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Quando il datore di lavoro può ?pedinare? i dipendenti
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 16196 del 10 luglio 2009 dichiara lecito il pedinamento del lavoratore da parte del suo responsabile.
Inoltre la suddetta sentenza viene sostenuta dalle norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, a tutela della libertà e dignità del lavoratore che non escludono il potere dellimprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno (ad esempio un agenzia investigativa) ladempimento delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti. Quindi il datore di lavoro può accertare mancanze specifiche dei propri collaboratori già commesse o in corso di esecuzione avvalendosi di diverse modalità di controllo, pratica che può avvenire anche occultamente e a distanza di tempo dallinizio del rapporto lavorativo, senza che andare contro né al principio di buona fede né al divieto di cui allart. 4 dello Statuto dei lavoratori. Infatti il datore di lavoro può decidere autonomamente come e quando compiere il controllo ed essendo il prestatore dopera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro.
Fermo il principio, ai fini della legittimità del licenziamento, che il datore di lavoro deve dare prova della giusta causa del recesso.
Fonte: tgcom
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