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  • Senza consenso informato del paziente c'è il risarcimento anche quando l'intervento è stato eseguito bene

    L’intervento terapeutico (o chirurgico) era necessario ed è stato correttamente eseguito, ma c’è ugualmente spazio per il risarcimento al paziente se mancò il consenso informato. La violazione del diritto all’autodeterminazione dell’ammalato comporta la risarcibilità di ogni danno non patrimoniale che ne è derivato. Ma se il cliente del medico lamenta anche la lesione alla salute per il mancato consenso dovrà dimostrare che, messo al corrente dei rischi collegati, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento. Basta la sola diagnosi del professionista, poi, a instaurare un rapporto contrattuale con l’assistito e, dunque, a configurare l’obbligo di illustrare le potenziali conseguenze della prestazione sanitaria. È una vera e propria sentenza-manifesto la 2847/10, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione. Tra medico e paziente - osservano gli “ermellini” - serve un’«alleanza terapeutica». Il diritto alla salute e quello all’autodeterminazione del paziente, tuttavia, viaggiano su piani diversi. Anche il secondo costituisce una prerogativa fondamentale della persona e la violazione che si è consumata rispetto al dovere d’informazione nel campo della tutela terapeutica fa scattare la risarcibilità del danno non patrimoniale costituito, ad esempio, dalle sofferenze determinate dalle conseguenze dell’intervento subite dal paziente che non sono state prospettate dal medico. A patto che l’offesa vada oltre un livello minimo di tollerabilità. Non giova al sanitario eccepire che la prova del fatto illecito, nella specie del mancato consenso, dovrebbe essere fornita dal creditore: basta il mero intervento del medico in funzione diagnostica a far scattare il contratto con il paziente e se quest’ultimo allega l’inadempimento del professionista spetta al camice bianco dimostrare di avere onorato l’obbligazione.

    Il caso
    E' stato accolto parzialmente, contro le conclusioni del pm, il ricorso del chirurgo: nonostante l’intervento fosse stato realizzato a regola d’arte, la paziente ha subito gravi complicanze. Sbaglia però il giudice del merito a liquidare il danno morale soggettivo correlato esclusivamente al danno alla salute: certo, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se il paziente, adeguatamente informato della pericolosità, si sarebbe poi sottratto all’intervento. Ma soprattutto spetta all’ammalato dimostrare il proprio eventuale rifiuto della prestazione: si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la sua scelta personale e dunque la distribuzione dell’onere probatorio risulta influenzata dal principio della «vicinanza» al fatto da documentare. Sarà allora il giudice del rinvio a mettere la parola “fine” alla vicenda. Intanto, in tema di medici e perizie, compete soltanto al giudice del merito la scelta delle risultanze probatorie cui conferire un rilievo determinante; unicamente a lui, insomma, spetta interpretare il risultato di una complessa attività intellettiva come quella affidata al consulente tecnico d’ufficio.
    Fonte: lastampa.it


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