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  • Niente abuso d'ufficio per il sindaco che delinea su misura del candidato il profilo per accedere al concorso

    Non si configura l’abuso d’ufficio nei confronti del sindaco che, prima di pubblicare il bando di concorso per l’attribuzione di una carica pubblico ufficiale, costruisce un profilo ad hoc che rende noto il candidato prescelto, se dimostra che tale azione è stata diretta, in buona fede, al perseguimento dell’interesse pubblico. Tecnicamente, infatti, in questo caso manca l’elemento soggettivo del reato, cioè che l’evento di danno o il vantaggio patrimoniale sia conseguenza diretta e immediata dell’azione posta in essere dall’agente. In pratica, il cosiddetto dolo intenzionale. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 4979/10 con cui ha annullato (perchè il fatto non costituisce reato) la condanna per abuso d’ufficio inflitta ad un sindaco che per il posto di comandante della polizia municipale aveva modificato il regolamento comunale prefigurando così un profilo ad hoc del candidato che andava a valorizzare le esperienze professionali di una persona in particolare. Per la Suprema corte, infatti, la condotta del sindaco - che non aveva nessun rapporto personale con il candidato prescelto - era stata ispirata al perseguimento dell’interesse pubblico. «La valorizzazione del servizio svolto rispetto al titolo di studio - si legge nella sentenza in esame - è stata una scelta funzionale non a favorire il candidato ma ad individuare, attraverso il concorso, una persona in grado di risolvere la situazione contingente di contrasti interni e di mancanza di disciplina creatasi all’interno del Corpo della polizia municipale, situazione che necessitava di una conduzione sicura e di “polso” che poteva essere garantita dall’esperienza più che dal titolo di studio». In punto di diritto, poi, bisogna tener presente che il reato di abuso d’ufficio richiede il dolo intenzionale «cioè che l’agente deve aver agito proprio per perseguire uno degli eventi tipici della fattispecie incriminatrice, ossia l’ingiusto vantaggio patrimoniale, per sé o per altri, ovvero l’altrui danno ingiusto». Elemento assente nel caso in esame.
    Fonte: lastampa.it


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