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  • Il costruttore-venditore trasforma il tetto in terrazza grazie al contratto di cessione dell'immobile che rimanda al regolamento condominiale

    Sopraelevazione no, diritto di modifica sì. Il costruttore-venditore all’atto del trasferimento degli appartamenti si riserva la proprietà del sottotetto. E all’improvviso il tetto si trasforma in terrazza. Niente da fare per i condomini: la compravendita che hanno firmato consente all’impresa di effettuare i lavori e per l’interpretazione del contratto il giudice può ricorrere al regolamento condominiale accettato dagli acquirenti in sede di rogito. È quanto emerge dalla sentenza 25771/09 della Cassazione.

    Il caso
    E' stato bocciato, contro le conclusioni del pm, il ricorso dei proprietari degli appartamenti: non sarà ripristinata la porzione di tetto del loro edificio condominiale demolita dal costruttore-venditore per trasformarla in lastrico solare e creare una terrazza a livello dei vani del sottotetto. Il quale, per contratto, restava di proprietà dell’impresa edile con la facoltà di modifica e l’obbligo di assicurare ai piani sottostanti l’isolamento idro-termico e acustico. Fa bene la Corte d’appello a ricorrere al regolamento condominiale che, accettato espressamente dall’acquirente nel rogito, è equiparabile a un atto con forza contrattuale. Gli stessi condomini riconoscono che le clausole contrattuali derogano e integrano le disposizioni regolamentari: una valutazione complessiva, dunque, è imprescindibile. Spetta al giudice interpretare la volontà dei contraenti: in questo caso, grazie al regolamento condominiale, il costruttore-venditore poteva effettuare lavori «interni ed esterni» al sottotetto; nei singoli contratti di compravendita, «a integrazione e deroga» del regolamento, l’impresa rinunciava a sopraelevare ma conservava il diritto di trasformare il tetto in terrazza. E ciò anche grazie alla clausola sui lavori di isolamento, erroneamente ritenuta «di stile» in primo grado.
    Fonte: lastampa.it


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