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  • Figlio ubriaco alla guida: no al sequestro dell'auto del padre Cassazione penale , sez. VI, sentenza 26.03.2010 n° 11791

    Il figlio si mette alla guida ubriaco? Niente sequestro se l’automobile appartiene al padre: non può esserci un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato.

    Non può, infatti, essere sottoposto a sequestro il veicolo di proprietà del padre del ragazzo sorpreso a guidare ubriaco, neppure se il genitore era a conoscenza del fatto che il figlio, già tempo prima (il fatto risaliva a 6 anni prima), era stato fermato per guida in stato di ebbrezza.

    In sostanza, se mancano delle trasgressioni recenti al Codice della strada da parte di quest’ultimo, non può essere formulato alcun addebito di negligenza al proprietario della macchina allo scopo di legittimare il sequestro.

    E’ questo l’ultimo principio stabilito sul tema della guida in stato di ebbrezza dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 11791/2010, con la quale i giudici di legittimità hanno, appunto, respinto il ricorso della Procura che contestava il dissequestro di un veicolo appartenente al padre di un ragazzo ubriaco alla guida.

    L’articolo 186 comma secondo lett. c) Codice della Strada, oltre alla sanzione penale ed a quella amministrativa a carico della persona che violi il precetto normativo, prevede che “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.

    Il presupposto di fatto e diritto, per potere arrivare, in fase di definizione del procedimento penale, alla confisca del veicolo, è costituito dalla preventiva sottoposizione del bene stesso alla misura del sequestro preventivo.

    La Procura di Vercelli aveva fatto ricorso innanzi ai giudici di legittimità ritenendo che il sequestro del veicolo fosse una misura cautelare legittima considerando il fatto (come già accennato in apertura di commento) che il padre era consapevole che il figlio avesse già guidato in stato di ebbrezza ma che, comunque, non aveva fatto nulla al fine di impedire che tale evento potesse ripetersi.

    Nella decisione in commento la sesta sezione penale della Cassazione non ha condiviso la tesi dei colleghi di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso e precisando, inoltre, che “il tribunale del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto esistenti agli atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte del padre del fatto che il figlio, all’età di vent’anni, avesse commesso un reato di cui all’articolo 527 del codice penale e fosse stato colto in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un’autovettura, in assenza di altri elementi, non era idonea a fondare un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato: la conoscenza di tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell’episodio all’origine dell’attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che il padre si rifiutasse di prestare l’autovettura al figlio, in assenza di più recenti e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede”.

    Precedenti giurisprudenziali sul sequestro per guida in stato di ebbrezza

    Il conducente indagato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica cui sia stato sequestrato il veicolo a fini di confisca ex articolo 186 del codice della strada, non può ricorrere avverso il sequestro adducendo la titolarità della proprietà del veicolo in capo ad una società (Cassazione penale, sentenza 15/01/2010, n. 1861).

    Non è inammissibile ai sensi dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l’art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell’art. 240 cod. pen., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l’obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sé pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l’insussistenza del “fumus” del reato). (Rigetta, Trib. lib. Milano, 22 settembre 2008) (Cass. pen. Sez. IV 11 febbraio 2009, n. 13831).

    Legittimo il sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di Ieasing: anche in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidare in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 18 marzo 2010, n. 10688).


    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE VI PENALE

    Sentenza 7 gennaio - 26 marzo 2010, n. 11791

    (Presidente de Roberto - Relatore Ippolito)

    Fatto e diritto

    1. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione - “per malgoverno dell’interpretazione dell’art. 321 commi 1 e 2, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione” - contro la suindicata ordinanza con cui il Tribunale di Vercelli ha revocato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari sull’autovettura guidata da M. S., sorpreso dai Carabinieri in stato di ebbrezza alcolica. Il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che il veicolo, anche se non appartenente all’indagato ma a suo padre, poteva essere soggetto a confisca obbligatoria, in quanto a carico del proprietario sussistevano profili di negligenza derivanti dal fatto che egli era informato delle precedenti condotte anomale tenute dal figlio.

    2. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile.

    2.1. Il tribunale del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto esistenti agli atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte di G. S. del fatto che il figlio M., all’età di vent’anni, avesse commesso un reato di cui all’art. 527 cod. pen. e fosse stato colto in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un’autovettura, in assenza di altri elementi, non era idonea a fondare un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato: la conoscenza di tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell’episodio all’origine dell’attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che lo S. si rifiutasse di prestare l’autovettura al figlio, in assenza di più recenti e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede.

    2.2. Ritiene il Collegio del tutto insussistente la dedotta violazione di legge da parte del Tribunale, che ha condiviso l’interpretazione dell’art. 321 cod. proc. pen. ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (e sottesa al provvedimento di sequestro), escludendo tuttavia che, in concreto, fosse formulabile alcun addebito di negligenza al titolare dell’autovettura, con valutazione fattuale espressa con motivazione plausibile, che si sottrae al sindacato di legittimità prevista dall’art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen..

    P.Q.M.

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
    Fonte: altalex


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