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Iscrizione ipoteca, illegittima senza titolo, Equitalia Polis
Commissione tributaria Napoli sentenza del 26/10/2007
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza N. 551 del 26.10.2007
Iscrizione ipoteca per riscossione tributi
E ILLEGITTIMA LISCRIZIONE DELLIPOTECA RICHIESTA DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE (EQUITALIA POLIS) SENZA DARE LA PROVA DELLA ESISTENZA DI IDONEO TITOLO
- RESPONSABILITA AGGRAVATA EX ART 96 C.P.C. SUSSISTE -
- ORDINE DI CANCELLAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE
[Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza N. 551 del 26.10.2007]
(Segnalazione e Nota a cura di: Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone)
La sentenza stabilisce un importante principio in tema di ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 e succ. modd., prevedendo la nullità ed illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in assenza di titolo, di cui il Concessionario alla Riscossione deve fornire la prova.
Stabilisce, altresì, che anche nel processo tributario trova ingresso il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. a carico del resistente Concessionario alla Riscossione, con la conseguenza che lo stesso dovrà fornire prova della esistenza ed idoneità del titolo sotteso alla iscrizione ipotecaria, fornendone copia autentica come prescritto ex art. 2896 c.c..
In applicazione dell' art. 96 c.p.c. sussiste la diretta responsabilità - aggravata - del Concessionario alla Riscossione per gli atti che lo stesso pone in essere. Nel caso di specie la Equitalia Polis s.p.a. è considerata legittimata passiva e quindi non è esonerata dall'attività di controllo della legittimità, esistenza, idoneità e regolarità degli atti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ritenendo sussistere a carico della Equitalia Polis s.p.a. la responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. lha condannata al risarcimento del danno, alla refusione delle spese e alla cancellazione della ipoteca a propria cura e spese.
(Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone, Casoria-NA)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI SEZIONE 18
riunita con lintervento dei Signori
Brancaccio Dr. Giovanni Presidente
Vicinanza Avv. Raffaele Relatore
Giannuzzi Savelli Dr. Luigi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
(N. 551, pronunciata il 26/10/2007)
- sul ricorso n. 39236/06, depositato il 12/12/2006
- avverso ISCRIZIONE IPOTECA. n.XXXXXX/XXX SMALT. RIFIUTI REGISTRO
contro Comune di AFRAGOLA
proposto dal ricorrente: TIZIO
altre parti coinvolte:
GESTLINE -SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI NAPOLI
Via N. Sauro 80100 NAPOLI
AG. ENT. UFF. NAPOLI 2
Via Filzi 2 80134 NAPOLI
AG. ENT. UFF. CASORIA
Via Padula 138 80026 CASORIA
RITENUTO IN FATTO:
Tizio ricorre contro ipoteca giudiziale n° XXXXX/071 iscritta a garanzia del pagamento di Euro 1.299,53, fatti divenire dalla Gest Line Euro 2.278,09 con laggiunta di interessi e spese iscrizione è stata richiesta per TARSU 2005 e 2006, che il ricorrente sostiene di avere pagato e per TARSU 2002 per la quale afferma che non g1i è pervenuto nessun avviso. Per altri addebiti relativi a imposte di registro che risalgono a 28 e 16 anni prima che lipoteca venisse iscritta eccepisce la prescrizione.
Il ricorrente deduce in concreto la inesistenza dei crediti e la omessa notificazione delle cartelle, oltre alla prescrizione.
Si sono costituiti lAgenzia delle Entrate e la Equitalia Polis SPA (Gest Line)
La prima oppone la propria carenza di legittimazione passiva, la seconda sostiene la legittimità del proprio operato.
OSSERVA:
il ricorso è fondato e va accolto.
Va, in via preliminare, rilevato che anche nel processo tributario trova ingresso lonere della prova di cui allart 2697 cod. civ.
Ai fini delliscrizione ipotecaria non vi è prova dellesistenza del titolo, che deve essere data con la presentazione delle copie autentiche dei titoli medesimi, come prescritto dallart.2836 c.c.
La norma dispone che se il titolo per liscrizione risulta da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad esso parificato si deve presentare copia del titolo (cfr. Cass.9.3. 1970 n. 599)
Nessuno dei resistenti ha prodotto copia autentica dei titoli né risulta che tali copie siano state presentate al Conservatore dei RR.II.
1) Letto lart.40 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43, rigetta listanza di estromissione dal giudizio dellAgenzia delle Entrate Ufficio Locale di Napoli 1.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla liscrizione ipotecaria iscritta il 27.07.2006 ai nn.XXXX di Registro particolare e xxxxx di Registro generale a favore di Gest Line Spa e contro Tizio nato ..
Ordina alla Equitalia Polis spa, avente causa della Gest Line, di cancellare a proprie spese la iscrizione ipotecaria eseguita.
Condanna la Equitalia Polis spa al pagamento ex art. 96 cpc del danno da responsabilità aggravata, che liquida di Ufficio in 700,00;
Condanna la Equitalia Polis spa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 1200,00 di cui 200,00 per esborsi, 350,00 per diritti, 650,00 per onorari, oltre alle spese generali CPA ed IVA come per Legge
Il Relatore - Il Presidente
Fonte: overlex.com
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