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  • Esame di avvocato e anonimato: ''ricorreggete il compito insieme ad altri 10'' Consiglio di Stato , sez. IV, ordinanza 26.08.2009 n° 4214

    Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 26 agosto 2009, n. 4214, segna un nuovo arresto giurisprudenziale in materia di prove d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.

    In ordine alle fattispecie di c.d. riesame degli elaborati a seguito di ordinanza cautelare intimata dal Giudice Amministrativo di prime cure, infatti, il Giudice amministrativo ha ricordato che l’operazione per la quale non risulti che si sia preliminarmente provveduto ad una nuova numerazione ed “imbustamento” degli elaborati da ricorreggere non pare rispettare le garanzie poste a tutela del fondamentale principio dell’anonimato del candidato: in sintesi, il riesame deve, comunque, «garantire che il riconoscimento dell’autore degli stessi avvenisse solo a conclusione dell’esame».

    Utile, per giunta, l’indicazione delle concrete modalità attraverso le quali l’anonimato avrebbe potuto trovare tutela: vi è garanzia dell’anonimato, ad esempio, se si provvede «alla ricorrezione contestuale … anche degli elaborati di altri dieci candidati alla stessa sessione d’esame presso la stessa sede di Corte d’Appello».


    Consiglio di Stato

    Sezione IV

    Ordinanza 26 agosto 2009, n. 4214

    REPUBBLICA

    ITALIANA

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    Sul ricorso numero di registro generale 5401 del 2009, proposto da:

    E. R., rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Morcavallo, Beniamino Rizzuti, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Roma, via Arno N.6;

    contro

    Ministero della Giustizia, Commiss. Esami Avvocati c/o Corte D'Appello Catanzaro, Commiss. Esami Avvocati c/o Corte D'Appello Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    per la riforma della ordinanza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00372/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE ORALI ESAMI AVVOCATO.

    Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commiss. Esami Avvocati c/o Corte D'Appello Catanzaro;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commiss. Esami Avvocati c/o Corte D'Appello Lecce;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il dott. Salvatore Cacace e uditi per le parti gli avvocati Beniamino Rizzuti e Antonio Grumetto;

    Considerato:

    - che il riesame degli elaborati dell’odierno appellante, disposto con Ordinanza del T.A.R. Catanzaro n. 663/2008 ( non impugnata e dunque recante un ordine del Giudice definitivo ed ineludibile ), non pare, alla luce delle risultanze verbale della Commissione n. 365 del 9 gennaio 2009 e delle successive relazioni svolte, esser stato assistito da sufficienti garanzie a tutela del fondamentale principio dell’anonimato del candidato, non risultando in particolare che si sia preliminarmente provveduto ad una nuova numerazione ed “imbustamento” degli elaborati da ricorreggere, necessarii, alla luce del contenuto della nota prot. n. 15389 in data 10 ottobre 2008 della Corte dei Appello di Catanzaro e dell’espresso richiamo della nota stessa nel citato verbale, a garantire che il riconoscimento dell’autore degli stessi avvenisse solo a conclusione dell’esame;

    - che tale garanzia pare in questa fase poter essere raggiunta provvedendo alla ricorrezione contestuale, previa effettuazione delle operazioni di cui sopra, anche degli elaborati di altri dieci candidati alla stessa sessione d’esame presso la stessa sede di Corte d’Appello;

    P.Q.M.

    accoglie l'appello ( ricorso numero: 5401/2009 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'istanza cautelare proposta in primo grado.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l'intervento dei Magistrati:

    Gaetano Trotta, Presidente

    Pier Luigi Lodi, Consigliere

    Giuseppe Romeo, Consigliere

    Antonino Anastasi, Consigliere

    Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/08/2009.

    IL SEGRETARIO
    Fonte: altalex


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