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  • Insidia stradale e pericolo occulto: l'onere della prova a carico del danneggiato Tribunale Caltanissetta, sez. civile, sentenza 19.12.2009 n° 614

    Perchè possa sussistere una responsabilità ex art. 2043 c.c. da “insidia” in occasione di lavori di scavo e pavimentazione della sede stradale, è necessario che il danneggiato dimostri tanto la pericolosità oggettiva dell'insidia, quanto la sua imprevedibilità e inevitabilità con l'uso della normale diligenza. Tanto si evince dalle motivazioni della esaminata sentenza n. 614/2009 del Tribunale di Caltanissetta.

    Il Tribunale adito dell'impugnazione di una sentenza del Giudice di Pace di Sommatino (che aveva rigettato la domanda di risarcimento spiegata da C.R. per lesioni riportate in occasione di una caduta da ascriversi asseritamente a lavori di scavo e pavimentazione eseguiti dalla T. S.p.A.), conferma in toto la sentenza del giudice di prime cure, condividendone tanto la ricostruzione dei principi quanto l'esame delle risultanze istruttorie.

    Difatti, evidenzia il giudice d'appello, in sede istruttoria era emerso che i lavori di pavimentazione della sede stradale a seguito degli scavi effettuati erano in corso da circa due mesi davanti all'abitazione della C.R. (ove era avvenuta la caduta), che l'incidente era occorso alle 7.00 del mattino (in condizioni di piena visibilità) e che il manto stradale era in buona parte integro, essendo state posate piastrelle “autobloccanti” davanti l'abitazione della C.R. ed ai lati, residuando invece una zona visibilmente ancora non pavimentata. Conseguentemente, in relazione al conosciuto stato dei luoghi, nonché all'età della C.R. (che avrebbe dovuto consigliare una particolare prudenza), percorrere il tratto di strada ancora visibilmente interessato da lavori, ha costituito una condotta imprudente, essendo prevedibile la non definitiva stabilizzazione delle mattonelle “autobloccanti” poste ai margini del tratto stradale. Per costante giurisprudenza di legittimità si ha “pericolo occulto” allorchè la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi postuma sia: a) oggettivamente non visibile o percepibile, c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoneità dell'insidia ad arrecare un danno alle cose od alle persone; b) soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Pertanto, sebbene possa convenirsi sull'idoneità di una piastrella “autobloccante”, precariamente posata, a determinare l'evento lesivo e quindi a costituire un pericolo oggettivo, nel caso specifico, secondo il giudice d'appello, non può ravvisarsi l'impercettibilità soggettiva e comunque l'inevitabilità del pericolo, stante la condotta evidentemente imprudente del danneggiato.

    Peraltro pare utile evidenziare che, nel caso affrontato, il giudice del merito ha ritenuto di individuare il fondamento normativo della domanda risarcitoria de qua nell'art. 2043 c.c., sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga invece (a tal riguardo, cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 26.10.2009, n. 22604) che, in caso di danni derivanti da lavori di manutenzione del manto stradale, debba trovare applicazione l'art. 2051 c.c., con il conseguente più favorevole regime probatorio per il danneggiato, trattandosi di responsabilità oggettiva o, recte, di colpa presunta.

    Il Tribunale conferma la sentenza del Giudice di pace anche in ordine alla condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado, stante il rigetto totale della domanda, e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati.


    Tribunale di Caltanissetta

    Sezione Civile

    Sentenza 19 dicembre 2009, n. 614

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

    SEZIONE CIVILE

    nella persona del giudice, dott. Alfio Gabriele Fragalà,

    ha emesso la seguente

    SENTENZA

    nella causa civile di appello iscritta al N. 67 del registro generale per gli affari contenziosi dell’anno 2006, trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all’udienza del 26.11.2009, vertente

    TRA

    C.R., nata a XXXXXXX il XXXXXXX, elettivamente domiciliata in Caltanissetta Viale XXXXXXX, presso lo studio del procuratore, Avv. XXXXXXX, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine dell’atto di appello

    APPELLANTE

    E

    T. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Catania, elett.te domiciliata in Caltanissetta, piazza XXXXXXX, presso lo studio dell’Avv. XXXXXXX, rappresentata e difesa dall’Avv. XXXXXXX, come da procura speciale estesa a margine della comparsa di risposta

    SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del dirigente servizio legale Giorgio Maria Losco, corrente in Torino, via Corte d’Appello n. 11, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Malta n. 115, presso lo studio dell’Avv. Vania Giamporcaro, rappresentata e difesa dall’Avv. Diego Ferraro, come da procura speciale estesa in calce alla copia notificata dell’atto di citazione del giudizio di I° grado

    APPELLATI

    OGGETTO : appello avverso sentenza n.37/2005 emessa il 12-15.11.2005 dal Giudice di Pace di Sommatino

    CONCLUSIONI : all’udienza del 26.11.2009, fissata per la discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., i difensori delle parti concludevano riportandosi alle conclusioni formulate all’udienza del 19.06.2008 e di cui al verbale redatto in pari data

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato C.R. interponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, notificata il 6.12.2005, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria spiegata dall’odierna appellante in ordine alle lesioni riportate in occasione della caduta presso la propria abitazione, asseritamente da ascriversi alla condotta colposa della T. S.p.A. la quale, durante l’esecuzione di lavori di scavo, avrebbe creato una situazione di pericolo occulto omettendo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ed alla stabilizzazione della pavimentazione stradale.

    Lamentava l’appellante l’ingiustizia della sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace erroneamente configurato i presupposti del concetto di insidia rilevante ex art. 2043 c.c. ed erroneamente ricostruito i fatti ed i luoghi travisando le emergenze processuali; evidenziava in particolare come il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto la prevedibilità dell’insidia, dovendo il pericolo occulto causativo della caduta ravvisarsi nell’apparente stabilità della mattonella autobloccante, ceduta improvvisamente ed imprevedibilmente, non emergendo dunque alcun deficit di diligenza rimproverabile alla C.R..

    Sulla base di tali deduzioni parte appellante insisteva perché, accertata e dichiarata la responsabilità della T. S.p.A. nella causazione del sinistro per cui è causa, si procedesse alla determinazione del danno biologico residuato alla C.R. a mezzo di apposita CTU medico legale, con condanna delle appellate alla rifusione delle spese del doppio grado, ovvero, in subordine, con la compensazione delle spese di 1° grado.

    Si costituivano gli appellati in epigrafe, i quali resistevano al gravame chiedendone il rigetto.

    L’appello è infondato e va respinto per quanto di ragione.

    Diversamente da quanto prospettato dalla difesa dell’appellante con l’atto di appello, la decisione dell’Onorario, oltre ad essere pienamente condivisibile da parte del Tribunale, è da ritenersi frutto di una corretta ricostruzione dei principi giuridici che governano la materia, di attento esame delle emergenze probatorie e di compiuta valutazione di tutti gli elementi sottoposti all’attenzione del giudicante.

    All’esito del giudizio di primo grado, infatti, l’assunto di parte attrice non aveva trovato serio ed inequivoco riscontro in ordine alla illiceità del comportamento ascritto alla T. S.p.A..

    Nella prospettazione di parte attrice, tale illiceità risiederebbe nell’aver la T. S.p.A. colposamente creato una situazione di occulto pericolo in occasione dei lavori di metanizzazione ad essa commissionati e della conseguente ripavimentazione della sede stradale, realizzata mediante la posa di mattonelle autobloccanti solo apparentemente stabili ed il cui improvviso ed imprevedibile cedimento avrebbe causato la caduta della C.R..

    Orbene, va premesso in punto di diritto che per la costante giurisprudenza di legittimità si ha “pericolo occulto” allorchè la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi postuma, sia : a) oggettivamente non visibile o percepibile, c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoneità dell’insidia ad arrecare un danno alle cose od alle persone; b) soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (ordinaria diligenza il cui obbligo di osservanza, è bene precisare, non è eluso dall’alterità della cosa fonte di danno).

    Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

    Nel caso in esame, mentre può convenirsi sulla oggettività del pericolo, attesa l’idoneità della mattonella precariamente posata a determinare l’evento lesivo, non si ravvisa il requisito della impercettibilità soggettiva ed inevitabilità del pericolo stesso.

    Infatti, dalle risultanze istruttorie è inconfutabilmente emerso che i lavori di ripavimentazione della sede stradale conseguenti allo scavo per la metanizzazione erano in orso in via XXXXX in XXXXX da circa due mesi, davanti all’abitazione dell’appellante; che l’incidente è occorso verso le 7.00 del mattino, con condizioni atmosferiche di piena visibilità; che, contrariamente a quanto affermato dal teste XXXXX, genero della C.R., il manto stradale era per buona parte integro, essendo stati posati gli autobloccanti davanti l’abitazione dell’attrice ed ai lati, mentre residuava una zona visibilmente ancora non pavimentata, priva di piastrelle autobloccanti (v. foto allegate al fascicolo di primo grado di parte attrice).

    Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi che l’evento dannoso per cui è causa sia imputabile esclusivamente all’imprudenza dell’attrice, posto che, da un lato, lo stato dei luoghi – conosciuto e pienamente percettibile – consentiva di rappresentarsi il pericolo insito nel percorrere il tratto di strada ancora interessato dai lavori di pavimentazione, essendo prevedibile la non definitiva stabilizzazione delle mattonelle poste ai margini dello stesso, dall’altro lato, che l’esistenza di tratti regolarmente pavimentati doveva suggerire all’appellante, tenuto conto anche dell’età della C.R., di percorrere tali tratti per raggiungere la propria abitazione, evitando così il percorso ancora visibilmente interessato ai lavori.

    L’uso dell’ordinaria diligenza, esigibile alla luce dello stato dei luoghi e dell’età dell’appellante che doveva consigliare una condotta di particolare prudenza, avrebbe in definitiva consentito all’appellante di prevedere la fonte di pericolo insita nella mattonella su cui è effettivamente caduta, evitandola mediante il transito, possibile, sul diverso tratto di strada compiutamente pavimentato che conduceva alla sua abitazione.

    Dovendo dunque ascriversi esclusivamente alla condotta imprudente dell’appellante il sinistro per cui è causa, l’appello deve essere respinto.

    Il motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado è infondato.

    Il giudice di prime cure, infatti, applicando i principi della soccombenza e della causalità che governano il regime delle spese di giudizio ed escludendo in ragione del totale rigetto della domanda la sussistenza di giusti motivi di compensazione, ha correttamente posto a carico della C.R. le spese sostenute in primo grado dagli odierni appellati.

    Parte appellante è risultata infatti soccombente in primo grado rispetto alla domanda spiegata nei confronti di T. S.p.A., la quale aveva legittimamente chiamato in causa la Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a. per essere manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli di un eventuale accoglimento della domanda risarcitoria, e le cui spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente che ha dato causa alla legittima chiamata in giudizio.

    Il rigetto dell’appello comporta, alla luce del principio della soccombenza, la condanna di pare appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti delle appellate, liquidate come in dispositivo.

    P.Q.M.

    il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

    - rigetta l’appello;

    - condanna l’appellante C.R. alla rifusione delle spese del grado anticipate da T. S.p.A, liquidate in complessivi € 1.596,00, di cui € 796,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre accessori come per legge;

    - condanna l’appellante C.R. alla rifusione delle spese del grado anticipate da Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a., liquidate in complessivi € 1.450,00, di cui € 700,00 per diritti ed € 750,00 per onorari, oltre accessori come per legge;

    Così deciso in Caltanissetta il 19.12.2009.

    Il Giudice Alfio Gabriele Fragalà.
    Fonte: altalex


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