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  • Udine, investì in titoli Lehman Brothers Banca dovrà risarcirlo: primo caso in Italia

    UDINE (27 marzo) - Le banche che hanno consigliato investimenti in titoli Lehman Brothers da ottobre 2007, devono risarcire il danno patito dai propri clienti. E’ questo, in sostanza, l’innovativo principio di diritto affermato, per la prima volta in Italia, con una sentenza del Tribunale di Udine.

    Tutto nasce dalla causa intentata da un risparmiatore friulano nei confronti dell’Unicredit, con cui il 12 ottobre 2007, nella filiale udinese, su consiglio del funzionario, aveva effettuato una compravendita di obbligazioni Lehman Brothers. Assistito dallo studio dell’avvocato Massimo Querini di Udine, l’uomo lamentava la violazione delle norme che impongono all’intermediario un obbligo di informazione e di astensione da operazioni inadeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo ottenerne autorizzazione in forma scritta da parte del cliente.

    In pratica, l’operazione era da considerasi inadeguata, nonostante il “rating” fosse sempre di livello alto (A o A+) e il titolo fosse inserito nell’elenco “Basso rischio-Rendimento Patti Chiari”. E ciò perché molto più rischiose dei Cct in precedenza investiti dal cliente, in quanto le obbligazioni Lehman erano emesse da una banca d’affari, in un momento in cui era già scoppiata la bolla dei subprime e i tassi erano schizzati alle stelle in un clima di reciproca sfiducia tra istituti bancari.

    Ma l’investimento era inadeguato anche e soprattutto per la dimensione, con un importo elevato sul totale investito. Alla richiesta si è opposta la banca (avvocato Andrea Bonato Fabris), respingendo la tesi dell’inadeguatezza dell’operazione e ribadendo l’inserimento del titolo nell’elenco del Consorzio Patti Chiari.

    Ma il collegio (presidente Francesco Venier, Mimma Grisafi e Paolo Pettoello), ha dato ragione in toto al risparmiatore, condannando la banca al risarcimento del danno, per un importo pari alla somma investita (poco meno di 60 mila euro) e agli interessi legali, a fronte della disponibilità del cliente di riconsegnare i titoli.

    "L’istituto bancario non ha provato in giudizio di aver fornito alcuna informazione al cliente se non quella generica (e per vero "fuorviante”), che si trattava di obbligazione con rating A+ e classe di rischio “1” e cioè bassa – si legge nella motivazione -. L’istituto bancario avrebbe dovuto fornire al cliente una completa informazione circa la natura del titolo acquistato dall’attore e in ordine ai rischi connessi a quella specifica operazione”.
    Fonte: il mattino


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