituito una interessante distinzione tra lipotesi in cui il trasferimento di azienda venga operato per effetto di un provvedimento amministrativo (cfr., ad es. Cass. 24 marzo 2004 n. 5934, in cui il trasferimento conseguiva alla delibera del Comune che trasformava un proprio servizio interno in una azienda autonoma e in una tale evenienza questa Corte aveva ritenuto inapplicabile lart. 2112 c.c.) e quella in cui il trasferimento di azienda avvenga tra imprese private e per effetto di atti di privata autonomia, ma per svolgere lattivita relativa siano ne-cessane autorizzazioni o concessioni pubbliche.
E soprattutto, hanno invocato la regola della necessita, per quanto possibile, di interpretare le norme interne alla luce della disciplina comunitaria, per sostenere correttamente (e in linea con lorientamento ultimo di questa Corte: cfr, Cass. 8 novembre 2004 n. 21248) che anche antecedentemente alla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (che nella definizione di trasferimento di azienda prescinde dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento e attivato) e in applicazione dellorientamento espresso dalla Corte di giustizia con le sentenze 19 maggio 1992, resa in causa C - 29/91, 14 settembre 2000, resa in causa C - 343/98 e 25 gennaio 2001, resa in causa C - 172/99, lart. 2112 c.c., nel testo modificato dalla L. n. 428 del 1990, art. 47 e invocabile anche nei casi in cui il trasferimento di azienda derivi da decisioni unilaterali di pubbliche amministrazioni per i lavoratori il cui rapporto sia disciplinato dal diritto comune al momento del trasferimento.
Per quanto riguarda inoltre la dedotta applicabilita al caso in esame della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 va anzitutto rilevato che i giudici di rinvio (come, nella citata vicenda processuale parallela, i giudici di appello) hanno affermato - con accertamento di fatto non contestabile in questa sede e di fatto non contestato in maniera specifica - che, allatto del trasferimento dellazienda, la CCR non aveva cessato la propria attivita per essere risultato dagli atti processuali che, pur dovendo detta attivita cessare il 14 maggio 2000, sino al 30 giugno successivo erano stati mantenuti i contratti in corso con la CCR, dovendo subentrare in essi la CBH solo dal 1 luglio 2000, per cui difettava uno dei presupposti necessari, specificatamente in caso di impresa in amministrazione straordinaria (anche alla stregua della sentenza di questa Corte del 21 marzo 2001 n. 4073, citata dalle stesse ricorrenti, ma solo parzialmente, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata) per lapplicabilita della disposizione invocata.
Per quanto infine attiene allulteriore presupposto stabilito dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, va rilevato, anche in questo giudizio, che gli accordi sindacali del (OMISSIS) "non potevano impedire il trasferimento di azienda, avendo questa Corte piu volte affermato che la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, interpretato privilegiandone il significato maggiormente conforme al diritto comunitario di cui costituisce applicazione, in materia di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dazienda (direttiva 14 febbraio 1977 n. 77/187, a sua volta interpretata in base alle sentenze della Corte di giustizia della Comunita europea 25 luglio 1991 n. C - 362/89, DUrso e dicembre 1995 n. C - 472/93, Spano e alla piu recente direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50"" nonche allultima razionalizzazione della relativa disciplina con la direttiva 2001/23/CE) "consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga allart. 2112 c.c. allo scopo di salvaguardare le opportunita occupazionali, quando venga trasferita lazienda di una impresa insolvente, purche - ferma restando la continuazione dei rapporti di lavoro - il potere modificativo dellimprenditore cessionario sia esercitato nei modi e nei limiti di cui ai principi dellOrdinamento interno e quindi non in maniera unilaterale, ma solo sulla base di un nuovo e regolare contratto collettivo e/o individuale" (Cass. n. 5929/08, cit, che richiama altresi le precedenti sentenze nn. 16673/03 e 4724/99).
Anche nel caso qui esaminato, la Corte territoriale ha evidenziato che lintesa del 13 giugno 2000 non conteneva lesplicita manifestazione di volonta di trasferire alla cessionaria solo una parte dei lavoratori che a quella data risultavano occupati nellazienda della cedente o un qualche riferimento al destino occupazionale degli altri lavoratori dichiarati in esubero, dal momento che gli stessi erano stati gia licenziati in data 11 maggio 2000.
Inoltre, i giudici del rinvio hanno ritenuto irrilevante sul piano considerato laccordo del (OMISSIS) (raggiunto quando il giudizio era gia pendente), da cui emergerebbe unicamente lintento di una spiegazione postuma del contenuto "monco" della precedente intesa.
Le societa ricorrenti ricordano peraltro che laccordo del (OMISSIS) era stato stipulato a seguito della richiesta della riapertura del tavolo della trattative ex art. 47 cit. da parte dei sindacati ed era diretto a recuperare le possibilita consentite dal comma 5 di tale articolo, ma nulla controbattono alla corretta osservazione della sentenza impugnata secondo cui tale riapertura non poteva comunque pregiudicare i diritti acquisiti al patrimonio dei singoli per effetto del precedente trasferimento di azienda cui era applicabile lart. 2112 c.c..
Alla luce delle argomentazioni sviluppate svolte dai giudici di rinvio, appare infine conseguente laffermazione della irrilevanza delle considerazioni svolte in tesi dalle societa in ordine alla collocazione sistematica dellaccordo sindacale allinterno della norma di legge in esame.
Concludendo, anche il secondo motivo dei ricorsi e infondato.
4 - Col terzo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 e il vizio di motivazione.
Le societa censurano la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto non specificati in maniera sufficiente nella comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, commi 2 e 3 i motivi della riduzione, le possibili alternative non perseguibili e le misure programmate per fronteggiarne le conseguenze sul piano sociale, ha accertato il superamento del termine di 120 giorni di cui allart. 4, comma 9 della medesima legge e la mancanza nella comunicazione di cui a tale ultima disposizione della puntuale indicazione delle modalita applicative dei criteri di scelta.
Le ricorrenti sostengono viceversa che la comunicazione iniziale era completa delle indicazione suddette e delle ragioni per le quali non erano perseguibili misure alternative al licenziamento, illustrate anche in un allegato richiamato nella comunicazione medesima.
Richiamano, in proposito, le sentenze di questa Corte che affermano che la specificazione e in funzione della finalita informativa, per cui non sempre deve essere dettagliatissima, specialmente quanto ai rimedi astrattamente possibili e alle ragioni per non adottarli.
Le societa deducono altresi che per effetto dellaccordo del (OMISSIS) il termine per ladozione dei licenziamenti non scadeva entro 120 giorni dal 26.11.99, ma alla data di cessazione dellamministrazione straordinaria e cio era del resto nellinteresse dei lavoratori.
Il giudice di rinvio avrebbe del resto errato nel ritenere applicabile alla mobilita un termine stabilito solo per il licenziamento collettivo ex art. 24 della legge.
Da tutto cio, le societa traggono il convincimento della violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 e del vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Infine, quanto alla comunicazione delle modalita con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, le ricorrenti ribadiscono quanto affermato avanti alla Corte territoriale di rinvio e sostengono che le modalita erano gia comprensibili nella comunicazione finale del 13 maggio 2000, ma comunque erano state poi specificate successivamente con nota del 28 giugno 2000 a seguito del rinnovo dei criteri medesimi imposta da un intervento della Prefettura di Bari (citano la sentenza delle S.U. del 27 giugno 2000 n. 461, oltre a quelle 11 maggio 2000 n. 302 e 13 giugno 2000 n. 419).
Anche il motivo in esame e infondato.
Il giudice di rinvio ha infatti riscontrato nella procedura di mobilita posta in essere dalla CCR numerosi vizi procedurali, in particolare rilevando: a) che nelliniziale comunicazione del 12 aprile 1999, letta anche in combinazione con i relativi allegati, erano contenute unicamente frasi di stile quanto alla individuazione dei motivi delleccedenza, delle misure alternative al licenziamento, della collocazione aziendale del personale eccedente; b) che non era stato rispettato il termine di 120 giorni dalla chiusura della procedura (26.11.99) per lintimazione del licenziamento; c) non erano state sufficientemente specificate le modalita con le quali erano stati applicati i criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1.
In proposito, va ribadito, con la giurisprudenza prevalente di questa Corte, che nella materia dei licenziamenti collettivi, la procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4 assume un ruolo centrale nel controllo in ordine alla correttezza degli stessi, in tal modo affidato ex ante alle OO.SS., per cui lomissione di essa o il non corretto adempimento degli obblighi di trattativa trasparente imposti al riguardo al datore di lavoro determina L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 12 e art. 5, comma 3 linefficacia dei licenziamenti (cfr., tra le altre, Cass. S.U. 15 ottobre 2002 n. 14616, cui adde Cass. 5 marzo 2008 n. 5929, cit, 3 luglio 2004 n. 12229, 20 agosto 2003 n. 12255).
Nel caso in esame, la difesa delle ricorrenti si limita in proposito a contrastare i rilievi della sentenza impugnata, in particolare quanto alla pretesa correttezza delle comunicazioni iniziale e finale, richiamando il contenuto e gli allegati alle stesse, che afferma sufficientemente specifiche, senza peraltro riprodurne il contenuto o spiegare in maniera adeguata la rilevanza, sul piano dellosservanza del disposto di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, della vicenda dellannullamento della prima applicazione dei criteri legali di scelta (che la sentenza dichiara non incidente sulla violazione di legge contestata), non osservando cosi la regola dellautosufficienza del ricorso e senza specifiche contestazioni, riconducibili alla possibile violazione di pertinenti regole di diritto o a vizi di motivazione, delle singole valutazioni della Corte territoriale, alle quali pertanto contrappone in maniera meramente assertiva proprie opposte valutazioni, sostanzialmente di merito, alla ricerca di un giudizio di terza istanza, non consentito in questa sede di legittimita.
In ragione di tale insufficiente contrasto alla sentenza impugnata sui punti indicati, il motivo appare comunque infondato, assorbito il resto.
Ne consegue il corretto accertamento da parte dei giudici di rinvio dellillegittimita del licenziamento comunicato al lavoratore dalla CCR, il trasferimento del rapporto di lavoro di questi alla CBH, divenuta cessionaria ex art. 2112 c.c. dellazienda della prima societa, con i diritti che ne derivano.
5 - Infine col quarto motivo, le ricorrenti deducono la violazione di principi di diritto e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove in sede di risarcimento danni ex art. 18 S.L. al lavoratore, la Corte non ha dedotto quanto da questi percepito a titolo di trattamento CIGS a decorrere dal 14 maggio 2000.
Anche tale motivo e infondato.
Premesso che il trattamento economico CIGS ha natura previdenziale, va infatti ribadito, in linea con lorientamento consolidato di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 13 agosto 2002 n. 12194 (cfr., tra le altre, Cass. 14 giugno 2007 n. 13871 e 14 febbraio 2005 n. 2928) che nellipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo, le somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale (pensione, indennita di mobilita o trattamento CIGS) si sottraggono alla regola della "compensano lucri cum damno", e quindi non vanno sottratte dal risarcimento danni conseguente allannullamento, commisurato alle retribuzioni perdute, in quanto tali somme perdono il loro titolo giustificativo con lannullamento del licenziamento e devono pertanto essere restituite, su sua richiesta, allente previdenziale.
6 - Concludendo, sulla base delle considerazioni esposte i due ricorsi vanno respinti, con le normali conseguenze anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi nn. 29706 e 29709/06 e li rigetta; condanna C.C.R. s.r.l. in liquidazione e C.B.H. s.p.a. a rimborsare a C. P. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 25,00 per spese ed Euro 3.000,00, oltre accessori, per onorari, a carico di ciascuna societa.
Cosi deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009.
Fonte: altalex
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