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Danno biologico e licenziamento illegittimo Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 22.03.2010 n° 6847
Il dirigente sottoposto a licenziamento illegittimo, il quale lamenti la lesione alla propria integrità psico-fisica, può ottenere il risarcimento del danno solamente nel caso in cui dimostri il dolo o la colpa grave del datore di lavoro.
La dequalificazione non implica, di per sè, il danno biologico.
E quanto hanno stabilito i giudici di legittimità, della sezione lavoro, con la recente sentenza 6847/2010, i quali, in merito allonere della prova, hanno, altresì, precisato che L'accertamento dell'illegittimità del licenziamento fa scattare automaticamente il diritto alla sola indennità supplementare di preavviso.
Per quanto concerne il resto, infatti, il ricorrente dovrà dimostrare tutti i fatti posti a fondamento della propria domanda di risarcimento del danno alla salute.
In particolare dovrà fornire al giudice tutti i mezzi idonei a riscontrare quei comportamenti dellazienda da cui il dipendente sostiene che scaturisca la lesione del decoro e della sua integrità pisco-fisica (cfr. Cass. 3677/2009).
Perché possa scattare la responsabilità è necessario lelemento soggettivo da parte del datore di lavoro, e, quindi, il dolo oppure la colpa grave; qualsiasi altra clausola contrattuale che possa escludere a priori ogni tipo di responsabilità del debitore imprenditore sarà nulla (al riguardo cfr. Cass. 27197/2006; Cass. 20980/2009).
Come si legge testualmente nella sentenza in commento, la prova e l'entità del danno biologico sono scaturiti da un puntuale accertamento che è rimasto privo di adeguate censure in questa sede, fondandosi il motivo di ricorso, esclusivamente, sulla enunciazione di una asserita inammissibilità del danno biologico, in aggiunta all'indennità supplementare, che è esclusa esplicitamente dalla richiamata giurisprudenza (e non trova supporto nella sentenza delle Sezioni unite n. 7880 del 2007, indicata dal ricorrente, che si limita ad equiparare gli effetti del licenziamento disciplinare irrogato in violazione delle garanzia procedimentali a quelli del licenziamento ingiustificato "non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso").
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 22 marzo 2010, n. 6847
Svolgimento del processo
1. Con sentenza non definitiva del 2 ottobre 2006 la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dal Consorzio Agrario Piceno s.c.r.l. al dirigente D.F.L.R. e determinava in euro 60.000 l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva;
dichiarava, altresì, che il Consorzio aveva posto in essere un illegittimo demansionamento del predetto dirigente dal maggio 2002 sino al 31 luglio 2002; peraltro, escludeva il diritto del D. F. a conseguire alcun risarcimento per danno professionale ed esistenziale, riservando invece al prosieguo del giudizio l'indagine relativa al risarcimento per il danno biologico derivante dall'illegittima condotta datoriale.
2. Con successiva sentenza dell'11 aprile 2007 la stessa Corte territoriale definiva la controversia riconoscendo al D.F. un danno biologico liquidato in Euro 6.300,00. 3. La complessiva decisione dei giudici di appello si fonda sulla considerazione che: a) il licenziamento, intervenuto, formalmente, per necessità di riorganizzazione dell'area commerciale della cooperativa alla quale il dirigente era addetto, si rivelava pretestuoso e contrario a buona fede, essendo emerso dalle stesse determinazioni datoriali che il recesso era da ascriversi alla perdita di fiducia nei confronti del dipendente, e, inoltre, dovendosi qualificare come licenziamento ontologicamente disciplinare (secondo la relativa prospettazione del D.F. che, ancorchè non contenuta nel ricorso introduttivo, era stata implicitamente autorizzata dal giudice di primo grado che l'aveva disattesa nel merito), era anche illegittimo per inosservanza delle procedure di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7; b) il demansionamento risultava dalla accertata estromissione del dirigente dalla conclusione di accordi commerciali con la clientela da lui prima curata e con l'affidamento di tali incombenze ad altro dipendente del Consorzio;
c) la sussistenza del danno biologico, conseguente all'illegittimo recesso e al demansionamento, era rimasta accertata in base alla c.t.u. appositamente espletata in giudizio.
4. Il Consorzio Agrario ha proposto distinti ricorsi per cassazione avverso le due predette sentenze, deducendo quattro motivi di impugnazione in relazione alla decisione non definitiva e un unico motivo in relazione alla decisione definitiva. Il D.F. ha resistito ad entrambi i ricorsi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, i due ricorsi (n. 32099/06 e n. 16794/07) vanno riuniti, in quanto proposti avverso sentenze pronunciate nella stessa controversia (cfr. Cass. n. 13800 del 2003; n. 9377 del 2001).
2. Il ricorso avverso la sentenza non definitiva si articola in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto implicitamente autorizzata dal giudice di primo grado la modifica della domanda originaria e abbia così, erroneamente, ritenuto ammissibile la nuova causa petendi fondata sulla natura disciplinare del licenziamento.
2.2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione della disciplina legale e contrattuale relativa al licenziamento dei dirigenti, il Consorzio ricorrente si duole che la sentenza impugnata - pure riconoscendo la sussistenza delle esigenze aziendali che avevano originato il recesso datoriale - abbia erroneamente valorizzato supposte e concorrenti ragioni, meramente incidentali, quale il venir meno della fiducia della cooperativa verso il proprio dirigente.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di procedimento e di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c..
Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto il demansionamento del D.F. in base a circostanze non provate e puntualmente contestate e, peraltro, senza consentire al convenuto Consorzio di dimostrarne la insussistenza.
2.4. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 c.c. e degli artt. 2 e 42 Cost., nonchè vizio di motivazione, si lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che le dirette iniziative della direzione del Consorzio nel settore della commercializzazione di determinati macchinari fossero determinate dall'inerzia del D.F., e non da intenti di demansionamento del medesimo.
3. Con l'unico motivo del ricorso proposto contro la sentenza definitiva si deduce che - alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza - l'inosservanza della procedura di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, non può comunque comportare risarcimenti ulteriori, quale il danno biologico, rispetto alla indennità supplementare riconosciuta dalla contrattazione collettiva.
4. I primi due motivi del ricorso n. 32099/06, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.
La valutazione della Corte di merito in ordine alla pretestuosità dei motivi organizzativi, addotti formalmente per il licenziamento, si fonda su una ricostruzione analitica degli stessi atti posti in essere dal Consorzio, dai quali è stata desunta, puntualmente, la sussistenza delle effettive ragioni del recesso, rinvenibili in una documentata situazione di contrasto fra la direzione del Consorzio e il dirigente e, in particolare, nella perdita di fiducia nei confronti di quest'ultimo che aveva comportato, fra l'altro, l'assunzione da parte della stessa direzione di iniziative imprenditoriali proprie del settore della commercializzazione, curato dal D.F.. Ciò vale ad escludere le censure mosse dal Consorzio circa una asserita marginalità di tali effettive ragioni di recesso, essendosene ravvisata, al contrario, la centralità e decisività nell'ambito di un comportamento datoriale ritenuto incoerente e, altresì, contrario alla buona fede, in applicazione del principio generale per cui l'ingiustificatezza del recesso datoriale può evincersi da una incompleta o inveritiera comunicazione dei motivi di licenziamento ovvero da un'infondata contestazione degli addebiti, potendo tali condotte rendere almeno più disagevole la verifica che il recesso sia eziologicamente riconducibile a condotte discriminatorie, ovvero prive di adeguatezza sociale (cfr. Cass. n. 27197 del 2006); nè, d'altra parte, sono qui ammissibili diverse valutazioni basate su differenti ricostruzioni "storielle", contrapposte, in via di mero fatto, a quelle operate dal giudice di merito.
La ingiustificatezza del recesso - conseguente alla predetta pretestuosità dei motivi - priva di ogni rilievo le censure relative alla ammissibilità, o meno, della mutatio libelli, con cui è stata inserita nella controversia la "ulteriore" questione della inosservanza della procedura prescritta per il licenziamento disciplinare; ed invero la illegittimità del recesso datoriale, da cui consegue l'obbligo di corrispondere la indennità supplementare, consegue ex se all'accertamento di insussistenza dei motivi, che costituisce, nella sentenza impugnata, autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione.
5. Non fondati sono anche i restanti motivi del medesimo ricorso.
L'accertamento del demansionamento operato dal Consorzio è fondato, nella decisione della Corte d'appello, su circostanze concorrenti e specifiche, che hanno evidenziato il graduale "svuotamento" del ruolo del D.F. mediante la sua sostituzione con altri dipendenti in rilevanti iniziative e, fra l'altro, mediante il trasferimento degli uffici del servizio di cui egli era dirigente: tutte circostanze che la sentenza impugnata ha ritenuto come ammesse dal Consorzio, in assenza di specifiche contestazioni, secondo una valutazione che appare corretta anche alla stregua delle osservazioni riproposte in questa sede, inerenti a circostanze - quali alcuni contrasti fra nuova direzione del Consorzio e D.F. circa la gestione aziendale e la proposta di quest'ultimo di un "gemellaggio" con altro consorzio - del tutto generiche e, peraltro, per niente contrastanti con quelle riferite dal dipendente e valorizzate dalla Corte territoriale, e comunque inidonee a inficiare la complessiva valutazione di merito riguardo all'operata privazione del dipendente dei suoi compiti dirigenziali. Quanto alla giustificazione delle iniziative della direzione, siccome dirette a supportare una asserita inerzia del dirigente, le censure del Consorzio si risolvono in deduzioni di fatto - già oggetto di esame da parte del giudice di merito - qui inammissibilmente ribadite mediante la mera contrapposizione di una diversa valutazione, la quale, peraltro, non toglie decisività alla principale argomentazione dei giudici d'appello secondo cui ogni contrasto sulla gestione e sui comportamenti del dirigente doveva essere risolto - nell'ambito dei poteri di iniziativa e di organizzazione riservati alla direzione del Consorzio - mediante determinazioni precise e chiare, e non mediante comportamenti intesi allo "svuotamento" sostanziale dei compiti del dipendente "all'insaputa" del medesimo.
6. Le censure contenute nel secondo ricorso - limitate al riconoscimento del danno biologico come conseguenza del licenziamento - sono parimenti infondate.
Come questa Corte ha precisato, il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il suo datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest'ultimo, rivendica il risarcimento del danno biologico riconducibile alla condotta datoriale è tenuto a provare i fatti posti a fondamento della relativa domanda, non derivando gli effetti risarcitori automaticamente dall'accertata illegittimità del suddetto recesso (a cui è, invece, correlato direttamente il diritto all'ottenimento dell'indennità supplementare di preavviso), e, pertanto, deve assolvere all'onere di riscontrare il verificarsi dei comportamenti datoriali cui ha addebitato, in ragione della loro gravità, la lesione del decoro e della sua integrità psico-fisica, che devono essere supportati dall'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo dello stesso datore di lavoro, senza che possa al riguardo operare, ai sensi dell'art. 1229 c.c., comma 1, alcuna clausola escludente in via preventiva tale responsabilità a carico del debitore-imprenditore, che, se prevista, sarebbe da considerarsi nulla (cfr. Cass. 27197 del 2006).
Nella specie, la prova e l'entità del danno biologico sono scaturiti da un puntuale accertamento che è rimasto privo di adeguate censure in questa sede, fondandosi il motivo di ricorso, esclusivamente, sulla enunciazione di una asserita inammissibilità del danno biologico, in aggiunta all'indennità supplementare, che è esclusa esplicitamente dalla richiamata giurisprudenza (e non trova supporto nella sentenza delle Sezioni unite n. 7880 del 2007, indicata dal ricorrente, che si limita ad equiparare gli effetti del licenziamento disciplinare irrogato in violazione delle garanzia procedimentali a quelli del licenziamento ingiustificato "non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso").
7. In conclusione, i ricorsi, come sopra riuniti, devono essere respinti. Il Consorzio ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con liquidazione come in dispositivo, stante la sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi nn. 32099/06 e 16794/07 e li rigetta.
Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 41,00 per esborsi e in Euro quattromila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010.
Fonte: altalex
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