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Truffa: niente attenuante per chi fa "shopping" con assegni scoperti
Scatta una condanna per truffa nei confronti di chi fa shopping con assegni che si scopre, poi, essere privi di copertura presso la banca. Ma non è tutto. Anche se uno degli importi scoperti non supera i mille euro, il responsabile degli atti truffaldini non potrà beneficiare della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui allarticolo 62 n. 4 del codice penale, perché pure una tale somma è idonea ad arrecare nocumento al negoziante, privatosi di merci per quel controvalore. Così la Cassazione con la sentenza 108/10 ha confermato la condanna per truffa nei confronti di una donna che aveva comprato scarpe e vestiti, in due negozi separati, pagando con assegni risultati poi scoperti. I giudici del merito, infatti, avevano ritenuto una tale condotta idonea ad integrare quegli artifici e raggiri richiesti per la configurabilità del delitto ex articolo 640 Cp: la donna, come risultava dagli atti, dava limmagine di persona affidabile per aspetto e per modi e, quindi, aveva ingenerato un legittimo affidamento nei negozianti. Tesi condivisa a pieno dalla Suprema corte. Non solo. La seconda sezione penale del Palazzaccio è stata daccordo con i colleghi del merito anche sullesclusione dellattenuante del danno di speciale tenuità: limporto di ottocentoquaranta euro (uno degli assegni) era «suscettibile di arrecare un nocumento sensibile anche per un esercente, privatosi di merci per quel controvalore, senza che occorra scendere ad indagare le condizioni specifiche in cui versava la persona offesa».
Fonte: lastampa.it
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