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E se il dipendente fa di più? Cosa dice la legge
La Suprema Corte, con sentenza n. 26978 del 22 dicembre 2009, riafferma rafforzandolo un principio importante: nel caso in cui il lavoratore svolga mansioni promiscue, ai fini della promozione dello stesso alla qualifica superiore, dovrà tenersi conto di quelle mansioni che lo stesso svolge, che siano qualitativamente prevalenti.
Si ricorderà che secondo lart. 2103 del codice civile, il lavoratore ha diritto ad essere assegnato alle mansioni (ed a ricevere il corrispondente trattamento economico) per le quali è stato assunto (ovvero a quelle mansioni superiori cui è stato successivamente adibito), salvo il caso in cui lassegnazione abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, per un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque tale assegnazione non sia superiore a tre mesi.
La pronuncia in questione è dunque importante per tutti quei lavoratori che, in assenza di chiare indicazioni provenienti dalla contrattazione collettiva, pur essendo inquadrati in una determinata qualifica, svolgono mansioni c.d. promiscue, vale a dire integranti diverse attività, astrattamente riconducibili a differenti (e superiori) qualifiche.
Dunque, in caso di svolgimento di mansioni promiscue, il nodo della questione consiste nellanalisi della cosiddetta prevalenza delle mansioni, e, come si potrà immaginare, lattenzione della giurisprudenza ha oscillato, nel tempo, ora nel dare importanza alla quantità, ora alla qualità delle mansioni svolte.
La Suprema Corte ricorda ora, nella sentenza esaminata, che in caso di svolgimento di mansioni promiscue, la prevalenza debba essere determinata non tanto solo sulla base della quantità delle mansioni svolte (vale a dire, il tempo dedicato alle singole, differenti mansioni), quanto piuttosto verificando, sulla base di una puntuale analisi qualitativa, se vi sia e quale sia la mansione più qualificante sotto il profilo professionale, e sempre che la stessa non sia svolta in modo sporadico (infatti, in caso di mansioni occasionalmente svolte, il lavoratore non avrebbe diritto alla qualifica superiore).
Nel caso in cui si confermi la presenza, in via non occasionale, di mansioni qualitativamente superiori, svolte dal lavoratore nel corso della propria attività, lo stesso potrà dunque ricorrere per ottenere il riconoscimento della superiore qualifica (e del relativo trattamento economico e normativo).
Fonte: tgcom
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