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  • Iscrizione ipoteca, illegittima senza titolo, Equitalia Polis

    Commissione tributaria Napoli sentenza del 26/10/2007
    Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza N. 551 del 26.10.2007

    Iscrizione ipoteca per riscossione tributi

    E’ ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE DELL’IPOTECA RICHIESTA DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE (EQUITALIA POLIS) SENZA DARE LA PROVA DELLA ESISTENZA DI IDONEO TITOLO

    - RESPONSABILITA’ AGGRAVATA EX ART 96 C.P.C. – SUSSISTE -

    - ORDINE DI CANCELLAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE

    [Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza N. 551 del 26.10.2007]

    (Segnalazione e Nota a cura di: Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone)

    La sentenza stabilisce un importante principio in tema di ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 e succ. modd., prevedendo la nullità ed illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in assenza di titolo, di cui il Concessionario alla Riscossione deve fornire la prova.

    Stabilisce, altresì, che anche nel processo tributario trova ingresso il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. a carico del resistente Concessionario alla Riscossione, con la conseguenza che lo stesso dovrà fornire prova della esistenza ed idoneità del titolo sotteso alla iscrizione ipotecaria, fornendone copia autentica come prescritto ex art. 2896 c.c..

    In applicazione dell' art. 96 c.p.c. sussiste la diretta responsabilità - aggravata - del Concessionario alla Riscossione per gli atti che lo stesso pone in essere. Nel caso di specie la Equitalia Polis s.p.a. è considerata legittimata passiva e quindi non è esonerata dall'attività di controllo della legittimità, esistenza, idoneità e regolarità degli atti.

    La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ritenendo sussistere a carico della Equitalia Polis s.p.a. la responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. l’ha condannata al risarcimento del danno, alla refusione delle spese e alla cancellazione della ipoteca a propria cura e spese.

    (Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone, Casoria-NA)

    .

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    DI NAPOLI SEZIONE 18

    riunita con l’intervento dei Signori

    Brancaccio Dr. Giovanni Presidente

    Vicinanza Avv. Raffaele Relatore

    Giannuzzi Savelli Dr. Luigi Giudice

    ha emesso la seguente

    SENTENZA

    (N. 551, pronunciata il 26/10/2007)

    - sul ricorso n. 39236/06, depositato il 12/12/2006

    - avverso ISCRIZIONE IPOTECA. n.XXXXXX/XXX SMALT. RIFIUTI REGISTRO

    contro Comune di AFRAGOLA

    proposto dal ricorrente: TIZIO

    altre parti coinvolte:

    GESTLINE -SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI NAPOLI

    Via N. Sauro 80100 NAPOLI

    AG. ENT. UFF. NAPOLI 2

    Via Filzi 2 80134 NAPOLI

    AG. ENT. UFF. CASORIA

    Via Padula 138 80026 CASORIA

    RITENUTO IN FATTO:

    Tizio ricorre contro ipoteca giudiziale n° XXXXX/071 iscritta a garanzia del pagamento di Euro 1.299,53, fatti divenire dalla Gest Line Euro 2.278,09 con l’aggiunta di interessi e spese ’iscrizione è stata richiesta per TARSU 2005 e 2006, che il ricorrente sostiene di avere pagato e per TARSU 2002 per la quale afferma che non g1i è pervenuto nessun avviso. Per altri addebiti relativi a imposte di registro che risalgono a 28 e 16 anni prima che l’ipoteca venisse iscritta eccepisce la prescrizione.

    Il ricorrente deduce in concreto la inesistenza dei crediti e la omessa notificazione delle cartelle, oltre alla prescrizione.

    Si sono costituiti l’Agenzia delle Entrate e la Equitalia Polis SPA (Gest Line)

    La prima oppone la propria carenza di legittimazione passiva, la seconda sostiene la legittimità del proprio operato.

    OSSERVA:

    il ricorso è fondato e va accolto.

    Va, in via preliminare, rilevato che anche nel processo tributario trova ingresso l’onere della prova di cui all’art 2697 cod. civ.

    Ai fini dell’iscrizione ipotecaria non vi è prova dell’esistenza del titolo, che deve essere data con la presentazione delle copie autentiche dei titoli medesimi, come prescritto dall’art.2836 c.c.

    La norma dispone che se il titolo per l’iscrizione risulta da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad esso parificato si deve presentare copia del titolo (cfr. Cass.9.3. 1970 n. 599)

    Nessuno dei resistenti ha prodotto copia autentica dei titoli né risulta che tali copie siano state presentate al Conservatore dei RR.II.

    1) Letto l’art.40 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43, rigetta l’istanza di estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Locale di Napoli 1.

    P.Q.M.

    Accoglie il ricorso ed annulla l’iscrizione ipotecaria iscritta il 27.07.2006 ai nn.XXXX di Registro particolare e xxxxx di Registro generale a favore di Gest Line Spa e contro Tizio nato………..

    Ordina alla Equitalia Polis spa, avente causa della Gest Line, di cancellare a proprie spese la iscrizione ipotecaria eseguita.

    Condanna la Equitalia Polis spa al pagamento ex art. 96 cpc del danno da responsabilità aggravata, che liquida di Ufficio in € 700,00;

    Condanna la Equitalia Polis spa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1200,00 di cui € 200,00 per esborsi, € 350,00 per diritti, € 650,00 per onorari, oltre alle spese generali CPA ed IVA come per Legge

    Il Relatore - Il Presidente
    Fonte: overlex.com


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