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Divisione ereditaria: valido il contratto che non menziona la concessione edilizia dell'immobile
La divisione ereditaria è un atto fra vivi, ma scaturisce comunque dalla morte del de cuius: non soggiace, dunque, ai requisiti formali di validità imposti dall'articolo 40, comma 2, della legge 47/1985. Inutile appellarsi all'omessa menzione della concessione edilizia: il contratto, anche se articolato in più atti coordinati, resta valido perché destinato non a uno sconosciuto acquirente ma a soggetti che sono già comproprietari dell'immobile. È quanto emerge dalla sentenza 2313/10 della Cassazione.
Il caso
Morto il genitore, i figli devono spartirsi l'eredità e serve più di un passaggio per attribuire a ciascuno la sua quota. I vari atti sottesi al negozio puntano tutti a individuare i beni da attribuire a ogni erede: si tratta di un negozio complesso, insomma, eppure va esclusa la nullità che si configura ad esempio per la compravendita laddove l'alienante non dichiara gli estremi del titolo edilizio (licenza, concessione o sanatoria). Pur essendo atto fra vivi - osservano gli ermellini - la divisione ereditaria costituisce comunque l'evento finale della vicenda successoria: non può dunque essere considerata autonoma dalla morte del de cuius. E la categoria degli atti "mortis causa" resta fuori dai paletti posti dalla legge 47/1985 sulla nullità documentale. Giurisprudenza e dottrina concordano: la disposizione incriminata vuole fornire all'acquirente una nozione precisa della condizione urbanistica in cui si trova l'immobile negoziato; un'esigenza che risulta estranea al coerede-condividente, il quale è già comproprietario del bene e deve conoscerne - e subirne - le vicende urbanistiche. Negli atti fra vivi sui diritti reali affetti da nullità, infine, non rientra lo scioglimento delle comunioni.
Fonte: lastampa.it
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