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Versamento bancario uguale ricavo occulto: la presunzione scatta al di là del modo in cui il Fisco ha acquisito i dati
Non importa in che modo (lecito) il Fisco abbia acquisito i dati bancari del contribuente: la presunzione versamento o prelevamento uguale ricavo in nero opera comunque. E ciò anche se le notizie sul conto corrente dellamministratore della società incriminata vengono da unindagine svolta dalla Guardia di finanza con poteri di polizia giudiziaria. Lo precisa la sentenza 25142/09, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione. Le Fiamme gialle hanno lobbligo di collaborare con le Entrate e, dunque, di trasmettere le notizie dinteresse del Fisco (dopo lok del giudice penale). Lufficio, a sua volta, è tenuto a esaminare i dati che pure non ha acquisito direttamente. Insomma: va escluso che lamministrazione finanziaria debba richiedere copia dei conti correnti alla banca quando ne è legittimamente in possesso grazie allinvio delle informazioni effettuato dalla polizia tributaria. La presunzione legale in favore del Fisco opera senza bisogno altri riscontri: da un fatto noto, il versamento o il prelevamento bancario, si risale a un fatto ignoto, loccultamento del reddito. Non conta la procedura seguita per la raccolta dei dati (purché sia legittima): lamministrazione è sempre esonerata dallonere della prova. Se il contribuente non riesce a discolparsi, scattano la rettifica del reddito e il recupero a tassazione. Il previo contraddittorio con il cittadino resta una facoltà e non un obbligo per le Entrate. Resta da capire che cosa succede quando il conto bancario attenzionato è intestato allamministratore della società e non allazienda: bastano le presunzioni semplici - concludono gli ermellini - per accertare che le operazioni rilevate si riferiscono in realtà allimpresa e, dunque, per rendere le risultanze utilizzabili dal Fisco.
Fonte: lastampa.it
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