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Quando il falso infermiere aiuta il paziente
Chi aiuta un paziente e sinventa infermiere sul momento non può essere perseguito penalmente se non cè nella struttura sanitaria alcun altro personale disponibile.
Sostanzialmente lesercizio senza titolo di attività infermieristiche non è reato se fatto saltuariamente e al solo fine di «sopperire alla carenza di personale infermieristico».
Il caso
La Suprema Corte ha ribaltato una doppia condanna per esercizio abusivo della professione infermieristica nei confronti di una coordinatrice della casa di riposo di un comune del Vercellese che nel 2002 aveva svolto, pur non essendolo, attività proprie di un infermiere, in particolare tentando di praticare un prelievo ematico ed effettuando in altre occasioni iniezioni insuliniche o intramuscolo ai pazienti ricoverati.
Denunciata, la coordinatrice della casa di riposo era stata condannata a 300 euro di multa per esercizio abusivo della professione di infermiera sia dal Tribunale che dalla Corte dAppello.
Presupposti e rispetto delle prescrizioni cliniche
I giudici ermellini della sesta sezione penale nella sentenza n. 14603 hanno accolto il ricorso della donna, rilevando che le mansioni esercitate dallimputata «ove eseguite non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze, i tempi e le modalità stabilite dal medico, non integrano il reato» punito dallart. 348 c.p. Tanto più che la coordinatrice della casa di riposo svolgeva attività che «generalmente si praticano in via di automedicazione» in maniera del tutto gratuita e «in mancanza temporanea di personale sanitario», quindi in presenza di condizioni necessitate e peraltro con diligenza e professionalità.
Fonte: lastampa.it
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