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Rc auto, il pagamento parziale da parte dell'assicurazione stoppa la prescrizione della domanda d'indennizzo
L'anticipo versato dall'assicurazione stoppa la prescrizione del diritto all'indennizzo per il danneggiato nell'incidente stradale. Il pagamento, sia pure parziale, implica il riconoscimento del credito vantato dalla vittima del sinistro. Il quale può presentare direttamente nel giudizio d'appello le ricevute di ritorno che attestano il ricevimento della raccomandata che mette in mora la compagnia. Lo ricorda l'ordinanza 2267/10 della Cassazione.
Il caso
Sbaglia il giudice del merito secondo cui il pagamento parziale effettuato escluderebbe che la compagnia riconosca il proprio debito rispetto «a un eventuale ulteriore indennizzo». Il diritto al risarcimento del danno è unico: non può essere frazionato nella sua entità numerica. La corresponsione di una somma di denaro, sia pure limitata, equivale al riconoscimento del diritto quale ragione di credito, al di là della somma che sarà concretamente riconosciuta come dovuta. È vero: il pagamento parziale del debito non rappresenta ex lege una rinuncia alla prescrizione così come il riconoscimento parziale non estende in modo automatico il suo effetto interruttivo all'intera posta. Ma ciò che conta è il contesto in cui il pagamento avviene: l'atto deve manifestare la consapevolezza dell'esistenza del debito. La prescrizione nella specie era già stata interrotta dalle raccomandate del danneggiato all'assicurazione. È errato dichiarare inammissibili, come «nuova prova», gli avvisi di ricevimento prodotti soltanto in appello: sono solo atti che integrano le lettere ritualmente depositate in primo grado.
Fonte: lastampa.it
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