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Atti del difensore senza il codice fiscale: quali sono le conseguenze? Tribunale Varese, sez. I civile, ordinanza 16.04.2010
Se il difensore non indica il codice fiscale in un atto, tale comportamento non può essere tradotto in una ipotesi di nullità.
Tanto viene precisato nella recentissima ordinanza del Tribunale di Varese, ad opera del giudice Buffone, nella quale si legge, altresì, che in caso di omessa indicazione del codice fiscale il giudice non deve pronunciare la nullità dellatto, ma potrebbe tuttal più limitarsi alla sollecitazione di una condotta atta a rimuovere una simile irregolarità.
Il Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, concernente Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, e conv. nella Legge 22 febbraio 2010, n. 24 ha apportato rilevanti modifiche al nostro codice di procedura civile.
Tale normativa ha, infatti, ritoccato gli articoli 125, 163 e 167 del codice di procedura civile, specificando la necessità di indicare negli atti giudiziari il codice fiscale non solo delle parti attore e convenuto ma anche dellavvocato che dellatto è firmatario.
In base a quanto previsto dalla sopra citata normativa:
- a norma dellart. 125 c.p.c., 1 comma « Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione il ricorso, la comparsa, il controricorso , il precetto debbono indicare lUfficio giudiziario, le parti, loggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nelloriginale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale;
- a norma dellart. 163 c.p.c., 3 comma, n. 2 latto di citazione deve contenere « il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dellattore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un Comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- a norma dellart. 167 c.p.c., 1 comma «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni».
In relazione alla produzione del codice fiscale negli atti dei difensori, come previsto dalla normativa di modifica del nostro sistema, nella sentenza in commento si legge testualmente che la grave sanzione della nullità, per lomessa indicazione del codice fiscale, costituirebbe anche unaporia nella teoria generale delle nullità processuali.
Il codice fiscale, infatti, ha la precipua funzione di identificare in modo univoco a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano (iscrivendo, dunque, il contribuente nel registro dellanagrafe tributaria, v. decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e d.P.R. 2 novembre 1976, n. 784).
Esso, pertanto, non afferisce ai rapporti tra le parti o tra il giudice e le parti ma alla relazione tra queste ultime e lamministrazione finanziaria, cosicché la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo non può riverberare i suoi effetti sul procedimento.
Nella decisione in commento il giudice, ricordando anche e soprattutto la giurisprudenza tributaria sullargomento della omessa indicazione del codice fiscale e sulle irregolarità meramente formali, ha, quindi, precisato che Non può essere sanzionata con la nullità processuale lomessa indicazione del codice fiscale, ma con le sanzioni speciali previste dalla legislazione vigente.
Tribunale di Varese
Sezione I Civile
Il giudice istruttore, dott. Giuseppe Buffone,
ha pronunciato, in udienza, la seguente
Ordinanza
nel procedimento civile n. 83/2010
Osserva
Negli atti del difensore e nella procura manca il codice fiscale.
Il ricorso è stato depositato sotto la vigenza del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (in G.U. del 30 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2009, ex art. 5) convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, che ha modificato limpianto del codice di rito, per quanto qui interessa, negli artt. 125, 163, 167 c.p.c., introducendo nelle disposizioni processuali richiamate lobbligo di inserimento del codice fiscale: per lattore (art. 163, comma III, n. 2 c.p.c.), per il convenuto (art. 167, comma I, c.p.c.) e per il difensore (art. 125, comma I, c.p.c.).
Va precisato che lart. 163, comma III, n. 2 richiede anche lindicazione del codice fiscale delle persone che rappresentano o assistono le parti: ma tale aggiunta non va intesa come riferimento agli avvocati (per cui, infatti, è stato appositamente modificato lart. 125 c.p.c.) bensì come richiamo agli istituti della rappresentanza e dellassistenza di cui allart. 182 c.p.c. e, dunque, ai soggetti che, in virtù di specifiche disposizioni normative, agiscono come sostituti processuali o rappresentanti legali (ad es. v. art. 273, comma I, c.c.).
Lomessa indicazione del codice fiscale non può tradursi in una ipotesi di nullità.
In primo luogo, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156, comma I, c.p.c.); in secondo luogo, il raggiungimento dello scopo, comunque preclude linsorgere della patologia invalidante (art. 156, comma III, c.p.c.).
E vero che lart. 164, comma I, c.p.c. afferma essere la citazione nulla se omesso o assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163 c.p.c. (e proprio nel n. 2 si innesta la modifica legislativa con introduzione dellobbligo di indicazione del codice fiscale): ma tale inciso va ricondotto alla identificazione della persona della parte, secondo una interpretazione che sia coerente con il sistema ed impedisca mere nullità formali non giustificate dalla violazione del diritto di difesa altrui. Ed, allora, sulla scorta di una giurisprudenza ben consolidata, la nullità della citazione, ai sensi dellart. 163 n. 2, può essere pronunciata soltanto se e quando lomissione determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte, altrimenti lomissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante latto giudiziale.
Vi è, poi, che la grave sanzione della nullità, per lomessa indicazione del codice fiscale, costituirebbe anche unaporia nella teoria generale delle nullità processuali. Il codice fiscale, infatti, ha la precipua funzione di identificare in modo univoco a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano (iscrivendo, dunque, il contribuente nel registro dellanagrafe tributaria, v. decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e d.P.R. 2 novembre 1976, n. 784). Esso, pertanto, non afferisce ai rapporti tra le parti o tra il giudice e le parti ma alla relazione tra queste ultime e lamministrazione finanziaria, cosicché la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo non può riverberare i suoi effetti sul procedimento.
In effetti, volendo fornire una interpreazione coerente e sistematica, deve ritenersi che lart. 4 d.l. 193/09 (come convertito), introducendo lobbligo di indicazione del codice fiscale in seno agli atti di cui agli artt. 125, 163, 167 abbia di fatto provocato una estensione dellambito applicativo dellart. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (che indica gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale). Ed, allora, lomessa indicazione del codice fiscale non è sanzionata con la nullità processuale, ma con le sanzioni speciali previste dalla legislazione vigente (es. art. 13 d.P.R. 605/73, come prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, poi dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413 ed infine come sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).
Non può, peraltro, essere sottaciuto che, invero, secondo la giurisprudenza tributaria, le irregolarità meramente formali, che non comportano evasione di imposta, quale l'omessa indicazione del codice fiscale, non sono più sanzionabili ex art. 10, comma 3 legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente: v., ad es. Commiss. Trib. Centr., Sez. IX, 13 agosto 2001, n. 5983): sarebbe, allora, eccentrico sanzionare in seno al diritto processuale civile, con la nullità, una condotta che in seno al suo alveo naturale, quello tributario, non trova più in linea di principio - alcuna sanzione.
Per i motivi sin qui esposti, in caso di omessa indicazione del codice fiscale, delle parti, di chi li rappresenta o assiste oppure dei difensori, il giudice non deve pronunciare la nullità dellatto ma può, tuttal più, sollecitare una condotta che vada a rimuovere lirregolarità
P.q.m.
Visti gli artt. 175 c.p.c., 4 d.l. 193/2009 conv. il l. 24/2010
invita
i difensori che non lo abbiano ancora fatto ad indicare il codice fiscale richiesto dagli artt. 125, 163, 167 c.p.c., negli atti ivi indicati
Ordinanza letta in udienza.
Varese, lì 16 Aprile 2010
Il giudice
dott. Giuseppe Buffone
Fonte: altalex
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