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Il provvedimento di espulsione va motivato. Ma l'immigrato deve documentare la data di ingresso in Italia
Limmigrato deve documentare la data dingresso nel territorio nazionale, daccordo. Ma il provvedimento di espulsione va motivato. Lo ricorda la prima sezione civile della Cassazione con lordinanza sentenza 462/10.
Il caso
E' stato accolto il ricorso di un cittadino di nazionalità ucraina contro la sentenza del Giudice di pace che gli aveva dato torto. Al centro del mirino un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma nei confronti dellimmigrato perché si era trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto. Tuttavia la Prefettura è questa la tesi della difesa non solo non ha fornito la prova in ordine alla presunta data di arrivo delluomo in Italia ma addirittura ha omesso lindicazione dei motivi dellespulsione. Il provvedimento di allontanamento dallItalia osservano gli ermellini è un atto obbligatorio a carattere vincolato, per cui il giudice ordinario dinanzi al quale il decreto venga impugnato è tenuto unicamente a controllare lesistenza, al momento dellespulsione, dei requisiti di legge che ne impongono lemanazione. Presupposti che consistono nella mancata richiesta in assenza di cause di giustificazione del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca o annullamento o nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego. Al giudice ordinario, però, non è consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del Questore che abbia rifiutato, revocato o annullato la carta di soggiorno o che ne abbia negato il rinnovo. Tale sindacato, infatti, spetta al Tribunale amministrativo, la cui decisione sottolinea la Suprema corte non costituisce in alcun modo un antecedente logico della pronuncia sul decreto di espulsione. Insomma, il giudice dellespulsione è tenuto solo a verificare la carenza di un titolo che giustifichi la presenza dello straniero sul territorio nazionale, non anche la regolarità dellazione amministrativa svolta al riguardo. E' stata dunque cancellata con rinvio la sentenza del Giudice di pace. Sbaglia il magistrato onorario quando ammette che per giurisprudenza costante del Palazzaccio rientra in pieno nel potere discrezionale della Pubblica amministrazione la facoltà di specificare e/o giustificare i motivi posti alla base dellemissione dei prestampati il cui contenuto non può e non deve in alcun modo essere valutato dal GdP, posto che è possibile adire il Tribunale amministrativo. Mentre nel caso in esame dal provvedimento prefettizio non è dato evincere neppure sulla base di quali presupposti sia stato emesso. Lobbligo di motivazione chiarisce Piazza Cavour deve essere inteso in funzione dello scopo che è quello di consentire al destinatario la tempestiva tutela dei propri diritti attraverso lopposizione. Facendo così valere le proprie ragioni dinanzi al giudice chiamato a esercitare il dovuto controllo giurisdizionale sullatto. Spetta allimmigrato documentare la data di ingresso nel territorio nazionale al fine di dedurre la mancata decorrenza dei termini per inoltrare la richiesta della carta di soggiorno. Limmigrato espulso, però, deve sempre poter conoscere il provvedimento che lo riguarda: dunque, stop allespulsione se il decreto non è tradotto. Tuttavia, la deroga è ammessa solo se vengono spiegate le ragioni per le quali non è stato possibile tradurre il decreto. Lattestazione da parte dellAutorità, dellindisponibilità di reperire un interprete che renda noto il provvedimento allimmigrato nellidioma che gli è proprio, costituisce condizione sufficiente per la validità della traduzione in francese, inglese o spagnolo.
Fonte: lastampa.it
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